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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4476/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Concari Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a GA VA TR (BS), in data 04 marzo 2000, tra i Sigg.ri ed ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di GA VA TR (BS), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in 25063 GA VA TR (BS), in Via Grazioli
CP_ n. 13, di esclusiva proprietà della Sig.ra verrà abitata dalla stessa unitamente ai figli;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale, sita in 25063 GA VA TR (BS), via Grazioli
n 13. La responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
Per_ 3) Il padre potrà incontrare la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre.
Per_ 4) , inoltre, potrà stare con il padre durante il periodo estivo per ventuno giorni, anche non consecutivi. Durante le vacanze di Natale e durante le vacanze pasquali, il tempo trascorso dalla minore con i genitori sarà equamente diviso fra gli stessi;
la figlia trascorrerà i giorni festivi in modo alternato con la madre ed il padre;
5) Il signor corrisponderà, a titolo di mantenimento dei figli, fino a Pt_1 quando gli stessi raggiungeranno l'indipendenza economica, la somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuno di essi, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da pagarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Il Sig. inoltre, fino a quando i figli Pt_1 raggiungeranno l'indipendenza economica, contribuirà, nella misura del 50%, al costo delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
6) Ogni altro assetto patrimoniale risulta già definito tra i coniugi, i quali nulla avranno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento avendo entrambi un reddito proprio;
7) I coniugi, per quanto occorrere possa, si autorizzano reciprocamente all'espatrio e prestano reciproco assenso di rilascio e/o rinnovo dei documenti
a tal fine necessari, autorizzando il rilascio di carta d'identità e passaporto per la figlia minore come da normativa vigente.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.04.2024 premesso che in data Parte_2
04.03.2024 in GA VA TR aveva contratto matrimonio concordatario con trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune e che CP_1 dall'unione era erano nati il 26.03.2003, maggiorenne ma Persona_2
economicamente non indipendente, e il 03.08.2006, anch'ella Persona_1
divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma economicamente non indipendente, deduceva che in data 13 aprile 2022 il Tribunale Ordinario di
Brescia, rilevata la contumacia di , aveva dichiarato con sentenza la CP_1
separazione personale dei coniugi.
All'udienza dell'08.10.2024, assente la resistente non costituita, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande del ricorso introduttivo ricalcanti quelle già stabilite in sede di separazione;
il giudice, vista la regolarità della notifica, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia della resistente CP_1
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore ad un anno dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
GA VA TR di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Passando alle ulteriori questioni di carattere economico, il Tribunale ritiene che le condizioni di cui al ricorso introduttivo e integralmente riportate in epigrafe sia conformi all'interesse e alle esigenze dei figli e ritiene che, pertanto, vadano accolte, con esclusione della domanda di affidamento condiviso della figlia minore e di frequentazioni padre-figlia, stante il raggiungimento della Per_1
maggiore età della ragazza.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra ed celebrato in data 04.03.2000 in GA VA Parte_1 CP_1
TR e trascritto nei registri dello stato civile dello stesso comune;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GA VA TR di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 1, parte II, serie A, anno 2000);
- assegna la casa coniugale sita in 25063 GA VA TR (BS), in Via
Grazioli n. 13 alla che vi abiterà insieme ai figli;
CP_1
- stabilisce che corrisponderà, a far data dalla comunicazione della Pt_1
sentenza, a titolo di mantenimento dei figli, fino a quando gli stessi raggiungeranno l'indipendenza economica, la somma mensile di Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) per ciascuno di essi, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da pagarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
Il Sig. inoltre, fino a quando i figli raggiungeranno l'indipendenza Pt_1
economica, contribuirà, nella misura del 50%, al costo delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
- stabilisce che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra le parti, stante la loro indipendenza economica;
condanna la resistente contumace alla rifusione delle spese legali che si liquidano in € 2.905 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4476/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Concari Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a GA VA TR (BS), in data 04 marzo 2000, tra i Sigg.ri ed ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di GA VA TR (BS), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in 25063 GA VA TR (BS), in Via Grazioli
CP_ n. 13, di esclusiva proprietà della Sig.ra verrà abitata dalla stessa unitamente ai figli;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale, sita in 25063 GA VA TR (BS), via Grazioli
n 13. La responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
Per_ 3) Il padre potrà incontrare la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre.
Per_ 4) , inoltre, potrà stare con il padre durante il periodo estivo per ventuno giorni, anche non consecutivi. Durante le vacanze di Natale e durante le vacanze pasquali, il tempo trascorso dalla minore con i genitori sarà equamente diviso fra gli stessi;
la figlia trascorrerà i giorni festivi in modo alternato con la madre ed il padre;
5) Il signor corrisponderà, a titolo di mantenimento dei figli, fino a Pt_1 quando gli stessi raggiungeranno l'indipendenza economica, la somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuno di essi, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da pagarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Il Sig. inoltre, fino a quando i figli Pt_1 raggiungeranno l'indipendenza economica, contribuirà, nella misura del 50%, al costo delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
6) Ogni altro assetto patrimoniale risulta già definito tra i coniugi, i quali nulla avranno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento avendo entrambi un reddito proprio;
7) I coniugi, per quanto occorrere possa, si autorizzano reciprocamente all'espatrio e prestano reciproco assenso di rilascio e/o rinnovo dei documenti
a tal fine necessari, autorizzando il rilascio di carta d'identità e passaporto per la figlia minore come da normativa vigente.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.04.2024 premesso che in data Parte_2
04.03.2024 in GA VA TR aveva contratto matrimonio concordatario con trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune e che CP_1 dall'unione era erano nati il 26.03.2003, maggiorenne ma Persona_2
economicamente non indipendente, e il 03.08.2006, anch'ella Persona_1
divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma economicamente non indipendente, deduceva che in data 13 aprile 2022 il Tribunale Ordinario di
Brescia, rilevata la contumacia di , aveva dichiarato con sentenza la CP_1
separazione personale dei coniugi.
All'udienza dell'08.10.2024, assente la resistente non costituita, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande del ricorso introduttivo ricalcanti quelle già stabilite in sede di separazione;
il giudice, vista la regolarità della notifica, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia della resistente CP_1
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore ad un anno dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
GA VA TR di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Passando alle ulteriori questioni di carattere economico, il Tribunale ritiene che le condizioni di cui al ricorso introduttivo e integralmente riportate in epigrafe sia conformi all'interesse e alle esigenze dei figli e ritiene che, pertanto, vadano accolte, con esclusione della domanda di affidamento condiviso della figlia minore e di frequentazioni padre-figlia, stante il raggiungimento della Per_1
maggiore età della ragazza.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra ed celebrato in data 04.03.2000 in GA VA Parte_1 CP_1
TR e trascritto nei registri dello stato civile dello stesso comune;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GA VA TR di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 1, parte II, serie A, anno 2000);
- assegna la casa coniugale sita in 25063 GA VA TR (BS), in Via
Grazioli n. 13 alla che vi abiterà insieme ai figli;
CP_1
- stabilisce che corrisponderà, a far data dalla comunicazione della Pt_1
sentenza, a titolo di mantenimento dei figli, fino a quando gli stessi raggiungeranno l'indipendenza economica, la somma mensile di Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) per ciascuno di essi, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, da pagarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
Il Sig. inoltre, fino a quando i figli raggiungeranno l'indipendenza Pt_1
economica, contribuirà, nella misura del 50%, al costo delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
- stabilisce che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra le parti, stante la loro indipendenza economica;
condanna la resistente contumace alla rifusione delle spese legali che si liquidano in € 2.905 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente Estensore
Costanza Teti