Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5057/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5057/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VANDELLI MONICA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICHELI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti,
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
e ordinare al Comune di Modena di annotare l'emananda sentenza a
[...]
margine dell'atto di matrimonio contratto tra le parti il giorno 20 giugno 1998.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Castelnuovo Rangone (MO), Via Piave 16
(dati catastali: Catasto Fabbricati di Castelnuovo Rangone, fg. 5, mappali: 58/3
C/6 – 58/4 ; area cortiliva 58/1 e 58/2), in comproprietà tra le parti, unitamente ai beni mobili in essa contenuti, alla madre con la quale Controparte_1
convivono i figli non autonomi e;
Per_1 Per_2
3) Stabilire che versi alla madre, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei due figli sopra indicati, la somma di € 1.400,00 (€ 700,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Al raggiungimento dell'indipendenza economica di , l'assegno versato dal Per_1
padre per il mantenimento di quest'ultimo sarà da intendersi azzerato.
4) Stabilire che l'assegno unico per i figli spetterà interamente alla madre con cui i ragazzi convivono a decorrere da dicembre 2024.
5) Stabilire che il padre paghi il 50% delle spese sostenute per le sedute di Per_2
presso lo psicologo, nonché il 50% delle spese extra assegno relative ai due
[...]
figli non autonomi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Modena che a seguito si riportano: spese mediche (da documentare)
che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby
- sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo whatsapp, e-mail),
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Prendere atto delle seguenti pattuizioni: - = L'autovettura tg. ER766AP, intestata al marito, verrà trasferita e intestata alla moglie a spese di quest'ultima, con richiesta delle parti di avvalersi dei benefici fiscali previsti per il trasferimento di beni in sede di separazione e divorzio.
- = la polizza n. 501733671 “Allianz ” verrà pagata dai Controparte_2
ricorrenti al 50%
- = la polizza n. 501733335 a copertura di eventuali danni provocati dal cane, ora intestata a , verrà intestata a e dalla stessa Parte_1 Controparte_1
pagata, salvo che quest'ultima preferisca estinguerla;
in ogni caso Pt_1
dovrà essere tenuto indenne dal pagamento dei premi futuri.
[...]
- = la FASI (Fondo assistenza sanitaria integrativa) resterà operativa per la moglie fino al deposito della sentenza di separazione oltre al quale l'operatività si intenderà definitivamente cessata.
- = lascerà la casa familiare trasferendosi altrove entro il 30 Parte_1
novembre 2024 a condizione che il presente ricorso sia sottoscritto entro tale data.
- = Spese legali compensate”.
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c. c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria,
essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]
MODENA (MO) il 03/08/1968 e nata a [...] il Controparte_1
14/04/1970.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1998, atto n.176, Parte II serie A) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3
novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale