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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati: dott. Giuseppe Campagna Presidente rel. dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice dott.ssa Myriam Mulonia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n.2466 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria il 16.09.1988), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Lisa Condò e Claudia Curatola, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Reggio Calabria, Via Del Gelsomino 45 Sc. E., int.9;
-ricorrente-
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Calabria L'08.12.1982), rappresentato e difeso dall'avv. Celestina F.
pagina 1 di 11 Marino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via
IL RE n. 36, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE'
(nato a [...] il [...]) e CP_2 CP_3
(nato a [...] l'[...]), entrambi rappresentati e difesi dal curatore speciale, avv. ES CI DA, giusto provvedimento di nomina del 05.04.2024 dell'intestato Tribunale, presso il cui studio in
Reggio Calabria, Via P. Foti 1, sono domiciliati;
-intervenienti-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-intervenienti-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 02.12.2025 i procuratori delle parti chiedevano concordemente la pronuncia di una sentenza parziale sullo stato.
Il ricorso veniva comunicato all'Ufficio del P.M., il quale esprimeva il relativo parere in data 13.09.2022.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2022, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente,
, assumendo che: Controparte_1
-in data 18.08.2012 contraeva matrimonio concordatario a Reggio
Calabria con il resistente;
pagina 2 di 11 -dall'unione coniugale nascevano due figli: (22.05.2013) e CP_2
(08.07.2014), entrambi minorenni;
CP_3
-con D.O. n. 41/2019 del 15.02.2019, il Tribunale di Reggio Calabria omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni ivi indicate;
-pendeva procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria a seguito di ricorso del Pubblico Ministero proposto in data
06.08.2019;
-dopo la separazione, la ricorrente instaurava una relazione con altro uomo dalla quale nasceva un figlio, (30.07.2019); Per_1
-dopo il parto la ricorrente si trasferiva nella città di Firenze al fine di apprestare le migliori cure al nascituro che presentava diversi problemi di salute, lasciando i figli e al padre, il quale, tuttavia, CP_2 CP_3
poneva in serio pericolo i due minori;
-con provvedimento del 26.07.2019, il TDM di Reggio Calabria (proc. n.
154/2019 V.G.) disponeva “in via d'urgenza l'affidamento dei minori
e al servizio sociale territoriale per l'opportuna CP_2 CP_3
assistenza, controllo e sostegno dell'intero nucleo familiare con sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, nomina di un curatore speciale e collocamento dei minori presso altro nucleo familiare, preferibilmente legato da rapporto di parentela con loro”;
-successivamente, al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori, nel medesimo procedimento veniva disposta CT (allegata in atti) e nominata all'uopo la dott.ssa , la quale, a Persona_2
conclusione della perizia, stabiliva che i “periziandi fossero carenti di
pagina 3 di 11 una certa armonia emotiva e non sembravano avere una serenità tale da garantirsi e garantire stabilità affettiva”;
-tale perizia, tuttavia, risultava contraddittoria rispetto ad altra e successiva CT (allegata in atti) disposta dal TDM in altro procedimento
(proc. n. 251/2019 V.G.) a tutela del minore figlio della Per_1
ricorrente e del compagno, ove la stessa Consulente CP_4
dott.ssa stabiliva quanto segue: “Non si Persona_2
riscontrano fattori di pregiudizio, né uno stato di abbandono del minore
o un'irreversibile incapacità dei genitori. Allo stato attuale il figlio può essere allevato nell'ambito della propria famiglia”;
-la situazione venutasi a creare era da imputare esclusivamente al , CP_1
incapace di adempiere alle proprie responsabilità genitoriali.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) in via preliminare e urgente, fosse trasmesso, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., il fascicolo pendente del TDM n. 43/2019 R.G. A.D.S. in favore dei minori e b) venisse pronunciata la cessazione degli CP_2 CP_3
effetti civili del matrimonio;
c) fosse disposto l'affido esclusivo di entrambi i figli minori alla madre;
d) fosse disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del;
e) fosse disposto a carico del CP_1 CP_1
un assegno di mantenimento a favore dei minori pari ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie f) fosse condannata la controparte alle spese e agli onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, chiedeva disporsi CT al fine di valutare la propria capacità genitoriale, di valutare l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso in favore dei minori. Chiedeva, infine, ammettersi prova per testi.
pagina 4 di 11 Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del Pubblico
Ministero, il quale esprimeva il relativo parere in data 13.09.2022.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva , il quale, pur aderendo alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava l'esposizione dei fatti per come rappresentati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-egli aveva sempre prestato le cure necessarie ai due figli minori e, successivamente alla separazione dalla moglie, se ne era occupato assiduamente con l'aiuto della propria madre e della propria sorella;
-a seguito del trasferimento della in altra città, la quale prima di Pt_1
allora visitava i figli con regolarità, il resistente si era trovato in difficoltà
a gestire i minori e, per tale motivo, si faceva coadiuvare da alcuni parenti e dalla nuova compagna;
Parte_
-il provvedimento del appariva agli occhi del resistente come “un fulmine a ciel sereno”, non comprendendo le ragioni delle severe statuizioni adottate dato che entrambi i genitori non si erano mai sottratti ai loro doveri genitoriali;
-i figli venivano collocati in un primo momento presso le suore di Catona
(RC) e, successivamente, presso una famiglia affidataria;
-quanto affermato dalla moglie in merito alle contraddittorie CT disposte dal TDM corrispondeva al vero;
-egli lavorava presso una ditta delle pulizie con contratto a tempo indeterminato, viveva, unitamente alla sorella, presso un immobile di proprietà familiare e aveva interrotto la relazione sentimentale con la nuova compagna.
pagina 5 di 11 Chiedeva, pertanto: a) in via preliminare e urgente, fosse trasmesso, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., il fascicolo pendente del TDM n. 43/2019
R.G. A.D.S. in favore die minori e b) venisse dichiarata CP_2 CP_3
la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) fosse disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
c) fosse disposto a carico della un assegno di Pt_1
mantenimento in favore dei due figli minori pari ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) fosse condannata la controparte alle spese e agli onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, chiedeva disporsi CT al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori, di valutare l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso in favore dei minori.
Chiedeva, infine, ammettersi prova per testi.
All'udienza del 18.05.2023, davanti al Presidente del Tribunale, entrambi i procuratori delle parti insistevano per l'acquisizione del fascicolo del
TDM di Reggio Calabria;
a questo punto, il Presidente ne disponeva l'acquisizione e onerava il curatore speciale nominato dal TDM, avv.
ES CI DA, al deposito di una relazione aggiornata e rinviava ad altra udienza.
In data 19.05.2023, il TDM di Reggio Calabria trasmetteva a questo
Ufficio il fascicolo n. 154/2019 R.G.V.G.
In data 20.06.2023, l'avv. CI DA depositava relazione aggiornata specificando di essere stata nominata dal Giudice Tutelare di questo Tribunale quale tutrice dei minori e in data CP_2 CP_3
17.10.2019 ed esponeva quanto segue:
pagina 6 di 11 -i coniugi venivano dichiarati sospesi dalla responsabilità genitoriale dal
TDM di Reggio Calabria con provvedimento del 29.07.2019 a seguito di ricorso del Pubblico Ministero e a conclusione di un monitoraggio iniziato già dall'anno 2017 che, nel tempo, aveva evidenziato un peggioramento della situazione familiare;
Parte_
-in data 07.08.2019, il “per evitare ai minori un continuo pellegrinare senza trovare all'interno della rete parentale allargata un valido nucleo familiare di riferimento”, collocava gli stessi presso il
Centro di Pronta Accoglienza OR GI PO ove rimanevano sino all'individuazione della coppia affidataria con la quale vivevano stabilmente dal 23.12.2019;
-in data 03.12.2019, il TDM, riscontrando il persistere della situazione gravemente pregiudizievole per i minori, disponeva l'apertura della procedura per la declaratoria dello stato di adottabilità dei due minori, ancora pendente, disponendo contestualmente CT nei confronti dei genitori biologici nei confronti dei quali venivano sospesi gli incontri con i figli stante i gravissimi disagi manifestati dagli stessi nelle occasioni di visita (enuresi, encopresi, comportamenti aggressivi ed oppositivi, disturbi del sonno);
-i minori, prima di essere collocati presso la coppia affidataria, presentavano una condizione di grave disagio per distacco affettivo e mancato accudimento da parte dei genitori (in particolare, i minori risultavano malnutriti e con scarsa igiene personale) e, inoltre, non frequentavano la scuola regolarmente;
-la situazione appariva migliorata dopo la collocazione degli stessi presso la coppia affidataria: l'ambiente risultava accudente e protettivo, i minori pagina 7 di 11 frequentavano la scuola regolarmente instaurando ottimi rapporti sia con gli insegnanti che con i compagni e, altresì, frequentavano con regolarità
“Casa Serena”, struttura presso la quale svolgevano attività di logopedia e psicomotricità, inoltre l'alimentazione e, di conseguenza, la loro salute, risultava migliorata;
-al minore venivano diagnosticati un ritardo mentale lieve e un CP_2
disturbo del linguaggio con riconoscimento di invalidità.
A parere della tutrice, quindi, si doveva procedere con la declaratoria di adottabilità dei minori in favore della coppia affidataria.
Seguivano diverse udienze presidenziali al fine di ricevere aggiornamenti sulla situazione di fatto esistente, in attesa della definizione del Parte_ procedimento pendente presso il di Reggio Calabria.
In data 12.02.2024 si costituiva, in sostituzione del precedente difensore,
l'avv. Corrado Politi per la ricorrente, il quale si riportava agli scritti difensivi e alle richieste di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza presidenziale del 16.02.2024, ascoltati i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, i rispettivi difensori chiedevano congiuntamente disporsi CT;
a questo punto, il Presidente si riservava per l'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Con ordinanza resa in data 05.04.2024, il Presidente, a integrale modifica del DO. n. 41/2019 del 15.02.2019, disponeva quanto segue: a) confermava le statuizioni del TDM di Reggio Calabria;
b) nominava, quale curatore speciale dei minori, l'avv. ES CI DA con onere di relazione al Giudice Istruttore.
In data 19.04.2024 si costituivano, in sostituzione del precedente difensore, gli avv.ti Anna Lisa Condò e Claudia Curatola per la pagina 8 di 11 ricorrente, i quali si riportavano agli scritti difensivi e alle richieste di cui al ricorso introduttivo.
Rimesso il procedimento davanti al Giudice Istruttore, all'udienza del
17.09.2024, i procuratori delle parti chiedevano concordemente la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; il Giudice, quindi, concedeva i chiesti termini e rinviava ad altra udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 02.07.2025, il Giudice Istruttore, “rilevato che le richieste istruttorie formulate dalle parti appaiono allo stato superflue e irrilevanti, dovendosi prioritariamente attendere l'esito del giudizio di adozione pendente davanti al Tribunale per i Minorenni”, rinviava ad altra udienza per il prosieguo.
Infine, all'udienza del 02.12.2025, i procuratori delle parti insistevano per l'emanazione di una sentenza parziale sulla sola questione di stato rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa veniva, dunque, riservata alla decisione collegiale senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti.
* * * * *
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo conciliazione esperito dal Presidente del
Tribunale, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono indici evidenti della cessazione pagina 9 di 11 dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.41/2019 del 15.02.2019 con il quale il Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi, i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.08.2012 in Reggio
Calabria, regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, atto n. 402, parte 2, serie A, u. 1, anno pagina 10 di 11 2012; mentre, con riferimento alle ulteriori domande proposte dalle parti, si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 22.07.2022, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in Reggio Parte_1 Controparte_1
Calabria in data 18.08.2012, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 402, parte 2, serie A, u. 1, anno 2012;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.12.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati: dott. Giuseppe Campagna Presidente rel. dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice dott.ssa Myriam Mulonia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n.2466 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria il 16.09.1988), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Lisa Condò e Claudia Curatola, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Reggio Calabria, Via Del Gelsomino 45 Sc. E., int.9;
-ricorrente-
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Calabria L'08.12.1982), rappresentato e difeso dall'avv. Celestina F.
pagina 1 di 11 Marino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via
IL RE n. 36, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE'
(nato a [...] il [...]) e CP_2 CP_3
(nato a [...] l'[...]), entrambi rappresentati e difesi dal curatore speciale, avv. ES CI DA, giusto provvedimento di nomina del 05.04.2024 dell'intestato Tribunale, presso il cui studio in
Reggio Calabria, Via P. Foti 1, sono domiciliati;
-intervenienti-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-intervenienti-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 02.12.2025 i procuratori delle parti chiedevano concordemente la pronuncia di una sentenza parziale sullo stato.
Il ricorso veniva comunicato all'Ufficio del P.M., il quale esprimeva il relativo parere in data 13.09.2022.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2022, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente,
, assumendo che: Controparte_1
-in data 18.08.2012 contraeva matrimonio concordatario a Reggio
Calabria con il resistente;
pagina 2 di 11 -dall'unione coniugale nascevano due figli: (22.05.2013) e CP_2
(08.07.2014), entrambi minorenni;
CP_3
-con D.O. n. 41/2019 del 15.02.2019, il Tribunale di Reggio Calabria omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni ivi indicate;
-pendeva procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria a seguito di ricorso del Pubblico Ministero proposto in data
06.08.2019;
-dopo la separazione, la ricorrente instaurava una relazione con altro uomo dalla quale nasceva un figlio, (30.07.2019); Per_1
-dopo il parto la ricorrente si trasferiva nella città di Firenze al fine di apprestare le migliori cure al nascituro che presentava diversi problemi di salute, lasciando i figli e al padre, il quale, tuttavia, CP_2 CP_3
poneva in serio pericolo i due minori;
-con provvedimento del 26.07.2019, il TDM di Reggio Calabria (proc. n.
154/2019 V.G.) disponeva “in via d'urgenza l'affidamento dei minori
e al servizio sociale territoriale per l'opportuna CP_2 CP_3
assistenza, controllo e sostegno dell'intero nucleo familiare con sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi, nomina di un curatore speciale e collocamento dei minori presso altro nucleo familiare, preferibilmente legato da rapporto di parentela con loro”;
-successivamente, al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori, nel medesimo procedimento veniva disposta CT (allegata in atti) e nominata all'uopo la dott.ssa , la quale, a Persona_2
conclusione della perizia, stabiliva che i “periziandi fossero carenti di
pagina 3 di 11 una certa armonia emotiva e non sembravano avere una serenità tale da garantirsi e garantire stabilità affettiva”;
-tale perizia, tuttavia, risultava contraddittoria rispetto ad altra e successiva CT (allegata in atti) disposta dal TDM in altro procedimento
(proc. n. 251/2019 V.G.) a tutela del minore figlio della Per_1
ricorrente e del compagno, ove la stessa Consulente CP_4
dott.ssa stabiliva quanto segue: “Non si Persona_2
riscontrano fattori di pregiudizio, né uno stato di abbandono del minore
o un'irreversibile incapacità dei genitori. Allo stato attuale il figlio può essere allevato nell'ambito della propria famiglia”;
-la situazione venutasi a creare era da imputare esclusivamente al , CP_1
incapace di adempiere alle proprie responsabilità genitoriali.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) in via preliminare e urgente, fosse trasmesso, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., il fascicolo pendente del TDM n. 43/2019 R.G. A.D.S. in favore dei minori e b) venisse pronunciata la cessazione degli CP_2 CP_3
effetti civili del matrimonio;
c) fosse disposto l'affido esclusivo di entrambi i figli minori alla madre;
d) fosse disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del;
e) fosse disposto a carico del CP_1 CP_1
un assegno di mantenimento a favore dei minori pari ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie f) fosse condannata la controparte alle spese e agli onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, chiedeva disporsi CT al fine di valutare la propria capacità genitoriale, di valutare l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso in favore dei minori. Chiedeva, infine, ammettersi prova per testi.
pagina 4 di 11 Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del Pubblico
Ministero, il quale esprimeva il relativo parere in data 13.09.2022.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva , il quale, pur aderendo alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava l'esposizione dei fatti per come rappresentati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-egli aveva sempre prestato le cure necessarie ai due figli minori e, successivamente alla separazione dalla moglie, se ne era occupato assiduamente con l'aiuto della propria madre e della propria sorella;
-a seguito del trasferimento della in altra città, la quale prima di Pt_1
allora visitava i figli con regolarità, il resistente si era trovato in difficoltà
a gestire i minori e, per tale motivo, si faceva coadiuvare da alcuni parenti e dalla nuova compagna;
Parte_
-il provvedimento del appariva agli occhi del resistente come “un fulmine a ciel sereno”, non comprendendo le ragioni delle severe statuizioni adottate dato che entrambi i genitori non si erano mai sottratti ai loro doveri genitoriali;
-i figli venivano collocati in un primo momento presso le suore di Catona
(RC) e, successivamente, presso una famiglia affidataria;
-quanto affermato dalla moglie in merito alle contraddittorie CT disposte dal TDM corrispondeva al vero;
-egli lavorava presso una ditta delle pulizie con contratto a tempo indeterminato, viveva, unitamente alla sorella, presso un immobile di proprietà familiare e aveva interrotto la relazione sentimentale con la nuova compagna.
pagina 5 di 11 Chiedeva, pertanto: a) in via preliminare e urgente, fosse trasmesso, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., il fascicolo pendente del TDM n. 43/2019
R.G. A.D.S. in favore die minori e b) venisse dichiarata CP_2 CP_3
la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) fosse disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
c) fosse disposto a carico della un assegno di Pt_1
mantenimento in favore dei due figli minori pari ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) fosse condannata la controparte alle spese e agli onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, chiedeva disporsi CT al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori, di valutare l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un percorso in favore dei minori.
Chiedeva, infine, ammettersi prova per testi.
All'udienza del 18.05.2023, davanti al Presidente del Tribunale, entrambi i procuratori delle parti insistevano per l'acquisizione del fascicolo del
TDM di Reggio Calabria;
a questo punto, il Presidente ne disponeva l'acquisizione e onerava il curatore speciale nominato dal TDM, avv.
ES CI DA, al deposito di una relazione aggiornata e rinviava ad altra udienza.
In data 19.05.2023, il TDM di Reggio Calabria trasmetteva a questo
Ufficio il fascicolo n. 154/2019 R.G.V.G.
In data 20.06.2023, l'avv. CI DA depositava relazione aggiornata specificando di essere stata nominata dal Giudice Tutelare di questo Tribunale quale tutrice dei minori e in data CP_2 CP_3
17.10.2019 ed esponeva quanto segue:
pagina 6 di 11 -i coniugi venivano dichiarati sospesi dalla responsabilità genitoriale dal
TDM di Reggio Calabria con provvedimento del 29.07.2019 a seguito di ricorso del Pubblico Ministero e a conclusione di un monitoraggio iniziato già dall'anno 2017 che, nel tempo, aveva evidenziato un peggioramento della situazione familiare;
Parte_
-in data 07.08.2019, il “per evitare ai minori un continuo pellegrinare senza trovare all'interno della rete parentale allargata un valido nucleo familiare di riferimento”, collocava gli stessi presso il
Centro di Pronta Accoglienza OR GI PO ove rimanevano sino all'individuazione della coppia affidataria con la quale vivevano stabilmente dal 23.12.2019;
-in data 03.12.2019, il TDM, riscontrando il persistere della situazione gravemente pregiudizievole per i minori, disponeva l'apertura della procedura per la declaratoria dello stato di adottabilità dei due minori, ancora pendente, disponendo contestualmente CT nei confronti dei genitori biologici nei confronti dei quali venivano sospesi gli incontri con i figli stante i gravissimi disagi manifestati dagli stessi nelle occasioni di visita (enuresi, encopresi, comportamenti aggressivi ed oppositivi, disturbi del sonno);
-i minori, prima di essere collocati presso la coppia affidataria, presentavano una condizione di grave disagio per distacco affettivo e mancato accudimento da parte dei genitori (in particolare, i minori risultavano malnutriti e con scarsa igiene personale) e, inoltre, non frequentavano la scuola regolarmente;
-la situazione appariva migliorata dopo la collocazione degli stessi presso la coppia affidataria: l'ambiente risultava accudente e protettivo, i minori pagina 7 di 11 frequentavano la scuola regolarmente instaurando ottimi rapporti sia con gli insegnanti che con i compagni e, altresì, frequentavano con regolarità
“Casa Serena”, struttura presso la quale svolgevano attività di logopedia e psicomotricità, inoltre l'alimentazione e, di conseguenza, la loro salute, risultava migliorata;
-al minore venivano diagnosticati un ritardo mentale lieve e un CP_2
disturbo del linguaggio con riconoscimento di invalidità.
A parere della tutrice, quindi, si doveva procedere con la declaratoria di adottabilità dei minori in favore della coppia affidataria.
Seguivano diverse udienze presidenziali al fine di ricevere aggiornamenti sulla situazione di fatto esistente, in attesa della definizione del Parte_ procedimento pendente presso il di Reggio Calabria.
In data 12.02.2024 si costituiva, in sostituzione del precedente difensore,
l'avv. Corrado Politi per la ricorrente, il quale si riportava agli scritti difensivi e alle richieste di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza presidenziale del 16.02.2024, ascoltati i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, i rispettivi difensori chiedevano congiuntamente disporsi CT;
a questo punto, il Presidente si riservava per l'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Con ordinanza resa in data 05.04.2024, il Presidente, a integrale modifica del DO. n. 41/2019 del 15.02.2019, disponeva quanto segue: a) confermava le statuizioni del TDM di Reggio Calabria;
b) nominava, quale curatore speciale dei minori, l'avv. ES CI DA con onere di relazione al Giudice Istruttore.
In data 19.04.2024 si costituivano, in sostituzione del precedente difensore, gli avv.ti Anna Lisa Condò e Claudia Curatola per la pagina 8 di 11 ricorrente, i quali si riportavano agli scritti difensivi e alle richieste di cui al ricorso introduttivo.
Rimesso il procedimento davanti al Giudice Istruttore, all'udienza del
17.09.2024, i procuratori delle parti chiedevano concordemente la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; il Giudice, quindi, concedeva i chiesti termini e rinviava ad altra udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 02.07.2025, il Giudice Istruttore, “rilevato che le richieste istruttorie formulate dalle parti appaiono allo stato superflue e irrilevanti, dovendosi prioritariamente attendere l'esito del giudizio di adozione pendente davanti al Tribunale per i Minorenni”, rinviava ad altra udienza per il prosieguo.
Infine, all'udienza del 02.12.2025, i procuratori delle parti insistevano per l'emanazione di una sentenza parziale sulla sola questione di stato rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa veniva, dunque, riservata alla decisione collegiale senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo conciliazione esperito dal Presidente del
Tribunale, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono indici evidenti della cessazione pagina 9 di 11 dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.41/2019 del 15.02.2019 con il quale il Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi, i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.08.2012 in Reggio
Calabria, regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, atto n. 402, parte 2, serie A, u. 1, anno pagina 10 di 11 2012; mentre, con riferimento alle ulteriori domande proposte dalle parti, si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 22.07.2022, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in Reggio Parte_1 Controparte_1
Calabria in data 18.08.2012, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 402, parte 2, serie A, u. 1, anno 2012;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.12.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
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