Art. 114.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371 , e' stabilito, per lo anno finanziario 1974, come appresso:
Esercito ............................... n. 900
Arma dei carabinieri ................... " 55
Marina ................................. " 350
Aeronautica ............................ " 1.800
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371 , e' stabilito, per lo anno finanziario 1974, come appresso:
Esercito ............................... n. 900
Arma dei carabinieri ................... " 55
Marina ................................. " 350
Aeronautica ............................ " 1.800