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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 3769 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. GIULIANI GIANNI, Parte_1
ricorrente
E
difeso dall'Avv. LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, - esponendo di aver Parte_1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (domanda amministrativa del
22.12.2021), nonché di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale in oggetto e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari per poter CP_1 beneficiare della relativa prestazione.
1 Si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per CP_1
mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e in subordine chiedendone il rigetto per infondatezza della domanda.
Esperita CTU medico legale, la causa è stata decisa con sentenza depositata in via telematica.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da di inammissibilità CP_1
del ricorso per mancanza di una specifica contestazione: infatti, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo in maniera certamente specifica, avendo illustrato i motivi per i quali si ritiene erronea la valutazione del consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del suddetto procedimento.
Nel merito, i requisiti sanitari in oggetto devono essere riconosciuti al ricorrente.
Il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la ricorrente è affetta da: “diabete mellito complicato con esiti di amputazione alluce sinistro e retinopatia diabetica proliferante in OS con visus 1/20 n.m.c.l.; esiti di vitreite e di distacco di retina in OD con visus motu manu;
spondiloartrosi diffusa ad impegno funzionale.
Tenendo conto delle indicazioni di cui al DM 05/02/1992, si riconosce la p. invalida ultrassessantacinquenne grave (100%).
Rispettati appaiono i criteri medico legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
La decorrenza dei benefici va identificata nella data della domanda del 22/12/2021 in quanto la documentazione sanitaria disponibile dimostra come le attuali condizioni cliniche fossero già allora esistenti”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere poste integralmente a carico dell' CP_1 soccombente.
Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione deduzione:
2 - dichiara che la parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 legge n.
18/1980 dal 22.12.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.900,00 (1.200,00 CP_1 per la fase ATP + 1.700,00 per la presente fase) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
Latina, data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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