Articolo 114 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 113Articolo 115
Versione
15 marzo 1974
Art. 114.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371 , e' stabilito, per lo anno finanziario 1974, come appresso:
Esercito ............................... n. 900
Arma dei carabinieri ................... " 55
Marina ................................. " 350
Aeronautica ............................ " 1.800
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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