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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1145 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Michele Surace, elettivamente domiciliate presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Filipponi e dell'avv.
[...] P.IVA_3
GO AZ, elettivam. domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Federica Apollonio e Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. Pier Luigi Boscia, elettivam. dom. nel loro studio, come da mandato difensivo in atti;
(C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._1
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 434/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
03/06/2024 e notificata in data 05/06/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria difesa e/o istanza respinta, accogliere
l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: nel merito, in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare infondata la pretesa oggetto di precetto per la nullità dell'interesse pattuito nel titolo esecutivo per i profili e gli importi di cui alla perizia dott. , doc. 4, pagina 76 depositato nel fascicolo attoreo [anatocismo e/o costo Per_1 occulto, effetto sorpresa;
indeterminatezza pattuizione tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario;
usura TEG con costo occulto], ripresi nella trattazione del primo motivo di gravame;
accertando, per l'effetto, il minor importo ricalcolato sulla base dell'interesse legale in sostituzione di quello anatocistico convenzionale applicato;
con condanna della parte Opposta e/o del suo successore, a corrispondere a le somme che Pt_1 risultassero dovute in restituzione perché corrisposte indebitamente ovvero, ove fosse accertato un credito della Opposta collegato al titolo azionato, portando le suddette somme in compensazione del controcredito della Opposta fino al relativo pari ammontare. Con aggiunta degli interessi dal sorgere al soddisfo. sempre nel merito, in accoglimento del secondo motivo di gravame, accogliere la domanda riconvenzionale, accertando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al rapporto di conto corrente ordinario 3990327; l'illegittimità del tasso di interesse applicato nonché l'illegittimità della CMS e degli oneri e spese pure applicati nel rapporto;
accertando in favore di il credito pari ad euro 43.913,15, quali somme Parte_1 indebitamente corrisposte e quindi da ristornare;
condannando la parte Opposta a corrispondere a le somme che risultassero dovute in restituzione ovvero, ove fosse Pt_1 accertato un credito della Opposta collegato al titolo azionato, portando le suddette somme in compensazione del controcredito della Opposta fino al relativo pari ammontare. Oltre interessi dal sorgere al soddisfo.
2 In via istruttoria, per la revoca dell'ordinanza 29.01.2025 e per l'ammissione dell'espletamento delle c.t.u., richieste nella trattazione dei motivi primo e secondo di appello
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di lite.”
Per parte appellata Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare integralmente l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio di appello.”
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, -
In via preliminare: - accertate e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito:
- rigettare il dispiegato appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dedotti con la presente comparsa confermando così la sentenza appellata-
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con unico atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(di seguito anche ”) e (di Pt_1 Parte_2 seguito anche “ ”) convenivano in giudizio Parte_2 [...]
(di seguito anche Controparte_4 Controparte_4
), formulando opposizione al precetto loro notificato dalla convenuta in data
[...]
07/02/2022. In particolare, agiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. quale debitore principale Pt_1 della somma precettata pari a euro 110.146,05 – di cui euro 103.114,63 quale capitale residuo, euro 5.650,83 a titolo di interessi corrispettivi maturati fino al 22/02/2021 ed euro 1.380,59 a titolo di interessi moratori maturati fino al 22/02/2021 – oltre agli interessi di mora maturati e maturandi al tasso convenzionale del 5,50% dal 22/02/2021 al saldo effettivo e oltre ad euro
328,30 per spese di precetto. Tale somma era stata richiesta in forza del contratto di mutuo fondiario n. 1500013202 stipulato con e redatto con atto del Notaio Controparte_4
3 del 18/03/2011 per originari euro 198.000,00, contratto munito di formula Persona_2 esecutiva del 25/03/2011 e assistito dalle ipoteche volontarie iscritte in data 28/03/2011 su un immobile di proprietà di e su altri immobili di proprietà di , Pt_1 Parte_2 terza datrice di ipoteca.
In via preliminare, le opponenti chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Nel merito, le opponenti deducevano: - la nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38
TUB e, in particolare, per mancanza di una garanzia ipotecaria contestuale alla stipula del mutuo e per superamento dei limiti di finanziabilità di cui al secondo comma;
- la prescrizione del diritto di credito azionato da in particolare sia quella decennale per Controparte_4 la restituzione delle somme per capitale sia quella quinquennale per la restituzione delle somme relative agli interessi, in ragione del mancato compimento di atti interruttivi prima della notifica del precetto;
- l'illegittimità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del
25/01/2007 redatto dal Notaio , in quanto mutuo condizionato non contenente Persona_3 pattuizioni volte a trasmettere la disponibilità giuridica della somma mutuata;
- l'esistenza di cause di nullità del contratto di mutuo del 18/03/2011, insite nella presenza della c.d. clausola floor (foriera di costi occulti), del piano di ammortamento alla francese con mancata indicazione del TAE, di usura del tasso degli interessi di mora, di usura per l'estinzione anticipata;
- la nullità dell'ipoteca volontaria a garanzia dell'obbligazione restitutoria nascente dal mutuo.
In via riconvenzionale, gli opponenti formulavano domanda di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al rapporto di conto corrente ordinario 3990327 con Domandavano, altresì, l'accertamento CP_4 Controparte_4 dell'illegittimità del tasso di interesse applicato, della CMS e degli oneri e spese applicati al medesimo rapporto, con conseguente condanna della parte opposta al pagamento della somma di euro 43.913,15 a titolo di maggiori costi relativi al rapporto di conto corrente ordinario, di cui: - euro 13.873,39 derivanti dal ristorno da anatocismo applicato durante il rapporto, pari alla differenza tra gli interessi debitori effettivamente corrisposti nell'anno e gli interessi debitori calcolati in regime di capitalizzazione finale ai tassi medi trimestrali;
-euro 20.747,54 derivanti dal ristorno da “delta interessi”, quale differenza tra gli interessi debitori effettivamente
4 corrisposti nell'anno (su base trimestrale) e gli interessi effettivamente dovuti calcolati impiegando il tasso sostitutivo ed il ristorno da anatocismo;
-euro 7.075,38 derivanti dal ristorno da CMS;
-euro 2.216,83 derivanti dal ristorno da spese, per difetto di chiara determinazione contrattuale.
Le opponenti chiedevano, altresì, la condanna della parte opposta al pagamento della somma di euro 47.000,00 a titolo di maggiori costi sostenuti per il mutuo fondiario, di cui: -euro 27,000,00, in relazione alle doglianze sulla clausola floor, sull'usura mora, sull'usura estinzione;
-euro
20.000,00 per le anomalie relative all'ammortamento alla francese. In via subordinata domandavano la compensazione di tali somme con il controcredito della parte opposta.
In via ulteriormente subordinata, le opponenti formulavano eccezione di inadempimento contrattuale in ragione dell'applicazione senza titolo ai rapporti contrattuali di mutuo e di conto corrente di interessi anatocistici e di interessi in misura superiore a quella legittima.
Dall'accoglimento di tale eccezione avrebbero dovuto discendere sia l'inefficacia della decadenza dal beneficio del termine che lo scorporo delle somme conteggiate in esubero.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la parte opposta Controparte_4 chiedendo il rigetto integrale delle domande delle parti opponenti.
In particolare, la opposta contestava la deduzione avversaria in punto di nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB, lamentando la genericità delle allegazioni delle opponenti e affermando che il valore del mutuo, pari a euro 198.000,00, rispettava il limite del 80% del valore complessivo dei beni ipotecati, pari ad euro 529.000,00 circa. In punto di prescrizione del credito, la opposta evidenziava che il piano di ammortamento del mutuo avrebbe dovuto esaurirsi nel 2026 e che, in pendenza dello stesso, la prescrizione era rimasta sospesa;
a fronte della revoca dell'affidamento avvenuta in data 26/01/2021, da individuarsi come dies a quo del termine di prescrizione, il precetto era stato notificato in data 07/02/2022, quindi ampiamente in termini. Con riguardo alla prospettata illegittimità del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario del 25/01/2007, la opposta rilevava la diversità di tale titolo rispetto a quello azionato in sede esecutiva e, comunque, l'assenza di alcun carattere condizionato nelle clausole contestate dalla controparte. In punto di invalidità del mutuo del 18/03/2011, la opposta deduceva la genericità della perizia depositata dalle opponenti ed evidenziava che, agli artt. 2 e allegati B e D
5 del contratto erano chiaramente indicati il TAN al 3,50% e il TAE al 3,77%. Con riferimento alla domanda riconvenzionale di accertamento di interessi anatocistici e usurari nel contratto di conto corrente ordinario, la opposta ne eccepiva la non pertinenza al titolo esecutivo azionato e, comunque, faceva presente che la controparte non aveva prodotto il contratto di apertura di conto corrente con le condizioni economiche né precisato le voci di indebito.
3. Veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Avverso tale decisione le opponenti proponevano reclamo, anch'esso rigettato.
4. Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituiva CP_3 deducendo: - di avere acquistato in data 06/06/2022 con atto redatto dal Notaio da Persona_4
la proprietà dei beni immobili siti in Badia Polesine (RO), Parte_2 catastalmente distinti al fg. 15 part. 120 sub 75, 76, 77, 78, 79, 80; - che le unità immobiliari acquistate erano state sottoposte a pignoramento immobiliare da in CP_4 Controparte_4 virtù dell'ipoteca volontaria iscritta su tali beni in data 28/03/2011 a garanzia del contratto di mutuo oggetto di causa;
- che al momento dell'acquisto degli immobili la stessa era a CP_3 conoscenza soltanto dell'esistenza delle ipoteche gravanti sugli immobili ma era ignara della notifica del precetto e dell'avvio dell'esecuzione immobiliare;
- che la stessa aveva interesse a che il mutuo fondiario di cui all'atto di precetto fosse dichiarato nullo, in modo da evitare gli effetti pregiudizievoli dell'esecuzione immobiliare avviata da Controparte_4
L'intervenuta chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito l'accoglimento delle domande formulate da parte opponente.
5. Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. si costituiva anche la società CP_2
(di seguito anche ”) tramite la procuratrice speciale (ora
[...] CP_2 CP_5
, deducendo di avere stipulato con in data 10/11/2022 CP_6 Controparte_4 un contratto di cessione di crediti pro soluto, individuabili in blocco, tra cui era compreso quello vantato nei confronti di con annessi privilegi, garanzie e accessori. Pt_1 CP_2 precisava di aver dato pubblicità dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni n. 137 del 24/11/2022) nonché rendendo disponibili sulla pagina web (http://centotrenta.com/it/cessioni/principio/) i dati identificativi dei relativi crediti. , in quanto subentrata nel diritto di credito originariamente CP_2
6 spettante alla cedente faceva quindi proprie tutte le difese, istanze e Controparte_4 produzioni documentali di quest'ultima e ne chiedeva l'estromissione dal giudizio.
6. In corso di causa veniva svolta solo istruttoria documentale.
7. Con la sentenza n. 434/2024 il Tribunale di Rovigo rigettava integralmente le domande delle opponenti.
Preliminarmente, il Giudice escludeva il difetto di legittimazione in capo a Principio SPV. La stessa aveva infatti prodotto copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data
24/11/2020 e contenente il riferimento alla cessione di crediti pecuniari deteriorati tra cui quelli nella titolarità di e fondati su rapporti di mutuo. Nel caso di specie, al Controparte_4 tempo della cessione la debitrice era già risultata inadempiente, stante il sollecito Pt_1 dell'agosto 2020 e la revoca dell'affidamento risalente al gennaio 2021. Inoltre, nei suoi atti difensivi la cedente aveva dato atto dell'intervenuta cessione del Controparte_4 credito oggetto di causa a . Tanto premesso, il Giudice riteneva di non poter CP_2 estromettere dal processo in quanto destinataria della domanda Controparte_4 riconvenzionale formulata dalle opponenti e avente ad oggetto un credito restitutorio fondato sul conto corrente ordinario n. 3990327, rapporto estraneo alla cessione in blocco che aveva legittimato l'intervento ex art. 111 c.p.c. di . CP_2
Il Tribunale rilevava che la parte opposta aveva dato prova del titolo del credito azionato e dell'erogazione del denaro, producendo il contratto di mutuo del 18/03/2011 recante indicazione di erogazione e quietanza, non contestate dalle opponenti. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento della debitrice al pagamento delle rate del mutuo, la opponente non Pt_1 aveva contestato tale addebito né aveva provato di aver restituito le somme mutuate.
Nel merito, il Giudice respingeva le eccezioni di nullità del mutuo. In primo luogo, evidenziava che all'art. 6 del contratto di mutuo era espressamente prevista la concessione di ipoteca sugli immobili di e che l'ipoteca era stata iscritta il 28/03/2011, dopo tre Parte_2 giorni dalla registrazione del contratto. Inoltre, rilevava che parte opponente, nell'ambito dell'eccezione di violazione dell'art. 38 comma 2 TUB, non aveva dedotto nulla circa il valore dei beni ipotecati. In ogni caso, la pronuncia n. 33719/2022 delle Sezioni Unite aveva chiarito che il limite di finanziabilità è un elemento non essenziale, ma solo specificativo o integrativo
7 dell'oggetto del contratto di mutuo fondiario, sancito da norma non imperativa, la cui violazione quindi non può determinare la nullità del contratto, pena il pregiudizio all'interesse alla stabilità patrimoniale della banca.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del credito di cui al precetto.
Evidenziava che il dies a quo coincide con il momento in cui il credito restitutorio del mutuante diventa esigibile, cioè la scadenza dell'ultima rata;
le opponenti, onerate di allegare specificamente l'inerzia del titolare, non avevano indicato né provato la data prevista per la scadenza dell'ultima rata. In ogni caso, il termine decennale per il capitale e il termine quinquennale per gli interessi non erano decorsi, in quanto il piano di ammortamento indicava come fine dell'ammortamento il pagamento dell'ultima rata a marzo 2026 e risultava che, prima della notifica del precetto del 07/02/2022, avesse inviato una Controparte_4 sollecitazione di pagamento il giorno 11/08/2020 e comunicato la revoca del mutuo il
26/01/2021.
Il Giudice respingeva, poi, l'eccezione di illegittimità del titolo esecutivo, in quanto formulata con riguardo al contratto di mutuo fondiario del 25/01/2007, titolo esecutivo diverso da quello oggetto del presente giudizio. In ogni caso, le clausole degli artt. 2 e 3 del mutuo fondiario di cui al precetto, ossia quello stipulato il 18/03/2011, concernevano la pattuizione dei tassi di interesse e la facoltà di ius variandi spettante alla banca mutuante.
Il Tribunale riteneva infondata la questione di invalidità del mutuo per presenza della clausola floor, prospettata dalle opponenti come pattuizione foriera di costi occulti per il cliente. In realtà, oltre ad essere formulata in modo generico e con allegazioni tardive, la questione non coglieva nel segno, in quanto l'art. 2 del contratto prevedeva solo il limite percentuale minimo del tasso degli interessi, fornendo un riferimento chiaro ed intellegibile al cliente, senza che la presenza di tale clausola facesse assumere al contratto la natura di strumento finanziario.
Il Giudice concludeva per la genericità e l'infondatezza della questione di invalidità del mutuo insita nella clausola di ammortamento alla francese senza indicazione del tasso annuo effettivo, che ad avviso delle opponenti avrebbe dovuto implicare un calcolo al tasso sostitutivo e il diritto del mutuatario alla restituzione della differenza tra gli interessi convenzionali e quelli sostitutivi in misura pari a euro 20.000,00. Ad avviso del giudice, l'eccezione era stata formulata in modo
8 generico e senza fornire alcun riscontro oggettivo, considerato che le due perizie depositate dalle opponenti, la seconda delle quali soltanto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 (docc. 3
e 4 1° grado), avevano fornito un calcolo indicativo e non specifico. Inoltre, la pronuncia Pt_1 della Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024 aveva chiarito che nel mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione di norma imperativa sulla trasparenza contrattuale. Nel caso di specie, l'art. 2 e gli allegati B e D del contratto indicavano l'importo mutuato, la durata del prestito, il numero delle rate costanti con specificazione per ognuna della quota capitale e della quota interessi, il TAN e il TAE, e quindi fornivano un quadro idoneo e sufficiente a far capire al cliente il costo del prestito. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata il piano di ammortamento alla francese non era fonte di illegittima applicazione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c..
Il Giudice respingeva l'eccezione di invalidità per usura del tasso di mora e per usura nel caso di estinzione anticipata, in quanto prospettata in modo generico, con allegazioni meramente indicative (richiamo al “metodo Cosentini”) e in parte tardive (perizia sub doc. 4 1° Pt_1 grado) e, comunque, senza supporti documentali.
La domanda riconvenzionale formulata da per il controcredito di euro 43.913,15 Pt_1 nascente dal conto corrente ordinario n. 3990327, sulla scorta della nullità per indeterminatezza per tasso debitorio, delle CMS e mancata pattuizione di costi, oneri e spese, era anch'essa dichiarata infondata. A fronte dell'onere della parte di provare le circostanze poste a fondamento della dedotta nullità, la perizia prodotta sub doc. 3 non analizzava le condizioni economiche del contratto in esame e gli estratti conto prodotti dall'opponente erano incompleti in quanto riferiti solo al periodo 2002-2012. Soprattutto, non era stato mai prodotto il contratto di apertura di credito in conto corrente, mentre il contratto di conto corrente era stato prodotto da
[...] solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. CP_4
Il Tribunale respingeva l'eccezione di inadempimento avanzata in via subordinata dalle opponenti, in quanto generica.
L'intervento volontario di veniva qualificato come adesivo dipendente ex art. 105 CP_3
9 comma 2 c.p.c., in quanto sorretto dall'interesse giuridico nascente dalla titolarità di un rapporto di compravendita con la opponente , suscettibile di subire un Parte_2 pregiudizio in caso di esito favorevole alla parte opposta.
In definitiva, il Tribunale rigettava in toto l'opposizione a precetto e la domanda riconvenzionale, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa in materia di limite di finanziabilità del mutuo fondiario (Cass. S.U. n. 33719/2022) e di ammortamento alla francese (Cass. S.U. n.
15130/2024).
Il giudizio di appello
8. Con unico atto di appello notificato in data 04/07/2024 Parte_1 Parte_1
hanno impugnato la predetta
[...] Parte_2 sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
8.1. Con il primo motivo, le appellanti e hanno censurato Pt_1 Parte_2 il rigetto della questione di invalidità del mutuo per presenza di piano di ammortamento alla francese senza indicazione del TAE. Ad avviso delle appellanti, la sentenza aveva erroneamente ritenuto tardiva la perizia e omesso di considerarne le conclusioni. In ogni caso, la nullità era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e discendeva dalla mancata indicazione del tasso annuo effettivo, che implicava il ricalcolo al tasso sostitutivo e il diritto del mutuatario alla restituzione della differenza tra interessi convenzionali e interessi sostitutivi. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare quanto documentato con la perizia di parte sub doc. 4, le cui conclusioni erano suffragate da calcoli basati sui valori documentati dal contratto. I principi enunciati da Cass. S.U. n. 15130/2024 si riferivano soltanto al mutuo a tasso fisso e, per espressa indicazione delle Sezioni Unite, non si attagliavano al mutuo a tasso variabile senza indicazione del TAE, quale era il contratto nel caso di specie.
Le appellanti hanno evidenziato la violazione degli artt. 1283 c.c., 120 comma 2 TUB e 6 delibera CICR 09/02/2000, richiamando la dottrina matematica e la giurisprudenza di merito: 1) con riferimento all'attitudine del piano di ammortamento alla francese a comportare una forma occulta di capitalizzazione degli interessi integrante un'ipotesi vietata di anatocismo in quanto frutto di pattuizione antecedente alla scadenza degli interessi primari prodotti dal capitale (contra
10 art. 1283 c.c.); 2) con riferimento al fatto che, nell'ammortamento alla francese, nel capitale residuo su cui si calcolano gli interessi c'è già una quota di interessi (contra art. 120 comma 2
TUB); 3) con riferimento all'assenza di indicazione del TAE e di accettazione della capitalizzazione degli interessi (contra art. 6 delibera CICR 09/02/2000). Inoltre, la sola indicazione del TAN non consentiva di calcolare l'ammontare degli interessi, ma soltanto di calcolare numerosi possibili piani di ammortamento. In assenza di indicazione del regime finanziario e del criterio di imputazione degli interessi, il contratto di mutuo non consentiva di determinare le modalità di calcolo del valore di una rata. Nella mancata determinazione per iscritto degli interessi ultra legali era insita la violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c..
8.2. Con il secondo motivo, le appellanti e hanno Pt_1 Parte_2 censurato il rigetto della domanda riconvenzionale, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ritenuta generica dal Tribunale nonostante la precisa indicazione della causa petendi e del petitum. Secondo le appellanti, la nullità del contratto, in quanto rilevabile d'ufficio dal Giudice, non necessariamente doveva essere provata. Inoltre, dal momento che erano pacifiche l'esistenza del conto corrente ordinario, l'applicazione di tassi di interessi passivi e commissioni in misura pari a quella stimata dal perito di parte, la capitalizzazione trimestrale passiva e la contemporanea inesistenza di capitalizzazione trimestrale attiva, avrebbe dovuto indurre a disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe permesso di acclarare il rapporto dare-avere tra le parti senza capitalizzazione trimestrale degli interessi.
9. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale ha chiesto, in via Controparte_2 preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Anzitutto, l'appellata ha evidenziato che la propria legittimazione passiva era limitata alla domanda affrontata nel primo motivo di appello.
Quanto al primo motivo, l'appellata ha rilevato la genericità delle censure sollevate dalle appellanti, in quanto limitate ad una perizia di parte. Con riguardo al TAE, ha ribadito che l'art. 2
e gli allegati B e D del contratto indicavano TAN 3,50% e TAEG 3,77%. Con riferimento al piano di ammortamento alla francese, ha sottolineato che nel caso di specie il piano era allegato e
11 quindi le modalità di composizione della rata e il costo dell'operazione erano intellegibili;
inoltre, i principi di Cass. S.U. n. 15130/2024 erano ritenuti applicabili anche a mutui a tasso variabile secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7382/2025, n. 8322/2025
e n. 27807/2025).
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha dedotto il mancato CP_2 assolvimento da parte di dell'onere probatorio in punto di natura usuraria degli interessi, Pt_1 oltre che la mancata allegazione specifica delle poste ritenute indebite.
10. Si è costituita in giudizio la parte appellata Controparte_4
la quale ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e la
[...] conferma della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, l'appellata ha evidenziato che la sentenza n. 15130/2024 delle Sezioni
Unite aveva superato la tesi minoritaria sostenuta dalle appellanti e optato per escludere la nullità parziale del contratto in caso di mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi passivi. Ha contestato la genericità della doglianza delle appellanti, che infatti non avevano argomentato sulle ragioni per escludere i mutui a tasso variabile dal perimetro della decisione a Sezioni Unite.
Quanto al secondo motivo, l'appellata ha ribadito che il contratto di apertura di credito in conto corrente non era mai stato prodotto in giudizio. Il doc. 16 di era, Controparte_4 infatti, il contratto di conto corrente e il successivo doc. 17 era una mera rinegoziazione delle condizioni dello stesso contratto di conto corrente. Difettava, dunque, la prova del titolo di cui era invocata la nullità.
11. All'esito dell'udienza del 28/01/2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello all'appellata , con ordinanza del 29/01/2025 il Consigliere CP_3
Istruttore dichiarava la contumacia della stessa appellata e rinviava all'udienza del 25/11/2025 per la rimessione della causa in decisione al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Depositate dalle parti costituite le note scritte, all'udienza del 25/11/2025, celebrata con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
12 Esame dei motivi di impugnazione
12. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
12.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Preliminarmente, va ricordato il recente arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno statuito che
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cass. S.U. n.
15130/2024).
Non è condivisibile il rilievo sollevato dalle appellanti, secondo le quali le Sezioni Unite avrebbero espressamente sancito la non applicabilità del principio di diritto ai mutui a tasso variabile. Il passaggio di motivazione riportato dalle appellanti è il seguente: “queste Sezioni
Unite non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né sul tema (…) dell'anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario, che è estraneo ai quesiti pregiudiziali e alla materia del contendere, risultando astratto in quanto privo di rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito (…)” (pag. 12 capoverso 8). A ben vedere, non emerge la volontà di escludere i mutui a tasso variabile dal perimetro del principio di diritto enunciando, ma soltanto un'affermazione dell'irrilevanza di tale tipologia di mutuo ai fini della specifica controversia oggetto dell'esame della Corte, inerente ad un mutuo a tasso fisso.
In ogni caso, con una più recente pronuncia a sezione semplice, la Suprema Corte ha chiarito che
“è altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile. (…) Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta
13 per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.” (Cass. Civ. n. 7382/2025).
A proposito del mutuo con le caratteristiche proprie di quello oggetto del presente giudizio, occorre considerare che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.” (Cass. Civ. n. 7382/2025).
Anche alla luce delle pronunce sopra riportate, deve escludersi la dedotta violazione dell'art. 14 1283 c.c., dell'art. 120 comma 2 TUB e dell'art. 6 delibera CICR del 09/02/2000: la quota di interessi dovuti in ciascuna rata non è il frutto di un calcolo che li determina sugli interessi relativi al periodo precedente o che a sua volta produce interessi nel periodo successivo, poiché
l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato sebbene quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile. Il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
“interessi su interessi”, ma dal fatto che nel piano convenuto tra le parti la restituzione del capitale viene posticipata in ragione dell'esigenza di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante in virtù del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Nell'ammortamento alla francese si parte dalla volontà di creare una rata costante per una certa durata di tempo, individuando l'importo che consenta di rimborsare il prestito (comprensivo di capitale mutuato e interessi ad un certo tasso) con un dato numero di esborsi costanti. In altri termini, una volta individuata la rata costante secondo quegli elementi, si delinea il piano di rimborso: prendendo a base il debito iniziale si calcolano gli interessi dell'intero debito e si calcolano quelli della prima rata;
quindi, si detrae dalla rata la quota d'interessi della prima rata e si ottiene la parte di capitale che si paga con la prima rata. Questa viene detratta dal debito capitale iniziale e sul residuo debito si calcola la quota di interessi della seconda rata e detraendola dalla seconda rata si ottiene il capitale pagato con la seconda rata.
Quindi, di nuovo, si va a detrarre dal capitale residuo la quota di capitale pagato con la seconda rata e su questo nuovo capitale residuo si calcola la quota di interessi della terza rata, e così via.
In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che resta da pagare a titolo di capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Ciò esclude che ricorra anatocismo.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario del 18/03/2011 (doc. 1 1° grado) Pt_1
15 contiene il seguente quadro informativo: 1) alla clausola dell'art. 2 sono individuati il tasso annuo nominale (TAN) del 3,50% e il tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 3,77%, oltre al tasso di interesse di mora nella ragione annua di 2 punti in più del tasso vigente al momento della mora nel rispetto della soglia dell'usura; 2) all'allegato B, recante tabella delle condizioni economiche, sono riepilogate le spese aggiuntive ed è riportato l'indice sintetico di costo, corrispondente al TAEG e pari al 3,77%; 3) all'allegato D è descritto il piano di ammortamento alla francese a rate costanti posticipate, con ISC/TAEG 3,77%, con indicizzazione al parametro
Euribor, con decorrenza iniziale dal 19/03/2011 e con suddivisione in 180 rate mensili, per ciascuna delle quali sono riportati la data di scadenza, l'importo costante (euro 1.415,47), la quota da pagare a titolo di capitale (via via crescente) e la quota a titolo di interessi (via via decrescente) e il debito di capitale residuo mese per mese, con specificazione finale che il totale dovuto per capitale è pari a euro 198.000,00 e il totale dovuto per interessi è di euro 56.784,60;
4) all'allegato E sono riepilogate le condizioni economiche più significative, tra cui il TAN di
3,50%, parametrato all'Euribor a tre mesi, a base 360, media mensile con arrotondamento allo
0,05 superiore, e il TAEG al 3,77%. Dunque, dal complesso delle informazioni ricavabili dal contratto e dai suoi allegati si evince che la parte mutuataria abbia goduto di un quadro sufficientemente chiaro ed intellegibile in merito ai costi del finanziamento.
Ancora, la perizia di parte, prodotta sub doc. 4 in primo grado, è del tutto generica e impostata su calcoli meramente indicativi ed esemplificativi e non si confronta in modo mirato con le caratteristiche e i contenuti del finanziamento oggetto di causa. L'elaborato, anche letto insieme agli atti difensivi dell'appellante, non consente di superare quanto emerso dalla documentazione contrattuale sopra descritta e di ritenere dimostrata l'indeterminatezza del costo del mutuo fondiario in esame dal punto di vista delle implicazioni di un piano di ammortamento alla francese.
In definitiva, deve escludersi il ricorrere di un'ipotesi di nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c..
Va, dunque, confermato il capo della sentenza impugnata che, nel rigettare l'opposizione a precetto, ha accertato, tra l'altro, che il contratto di mutuo fondiario del 18/03/2011 non è viziato da alcuna nullità in relazione alla presenza di un piano di ammortamento alla francese.
16 12.2. Il secondo motivo di impugnazione è anch'esso infondato.
Nell'esposizione del motivo di appello le appellanti hanno sostanzialmente richiamato il contenuto dell'atto di citazione di primo grado, nella parte relativa alla domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione a precetto.
Anzitutto, la censura di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è infondata. Dall'esame dello specifico punto di motivazione (e del capo di dispositivo) dedicato alla domanda riconvenzionale, si evince che il Giudice di prime cure ha esaminato tale domanda e ha deciso nel senso del rigetto, evidenziando il mancato assolvimento degli oneri di allegazione specifica e di prova delle circostanze poste a fondamento della dedotta nullità parziale.
Ciò premesso, da un lato, risulta che il contratto di conto corrente ordinario n. 3990327 è stato sottoscritto tra e l'allora nel febbraio Pt_1 Controparte_7
1995 (doc. 16 1° grado) ed è stato oggetto di una rinegoziazione Controparte_4 sottoscritta dalle stesse parti ad aprile 1997: dalla lettura delle condizioni si può cogliere la pattuizione di un criterio di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi attivi, oltre ad un'asimmetria tra il tasso creditore e il tasso debitore.
Dall'altro lato, , dopo aver affermato che il conto era stato acceso soltanto a partire dal Pt_1
01/01/2002 ˗ allegazione smentita dal cit. doc. 16 ˗ ha prodotto a supporto delle sue domande riconvenzionali soltanto una parte degli estratti conto e degli scalari relativi al suddetto rapporto, ossia quelli riferiti al periodo da gennaio 2002 a dicembre 2012, omettendo, per contro, di documentare la situazione del conto nei circa sette anni precedenti, cioè dalla sua apertura nel
1995 fino al 2001, e nel periodo successivo al 2012, e senza nulla dedurre circa l'attuale stato di apertura o di chiusura del conto stesso. La perizia di parte prodotta sub doc. 3 in primo grado giunge a conclusioni ˗ ossia la sussistenza di importi da ristornare alla correntista per anatocismo, delta interessi, CMS e spese ˗ che non trovano adeguato riscontro nel ragionamento che le precede, condotto con un approccio dichiaratamente astratto ed esemplificativo, sganciato dalle caratteristiche concrete del rapporto di conto corrente in esame e comunque concepito a fronte di una ricostruzione solo parziale dell'andamento del conto. Del resto, le stesse
17 conclusioni del consulente di parte (pag. 14) fanno “salva la produzione di ulteriore documentazione che potrebbe modificare i ristorni di seguito riassunti, al Cliente”.
Lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, pur a fronte di tale prospettazione incompleta, avrebbe avuto carattere esplorativo. Effettivamente, va riconosciuto che la pronuncia menzionata dalle appellanti, Cass. Civ. n. 5091/2016, sembra dare adito ad un'interpretazione più elastica dello strumento della CTU, nella misura in cui afferma che “è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario
a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti”. Tuttavia, la stessa sentenza prosegue circoscrivendo la portata della precedente affermazione: il limite dell'indagine esplorativa è superabile “sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., sez. 3^, 14 febbraio 2006, n. 3191, m.
590615).”. In altri termini, con riguardo ai fatti principali continua ad operare la regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che addossa alla parte che agisce in giudizio il compito di dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Nel caso di specie,
l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio non era e tuttora non è da ritenere ammissibile, in quanto l'indagine peritale avrebbe avuto l'effetto di sopperire alle lacune della produzione documentale della correntista , la quale ben avrebbe potuto e dovuto fornire Pt_1 una ricostruzione completa dell'andamento del proprio conto corrente attraverso la produzione degli ulteriori estratti conto presenti nella sua disponibilità, specialmente di quelli afferenti al primo periodo del rapporto. A ritenere diversamente, si darebbe luogo ad un inammissibile esonero della stessa dalla prova di fatti non certo accessori, bensì di assoluto rilievo Pt_1 nell'economia del giudizio di fondatezza della domanda di restituzione di somme indebitamente percepite dalla sulla base di clausole nulle. CP_4
Da ultimo, va rammentato che l'art. 1823 c.c. definisce il conto corrente “il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse,
18 considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto”. La giurisprudenza di legittimità in sede nomofilattica ha chiarito che soltanto a seguito della chiusura del rapporto di conto corrente matura un credito restitutorio esigibile a favore del correntista avente ad oggetto le poste attive residue, laddove, per converso, in un conto corrente ancora aperto il correntista che ravvisi inesattezze può solo chiedere la rettifica (cfr. Cass. S.U. n. 24418/2010). Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato né tanto meno provato che il conto corrente fosse Pt_1 stato chiuso al momento della domanda giudiziale. Al contrario, in assenza di prova contraria, il rapporto deve ritenersi ancora in essere, con la conseguenza che un eventuale credito restitutorio, invocato anche in via di compensazione con il controcredito azionato da Controparte_4 in sede esecutiva, non potrebbe riconoscersi spettante alla correntista alla luce
[...] Pt_1 della mancanza dei requisiti della liquidità e della esigibilità.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, rigettato integralmente l'appello proposto.
14. Le spese di lite devono essere poste a carico delle appellanti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum quanto alle fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale attesi l'assenza di attività istruttoria e lo scambio di note scritte, oltre il deposito di brevi scritti conclusivi, riproduttivi in sintesi delle difese introduttive.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna le parti appellanti e Parte_1 Controparte_8
[...]
[...] in solido al pagamento a favore delle parti
[...] Parte_1 appellate e Controparte_4 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per Controparte_2 ciascuna, in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del Mot. Dott. Alberto Oliveri
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1145 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Michele Surace, elettivamente domiciliate presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Filipponi e dell'avv.
[...] P.IVA_3
GO AZ, elettivam. domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Federica Apollonio e Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. Pier Luigi Boscia, elettivam. dom. nel loro studio, come da mandato difensivo in atti;
(C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._1
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 434/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
03/06/2024 e notificata in data 05/06/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria difesa e/o istanza respinta, accogliere
l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: nel merito, in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare infondata la pretesa oggetto di precetto per la nullità dell'interesse pattuito nel titolo esecutivo per i profili e gli importi di cui alla perizia dott. , doc. 4, pagina 76 depositato nel fascicolo attoreo [anatocismo e/o costo Per_1 occulto, effetto sorpresa;
indeterminatezza pattuizione tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario;
usura TEG con costo occulto], ripresi nella trattazione del primo motivo di gravame;
accertando, per l'effetto, il minor importo ricalcolato sulla base dell'interesse legale in sostituzione di quello anatocistico convenzionale applicato;
con condanna della parte Opposta e/o del suo successore, a corrispondere a le somme che Pt_1 risultassero dovute in restituzione perché corrisposte indebitamente ovvero, ove fosse accertato un credito della Opposta collegato al titolo azionato, portando le suddette somme in compensazione del controcredito della Opposta fino al relativo pari ammontare. Con aggiunta degli interessi dal sorgere al soddisfo. sempre nel merito, in accoglimento del secondo motivo di gravame, accogliere la domanda riconvenzionale, accertando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al rapporto di conto corrente ordinario 3990327; l'illegittimità del tasso di interesse applicato nonché l'illegittimità della CMS e degli oneri e spese pure applicati nel rapporto;
accertando in favore di il credito pari ad euro 43.913,15, quali somme Parte_1 indebitamente corrisposte e quindi da ristornare;
condannando la parte Opposta a corrispondere a le somme che risultassero dovute in restituzione ovvero, ove fosse Pt_1 accertato un credito della Opposta collegato al titolo azionato, portando le suddette somme in compensazione del controcredito della Opposta fino al relativo pari ammontare. Oltre interessi dal sorgere al soddisfo.
2 In via istruttoria, per la revoca dell'ordinanza 29.01.2025 e per l'ammissione dell'espletamento delle c.t.u., richieste nella trattazione dei motivi primo e secondo di appello
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di lite.”
Per parte appellata Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare integralmente l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio di appello.”
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, -
In via preliminare: - accertate e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito:
- rigettare il dispiegato appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti dedotti con la presente comparsa confermando così la sentenza appellata-
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con unico atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(di seguito anche ”) e (di Pt_1 Parte_2 seguito anche “ ”) convenivano in giudizio Parte_2 [...]
(di seguito anche Controparte_4 Controparte_4
), formulando opposizione al precetto loro notificato dalla convenuta in data
[...]
07/02/2022. In particolare, agiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. quale debitore principale Pt_1 della somma precettata pari a euro 110.146,05 – di cui euro 103.114,63 quale capitale residuo, euro 5.650,83 a titolo di interessi corrispettivi maturati fino al 22/02/2021 ed euro 1.380,59 a titolo di interessi moratori maturati fino al 22/02/2021 – oltre agli interessi di mora maturati e maturandi al tasso convenzionale del 5,50% dal 22/02/2021 al saldo effettivo e oltre ad euro
328,30 per spese di precetto. Tale somma era stata richiesta in forza del contratto di mutuo fondiario n. 1500013202 stipulato con e redatto con atto del Notaio Controparte_4
3 del 18/03/2011 per originari euro 198.000,00, contratto munito di formula Persona_2 esecutiva del 25/03/2011 e assistito dalle ipoteche volontarie iscritte in data 28/03/2011 su un immobile di proprietà di e su altri immobili di proprietà di , Pt_1 Parte_2 terza datrice di ipoteca.
In via preliminare, le opponenti chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Nel merito, le opponenti deducevano: - la nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38
TUB e, in particolare, per mancanza di una garanzia ipotecaria contestuale alla stipula del mutuo e per superamento dei limiti di finanziabilità di cui al secondo comma;
- la prescrizione del diritto di credito azionato da in particolare sia quella decennale per Controparte_4 la restituzione delle somme per capitale sia quella quinquennale per la restituzione delle somme relative agli interessi, in ragione del mancato compimento di atti interruttivi prima della notifica del precetto;
- l'illegittimità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del
25/01/2007 redatto dal Notaio , in quanto mutuo condizionato non contenente Persona_3 pattuizioni volte a trasmettere la disponibilità giuridica della somma mutuata;
- l'esistenza di cause di nullità del contratto di mutuo del 18/03/2011, insite nella presenza della c.d. clausola floor (foriera di costi occulti), del piano di ammortamento alla francese con mancata indicazione del TAE, di usura del tasso degli interessi di mora, di usura per l'estinzione anticipata;
- la nullità dell'ipoteca volontaria a garanzia dell'obbligazione restitutoria nascente dal mutuo.
In via riconvenzionale, gli opponenti formulavano domanda di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al rapporto di conto corrente ordinario 3990327 con Domandavano, altresì, l'accertamento CP_4 Controparte_4 dell'illegittimità del tasso di interesse applicato, della CMS e degli oneri e spese applicati al medesimo rapporto, con conseguente condanna della parte opposta al pagamento della somma di euro 43.913,15 a titolo di maggiori costi relativi al rapporto di conto corrente ordinario, di cui: - euro 13.873,39 derivanti dal ristorno da anatocismo applicato durante il rapporto, pari alla differenza tra gli interessi debitori effettivamente corrisposti nell'anno e gli interessi debitori calcolati in regime di capitalizzazione finale ai tassi medi trimestrali;
-euro 20.747,54 derivanti dal ristorno da “delta interessi”, quale differenza tra gli interessi debitori effettivamente
4 corrisposti nell'anno (su base trimestrale) e gli interessi effettivamente dovuti calcolati impiegando il tasso sostitutivo ed il ristorno da anatocismo;
-euro 7.075,38 derivanti dal ristorno da CMS;
-euro 2.216,83 derivanti dal ristorno da spese, per difetto di chiara determinazione contrattuale.
Le opponenti chiedevano, altresì, la condanna della parte opposta al pagamento della somma di euro 47.000,00 a titolo di maggiori costi sostenuti per il mutuo fondiario, di cui: -euro 27,000,00, in relazione alle doglianze sulla clausola floor, sull'usura mora, sull'usura estinzione;
-euro
20.000,00 per le anomalie relative all'ammortamento alla francese. In via subordinata domandavano la compensazione di tali somme con il controcredito della parte opposta.
In via ulteriormente subordinata, le opponenti formulavano eccezione di inadempimento contrattuale in ragione dell'applicazione senza titolo ai rapporti contrattuali di mutuo e di conto corrente di interessi anatocistici e di interessi in misura superiore a quella legittima.
Dall'accoglimento di tale eccezione avrebbero dovuto discendere sia l'inefficacia della decadenza dal beneficio del termine che lo scorporo delle somme conteggiate in esubero.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la parte opposta Controparte_4 chiedendo il rigetto integrale delle domande delle parti opponenti.
In particolare, la opposta contestava la deduzione avversaria in punto di nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB, lamentando la genericità delle allegazioni delle opponenti e affermando che il valore del mutuo, pari a euro 198.000,00, rispettava il limite del 80% del valore complessivo dei beni ipotecati, pari ad euro 529.000,00 circa. In punto di prescrizione del credito, la opposta evidenziava che il piano di ammortamento del mutuo avrebbe dovuto esaurirsi nel 2026 e che, in pendenza dello stesso, la prescrizione era rimasta sospesa;
a fronte della revoca dell'affidamento avvenuta in data 26/01/2021, da individuarsi come dies a quo del termine di prescrizione, il precetto era stato notificato in data 07/02/2022, quindi ampiamente in termini. Con riguardo alla prospettata illegittimità del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario del 25/01/2007, la opposta rilevava la diversità di tale titolo rispetto a quello azionato in sede esecutiva e, comunque, l'assenza di alcun carattere condizionato nelle clausole contestate dalla controparte. In punto di invalidità del mutuo del 18/03/2011, la opposta deduceva la genericità della perizia depositata dalle opponenti ed evidenziava che, agli artt. 2 e allegati B e D
5 del contratto erano chiaramente indicati il TAN al 3,50% e il TAE al 3,77%. Con riferimento alla domanda riconvenzionale di accertamento di interessi anatocistici e usurari nel contratto di conto corrente ordinario, la opposta ne eccepiva la non pertinenza al titolo esecutivo azionato e, comunque, faceva presente che la controparte non aveva prodotto il contratto di apertura di conto corrente con le condizioni economiche né precisato le voci di indebito.
3. Veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Avverso tale decisione le opponenti proponevano reclamo, anch'esso rigettato.
4. Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituiva CP_3 deducendo: - di avere acquistato in data 06/06/2022 con atto redatto dal Notaio da Persona_4
la proprietà dei beni immobili siti in Badia Polesine (RO), Parte_2 catastalmente distinti al fg. 15 part. 120 sub 75, 76, 77, 78, 79, 80; - che le unità immobiliari acquistate erano state sottoposte a pignoramento immobiliare da in CP_4 Controparte_4 virtù dell'ipoteca volontaria iscritta su tali beni in data 28/03/2011 a garanzia del contratto di mutuo oggetto di causa;
- che al momento dell'acquisto degli immobili la stessa era a CP_3 conoscenza soltanto dell'esistenza delle ipoteche gravanti sugli immobili ma era ignara della notifica del precetto e dell'avvio dell'esecuzione immobiliare;
- che la stessa aveva interesse a che il mutuo fondiario di cui all'atto di precetto fosse dichiarato nullo, in modo da evitare gli effetti pregiudizievoli dell'esecuzione immobiliare avviata da Controparte_4
L'intervenuta chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito l'accoglimento delle domande formulate da parte opponente.
5. Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. si costituiva anche la società CP_2
(di seguito anche ”) tramite la procuratrice speciale (ora
[...] CP_2 CP_5
, deducendo di avere stipulato con in data 10/11/2022 CP_6 Controparte_4 un contratto di cessione di crediti pro soluto, individuabili in blocco, tra cui era compreso quello vantato nei confronti di con annessi privilegi, garanzie e accessori. Pt_1 CP_2 precisava di aver dato pubblicità dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni n. 137 del 24/11/2022) nonché rendendo disponibili sulla pagina web (http://centotrenta.com/it/cessioni/principio/) i dati identificativi dei relativi crediti. , in quanto subentrata nel diritto di credito originariamente CP_2
6 spettante alla cedente faceva quindi proprie tutte le difese, istanze e Controparte_4 produzioni documentali di quest'ultima e ne chiedeva l'estromissione dal giudizio.
6. In corso di causa veniva svolta solo istruttoria documentale.
7. Con la sentenza n. 434/2024 il Tribunale di Rovigo rigettava integralmente le domande delle opponenti.
Preliminarmente, il Giudice escludeva il difetto di legittimazione in capo a Principio SPV. La stessa aveva infatti prodotto copia dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data
24/11/2020 e contenente il riferimento alla cessione di crediti pecuniari deteriorati tra cui quelli nella titolarità di e fondati su rapporti di mutuo. Nel caso di specie, al Controparte_4 tempo della cessione la debitrice era già risultata inadempiente, stante il sollecito Pt_1 dell'agosto 2020 e la revoca dell'affidamento risalente al gennaio 2021. Inoltre, nei suoi atti difensivi la cedente aveva dato atto dell'intervenuta cessione del Controparte_4 credito oggetto di causa a . Tanto premesso, il Giudice riteneva di non poter CP_2 estromettere dal processo in quanto destinataria della domanda Controparte_4 riconvenzionale formulata dalle opponenti e avente ad oggetto un credito restitutorio fondato sul conto corrente ordinario n. 3990327, rapporto estraneo alla cessione in blocco che aveva legittimato l'intervento ex art. 111 c.p.c. di . CP_2
Il Tribunale rilevava che la parte opposta aveva dato prova del titolo del credito azionato e dell'erogazione del denaro, producendo il contratto di mutuo del 18/03/2011 recante indicazione di erogazione e quietanza, non contestate dalle opponenti. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento della debitrice al pagamento delle rate del mutuo, la opponente non Pt_1 aveva contestato tale addebito né aveva provato di aver restituito le somme mutuate.
Nel merito, il Giudice respingeva le eccezioni di nullità del mutuo. In primo luogo, evidenziava che all'art. 6 del contratto di mutuo era espressamente prevista la concessione di ipoteca sugli immobili di e che l'ipoteca era stata iscritta il 28/03/2011, dopo tre Parte_2 giorni dalla registrazione del contratto. Inoltre, rilevava che parte opponente, nell'ambito dell'eccezione di violazione dell'art. 38 comma 2 TUB, non aveva dedotto nulla circa il valore dei beni ipotecati. In ogni caso, la pronuncia n. 33719/2022 delle Sezioni Unite aveva chiarito che il limite di finanziabilità è un elemento non essenziale, ma solo specificativo o integrativo
7 dell'oggetto del contratto di mutuo fondiario, sancito da norma non imperativa, la cui violazione quindi non può determinare la nullità del contratto, pena il pregiudizio all'interesse alla stabilità patrimoniale della banca.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del credito di cui al precetto.
Evidenziava che il dies a quo coincide con il momento in cui il credito restitutorio del mutuante diventa esigibile, cioè la scadenza dell'ultima rata;
le opponenti, onerate di allegare specificamente l'inerzia del titolare, non avevano indicato né provato la data prevista per la scadenza dell'ultima rata. In ogni caso, il termine decennale per il capitale e il termine quinquennale per gli interessi non erano decorsi, in quanto il piano di ammortamento indicava come fine dell'ammortamento il pagamento dell'ultima rata a marzo 2026 e risultava che, prima della notifica del precetto del 07/02/2022, avesse inviato una Controparte_4 sollecitazione di pagamento il giorno 11/08/2020 e comunicato la revoca del mutuo il
26/01/2021.
Il Giudice respingeva, poi, l'eccezione di illegittimità del titolo esecutivo, in quanto formulata con riguardo al contratto di mutuo fondiario del 25/01/2007, titolo esecutivo diverso da quello oggetto del presente giudizio. In ogni caso, le clausole degli artt. 2 e 3 del mutuo fondiario di cui al precetto, ossia quello stipulato il 18/03/2011, concernevano la pattuizione dei tassi di interesse e la facoltà di ius variandi spettante alla banca mutuante.
Il Tribunale riteneva infondata la questione di invalidità del mutuo per presenza della clausola floor, prospettata dalle opponenti come pattuizione foriera di costi occulti per il cliente. In realtà, oltre ad essere formulata in modo generico e con allegazioni tardive, la questione non coglieva nel segno, in quanto l'art. 2 del contratto prevedeva solo il limite percentuale minimo del tasso degli interessi, fornendo un riferimento chiaro ed intellegibile al cliente, senza che la presenza di tale clausola facesse assumere al contratto la natura di strumento finanziario.
Il Giudice concludeva per la genericità e l'infondatezza della questione di invalidità del mutuo insita nella clausola di ammortamento alla francese senza indicazione del tasso annuo effettivo, che ad avviso delle opponenti avrebbe dovuto implicare un calcolo al tasso sostitutivo e il diritto del mutuatario alla restituzione della differenza tra gli interessi convenzionali e quelli sostitutivi in misura pari a euro 20.000,00. Ad avviso del giudice, l'eccezione era stata formulata in modo
8 generico e senza fornire alcun riscontro oggettivo, considerato che le due perizie depositate dalle opponenti, la seconda delle quali soltanto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 (docc. 3
e 4 1° grado), avevano fornito un calcolo indicativo e non specifico. Inoltre, la pronuncia Pt_1 della Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024 aveva chiarito che nel mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione di norma imperativa sulla trasparenza contrattuale. Nel caso di specie, l'art. 2 e gli allegati B e D del contratto indicavano l'importo mutuato, la durata del prestito, il numero delle rate costanti con specificazione per ognuna della quota capitale e della quota interessi, il TAN e il TAE, e quindi fornivano un quadro idoneo e sufficiente a far capire al cliente il costo del prestito. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata il piano di ammortamento alla francese non era fonte di illegittima applicazione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c..
Il Giudice respingeva l'eccezione di invalidità per usura del tasso di mora e per usura nel caso di estinzione anticipata, in quanto prospettata in modo generico, con allegazioni meramente indicative (richiamo al “metodo Cosentini”) e in parte tardive (perizia sub doc. 4 1° Pt_1 grado) e, comunque, senza supporti documentali.
La domanda riconvenzionale formulata da per il controcredito di euro 43.913,15 Pt_1 nascente dal conto corrente ordinario n. 3990327, sulla scorta della nullità per indeterminatezza per tasso debitorio, delle CMS e mancata pattuizione di costi, oneri e spese, era anch'essa dichiarata infondata. A fronte dell'onere della parte di provare le circostanze poste a fondamento della dedotta nullità, la perizia prodotta sub doc. 3 non analizzava le condizioni economiche del contratto in esame e gli estratti conto prodotti dall'opponente erano incompleti in quanto riferiti solo al periodo 2002-2012. Soprattutto, non era stato mai prodotto il contratto di apertura di credito in conto corrente, mentre il contratto di conto corrente era stato prodotto da
[...] solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. CP_4
Il Tribunale respingeva l'eccezione di inadempimento avanzata in via subordinata dalle opponenti, in quanto generica.
L'intervento volontario di veniva qualificato come adesivo dipendente ex art. 105 CP_3
9 comma 2 c.p.c., in quanto sorretto dall'interesse giuridico nascente dalla titolarità di un rapporto di compravendita con la opponente , suscettibile di subire un Parte_2 pregiudizio in caso di esito favorevole alla parte opposta.
In definitiva, il Tribunale rigettava in toto l'opposizione a precetto e la domanda riconvenzionale, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa in materia di limite di finanziabilità del mutuo fondiario (Cass. S.U. n. 33719/2022) e di ammortamento alla francese (Cass. S.U. n.
15130/2024).
Il giudizio di appello
8. Con unico atto di appello notificato in data 04/07/2024 Parte_1 Parte_1
hanno impugnato la predetta
[...] Parte_2 sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
8.1. Con il primo motivo, le appellanti e hanno censurato Pt_1 Parte_2 il rigetto della questione di invalidità del mutuo per presenza di piano di ammortamento alla francese senza indicazione del TAE. Ad avviso delle appellanti, la sentenza aveva erroneamente ritenuto tardiva la perizia e omesso di considerarne le conclusioni. In ogni caso, la nullità era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e discendeva dalla mancata indicazione del tasso annuo effettivo, che implicava il ricalcolo al tasso sostitutivo e il diritto del mutuatario alla restituzione della differenza tra interessi convenzionali e interessi sostitutivi. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare quanto documentato con la perizia di parte sub doc. 4, le cui conclusioni erano suffragate da calcoli basati sui valori documentati dal contratto. I principi enunciati da Cass. S.U. n. 15130/2024 si riferivano soltanto al mutuo a tasso fisso e, per espressa indicazione delle Sezioni Unite, non si attagliavano al mutuo a tasso variabile senza indicazione del TAE, quale era il contratto nel caso di specie.
Le appellanti hanno evidenziato la violazione degli artt. 1283 c.c., 120 comma 2 TUB e 6 delibera CICR 09/02/2000, richiamando la dottrina matematica e la giurisprudenza di merito: 1) con riferimento all'attitudine del piano di ammortamento alla francese a comportare una forma occulta di capitalizzazione degli interessi integrante un'ipotesi vietata di anatocismo in quanto frutto di pattuizione antecedente alla scadenza degli interessi primari prodotti dal capitale (contra
10 art. 1283 c.c.); 2) con riferimento al fatto che, nell'ammortamento alla francese, nel capitale residuo su cui si calcolano gli interessi c'è già una quota di interessi (contra art. 120 comma 2
TUB); 3) con riferimento all'assenza di indicazione del TAE e di accettazione della capitalizzazione degli interessi (contra art. 6 delibera CICR 09/02/2000). Inoltre, la sola indicazione del TAN non consentiva di calcolare l'ammontare degli interessi, ma soltanto di calcolare numerosi possibili piani di ammortamento. In assenza di indicazione del regime finanziario e del criterio di imputazione degli interessi, il contratto di mutuo non consentiva di determinare le modalità di calcolo del valore di una rata. Nella mancata determinazione per iscritto degli interessi ultra legali era insita la violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c..
8.2. Con il secondo motivo, le appellanti e hanno Pt_1 Parte_2 censurato il rigetto della domanda riconvenzionale, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ritenuta generica dal Tribunale nonostante la precisa indicazione della causa petendi e del petitum. Secondo le appellanti, la nullità del contratto, in quanto rilevabile d'ufficio dal Giudice, non necessariamente doveva essere provata. Inoltre, dal momento che erano pacifiche l'esistenza del conto corrente ordinario, l'applicazione di tassi di interessi passivi e commissioni in misura pari a quella stimata dal perito di parte, la capitalizzazione trimestrale passiva e la contemporanea inesistenza di capitalizzazione trimestrale attiva, avrebbe dovuto indurre a disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe permesso di acclarare il rapporto dare-avere tra le parti senza capitalizzazione trimestrale degli interessi.
9. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale ha chiesto, in via Controparte_2 preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto integrale dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Anzitutto, l'appellata ha evidenziato che la propria legittimazione passiva era limitata alla domanda affrontata nel primo motivo di appello.
Quanto al primo motivo, l'appellata ha rilevato la genericità delle censure sollevate dalle appellanti, in quanto limitate ad una perizia di parte. Con riguardo al TAE, ha ribadito che l'art. 2
e gli allegati B e D del contratto indicavano TAN 3,50% e TAEG 3,77%. Con riferimento al piano di ammortamento alla francese, ha sottolineato che nel caso di specie il piano era allegato e
11 quindi le modalità di composizione della rata e il costo dell'operazione erano intellegibili;
inoltre, i principi di Cass. S.U. n. 15130/2024 erano ritenuti applicabili anche a mutui a tasso variabile secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7382/2025, n. 8322/2025
e n. 27807/2025).
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha dedotto il mancato CP_2 assolvimento da parte di dell'onere probatorio in punto di natura usuraria degli interessi, Pt_1 oltre che la mancata allegazione specifica delle poste ritenute indebite.
10. Si è costituita in giudizio la parte appellata Controparte_4
la quale ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e la
[...] conferma della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, l'appellata ha evidenziato che la sentenza n. 15130/2024 delle Sezioni
Unite aveva superato la tesi minoritaria sostenuta dalle appellanti e optato per escludere la nullità parziale del contratto in caso di mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi passivi. Ha contestato la genericità della doglianza delle appellanti, che infatti non avevano argomentato sulle ragioni per escludere i mutui a tasso variabile dal perimetro della decisione a Sezioni Unite.
Quanto al secondo motivo, l'appellata ha ribadito che il contratto di apertura di credito in conto corrente non era mai stato prodotto in giudizio. Il doc. 16 di era, Controparte_4 infatti, il contratto di conto corrente e il successivo doc. 17 era una mera rinegoziazione delle condizioni dello stesso contratto di conto corrente. Difettava, dunque, la prova del titolo di cui era invocata la nullità.
11. All'esito dell'udienza del 28/01/2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello all'appellata , con ordinanza del 29/01/2025 il Consigliere CP_3
Istruttore dichiarava la contumacia della stessa appellata e rinviava all'udienza del 25/11/2025 per la rimessione della causa in decisione al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Depositate dalle parti costituite le note scritte, all'udienza del 25/11/2025, celebrata con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
12 Esame dei motivi di impugnazione
12. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
12.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Preliminarmente, va ricordato il recente arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno statuito che
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cass. S.U. n.
15130/2024).
Non è condivisibile il rilievo sollevato dalle appellanti, secondo le quali le Sezioni Unite avrebbero espressamente sancito la non applicabilità del principio di diritto ai mutui a tasso variabile. Il passaggio di motivazione riportato dalle appellanti è il seguente: “queste Sezioni
Unite non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né sul tema (…) dell'anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario, che è estraneo ai quesiti pregiudiziali e alla materia del contendere, risultando astratto in quanto privo di rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito (…)” (pag. 12 capoverso 8). A ben vedere, non emerge la volontà di escludere i mutui a tasso variabile dal perimetro del principio di diritto enunciando, ma soltanto un'affermazione dell'irrilevanza di tale tipologia di mutuo ai fini della specifica controversia oggetto dell'esame della Corte, inerente ad un mutuo a tasso fisso.
In ogni caso, con una più recente pronuncia a sezione semplice, la Suprema Corte ha chiarito che
“è altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile. (…) Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta
13 per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.” (Cass. Civ. n. 7382/2025).
A proposito del mutuo con le caratteristiche proprie di quello oggetto del presente giudizio, occorre considerare che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.” (Cass. Civ. n. 7382/2025).
Anche alla luce delle pronunce sopra riportate, deve escludersi la dedotta violazione dell'art. 14 1283 c.c., dell'art. 120 comma 2 TUB e dell'art. 6 delibera CICR del 09/02/2000: la quota di interessi dovuti in ciascuna rata non è il frutto di un calcolo che li determina sugli interessi relativi al periodo precedente o che a sua volta produce interessi nel periodo successivo, poiché
l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato sebbene quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile. Il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
“interessi su interessi”, ma dal fatto che nel piano convenuto tra le parti la restituzione del capitale viene posticipata in ragione dell'esigenza di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante in virtù del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Nell'ammortamento alla francese si parte dalla volontà di creare una rata costante per una certa durata di tempo, individuando l'importo che consenta di rimborsare il prestito (comprensivo di capitale mutuato e interessi ad un certo tasso) con un dato numero di esborsi costanti. In altri termini, una volta individuata la rata costante secondo quegli elementi, si delinea il piano di rimborso: prendendo a base il debito iniziale si calcolano gli interessi dell'intero debito e si calcolano quelli della prima rata;
quindi, si detrae dalla rata la quota d'interessi della prima rata e si ottiene la parte di capitale che si paga con la prima rata. Questa viene detratta dal debito capitale iniziale e sul residuo debito si calcola la quota di interessi della seconda rata e detraendola dalla seconda rata si ottiene il capitale pagato con la seconda rata.
Quindi, di nuovo, si va a detrarre dal capitale residuo la quota di capitale pagato con la seconda rata e su questo nuovo capitale residuo si calcola la quota di interessi della terza rata, e così via.
In questo meccanismo, dunque, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che resta da pagare a titolo di capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Ciò esclude che ricorra anatocismo.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario del 18/03/2011 (doc. 1 1° grado) Pt_1
15 contiene il seguente quadro informativo: 1) alla clausola dell'art. 2 sono individuati il tasso annuo nominale (TAN) del 3,50% e il tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 3,77%, oltre al tasso di interesse di mora nella ragione annua di 2 punti in più del tasso vigente al momento della mora nel rispetto della soglia dell'usura; 2) all'allegato B, recante tabella delle condizioni economiche, sono riepilogate le spese aggiuntive ed è riportato l'indice sintetico di costo, corrispondente al TAEG e pari al 3,77%; 3) all'allegato D è descritto il piano di ammortamento alla francese a rate costanti posticipate, con ISC/TAEG 3,77%, con indicizzazione al parametro
Euribor, con decorrenza iniziale dal 19/03/2011 e con suddivisione in 180 rate mensili, per ciascuna delle quali sono riportati la data di scadenza, l'importo costante (euro 1.415,47), la quota da pagare a titolo di capitale (via via crescente) e la quota a titolo di interessi (via via decrescente) e il debito di capitale residuo mese per mese, con specificazione finale che il totale dovuto per capitale è pari a euro 198.000,00 e il totale dovuto per interessi è di euro 56.784,60;
4) all'allegato E sono riepilogate le condizioni economiche più significative, tra cui il TAN di
3,50%, parametrato all'Euribor a tre mesi, a base 360, media mensile con arrotondamento allo
0,05 superiore, e il TAEG al 3,77%. Dunque, dal complesso delle informazioni ricavabili dal contratto e dai suoi allegati si evince che la parte mutuataria abbia goduto di un quadro sufficientemente chiaro ed intellegibile in merito ai costi del finanziamento.
Ancora, la perizia di parte, prodotta sub doc. 4 in primo grado, è del tutto generica e impostata su calcoli meramente indicativi ed esemplificativi e non si confronta in modo mirato con le caratteristiche e i contenuti del finanziamento oggetto di causa. L'elaborato, anche letto insieme agli atti difensivi dell'appellante, non consente di superare quanto emerso dalla documentazione contrattuale sopra descritta e di ritenere dimostrata l'indeterminatezza del costo del mutuo fondiario in esame dal punto di vista delle implicazioni di un piano di ammortamento alla francese.
In definitiva, deve escludersi il ricorrere di un'ipotesi di nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c..
Va, dunque, confermato il capo della sentenza impugnata che, nel rigettare l'opposizione a precetto, ha accertato, tra l'altro, che il contratto di mutuo fondiario del 18/03/2011 non è viziato da alcuna nullità in relazione alla presenza di un piano di ammortamento alla francese.
16 12.2. Il secondo motivo di impugnazione è anch'esso infondato.
Nell'esposizione del motivo di appello le appellanti hanno sostanzialmente richiamato il contenuto dell'atto di citazione di primo grado, nella parte relativa alla domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione a precetto.
Anzitutto, la censura di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è infondata. Dall'esame dello specifico punto di motivazione (e del capo di dispositivo) dedicato alla domanda riconvenzionale, si evince che il Giudice di prime cure ha esaminato tale domanda e ha deciso nel senso del rigetto, evidenziando il mancato assolvimento degli oneri di allegazione specifica e di prova delle circostanze poste a fondamento della dedotta nullità parziale.
Ciò premesso, da un lato, risulta che il contratto di conto corrente ordinario n. 3990327 è stato sottoscritto tra e l'allora nel febbraio Pt_1 Controparte_7
1995 (doc. 16 1° grado) ed è stato oggetto di una rinegoziazione Controparte_4 sottoscritta dalle stesse parti ad aprile 1997: dalla lettura delle condizioni si può cogliere la pattuizione di un criterio di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi attivi, oltre ad un'asimmetria tra il tasso creditore e il tasso debitore.
Dall'altro lato, , dopo aver affermato che il conto era stato acceso soltanto a partire dal Pt_1
01/01/2002 ˗ allegazione smentita dal cit. doc. 16 ˗ ha prodotto a supporto delle sue domande riconvenzionali soltanto una parte degli estratti conto e degli scalari relativi al suddetto rapporto, ossia quelli riferiti al periodo da gennaio 2002 a dicembre 2012, omettendo, per contro, di documentare la situazione del conto nei circa sette anni precedenti, cioè dalla sua apertura nel
1995 fino al 2001, e nel periodo successivo al 2012, e senza nulla dedurre circa l'attuale stato di apertura o di chiusura del conto stesso. La perizia di parte prodotta sub doc. 3 in primo grado giunge a conclusioni ˗ ossia la sussistenza di importi da ristornare alla correntista per anatocismo, delta interessi, CMS e spese ˗ che non trovano adeguato riscontro nel ragionamento che le precede, condotto con un approccio dichiaratamente astratto ed esemplificativo, sganciato dalle caratteristiche concrete del rapporto di conto corrente in esame e comunque concepito a fronte di una ricostruzione solo parziale dell'andamento del conto. Del resto, le stesse
17 conclusioni del consulente di parte (pag. 14) fanno “salva la produzione di ulteriore documentazione che potrebbe modificare i ristorni di seguito riassunti, al Cliente”.
Lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, pur a fronte di tale prospettazione incompleta, avrebbe avuto carattere esplorativo. Effettivamente, va riconosciuto che la pronuncia menzionata dalle appellanti, Cass. Civ. n. 5091/2016, sembra dare adito ad un'interpretazione più elastica dello strumento della CTU, nella misura in cui afferma che “è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario
a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti”. Tuttavia, la stessa sentenza prosegue circoscrivendo la portata della precedente affermazione: il limite dell'indagine esplorativa è superabile “sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., sez. 3^, 14 febbraio 2006, n. 3191, m.
590615).”. In altri termini, con riguardo ai fatti principali continua ad operare la regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che addossa alla parte che agisce in giudizio il compito di dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Nel caso di specie,
l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio non era e tuttora non è da ritenere ammissibile, in quanto l'indagine peritale avrebbe avuto l'effetto di sopperire alle lacune della produzione documentale della correntista , la quale ben avrebbe potuto e dovuto fornire Pt_1 una ricostruzione completa dell'andamento del proprio conto corrente attraverso la produzione degli ulteriori estratti conto presenti nella sua disponibilità, specialmente di quelli afferenti al primo periodo del rapporto. A ritenere diversamente, si darebbe luogo ad un inammissibile esonero della stessa dalla prova di fatti non certo accessori, bensì di assoluto rilievo Pt_1 nell'economia del giudizio di fondatezza della domanda di restituzione di somme indebitamente percepite dalla sulla base di clausole nulle. CP_4
Da ultimo, va rammentato che l'art. 1823 c.c. definisce il conto corrente “il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse,
18 considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto”. La giurisprudenza di legittimità in sede nomofilattica ha chiarito che soltanto a seguito della chiusura del rapporto di conto corrente matura un credito restitutorio esigibile a favore del correntista avente ad oggetto le poste attive residue, laddove, per converso, in un conto corrente ancora aperto il correntista che ravvisi inesattezze può solo chiedere la rettifica (cfr. Cass. S.U. n. 24418/2010). Nel caso di specie, l'appellante non ha allegato né tanto meno provato che il conto corrente fosse Pt_1 stato chiuso al momento della domanda giudiziale. Al contrario, in assenza di prova contraria, il rapporto deve ritenersi ancora in essere, con la conseguenza che un eventuale credito restitutorio, invocato anche in via di compensazione con il controcredito azionato da Controparte_4 in sede esecutiva, non potrebbe riconoscersi spettante alla correntista alla luce
[...] Pt_1 della mancanza dei requisiti della liquidità e della esigibilità.
Conclusioni e spese di lite
13. Va, dunque, rigettato integralmente l'appello proposto.
14. Le spese di lite devono essere poste a carico delle appellanti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie del valore del disputatum quanto alle fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale attesi l'assenza di attività istruttoria e lo scambio di note scritte, oltre il deposito di brevi scritti conclusivi, riproduttivi in sintesi delle difese introduttive.
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna le parti appellanti e Parte_1 Controparte_8
[...]
[...] in solido al pagamento a favore delle parti
[...] Parte_1 appellate e Controparte_4 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per Controparte_2 ciascuna, in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del Mot. Dott. Alberto Oliveri
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