Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Filomena Piccirillo Presidente relatore-estensore dott. Michela Bortolami Giudice
dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da con l'Avv. PECCHIARI SARA;
Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è per legge P.IVA_1
domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in data 24.01.2024, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c. 1.2.
del D.lvo 286/1998.
Il , sia pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio;
Controparte_2
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Accolta l'istanza di sospensiva, all'udienza del 24.09.2024 il ricorrente è stato sentito personalmente e, assegnato termine per integrazione documentale, il Tribunale si è
riservata la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie (circostanza, questa, che si desume dalla natura del provvedimento del Questore che, ritenuta ammissibile la domanda, l'ha rigettata nel merito, così applicando la disciplina operante prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto-legge).
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”. Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie il ricorrente vive in Italia quanto meno da aprile 2023 (data in cui
è stato stipulato il suo contratto di lavoro come panettiere) e si è stabilito a Trieste.
Come risulta dalla documentazione in atti, l'uomo è affetto da una grave malattia
(sclerosi multipla) ed è stato preso in carico dal sistema sanitario nazionale.
Come dichiarato in udienza, la malattia ha causato la cessazione del rapporto lavorativo stipulato il 22.04.2023.
In udienza ha sostenuto il colloquio in italiano, dimostrando un'adeguata conoscenza della lingua.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione della durata della permanenza in Italia e dell'evidente vulnerabilità dell'uomo, correlata alla malattia e al percorso di cura nel nostro Paese, di cui dovrà essere assicurata la continuità.
La domanda va quindi accolta.
Spese irripetibili, posto che la decisione si fonda anche su documentazione sopravvenuta rispetto al provvedimento di diniego.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e riconosce il diritto di conseguire il permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
- SPESE irripetibili. SI COMUNICHI.
Trieste, 24/04/2025
Il Presidente relatore
Filomena Piccirillo