Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Manchisi, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, nato il [...], alle seguenti Persona_1
condizioni: affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il figlio minore di anni 11, sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori;
entrambi i genitori si impegnano a consultarsi
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenendo conto di quelle che sono le capacità, inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso, nonché a comunicare ogni eventuale loro cambiamento di residenza o domicilio;
pur essendo la sig.ra disoccupata, si Parte_1
stabilisce che il padre IG. , operatore sanitario del 118, corrisponderà alla madre, Parte_2
esclusivamente a titolo di contributo per il figlio minore la somma di euro 300,00 Per_1
(trecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, avendo la IG.ra costituito un nuovo nucleo familiare con il IG. Parte_1
, dipendente del Ministero degli Interni;
i ricorrenti contribuiranno altresì, nella misura Per_2
del 50%, per spese mediche, scolastiche ed ulteriori straordinarie che dovessero essere sostenute per il figlio, preventivamente documentate e concordate, secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di
Latina, da intendersi parte integrante del presente accordo;
l'assegno unico relativo al figlio minore continuerà ad essere percepito al 100% dalla IG.ra , rinunciando il IG. Per_1 Parte_1
allo stesso e ad ogni restituzione di quanto fino ad oggi riscosso alla ricorrente a Parte_2
tale titolo;
entrambe le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente, di avere regolato ogni loro rapporto economico e di non avere più alcuna pretesa reciproca;
il padre dovrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni alla settimana, da concordarsi in ragione degli impegni Per_1
del minore e della madre, nonché delle variazioni di turno legate all'attività lavorativa del IG.
come Operatore Sanitario, sempre nella misura pattuita di tre giornate Parte_2
settimanali; durante le festività natalizie, si rispetterà il criterio dell'alternanza, pertanto il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano con il padre;
Per_1
la Vigilia di Capodanno, il primo dell'anno e l'Epifania con la madre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. Allo stesso modo, in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni tra loro. Per le vacanze estive, previo accordo sul periodo, il figlio potrà trascorrerle con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi;
il figlio festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un Per_1
genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori,
anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%. Del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. Il minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, festa del papà, festa della mamma ecc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
i ricorrenti si danno sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per il figlio minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e del figlio;
i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Acquisito il parere favore del P.M., la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni indicate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dando atto dell'accordo delle parti, DISCIPLINA le modalità di affidamento della prole, in conformità delle condizioni suindicate, qui da intendersi riportate e trascritte;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott.ssa Concetta Serino