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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di rinvio a seguito di Cass. iscritta al n. 198/2024 R.G. e promossa da
Parte_1
(C.F. ) già P.IVA_1 Controparte_1 in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Ancona - c.f. presso i cui uffici siti in Ancona, Corso Mazzini P.IVA_2
55 è ope legis elettivamente domiciliato – fax: 071-5029148 / 071 – 205464; posta certificata:
Email_1
Attore in riassunzione contro
( codice fiscale , ( codice fiscale CP_2 C.F._1 Controparte_3
, ( codice fiscale ), C.F._2 CP_4 C.F._3 Controparte_5
pagina 1 di 8 (codice fiscale ), ( codice fiscale ) agli C.F._4 CP_6 C.F._5 effetti della presente procedura rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Mengucci (codice fiscale
, pec. fax 0721/67337) ed elettivamente CodiceFiscale_6 Email_2 domiciliati presso il suo studio in Pesaro Piazzale Lazzarini n. 19
Convenuti in riassunzione
Oggetto : giudizio di rinvio da riassunzione – azione di restituzione dei benefici previsti dalle disposizioni della legge n. 237/7993
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con sentenza resa in data 25/10/2019, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da CP_2
e quali eredi del defunto Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 Per_1 ha dichiarato nullo il provvedimento con il quale il
[...] Controparte_1 aveva richiesto agli attori, anche ai sensi dell'art.126, co.
3-bis, della legge n.
[...]
388/2000, la restituzione delle somme che il aveva corrisposto ai creditori della cooperativa Parte_1 agricola PC (di cui - dante causa delle originarie parti attrici - era socio e Persona_1 garante), in esecuzione dei benefici previsti dalle disposizioni della legge n. 237/7993, secondo cui lo
Stato era impegnato ad accollare su di sé (con liberazione dei soci gravati) le garanzie concesse dai soci di società cooperative agricole in stato di insolvenza che ne avessero fatto richiesta e che presentassero i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
nel caso di specie, secondo la corte territoriale, il tribunale aveva correttamente ritenuto che il provvedimento con il quale l'amministrazione ministeriale aveva disposto la restituzione delle somme corrisposte ai creditori della cooperativa PC, fosse privo dei presupposti previsti dalla legge per la sua emanazione, non essendo emerso alcuna concreta contribuzione causale di nella determinazione o nell'aggravamento delle condizioni Persona_1 economiche della cooperativa PC (successivamente fallita), atteso che dal provvedimento di applicazione della pena su richiesta adottato nei confronti dello stesso per Persona_1
l'imputazione di bancarotta fraudolenta, connessa al fallimento della cooperativa PC non era emersa (anche unitamente alla valutazione degli altri elementi di prova acquisiti) alcuna dimostrazione pagina 2 di 8 della contribuzione causale dell' al dissesto della cooperativa, con la conseguente insussistenza Per_1 dei presupposti per il riconoscimento del diritto del Controparte_1 al conseguimento della restituzione delle somme corrisposte.
[...]
Proponeva ricorso per Cassazione il , articolando cinque motivi, di cui il primo veniva Parte_1 ritenuto fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure.
Osservava infatti la Cassazione :
1) Ai sensi dell'art. 126, co.3 e 3-bis, della legge n. 388/2000: "3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 749, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 tuglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
3-bis.
Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie"; sulla base di tali norme, il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento 'liberatorio' dei soci garanti, "resta salvo" nei confronti: 1) "dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa;
2) dei soci "che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento".
2) l'espressione legislativa "resta salvo" di cui all'art.
3-bis debba indurre a intenderne l'indole di interpretazione autentica della disciplina interpolata, ossia di norma destinata a 'fare salvo' un diritto (di recupero in favore dello Stato) già previsto dalla disciplina previgente;
ciò posto, è agevole rilevare come l'avvenuto accertamento, da parte dei giudici del merito, della nullità del provvedimento amministrativo di recupero delle somme in precedenza erogate dallo Stato, sia stato nella specie collegato, in via esclusiva, alla sola verifica della mancata contribuzione del socio all'insolvenza della cooperativa dallo stesso garantita, senza tuttavia che fosse stata Per_1 estesa, l'indagine dei giudici di merito, all'ulteriore verifica ("in ogni caso") di eventuali altri presupposti che avrebbero in ipotesi ostacolato la conferma della legittimità dell'intervento di agevolazione finanziaria del socio, da parte dell'amministrazione pubblica;
la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, dell'ultimo inciso del comma 3-bis cit., attribuendo efficacia dirimente esclusiva alla sola mancanza di contribuzione, da parte dell' Per_1 all'insolvenza della cooperativa - impone l'accoglimento del primo motivo di ricorso (non potendosi in astratto escludere che l'avvenuta sottoposizione dell' a procedimento penale Per_1 pagina 3 di 8 possa in concreto rilevare come causa incidente sul titolo a beneficiare dell'intervento dello
Stato), con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e l'affidamento, al giudice del rinvio, del compito di verificare se, effettivamente, l avesse o meno titolo a beneficiare Per_1 dell'intervento ai sensi dell'art. 126, co.
3-bis cit. .
Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbiti i restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di
Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
Il provvedeva a riassumere la causa osservando, fra l'altro, come la sentenza di Parte_1 patteggiamento, risolvendosi pur sempre in un accertamento di responsabilità penale, ben poteva fondare nella fattispecie la valutazione negativa del legislatore ai fini dei requisiti soggettivi cui condizionare l'ammissione degli stessi ai benefici di cui alla Legge n. 237/1993 ed, in ogni caso, il diritto del di ripetere le somme pagate in sede di accollo integrando il presupposto Parte_1 previsto dell'art. 126, co.
3-bis, della legge n. 388/2000. Del resto la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di rappresentava pur sempre un fatto storico che, in quanto Persona_1 tale, deve essere considerato idoneo ad acquisire efficacia probatoria. Nella fattispecie, infatti, il
Tribunale di Pesaro ha ritenuto sussistenti le prove della commissione della bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219 n. 1 L.F. ed ha applicato una pena non certo lieve: un anno e quattro mesi di reclusione.
Si costituivano CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 chiedendo il rigetto della domanda di recupero del contributo, come statuito dai precedenti
[...] giudici di merito, ed osservando fra l'altro che nell'atto di riassunzione si tornava a valorizzare esclusivamente la sentenza di patteggiamento, mentre invece la Cassazione aveva vincolato il giudice all'ulteriore verifica di eventuali altri presupposti che avrebbero in ipotesi ostacolato la conferma della legittimità dell'intervento di agevolazione finanziaria del socio, da parte dell'amministrazione pubblica.
§ 2 – Ambito del vincolo costituito dal decisum della Cassazione, la quale ha disposto il rinvio
Quale giudice del merito questa Corte, in sede di rinvio, è tenuta a rivisitare la sussistenza o meno dei presupposti per la restituzione dei benefici di cui sopra, a carico di e, a seguito Persona_1 del decesso di quest'ultimo, dei suoi eredi.
La Cassazione ha stabilito sostanzialmente che pagina 4 di 8 1) non appare sufficiente escludere la ripetizione dei benefici in questione alla sola mancanza di contribuzione, da parte dell' all'insolvenza della cooperativa Per_1
2) non è stata, infatti, presa in considerazione l'ulteriore verifica ("in ogni caso") di eventuali altri presupposti che avrebbero in ipotesi ostacolato la conferma della legittimità dell'intervento di agevolazione finanziaria del socio, da parte dell'amministrazione pubblica;
A questo punto, nell'Ordinanza della Cassazione, appare anche un inciso la cui portata deve essere correttamente considerata: “non potendosi in astratto escludere che l'avvenuta sottoposizione dell a procedimento penale possa in concreto rilevare come causa incidente sul titolo a Per_1 beneficiare dell'intervento dello Stato”.
Ci si deve, innanzitutto, domandare se tale inciso serva a legittimare, in capo al Giudice del rinvio,
a) (Anche) una rivisitazione dei presupposti della ripetizione nei confronti "dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa”, dovendosi così provvedere ad una rivalutazione anche della sentenza di patteggiamento;
b) (Anche) una rivisitazione dei presupposti della ripetizione nei confronti "dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa”, ma alla luce di fatti - emergenti agli atti - diversi dalla sentenza di patteggiamento, la cui possibile valenza deve ritenersi consumata dalle considerazioni del Giudice di legittimità;
c) Solamente una valutazione dei presupposti della ripetizione nei confronti dei soci "che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento", anche qui dovendoci chiedere se possa essere riconsiderata o meno, a questi fini, la sentenza di patteggiamento.
Deve ritenersi che l'inciso “non potendosi in astratto escludere che l'avvenuta sottoposizione dell a procedimento penale possa in concreto rilevare come causa incidente sul titolo a Per_1 beneficiare dell'intervento dello Stato” contiene una possibile valutazione “in astratto” che in realtà non può essere considerata uno sviluppo condotto in via autonoma, da parte di questo Giudice del rinvio, di argomentazioni “teoriche” ovvero “indeterminate” o “generali” (questi fra i possibili sinonimi ).
Infatti, proprio perché giudice del merito, questa Corte, quale giudice del rinvio, ha un ben ristretto ambito di elaborazione teorica, se non strettamente dipendente e collegata al decisum che ha, fra l'altro, disposto il rinvio.
pagina 5 di 8 E, nella misura in cui tale decisum appare propendere per una rivisitazione soprattutto attinente agli
“altri motivi” che non siano quelli relativi al concorso all'insolvenza della cooperativa, deve ritenersi che l'apprezzamento della sentenza penale di patteggiamento, di per sé solo, non appare sufficiente alla decisione nel merito, in quanto semmai v'è da ricercare se sussistano altri elementi di fatto che, da soli, ovvero anche uniti alla (ri)valutazione della sentenza possano (anche nell'ambito di un nuovo esame della valenza del patteggiamento al concorso al dissesto della cooperativa ovvero anche solamente) nell'ambito degli altri motivi previsti dalla legge, imporre la revoca del beneficio.
§ 3 – La decisione secondo quanto risulta dagli atti
Occorre ora osservare che, agli atti processuali, non sussistono altro che documenti che sono ripetizioni di determinazioni ministeriali in relazione alle fattispecie procedimentali oggetto dei benefici in questione ovvero provvedimenti attinenti all'interlocuzione con i soggetti interessati ed alla successiva revoca.
Con la comparsa conclusionale, invero, il Ministero ha prodotto due sentenze della Cassazione, precisando altresì “…con ordinanze n. 14146/2024 e n. 25344/2024 (che si depositano) rese in giudizi che hanno riguardato altri ex soci della medesima , ha respinto le difese delle Controparte_7 controparti e condiviso la tesi dell'esponente Amministrazione….”.
Ora, occorre distinguere sulla valenza di questo deposito
1) Quali espressioni di un orientamento interpretativo della Cassazione, tali sentenze sono liberamente invocabili e non subiscono preclusioni se non derivanti dagli specifici vincoli giuridici che derivano dalla particolarità del giudizio di rinvio. È infatti noto che il giudice del rinvio appare vincolato da quanto statuito dal punto di vista giuridico dalla sentenza di cassazione che tale rinvio dispone, anche in caso di sua palese erroneità.
2) Nella misura in cui, invece, le due citate ordinanze della Cassazione contengono esposizioni in fatto che, anche solo in via presuntiva, diano conto di un contesto, appunto, fattuale, il loro utilizzo in tal senso è precluso, in quanto si vorrebbero introdurre in tal modo prove o elementi di prova, in sede di comparse conclusionali. Il che, ovviamente, non è possibile. Tra l'altro, almeno una delle due sentenze è precedente al momento in cui si poteva chiedere una rimessione in termini, in sede di trattazione cartolare, nella misura in cui le decisioni veicolano delle sopravvenienze fattuali.
pagina 6 di 8 Va pertanto constatata l'assoluta insussistenza di elementi fattuali che, da soli o unitamente alla sentenza di patteggiamento, possano dare conto sia del concorso al dissesto, posto che questo primo profilo non sia coperto da giudicato (sulle problematiche che, in questo senso, seguono al rinvio si è detto sopra) sia nel dare conto di quella mancanza altrimenti dei presupposti per accedere al beneficio, cui consegue il potere-dovere della PA di procedere al recupero.
Va pertanto confermata, sia pure con diversa motivazione, la statuizione della sentenza cassata.
Le spese da regolare ulteriormente sono quelle del giudizio di cassazione e quelle del presente giudizio.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite,
e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (v. da ultimo cass. 29056/24).
Esse pertanto, seguendo la soccombenza, possono rimanere ferme nei due giudizi di merito conseguenti alla Cassazione, mentre appare conforme all'orientamento appena richiamato la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione e la regolamentazione secondo la soccombenza nel presente grado, e si liquidano secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio
1) Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza di primo grado Parte_1
2) Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di Cassazione.
3) Mantiene ferme le spese processuali liquidate nei due giudizi di merito antecedenti la pronuncia di cassazione
4) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
delle spese processuali del presente grado, che si
[...] Controparte_5 CP_6 liquidano come segue: Fase di studio della controversia, € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.686,00; Fase decisionale, € 4.287,00, oltre rimborso forf. 15 % iva e cpa pagina 7 di 8 Ancona c.c. 16.9.25
Il cons. est. Dr. C. Marziali
Il Pres. dr. C. Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di rinvio a seguito di Cass. iscritta al n. 198/2024 R.G. e promossa da
Parte_1
(C.F. ) già P.IVA_1 Controparte_1 in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Ancona - c.f. presso i cui uffici siti in Ancona, Corso Mazzini P.IVA_2
55 è ope legis elettivamente domiciliato – fax: 071-5029148 / 071 – 205464; posta certificata:
Email_1
Attore in riassunzione contro
( codice fiscale , ( codice fiscale CP_2 C.F._1 Controparte_3
, ( codice fiscale ), C.F._2 CP_4 C.F._3 Controparte_5
pagina 1 di 8 (codice fiscale ), ( codice fiscale ) agli C.F._4 CP_6 C.F._5 effetti della presente procedura rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Mengucci (codice fiscale
, pec. fax 0721/67337) ed elettivamente CodiceFiscale_6 Email_2 domiciliati presso il suo studio in Pesaro Piazzale Lazzarini n. 19
Convenuti in riassunzione
Oggetto : giudizio di rinvio da riassunzione – azione di restituzione dei benefici previsti dalle disposizioni della legge n. 237/7993
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con sentenza resa in data 25/10/2019, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da CP_2
e quali eredi del defunto Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 Per_1 ha dichiarato nullo il provvedimento con il quale il
[...] Controparte_1 aveva richiesto agli attori, anche ai sensi dell'art.126, co.
3-bis, della legge n.
[...]
388/2000, la restituzione delle somme che il aveva corrisposto ai creditori della cooperativa Parte_1 agricola PC (di cui - dante causa delle originarie parti attrici - era socio e Persona_1 garante), in esecuzione dei benefici previsti dalle disposizioni della legge n. 237/7993, secondo cui lo
Stato era impegnato ad accollare su di sé (con liberazione dei soci gravati) le garanzie concesse dai soci di società cooperative agricole in stato di insolvenza che ne avessero fatto richiesta e che presentassero i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
nel caso di specie, secondo la corte territoriale, il tribunale aveva correttamente ritenuto che il provvedimento con il quale l'amministrazione ministeriale aveva disposto la restituzione delle somme corrisposte ai creditori della cooperativa PC, fosse privo dei presupposti previsti dalla legge per la sua emanazione, non essendo emerso alcuna concreta contribuzione causale di nella determinazione o nell'aggravamento delle condizioni Persona_1 economiche della cooperativa PC (successivamente fallita), atteso che dal provvedimento di applicazione della pena su richiesta adottato nei confronti dello stesso per Persona_1
l'imputazione di bancarotta fraudolenta, connessa al fallimento della cooperativa PC non era emersa (anche unitamente alla valutazione degli altri elementi di prova acquisiti) alcuna dimostrazione pagina 2 di 8 della contribuzione causale dell' al dissesto della cooperativa, con la conseguente insussistenza Per_1 dei presupposti per il riconoscimento del diritto del Controparte_1 al conseguimento della restituzione delle somme corrisposte.
[...]
Proponeva ricorso per Cassazione il , articolando cinque motivi, di cui il primo veniva Parte_1 ritenuto fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure.
Osservava infatti la Cassazione :
1) Ai sensi dell'art. 126, co.3 e 3-bis, della legge n. 388/2000: "3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 749, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 tuglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
3-bis.
Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie"; sulla base di tali norme, il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento 'liberatorio' dei soci garanti, "resta salvo" nei confronti: 1) "dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa;
2) dei soci "che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento".
2) l'espressione legislativa "resta salvo" di cui all'art.
3-bis debba indurre a intenderne l'indole di interpretazione autentica della disciplina interpolata, ossia di norma destinata a 'fare salvo' un diritto (di recupero in favore dello Stato) già previsto dalla disciplina previgente;
ciò posto, è agevole rilevare come l'avvenuto accertamento, da parte dei giudici del merito, della nullità del provvedimento amministrativo di recupero delle somme in precedenza erogate dallo Stato, sia stato nella specie collegato, in via esclusiva, alla sola verifica della mancata contribuzione del socio all'insolvenza della cooperativa dallo stesso garantita, senza tuttavia che fosse stata Per_1 estesa, l'indagine dei giudici di merito, all'ulteriore verifica ("in ogni caso") di eventuali altri presupposti che avrebbero in ipotesi ostacolato la conferma della legittimità dell'intervento di agevolazione finanziaria del socio, da parte dell'amministrazione pubblica;
la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, dell'ultimo inciso del comma 3-bis cit., attribuendo efficacia dirimente esclusiva alla sola mancanza di contribuzione, da parte dell' Per_1 all'insolvenza della cooperativa - impone l'accoglimento del primo motivo di ricorso (non potendosi in astratto escludere che l'avvenuta sottoposizione dell' a procedimento penale Per_1 pagina 3 di 8 possa in concreto rilevare come causa incidente sul titolo a beneficiare dell'intervento dello
Stato), con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e l'affidamento, al giudice del rinvio, del compito di verificare se, effettivamente, l avesse o meno titolo a beneficiare Per_1 dell'intervento ai sensi dell'art. 126, co.
3-bis cit. .
Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbiti i restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di
Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
Il provvedeva a riassumere la causa osservando, fra l'altro, come la sentenza di Parte_1 patteggiamento, risolvendosi pur sempre in un accertamento di responsabilità penale, ben poteva fondare nella fattispecie la valutazione negativa del legislatore ai fini dei requisiti soggettivi cui condizionare l'ammissione degli stessi ai benefici di cui alla Legge n. 237/1993 ed, in ogni caso, il diritto del di ripetere le somme pagate in sede di accollo integrando il presupposto Parte_1 previsto dell'art. 126, co.
3-bis, della legge n. 388/2000. Del resto la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di rappresentava pur sempre un fatto storico che, in quanto Persona_1 tale, deve essere considerato idoneo ad acquisire efficacia probatoria. Nella fattispecie, infatti, il
Tribunale di Pesaro ha ritenuto sussistenti le prove della commissione della bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219 n. 1 L.F. ed ha applicato una pena non certo lieve: un anno e quattro mesi di reclusione.
Si costituivano CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 chiedendo il rigetto della domanda di recupero del contributo, come statuito dai precedenti
[...] giudici di merito, ed osservando fra l'altro che nell'atto di riassunzione si tornava a valorizzare esclusivamente la sentenza di patteggiamento, mentre invece la Cassazione aveva vincolato il giudice all'ulteriore verifica di eventuali altri presupposti che avrebbero in ipotesi ostacolato la conferma della legittimità dell'intervento di agevolazione finanziaria del socio, da parte dell'amministrazione pubblica.
§ 2 – Ambito del vincolo costituito dal decisum della Cassazione, la quale ha disposto il rinvio
Quale giudice del merito questa Corte, in sede di rinvio, è tenuta a rivisitare la sussistenza o meno dei presupposti per la restituzione dei benefici di cui sopra, a carico di e, a seguito Persona_1 del decesso di quest'ultimo, dei suoi eredi.
La Cassazione ha stabilito sostanzialmente che pagina 4 di 8 1) non appare sufficiente escludere la ripetizione dei benefici in questione alla sola mancanza di contribuzione, da parte dell' all'insolvenza della cooperativa Per_1
2) non è stata, infatti, presa in considerazione l'ulteriore verifica ("in ogni caso") di eventuali altri presupposti che avrebbero in ipotesi ostacolato la conferma della legittimità dell'intervento di agevolazione finanziaria del socio, da parte dell'amministrazione pubblica;
A questo punto, nell'Ordinanza della Cassazione, appare anche un inciso la cui portata deve essere correttamente considerata: “non potendosi in astratto escludere che l'avvenuta sottoposizione dell a procedimento penale possa in concreto rilevare come causa incidente sul titolo a Per_1 beneficiare dell'intervento dello Stato”.
Ci si deve, innanzitutto, domandare se tale inciso serva a legittimare, in capo al Giudice del rinvio,
a) (Anche) una rivisitazione dei presupposti della ripetizione nei confronti "dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa”, dovendosi così provvedere ad una rivalutazione anche della sentenza di patteggiamento;
b) (Anche) una rivisitazione dei presupposti della ripetizione nei confronti "dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa”, ma alla luce di fatti - emergenti agli atti - diversi dalla sentenza di patteggiamento, la cui possibile valenza deve ritenersi consumata dalle considerazioni del Giudice di legittimità;
c) Solamente una valutazione dei presupposti della ripetizione nei confronti dei soci "che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento", anche qui dovendoci chiedere se possa essere riconsiderata o meno, a questi fini, la sentenza di patteggiamento.
Deve ritenersi che l'inciso “non potendosi in astratto escludere che l'avvenuta sottoposizione dell a procedimento penale possa in concreto rilevare come causa incidente sul titolo a Per_1 beneficiare dell'intervento dello Stato” contiene una possibile valutazione “in astratto” che in realtà non può essere considerata uno sviluppo condotto in via autonoma, da parte di questo Giudice del rinvio, di argomentazioni “teoriche” ovvero “indeterminate” o “generali” (questi fra i possibili sinonimi ).
Infatti, proprio perché giudice del merito, questa Corte, quale giudice del rinvio, ha un ben ristretto ambito di elaborazione teorica, se non strettamente dipendente e collegata al decisum che ha, fra l'altro, disposto il rinvio.
pagina 5 di 8 E, nella misura in cui tale decisum appare propendere per una rivisitazione soprattutto attinente agli
“altri motivi” che non siano quelli relativi al concorso all'insolvenza della cooperativa, deve ritenersi che l'apprezzamento della sentenza penale di patteggiamento, di per sé solo, non appare sufficiente alla decisione nel merito, in quanto semmai v'è da ricercare se sussistano altri elementi di fatto che, da soli, ovvero anche uniti alla (ri)valutazione della sentenza possano (anche nell'ambito di un nuovo esame della valenza del patteggiamento al concorso al dissesto della cooperativa ovvero anche solamente) nell'ambito degli altri motivi previsti dalla legge, imporre la revoca del beneficio.
§ 3 – La decisione secondo quanto risulta dagli atti
Occorre ora osservare che, agli atti processuali, non sussistono altro che documenti che sono ripetizioni di determinazioni ministeriali in relazione alle fattispecie procedimentali oggetto dei benefici in questione ovvero provvedimenti attinenti all'interlocuzione con i soggetti interessati ed alla successiva revoca.
Con la comparsa conclusionale, invero, il Ministero ha prodotto due sentenze della Cassazione, precisando altresì “…con ordinanze n. 14146/2024 e n. 25344/2024 (che si depositano) rese in giudizi che hanno riguardato altri ex soci della medesima , ha respinto le difese delle Controparte_7 controparti e condiviso la tesi dell'esponente Amministrazione….”.
Ora, occorre distinguere sulla valenza di questo deposito
1) Quali espressioni di un orientamento interpretativo della Cassazione, tali sentenze sono liberamente invocabili e non subiscono preclusioni se non derivanti dagli specifici vincoli giuridici che derivano dalla particolarità del giudizio di rinvio. È infatti noto che il giudice del rinvio appare vincolato da quanto statuito dal punto di vista giuridico dalla sentenza di cassazione che tale rinvio dispone, anche in caso di sua palese erroneità.
2) Nella misura in cui, invece, le due citate ordinanze della Cassazione contengono esposizioni in fatto che, anche solo in via presuntiva, diano conto di un contesto, appunto, fattuale, il loro utilizzo in tal senso è precluso, in quanto si vorrebbero introdurre in tal modo prove o elementi di prova, in sede di comparse conclusionali. Il che, ovviamente, non è possibile. Tra l'altro, almeno una delle due sentenze è precedente al momento in cui si poteva chiedere una rimessione in termini, in sede di trattazione cartolare, nella misura in cui le decisioni veicolano delle sopravvenienze fattuali.
pagina 6 di 8 Va pertanto constatata l'assoluta insussistenza di elementi fattuali che, da soli o unitamente alla sentenza di patteggiamento, possano dare conto sia del concorso al dissesto, posto che questo primo profilo non sia coperto da giudicato (sulle problematiche che, in questo senso, seguono al rinvio si è detto sopra) sia nel dare conto di quella mancanza altrimenti dei presupposti per accedere al beneficio, cui consegue il potere-dovere della PA di procedere al recupero.
Va pertanto confermata, sia pure con diversa motivazione, la statuizione della sentenza cassata.
Le spese da regolare ulteriormente sono quelle del giudizio di cassazione e quelle del presente giudizio.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite,
e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (v. da ultimo cass. 29056/24).
Esse pertanto, seguendo la soccombenza, possono rimanere ferme nei due giudizi di merito conseguenti alla Cassazione, mentre appare conforme all'orientamento appena richiamato la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione e la regolamentazione secondo la soccombenza nel presente grado, e si liquidano secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio
1) Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza di primo grado Parte_1
2) Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di Cassazione.
3) Mantiene ferme le spese processuali liquidate nei due giudizi di merito antecedenti la pronuncia di cassazione
4) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
delle spese processuali del presente grado, che si
[...] Controparte_5 CP_6 liquidano come segue: Fase di studio della controversia, € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.686,00; Fase decisionale, € 4.287,00, oltre rimborso forf. 15 % iva e cpa pagina 7 di 8 Ancona c.c. 16.9.25
Il cons. est. Dr. C. Marziali
Il Pres. dr. C. Marcelli
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