Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 4478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/05/2025 nella causa n. 4478/2022 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. ANDREINA GILI Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. FERNANDO BAGNASCO CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
000350274 notificatagli il 10/06/2022 nella qualità di legale rappresentante di riferisce che la sanzione amministrativa Controparte_2 di € 24.500,00 gli è stata comminata per violazione dell'art. 2 comma 1- bis DL 463/1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quale obbligato in solido con;
Controparte_3
2. riferisce inoltre il ricorrente che la era stata dichiarata fallita Controparte_2 in data 30/06/2014 dal Tribunale di Ivrea, ed era stata cancellata dal registro delle imprese il 30/06/2020 a seguito di chiusura del fallimento;
1
3. il ricorrente chiede sia dichiarata la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto, nel caso di fallimento dell'impresa, il beneficio dell'esdebitazione al termine della procedura fallimentare si estende anche ai debiti previdenziali collegati all'esercizio dell'impresa commerciale;
4. l' si è costituito resistendo alla pretesa, stante la responsabilità CP_1 personale del trasgressore per la sanzione amministrativa;
5. nel corso del giudizio, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23 DL
04/05/2023 n. 48, l' ha provveduto al ricalcolo della sanzione in CP_1 misura ridotta: in data 26/03/2024 l' ha depositato il provvedimento CP_1 di rettifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
all'udienza del
05/04/2023 parte ricorrente ha dichiarato di accettare la sanzione nella misura rideterminata, ed ha chiesto ed ottenuto una serie di rinvii per provvedere al relativo pagamento: ad oggi non risulta effettuato alcun pagamento né presentata alcuna istanza di rateizzazione;
6. l'accettazione da parte del ricorrente della sanzione amministrativa nella misura ricalcolata dall' (€ 6.742,24: cfr. provvedimento di rettifica in CP_1 atti), comporta il venir meno dell'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia sul merito dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, con conseguente cessazione della materia del contendere;
7. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
8. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l'avvenuta spontanea rinuncia da parte del sig. GI ad ottenere la decisione sui motivi di opposizione ne dimostra la infondatezza;
si aggiunga la considerazione che l'ordinanza ingiunzione impugnata ha come diretto destinatario il sig.
quale trasgressore persona fisica ed autore materiale degli illeciti Parte_1 rilevati (non fallito in proprio), e non la società obbligata in Controparte_2 solido ex art. 6 L. 689/1981, nei cui soli confronti è intervenuto il fallimento: non può pertanto invocarsi alcun beneficio di esdebitazione
2 RGL n. 4478/2022
conseguito alla chiusura del fallimento (Corte App. Torino n. 195 del
05/05/2023);
9. le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo con riferimento allo scaglione di valore del giudizio come risultante all'esito della rettifica della sanzione amministrativa impugnata;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio, liquidate in complessivi € 3.727,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
3