Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2021, proposto da
ND LB, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Bonomei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteroni D'Arbia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Barbuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
dell’ordinanza n. 35 del 25.11.2020, emessa dal Responsabile Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Monteroni d’Arbia e relativa a: ordinanza di demolizione di fabbricati costruiti in assenza di permesso di costruire e messa in ripristino dell’area agricola trasformata in deposito di materiali e attrezzi di cantiere, notificata in data 11.01.2021;
nonché di ogni eventuale atto presupposto, connesso e, comunque, conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteroni D'Arbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. IO CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. ND LB ha impugnato l’Ordinanza n. 35 del 25 novembre 2020, emessa dal Comune di Monteroni d’Arbia e relativa all’avvenuta esecuzione, in assenza di permesso di costruire, di alcuni fabbricati con conseguente trasformazione dell’area agricola, in deposito di materiali e attrezzi di cantiere.
L’ordinanza sopra citata è conseguenziale al verbale trasmesso dall’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Monteroni d’Arbia il 17 aprile 2020, dal quale è possibile evincere come fosse stata accertata l’esecuzione, su un’area a destinazione agricola ubicata in Monteroni d’Arbia, Strada di Belvedere e in assenza del necessario permesso di costruire, delle opere così descritte: “ 1. edificio (indicato nella planimetria con lettera “A”) con forma irregolare, costituito da più corpi, in parte costruiti con elementi metallici (profilati e lamiera) ed in parte in muratura ordinaria. Il fabbricato suddiviso in più locali è utilizzato in parte come magazzino/rimessa, in parte è evidente che fosse stato utilizzato come alloggio..; 2. tettoia, (indicata nella planimetria con lettera “B”) con pianta irregolare, costituita da tubi innocenti poggianti su pavimentazione mista di inerti e cemento, e copertura in lamiera grecata…; 3. annesso in muratura (indicato nella planimetria con lettera “C”), destinato a ripostiglio 4. in adiacenza al corpo di fabbrica principale descritto al primo punto della presente, di altri due piccoli accessori contigui (indicati nella planimetria con lettera “D”), entrambi costruiti in dimensioni di circa mt. 1,80 x mt 0,77 altezza 2,20; 5. baraccamento di cantiere in lamiera appoggiato a terra con pianta rettangolare di mt. 2,25 x mt. 4,10, copertura piana altezza mt. 2,10; al momento del sopralluogo utilizzato come magazzino (indicato nella planimetria con lettera “E”); 6. box prefabbricato in lamiera (indicato nella planimetria con lettera “F”). Al momento del sopralluogo il box era utilizzato come pollaio; 7. viabilità interna mediante la formazione di strada di accesso carrabile.. ”.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti e con un’unica censura si sostiene il venire in essere di profili di eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare in ragione dell’esistenza di uno specifico interesse pubblico alla demolizione.
Si è costituito il Comune di Monteroni D’Arbia, che ha contestato le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
In primo luogo è dirimente constatare che, anche a seguito del proponimento del presente ricorso, è risultata incontestata la circostanza che i suddetti fabbricati e manufatti, non solo sono stati realizzati in assenza dei necessari titoli edilizi, ma insistono su un’area esterna al centro abitato, ricompresa in una zona a esclusiva o prevalente funzione agricola, peraltro definita "di particolare interesse" dal vigente P.R.G. "E3 - Aree produttive agricole collinari delle “crete senesi” ed inserita nel sistema “Aree agricole delle colline” di cui all’art. 94 delle N.T.A..
L’Amministrazione ha, inoltre, accertato che l’area di cui si tratta era stata oggetto di un cambio di destinazione d’uso da superficie agricola in area “urbanizzata”, così come era stata confermato dall’avvenuta costruzione di " livellazioni di terreno, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, di pavimentazione in materiale inerte sciolto, di marciapiedi e muri di contenimento del terreno ", volte alla realizzazione di uno spazio da utilizzare " in parte come resede dell’abitazione ed in parte come stoccaggio e deposito di materiale e mezzi di cantiere e di altro genere ".
Non solo l’esecuzione del complesso di fabbricati e manufatti in assenza di un titolo legittimante è circostanza ammessa dal ricorrente, ma dalla documentazione in atti è evincibile come una parte dei manufatti realizzati sia adibita ad abitazione, risultando presenti infissi esterni, pavimenti, rivestimenti e impianti tecnologici (si veda la presenza di un quadro elettrico, della predisposizione degli attacchi per cucina e stufa, di uno studio con scrivania e materiali da ufficio, di una porta esterna blindata, del servizio igienico…. ecc).
Altrettanto evidente è che anche gli altri manufatti hanno un uso prevalente diverso da quello agricolo,
poiché utilizzati come depositi di materiali e in parte come ricovero di attrezzature per l’edilizia ed anche a officina.
Come ha chiarito un costante orientamento giurisprudenziale " Colui che intende edificare in zona agricola deve dimostrare lo status di imprenditore agricolo, essendo ciò necessario proprio alla salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche dell'area, al fine di prevenire l'utilizzo dell'agro a scopi residenziale " (Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/2019, n. 6092).
E’ noto, infatti, che in una zona agricola sono consentite soltanto opere edilizie strumentali all’attività agricola e in questa nozione possono rientrare anche beni a destinazione residenziale, ma solo se concretamente strumentali all’attività agricola (in questo senso senso T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sentenza, 03/02/2015, n. 696; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, del 02/12/2025, n. 7778; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, del 17/02/2016, n. 161).
Nemmeno risulta dimostrata una qualche inerzia dell’Amministrazione o la risalenza degli abusi e, ciò, anche considerando che la repressione degli abusi edilizi costituisce un’attività vincolata, risultando ancorata al solo ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, prescindendo dal decorso del tempo (T.A.R. Toscana, sez. III, 05/10/2020, n. 1151).
In ogni caso l’Amministrazione ha evidenziato che le opere contestate con l’ordinanza impugnata sono state realizzate in una data successiva al 2002, come risulta dall’ortofoto depositata in atti (doc. n. 7 dell’Amministrazione, Fg. 45, Part. 304), che attesta l'area libera da qualsiasi fabbricato.
Tutto ciò premesso risulta evidente che il provvedimento impugnato contiene un ampio riscontro degli abusi rilevati e delle motivazioni a sostegno dell'ordine di demolizione, facendo espresso riferimento all’assenza di titoli abilitativi e al contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico.
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Comune di Monteroni d’Arbia delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
IO CC, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CC | AR NI |
IL SEGRETARIO