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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 552/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 552 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Impugnativa di testamento; Divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F. nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di deceduto in data 21.2.2022, elettivamente domiciliati in Napoli alla Persona_1 via R. Bracco 15/A presso lo studio dell'avv. Paolo Trapanese che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
C.F. elettivamente domiciliata in Poggiomarino Controparte_1 C.F._4 alla via D. Alighieri, 53 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Salomone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._5
Poggiomarino alla via D. Alighieri, 53 presso lo studio dell'avv. Antonella Salomone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio innanzi Persona_1
a questo Tribunale le odierne convenute ( e ) per procedere Controparte_1 Controparte_2 allo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni relitti dalla comune dante causa
[...]
(deceduta in Afragola in data 9.3.2019) Per_2
Esponeva che la successione della de cuius era regolata da due schede testamentarie: - un testamento pubblico del 24.5.2010 (a rogito del Notaio , rep. n.13 atti di ultima volontà, n. rep. Persona_3
6668 racc. 5200, trascritto a Napoli 1 il 12.04.2019 ai nn. 10600/8078 e registrato all'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Casoria in pari data al n. 1178/1T) con il quale la testatrice istituiva eredi i figli e attribuendo al primo la sola quota di legittima e alla seconda la quota di legittima Per_1 CP_1 unitamente alla quota disponibile, contestualmente lasciando al figlio i diritti sull'immobile Per_1 sito in Napoli alla Via Consalvo, 138 (Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sez. CHI, Fg. 9, mapp. 332, sub. 8; piano terzo), alla nipote i diritti sull'immobile in Napoli Controparte_2 alla Via Consalvo, 93B (Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sez. CHI, Fg. 8, mapp. 709, sub.
31; piano settimo, scala A, int. 25) e alla figlia i diritti sull'immobile in Napoli alla Via Consalvo CP_1
, 93B (sez. CHI, Fg. 8, mapp. 709, sub. 32; piano settimo, scala A, int. 26); - un testamento olografo posteriore datato 5.6.2011 (pubblicato dal Notaio in data 29.10.2021 rep. n. 2998 racc. n. Per_4
2386, registrato a Napoli il 03.11.2021 al n. 45726) recante unica disposizione con cui la de cuius lasciava la quota disponibile dei beni mobili ed immobili al figlio;
che il Persona_1 testamento olografo posteriore comportava ex art. 682 c.c. la revoca tacita delle disposizioni contenute nel testamento pubblico anteriore incompatibili con le successive volontà del testatore;
che pertanto ex art. 537, co. 2, c.c. l'asse ereditario doveva essere ripartito nel senso che a Persona_1
spettasse quota pari a 2/3 del patrimonio ereditario della de cuius e a la
[...] Controparte_1 quota pari a 1/3, senza diritti di altri.
Tanto premesso, chiedeva accertare che la successione fosse regolata da entrambi i testamenti con revoca delle disposizioni del testamento pubblico incompatibili con quelle del testamento olografo;
procedere alla divisione della comunione ereditaria attribuendo ai singoli partecipanti la quota spettante, previa CTU;
ordinare l'immediato rilascio dei beni posseduti dalle convenute;
condannare le convenute alla restituzione delle somme percepite e percipiende oltre interessi per i canoni di locazione indebitamente riscossi per gli immobili attribuiti all'attore; con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 30.3.2022 la quale, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di divisione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto
In punto di fatto esponeva che la de cuius si era trasferita presso la sua abitazione nel 2011 a seguito di contrasti con il figlio;
che lo stesso attore era presente alla richiesta di registrazione di Per_1 testamento pubblico innanzi al Notaio, mostrando piena conoscenza delle volontà ivi espresse;
che
2 solo successivamente in data 29.10.2021 era emerso il testamento olografo, la cui pubblicazione veniva, peraltro, richiesta da soggetto non interessato, inducendo in errore il Notaio rogante che non convocava gli aventi diritto alla successione, impedendone la conoscenza;
che tale testamento presentava una serie di anomalie, in quanto non autentico.
A tal fine in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. per l'intervenuta morte dell'attore ; in via riconvenzionale, chiedeva accertare la Persona_1 falsità del testamento olografo pubblicato il 29.10.2021 – previa CTU grafologica – e di conseguenza dichiararlo nullo;
rigettare la domanda attorea confermando le disposizioni di cui al testamento pubblico;
sempre in via riconvenzionale condannare l'attore al risarcimento dei danni nella misura di euro 20.000,00 per lite temeraria ex art. 96 comma 2 c.p.c.; con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 31.3.2022 si costituiva, altresì, la quale Controparte_2 reiterava le difese ed eccezioni già sollevate dalla convenuta formulando Controparte_1 eccezione di disconoscimento del testamento olografo.
In data 20.4.2022 si costituivano per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art 302 c.p.c. i sig.ri
, e in qualità di figli e unici eredi universali Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'attore (nelle more deceduto in data 21.2.2022) stante la rinuncia all'eredità Persona_1 della coniuge superstite, i quali dichiaravano di voler proseguire il giudizio promosso dal loro dante causa riportandosi integralmente a tutte le domande di cui all'atto di citazione;
contestualmente depositavano istanza di mediazione avviata nei confronti delle convenute.
All'udienza del 26.4.2022 il Giudice, preso atto della rituale prosecuzione del processo e della pendenza della procedura di mediazione, rinviava la causa in prosieguo;
in data 22.7.2022, parte attrice depositava verbale negativo del tentativo di mediazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 25.10.2022 il Giudice concedeva su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
5.4.2023 disponeva CTU grafologica nominando la Dott.ssa . Persona_5
In data 11.7.2023 il fascicolo veniva assegnato al relatore.
Espletate le operazioni peritali, il CTU depositava la relazione tecnica definitiva in data 4.2.2024, nonché integrazione in data 11.11.2024 in seguito ai chiarimenti richiesti.
Con note depositate in data 17.12.2024 gli attori chiedevano dichiararsi nullità della CTU per vizi metodologici e procedurali e la cancellazione di frasi offensive ex art. 89 c.p.c..
3 All'udienza del 28.5.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 17/18 giugno 2025).
Merito della res controversa.
La domanda principale è volta ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria della de cuius sulla base delle disposizioni contenute nel testamento olografo datato 5.6.2011, Persona_2 sulla premessa che tale scheda posteriore abbia tacitamente revocato ai sensi dell'art. 682 c.c. le disposizioni con essa incompatibili contenute nel precedente testamento pubblico del 24.5.2010.
Le convenute hanno disconosciuto la scheda olografa proponendo - in via riconvenzionale - domanda di accertamento negativo volta a farne dichiarare la falsità e la conseguente nullità; la decisione della causa verte, pertanto, in via pregiudiziale e dirimente sull'accertamento dell'autenticità o meno di detto testamento olografo.
In punto di diritto si osserva che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”
(cfr. Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307)
La controversia è stata istruita mediante espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio di tipo grafologico, designando, all'uopo e quale ausiliaria, la dott.ssa alla quale, all'udienza Persona_5 del 5 aprile 2023, è stato conferito l'incarico articolato nel seguente quesito: “dica il CTU se il testamento olografo del 29.10.21 in atti indicato ed allegato in copia, sia integralmente redatto e sottoscritto dal testatore (cfr. ordinanza del precedente Giudice dott.ssa Satta).
Orbene, può ritenersi ampiamente acclarato, alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata il 4.2.2024 (ai cui condivisibili rilievi questo Giudice integralmente si riporta, inclusi quelli forniti dall'ausiliario nell'integrazione dell'elaborato peritale dell'11.11.2024, in replica alle osservazioni formulate dal Consulente Tecnico di parte attrice: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez.
VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”), come la scheda testamentaria oggetto di impugnazione sia da considerarsi senz'altro priva di autografia e non riconducibile alla mano della de cuius . Persona_2
L'ausiliario ha espletato il proprio incarico procedendo all'esame del testamento in verifica e delle principali scritture comparative e, all'esito del confronto, ha concluso per la falsità della scheda.
In particolare la CTU ha evidenziato come il documento in verifica "diverge dagli elementi comparativi" in tutti gli otto generi grafici analizzati.
4 Testualmente si legge, quanto all'analisi grafologica del testamento, che l'olografo presenta un ductus
“fluido e spontaneo” con “padronanza del mezzo scrittorio”, parole che presentano “una forma gonfiata con pance, ovali, curve, occhielli rigonfi” e la cui dimensione “appare grande ed allargata ovvero il tracciato si snoda in modo che le lettere si sdraiano quasi sul rigo, estendendosi verso destra”; la direzione “è variabile, ovvero nel corso del grafismo vi è l'alternarsi di linee rettilinee, discendenti, ascendenti” e altresì la continuità si presenta “variabile, invero, in alcune parti del testo ritroviamo una continuità sciolta, scorrevole;
in altre parti, invece, troviamo una continuità spezzata, frammentata, con delle interruzioni del tratto”; la velocità è invece “ineguale; invero vi sono delle ineguaglianze che rendono la scrittura in alcuni tratti rallentata” (pag. 13-20 della CTU).
Orbene questi elementi appaiono incompatibili con la grafia della de cuius quale emerge dalle comparative (specie dalla firma coeva sulla Carta di Identità del 2011, a distanza di solo un mese dal testamento olografo) in quanto la grafia autografa della sig.ra al contrario, “procede con Per_2 spontaneità e naturalezza, riscontrando una poca padronanza del gesto grafico”, così come le firme
“non presentano una adeguata abilità grafo-motoria, ma una adesione a regole scolastiche insegnate”, nonché uno “stile grafico semplice, ovvero senza sovrastrutture, ornamenti, tratti inutili, rigonfiamenti”, con una dimensione “bassa, ovvero le aste superiori ed inferiori di ogni singola lettera sorpassano appena il corpo centrale ed a volte sono della stessa altezza” (pag. 24-28 della
CTU).
In particolare, relativamente alle firme in comparazione (pag. 31-32 della CTU), “già ictu oculi si nota la divergenza di forma grafica delle firme. É fondamentale però non solo l'aspetto formale ma anche quello sostanziale che è di più difficile imitazione e dissimulazione. Nel caso di specie infatti tutti i parametri sostanziali non coincidono tra la firma in verifica e le firme in comparazione. Inoltre,
è fondamentale accertare se le differenze fra firme autentiche e contestate rientrino nel normale ambito di variabilità del soggetto o se la firma corrisponde ad un disegno eseguito lentamente, ove si dà rilievo all'imitazione dei caratteri e dell'aspetto complessivo piuttosto che alle caratteristiche relative al movimento e alla grafia. Nel caso di specie la firma in verifica così come lo scritto della schedula testamentaria non è coerente nell'aspetto e nell'esecuzione rispetto agli elementi in comparazione. Vi sono notevoli differenze esecutive. Nelle firme autografe, si possono notare delle instabilità naturali del movimento scrittorio dovute all'età senile, quindi con conseguente caduta del tono, cosa che non troviamo nella firma del testamento e nell'intero scritto. Invero, il testamento in verifica presenta delle ineguaglianze di gestualità, giammai per la gestualità grafica della de cuius, ma solo ed esclusivamente per un intento imitativo. Se si prende in considerazione le due firme dell'anno 2011 ovvero quella in verifica e quella autografa, distanti solo un mese, si possono notare le forti disuguaglianze”.
5 La conclusione finale (pag. 33 della CTU) è che “Dal confronto emergono importanti disuguaglianze, relative a peculiarità grafiche basate su gestualità qualitative, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica. Il testamento datato 05 giugno 2011 e pubblicato il 29.10.2021 dinanzi al Notaio dott. , a nome di risulta essere nella sua interessa Per_6 Persona_2
.” Pt_4
Tali conclusioni sono state oggetto di contestazioni da parte del Consulente Tecnico di parte attrice, il quale ha depositato in data 18.4.2024 osservazioni critiche con le quali ha eccepito la nullità della
CTU in quanto errata nel metodo di indagine adottato, nelle argomentazioni svolte e nelle conclusioni raggiunte.
Orbene ritiene questo Giudice che l'elaborato peritale della Dott.ssa - unitamente alla Per_5 successiva integrazione del 11.11.2024 - sia completo nonché congruamente ed esaustivamente motivato oltre privo di vizi logici o metodologici tali da inficiarne le conclusioni.
L'ausiliario, infatti, con l'integrazione depositata in data 11.11.2024 ha fornito risposta puntuale alle critiche sollevate.
Quanto alla eccepita “irricevibilità” delle immagini utilizzate l'ausiliario ha ammesso che la compressione del file iniziale per il deposito telematico aveva “portato alla “scorretta visione” delle immagini ma anche, in alcune parti del testo scritto” riconoscendo l'errore e riportando le immagini ad alta definizione;
sui dedotti fenomeni di ricalco sulla Carta di identità del 2011 sono state riportate le immagini della C.I. del 30.05.2011 in originale fatte con il Macchinario Forinst VC UVR, precisando che “per quanto concerne la presenza della matita, ovvero di un ricalco, come sostenuto dal CTP dott. avremmo dovuto rilevare il tratto della matita dai rilievi a luce SID-IR: Per_7
COSA NON PRESENTE COME SI EVINCE DALLE IMMAGINI”, e che dunque “la C.I. datata
30.05.2011 è un documento comparativo certo ed utilizzabile che non ha subito nessun palese fenomeno di ricalco, ritocco e ripasso come erratamente sostenuto”, essendo dinanzi a “
[...]
CON LO STATO DI SENESCENZA DELLA DE CUIUS”; l'ausiliario ha altresì CP_3 motivato la propria scelta metodologica e ha infine aggiunto che “caratteristica della de cuius e senza dubbio il cosidetto “gopping” che ritroviamo nella lettera sottostante, nelle firme in comparazione, contestuali, ma non nel testamento in verifica con data contestuale”, concludendo pertanto nel modo seguente: “La de cuius al momento della redazione del testamento aveva all' incirca 87 anni e nonostante la variabilità grafica di una persona e la senescenza naturale, con le caratteristiche grafologiche evidenziate ULTERIORMENTE, la CTU scrivente non si discosta dal GIUDIZIO DI
APOCRIFIA DEL TESTAMENTO DATATO 30.05.2011.”
6 Le contestazioni del CTP pertanto - pur tecnicamente articolate - si risolvono in una diversa valutazione degli elementi grafici che non appare idonea a scalfire la coerenza e la tenuta logica dell'elaborato peritale d'ufficio.
Alla luce di quanto acclarato nell'ambito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, deve essere, pertanto, senz'altro affermata l'apocrifia del testamento olografo oggetto di impugnazione.
Ne consegue che va rigettata la domanda proposta da parte attrice e va, pertanto, dichiarata la nullità della scheda olografa del 5.6.2011 (pubblicata dal Notaio di Napoli in data 29.10.2021 Per_4 rep. n. 2998 racc. n. 2386, registrato a Napoli il 03.11.2021 al n. 45726) per difetto di autografia (art. 606, comma primo, cod. civ.).
Va, invece, accolta la domanda proposta dalle convenute e Controparte_1 CP_2
volta a far accertare che la successione mortis causa della de cuius è
[...] Persona_2 regolata esclusivamente dal testamento pubblico del 24.5.2010 (a rogito del Notaio , rep. n.13 Per_3 atti di ultima volontà, n. rep. 6668 racc. 5200, trascritto a Napoli 1 il 12.04.2019 ai nn. 10600/8078 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Casoria in pari data al n. 1178/1T).
Segue al principio della universalità della divisione del compendio asse - che trova la sua ragione nell'esigenza di garantire a tutti gli eredi porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione sulla base degli art. 713, comma 3, 720 e 722 codice civile - altresì
l'inammissibilità della divisione relativa alle somme presenti conto corrente ordinario n.
1000/00000001777, intestato alla de cuius presso la filiale n. 66156 con un saldo Controparte_4 alla data dell'ultimo certificato pari ad euro 1064,44.
“Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).”
Nessuna delle parti, infatti, ha avanzato domanda di scioglimento parziale della comunione limitata alle sole predette somme.
Le ulteriori domande sono, pertanto, assorbite.
Sulla domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.
Le parti convenute hanno proposto domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., quantificati in euro 20.000,00 per ciascuna lamentando il pregiudizio derivante dall'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili oggetto di causa.
La domanda è infondata e va rigettata.
7 In punto di diritto l'art. 96, comma 2, c.p.c. prevede che il giudice, accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata eseguita una trascrizione di domanda giudiziale, “su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente”.
La fattispecie richiede, dunque, la concorrenza di due requisiti: l'infondatezza della domanda e il difetto di normale prudenza.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che ai fini dell'affermazione della violazione del canone di normale prudenza, il Giudice “in caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza
l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio” (Cass. Civ. Sez. III
Ord. 9 novembre 2017, n. 26515).
Nel caso di specie, la trascrizione della domanda introduttiva costituiva onere processuale necessario per garantire l'opponibilità ai terzi dell'eventuale sentenza favorevole, e pertanto l'aver provveduto a tale adempimento non può - di per sé - configurare un illecito processuale, né indice di imprudenza.
La domanda risarcitoria non può quindi trovare accoglimento.
Sulla richiesta avanzata ai sensi dell' art. 89 c.p.c..
La domanda avanzata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. di cancellazione delle espressioni contenute a pag.
20, pag. 27 e pag. 37 della integrazione depositata dal Consulente Tecnico d'Ufficio in data
11.11.2024 non è fondata.
In via preliminare, si osserva che l'art. 89 c.p.c., nel disporre che “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive” si riferisce testualmente ai soli soggetti processuali - parti e difensori - non estendendo espressamente tale disciplina agli ausiliari del Giudice - quali il Consulente Tecnico d'Ufficio - che operano in una posizione di terzietà e imparzialità.
Ciò posto, si ritiene che la presente domanda non sia da ritenersi fondata neppure nel merito in quanto le espressioni utilizzate dalla CTU non travalicano i limiti della critica tecnica, costituendo una replica diretta alle contestazioni mosse dal CTP attoreo;
esse appaiono, pertanto, strumentali alla difesa del proprio operato peritale e strettamente collegate alle argomentazioni tecniche, senza sconfinare in un attacco gratuito alla persona.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico di parte attrice secondo il principio della soccombenza.
8 Le spese sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, integrate dal DM 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 260.001 ad € 520.000) ed in relazione alle fasi di studio della controversia (1772,00 euro), introduttiva del giudizio (1169,00), di trattazione (euro 5206,00) e decisionale (3082,00 euro), con attribuzione.
Le spese della CTU, già liquidate in € 1.392,03 con decreto del 12.02.2024, oltre IVA, contributo assistenziale e previdenziale se dovuti, come per legge, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice in solido in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella causa iscritta al n. 552/2022 del
R.G.A.C., avente ad oggetto “Impugnativa di testamento- Divisione di beni caduti in successione” pendente tra , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e , ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_2
a) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute e, per l'effetto, dichiara la nullità per difetto di autografia e falsità della grafia e della sottoscrizione del testamento olografo datato 5.6.2011 (pubblicato dal Notaio in data 29.10.2021 rep. n. 2998 racc. n. 2386, Per_4 registrato a Napoli il 03.11.2021 al n. 45726), attribuito alla de cuius nata a Persona_2
Licignano di Napoli il 15 settembre 1922 e deceduta in Afragola il 9.3.2019;
b) Per l'effetto, rigetta la domanda promossa dagli istanti e dichiara la successione mortis causa di nata a [...] il [...] e deceduta in Afragola il Persona_2
09.03.2019, regolata unicamente dal testamento pubblico del 24.5.2010 (a rogito del Notaio Per_3
, rep. n.13 atti di ultima volontà, n. rep. 6668 racc. 5200, trascritto a Napoli 1 il 12.04.2019 ai
[...] nn. 10600/8078 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Casoria in pari data al n. 1178/1T);
c) rigetta la domanda avanzata dalle convenute ex art. 96, comma 2 c.p.c.;
d) rigetta la domanda avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;
e) dichiara integralmente assorbite le altre domande formulate;
Per f) condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi di deceduto in data 21.2.2022, in solido tra loro al Persona_1 pagamento, in favore della convenuta , delle spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 5.614,50 per compensi oltre IVA e CPA, se dovute come per legge con attribuzione all' avv. Giuseppe Salomone ex art. 93 c.p.c.;
g) condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi di deceduto in data 21.2.2022, in solido tra loro al Persona_1 pagamento, in favore della convenuta , delle spese del presente Controparte_2
9 giudizio che si liquidano in € 5.614,50 per compensi oltre IVA e CPA, se dovute come per legge con attribuzione all' avv. Antonella Salomone ex art. 93 c.p.c.;
h) pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nella predetta qualità, in solido le spese di CTU già liquidate con separato Parte_3 decreto del 12.2.2024 in € 1.392,03 (milletrecentonovantadue,03), oltre IVA, contributo assistenziale e previdenziale se dovuti, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 552 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Impugnativa di testamento; Divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F. nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di deceduto in data 21.2.2022, elettivamente domiciliati in Napoli alla Persona_1 via R. Bracco 15/A presso lo studio dell'avv. Paolo Trapanese che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
C.F. elettivamente domiciliata in Poggiomarino Controparte_1 C.F._4 alla via D. Alighieri, 53 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Salomone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._5
Poggiomarino alla via D. Alighieri, 53 presso lo studio dell'avv. Antonella Salomone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio innanzi Persona_1
a questo Tribunale le odierne convenute ( e ) per procedere Controparte_1 Controparte_2 allo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni relitti dalla comune dante causa
[...]
(deceduta in Afragola in data 9.3.2019) Per_2
Esponeva che la successione della de cuius era regolata da due schede testamentarie: - un testamento pubblico del 24.5.2010 (a rogito del Notaio , rep. n.13 atti di ultima volontà, n. rep. Persona_3
6668 racc. 5200, trascritto a Napoli 1 il 12.04.2019 ai nn. 10600/8078 e registrato all'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Casoria in pari data al n. 1178/1T) con il quale la testatrice istituiva eredi i figli e attribuendo al primo la sola quota di legittima e alla seconda la quota di legittima Per_1 CP_1 unitamente alla quota disponibile, contestualmente lasciando al figlio i diritti sull'immobile Per_1 sito in Napoli alla Via Consalvo, 138 (Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sez. CHI, Fg. 9, mapp. 332, sub. 8; piano terzo), alla nipote i diritti sull'immobile in Napoli Controparte_2 alla Via Consalvo, 93B (Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sez. CHI, Fg. 8, mapp. 709, sub.
31; piano settimo, scala A, int. 25) e alla figlia i diritti sull'immobile in Napoli alla Via Consalvo CP_1
, 93B (sez. CHI, Fg. 8, mapp. 709, sub. 32; piano settimo, scala A, int. 26); - un testamento olografo posteriore datato 5.6.2011 (pubblicato dal Notaio in data 29.10.2021 rep. n. 2998 racc. n. Per_4
2386, registrato a Napoli il 03.11.2021 al n. 45726) recante unica disposizione con cui la de cuius lasciava la quota disponibile dei beni mobili ed immobili al figlio;
che il Persona_1 testamento olografo posteriore comportava ex art. 682 c.c. la revoca tacita delle disposizioni contenute nel testamento pubblico anteriore incompatibili con le successive volontà del testatore;
che pertanto ex art. 537, co. 2, c.c. l'asse ereditario doveva essere ripartito nel senso che a Persona_1
spettasse quota pari a 2/3 del patrimonio ereditario della de cuius e a la
[...] Controparte_1 quota pari a 1/3, senza diritti di altri.
Tanto premesso, chiedeva accertare che la successione fosse regolata da entrambi i testamenti con revoca delle disposizioni del testamento pubblico incompatibili con quelle del testamento olografo;
procedere alla divisione della comunione ereditaria attribuendo ai singoli partecipanti la quota spettante, previa CTU;
ordinare l'immediato rilascio dei beni posseduti dalle convenute;
condannare le convenute alla restituzione delle somme percepite e percipiende oltre interessi per i canoni di locazione indebitamente riscossi per gli immobili attribuiti all'attore; con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 30.3.2022 la quale, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di divisione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto
In punto di fatto esponeva che la de cuius si era trasferita presso la sua abitazione nel 2011 a seguito di contrasti con il figlio;
che lo stesso attore era presente alla richiesta di registrazione di Per_1 testamento pubblico innanzi al Notaio, mostrando piena conoscenza delle volontà ivi espresse;
che
2 solo successivamente in data 29.10.2021 era emerso il testamento olografo, la cui pubblicazione veniva, peraltro, richiesta da soggetto non interessato, inducendo in errore il Notaio rogante che non convocava gli aventi diritto alla successione, impedendone la conoscenza;
che tale testamento presentava una serie di anomalie, in quanto non autentico.
A tal fine in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. per l'intervenuta morte dell'attore ; in via riconvenzionale, chiedeva accertare la Persona_1 falsità del testamento olografo pubblicato il 29.10.2021 – previa CTU grafologica – e di conseguenza dichiararlo nullo;
rigettare la domanda attorea confermando le disposizioni di cui al testamento pubblico;
sempre in via riconvenzionale condannare l'attore al risarcimento dei danni nella misura di euro 20.000,00 per lite temeraria ex art. 96 comma 2 c.p.c.; con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 31.3.2022 si costituiva, altresì, la quale Controparte_2 reiterava le difese ed eccezioni già sollevate dalla convenuta formulando Controparte_1 eccezione di disconoscimento del testamento olografo.
In data 20.4.2022 si costituivano per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art 302 c.p.c. i sig.ri
, e in qualità di figli e unici eredi universali Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'attore (nelle more deceduto in data 21.2.2022) stante la rinuncia all'eredità Persona_1 della coniuge superstite, i quali dichiaravano di voler proseguire il giudizio promosso dal loro dante causa riportandosi integralmente a tutte le domande di cui all'atto di citazione;
contestualmente depositavano istanza di mediazione avviata nei confronti delle convenute.
All'udienza del 26.4.2022 il Giudice, preso atto della rituale prosecuzione del processo e della pendenza della procedura di mediazione, rinviava la causa in prosieguo;
in data 22.7.2022, parte attrice depositava verbale negativo del tentativo di mediazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 25.10.2022 il Giudice concedeva su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
5.4.2023 disponeva CTU grafologica nominando la Dott.ssa . Persona_5
In data 11.7.2023 il fascicolo veniva assegnato al relatore.
Espletate le operazioni peritali, il CTU depositava la relazione tecnica definitiva in data 4.2.2024, nonché integrazione in data 11.11.2024 in seguito ai chiarimenti richiesti.
Con note depositate in data 17.12.2024 gli attori chiedevano dichiararsi nullità della CTU per vizi metodologici e procedurali e la cancellazione di frasi offensive ex art. 89 c.p.c..
3 All'udienza del 28.5.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 17/18 giugno 2025).
Merito della res controversa.
La domanda principale è volta ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria della de cuius sulla base delle disposizioni contenute nel testamento olografo datato 5.6.2011, Persona_2 sulla premessa che tale scheda posteriore abbia tacitamente revocato ai sensi dell'art. 682 c.c. le disposizioni con essa incompatibili contenute nel precedente testamento pubblico del 24.5.2010.
Le convenute hanno disconosciuto la scheda olografa proponendo - in via riconvenzionale - domanda di accertamento negativo volta a farne dichiarare la falsità e la conseguente nullità; la decisione della causa verte, pertanto, in via pregiudiziale e dirimente sull'accertamento dell'autenticità o meno di detto testamento olografo.
In punto di diritto si osserva che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa
l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”
(cfr. Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307)
La controversia è stata istruita mediante espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio di tipo grafologico, designando, all'uopo e quale ausiliaria, la dott.ssa alla quale, all'udienza Persona_5 del 5 aprile 2023, è stato conferito l'incarico articolato nel seguente quesito: “dica il CTU se il testamento olografo del 29.10.21 in atti indicato ed allegato in copia, sia integralmente redatto e sottoscritto dal testatore (cfr. ordinanza del precedente Giudice dott.ssa Satta).
Orbene, può ritenersi ampiamente acclarato, alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata il 4.2.2024 (ai cui condivisibili rilievi questo Giudice integralmente si riporta, inclusi quelli forniti dall'ausiliario nell'integrazione dell'elaborato peritale dell'11.11.2024, in replica alle osservazioni formulate dal Consulente Tecnico di parte attrice: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez.
VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”), come la scheda testamentaria oggetto di impugnazione sia da considerarsi senz'altro priva di autografia e non riconducibile alla mano della de cuius . Persona_2
L'ausiliario ha espletato il proprio incarico procedendo all'esame del testamento in verifica e delle principali scritture comparative e, all'esito del confronto, ha concluso per la falsità della scheda.
In particolare la CTU ha evidenziato come il documento in verifica "diverge dagli elementi comparativi" in tutti gli otto generi grafici analizzati.
4 Testualmente si legge, quanto all'analisi grafologica del testamento, che l'olografo presenta un ductus
“fluido e spontaneo” con “padronanza del mezzo scrittorio”, parole che presentano “una forma gonfiata con pance, ovali, curve, occhielli rigonfi” e la cui dimensione “appare grande ed allargata ovvero il tracciato si snoda in modo che le lettere si sdraiano quasi sul rigo, estendendosi verso destra”; la direzione “è variabile, ovvero nel corso del grafismo vi è l'alternarsi di linee rettilinee, discendenti, ascendenti” e altresì la continuità si presenta “variabile, invero, in alcune parti del testo ritroviamo una continuità sciolta, scorrevole;
in altre parti, invece, troviamo una continuità spezzata, frammentata, con delle interruzioni del tratto”; la velocità è invece “ineguale; invero vi sono delle ineguaglianze che rendono la scrittura in alcuni tratti rallentata” (pag. 13-20 della CTU).
Orbene questi elementi appaiono incompatibili con la grafia della de cuius quale emerge dalle comparative (specie dalla firma coeva sulla Carta di Identità del 2011, a distanza di solo un mese dal testamento olografo) in quanto la grafia autografa della sig.ra al contrario, “procede con Per_2 spontaneità e naturalezza, riscontrando una poca padronanza del gesto grafico”, così come le firme
“non presentano una adeguata abilità grafo-motoria, ma una adesione a regole scolastiche insegnate”, nonché uno “stile grafico semplice, ovvero senza sovrastrutture, ornamenti, tratti inutili, rigonfiamenti”, con una dimensione “bassa, ovvero le aste superiori ed inferiori di ogni singola lettera sorpassano appena il corpo centrale ed a volte sono della stessa altezza” (pag. 24-28 della
CTU).
In particolare, relativamente alle firme in comparazione (pag. 31-32 della CTU), “già ictu oculi si nota la divergenza di forma grafica delle firme. É fondamentale però non solo l'aspetto formale ma anche quello sostanziale che è di più difficile imitazione e dissimulazione. Nel caso di specie infatti tutti i parametri sostanziali non coincidono tra la firma in verifica e le firme in comparazione. Inoltre,
è fondamentale accertare se le differenze fra firme autentiche e contestate rientrino nel normale ambito di variabilità del soggetto o se la firma corrisponde ad un disegno eseguito lentamente, ove si dà rilievo all'imitazione dei caratteri e dell'aspetto complessivo piuttosto che alle caratteristiche relative al movimento e alla grafia. Nel caso di specie la firma in verifica così come lo scritto della schedula testamentaria non è coerente nell'aspetto e nell'esecuzione rispetto agli elementi in comparazione. Vi sono notevoli differenze esecutive. Nelle firme autografe, si possono notare delle instabilità naturali del movimento scrittorio dovute all'età senile, quindi con conseguente caduta del tono, cosa che non troviamo nella firma del testamento e nell'intero scritto. Invero, il testamento in verifica presenta delle ineguaglianze di gestualità, giammai per la gestualità grafica della de cuius, ma solo ed esclusivamente per un intento imitativo. Se si prende in considerazione le due firme dell'anno 2011 ovvero quella in verifica e quella autografa, distanti solo un mese, si possono notare le forti disuguaglianze”.
5 La conclusione finale (pag. 33 della CTU) è che “Dal confronto emergono importanti disuguaglianze, relative a peculiarità grafiche basate su gestualità qualitative, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica. Il testamento datato 05 giugno 2011 e pubblicato il 29.10.2021 dinanzi al Notaio dott. , a nome di risulta essere nella sua interessa Per_6 Persona_2
.” Pt_4
Tali conclusioni sono state oggetto di contestazioni da parte del Consulente Tecnico di parte attrice, il quale ha depositato in data 18.4.2024 osservazioni critiche con le quali ha eccepito la nullità della
CTU in quanto errata nel metodo di indagine adottato, nelle argomentazioni svolte e nelle conclusioni raggiunte.
Orbene ritiene questo Giudice che l'elaborato peritale della Dott.ssa - unitamente alla Per_5 successiva integrazione del 11.11.2024 - sia completo nonché congruamente ed esaustivamente motivato oltre privo di vizi logici o metodologici tali da inficiarne le conclusioni.
L'ausiliario, infatti, con l'integrazione depositata in data 11.11.2024 ha fornito risposta puntuale alle critiche sollevate.
Quanto alla eccepita “irricevibilità” delle immagini utilizzate l'ausiliario ha ammesso che la compressione del file iniziale per il deposito telematico aveva “portato alla “scorretta visione” delle immagini ma anche, in alcune parti del testo scritto” riconoscendo l'errore e riportando le immagini ad alta definizione;
sui dedotti fenomeni di ricalco sulla Carta di identità del 2011 sono state riportate le immagini della C.I. del 30.05.2011 in originale fatte con il Macchinario Forinst VC UVR, precisando che “per quanto concerne la presenza della matita, ovvero di un ricalco, come sostenuto dal CTP dott. avremmo dovuto rilevare il tratto della matita dai rilievi a luce SID-IR: Per_7
COSA NON PRESENTE COME SI EVINCE DALLE IMMAGINI”, e che dunque “la C.I. datata
30.05.2011 è un documento comparativo certo ed utilizzabile che non ha subito nessun palese fenomeno di ricalco, ritocco e ripasso come erratamente sostenuto”, essendo dinanzi a “
[...]
CON LO STATO DI SENESCENZA DELLA DE CUIUS”; l'ausiliario ha altresì CP_3 motivato la propria scelta metodologica e ha infine aggiunto che “caratteristica della de cuius e senza dubbio il cosidetto “gopping” che ritroviamo nella lettera sottostante, nelle firme in comparazione, contestuali, ma non nel testamento in verifica con data contestuale”, concludendo pertanto nel modo seguente: “La de cuius al momento della redazione del testamento aveva all' incirca 87 anni e nonostante la variabilità grafica di una persona e la senescenza naturale, con le caratteristiche grafologiche evidenziate ULTERIORMENTE, la CTU scrivente non si discosta dal GIUDIZIO DI
APOCRIFIA DEL TESTAMENTO DATATO 30.05.2011.”
6 Le contestazioni del CTP pertanto - pur tecnicamente articolate - si risolvono in una diversa valutazione degli elementi grafici che non appare idonea a scalfire la coerenza e la tenuta logica dell'elaborato peritale d'ufficio.
Alla luce di quanto acclarato nell'ambito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, deve essere, pertanto, senz'altro affermata l'apocrifia del testamento olografo oggetto di impugnazione.
Ne consegue che va rigettata la domanda proposta da parte attrice e va, pertanto, dichiarata la nullità della scheda olografa del 5.6.2011 (pubblicata dal Notaio di Napoli in data 29.10.2021 Per_4 rep. n. 2998 racc. n. 2386, registrato a Napoli il 03.11.2021 al n. 45726) per difetto di autografia (art. 606, comma primo, cod. civ.).
Va, invece, accolta la domanda proposta dalle convenute e Controparte_1 CP_2
volta a far accertare che la successione mortis causa della de cuius è
[...] Persona_2 regolata esclusivamente dal testamento pubblico del 24.5.2010 (a rogito del Notaio , rep. n.13 Per_3 atti di ultima volontà, n. rep. 6668 racc. 5200, trascritto a Napoli 1 il 12.04.2019 ai nn. 10600/8078 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Casoria in pari data al n. 1178/1T).
Segue al principio della universalità della divisione del compendio asse - che trova la sua ragione nell'esigenza di garantire a tutti gli eredi porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione sulla base degli art. 713, comma 3, 720 e 722 codice civile - altresì
l'inammissibilità della divisione relativa alle somme presenti conto corrente ordinario n.
1000/00000001777, intestato alla de cuius presso la filiale n. 66156 con un saldo Controparte_4 alla data dell'ultimo certificato pari ad euro 1064,44.
“Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).”
Nessuna delle parti, infatti, ha avanzato domanda di scioglimento parziale della comunione limitata alle sole predette somme.
Le ulteriori domande sono, pertanto, assorbite.
Sulla domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.
Le parti convenute hanno proposto domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., quantificati in euro 20.000,00 per ciascuna lamentando il pregiudizio derivante dall'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili oggetto di causa.
La domanda è infondata e va rigettata.
7 In punto di diritto l'art. 96, comma 2, c.p.c. prevede che il giudice, accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata eseguita una trascrizione di domanda giudiziale, “su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente”.
La fattispecie richiede, dunque, la concorrenza di due requisiti: l'infondatezza della domanda e il difetto di normale prudenza.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che ai fini dell'affermazione della violazione del canone di normale prudenza, il Giudice “in caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza
l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio” (Cass. Civ. Sez. III
Ord. 9 novembre 2017, n. 26515).
Nel caso di specie, la trascrizione della domanda introduttiva costituiva onere processuale necessario per garantire l'opponibilità ai terzi dell'eventuale sentenza favorevole, e pertanto l'aver provveduto a tale adempimento non può - di per sé - configurare un illecito processuale, né indice di imprudenza.
La domanda risarcitoria non può quindi trovare accoglimento.
Sulla richiesta avanzata ai sensi dell' art. 89 c.p.c..
La domanda avanzata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. di cancellazione delle espressioni contenute a pag.
20, pag. 27 e pag. 37 della integrazione depositata dal Consulente Tecnico d'Ufficio in data
11.11.2024 non è fondata.
In via preliminare, si osserva che l'art. 89 c.p.c., nel disporre che “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive” si riferisce testualmente ai soli soggetti processuali - parti e difensori - non estendendo espressamente tale disciplina agli ausiliari del Giudice - quali il Consulente Tecnico d'Ufficio - che operano in una posizione di terzietà e imparzialità.
Ciò posto, si ritiene che la presente domanda non sia da ritenersi fondata neppure nel merito in quanto le espressioni utilizzate dalla CTU non travalicano i limiti della critica tecnica, costituendo una replica diretta alle contestazioni mosse dal CTP attoreo;
esse appaiono, pertanto, strumentali alla difesa del proprio operato peritale e strettamente collegate alle argomentazioni tecniche, senza sconfinare in un attacco gratuito alla persona.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico di parte attrice secondo il principio della soccombenza.
8 Le spese sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, integrate dal DM 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 260.001 ad € 520.000) ed in relazione alle fasi di studio della controversia (1772,00 euro), introduttiva del giudizio (1169,00), di trattazione (euro 5206,00) e decisionale (3082,00 euro), con attribuzione.
Le spese della CTU, già liquidate in € 1.392,03 con decreto del 12.02.2024, oltre IVA, contributo assistenziale e previdenziale se dovuti, come per legge, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice in solido in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella causa iscritta al n. 552/2022 del
R.G.A.C., avente ad oggetto “Impugnativa di testamento- Divisione di beni caduti in successione” pendente tra , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e , ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_2
a) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute e, per l'effetto, dichiara la nullità per difetto di autografia e falsità della grafia e della sottoscrizione del testamento olografo datato 5.6.2011 (pubblicato dal Notaio in data 29.10.2021 rep. n. 2998 racc. n. 2386, Per_4 registrato a Napoli il 03.11.2021 al n. 45726), attribuito alla de cuius nata a Persona_2
Licignano di Napoli il 15 settembre 1922 e deceduta in Afragola il 9.3.2019;
b) Per l'effetto, rigetta la domanda promossa dagli istanti e dichiara la successione mortis causa di nata a [...] il [...] e deceduta in Afragola il Persona_2
09.03.2019, regolata unicamente dal testamento pubblico del 24.5.2010 (a rogito del Notaio Per_3
, rep. n.13 atti di ultima volontà, n. rep. 6668 racc. 5200, trascritto a Napoli 1 il 12.04.2019 ai
[...] nn. 10600/8078 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Casoria in pari data al n. 1178/1T);
c) rigetta la domanda avanzata dalle convenute ex art. 96, comma 2 c.p.c.;
d) rigetta la domanda avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;
e) dichiara integralmente assorbite le altre domande formulate;
Per f) condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi di deceduto in data 21.2.2022, in solido tra loro al Persona_1 pagamento, in favore della convenuta , delle spese del presente giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 5.614,50 per compensi oltre IVA e CPA, se dovute come per legge con attribuzione all' avv. Giuseppe Salomone ex art. 93 c.p.c.;
g) condanna , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi di deceduto in data 21.2.2022, in solido tra loro al Persona_1 pagamento, in favore della convenuta , delle spese del presente Controparte_2
9 giudizio che si liquidano in € 5.614,50 per compensi oltre IVA e CPA, se dovute come per legge con attribuzione all' avv. Antonella Salomone ex art. 93 c.p.c.;
h) pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nella predetta qualità, in solido le spese di CTU già liquidate con separato Parte_3 decreto del 12.2.2024 in € 1.392,03 (milletrecentonovantadue,03), oltre IVA, contributo assistenziale e previdenziale se dovuti, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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