Articolo 2 della Legge 12 giugno 1955, n. 539
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 luglio 1955
Art. 2.
La spesa di lire 400.000.000, risultante dall'applicazione del precedente art. 1, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-54.
Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio 1953-54, sono riportate agli esercizi successivi.
Alla copertura dell'onere predetto si provvede con le disponibilita' di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.
Entrata in vigore il 23 luglio 1955