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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG 5200/2022
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5200 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: fase di merito opposizione all'esecuzione (a pignoramento presso terzi) ex art. 615, comma 2, c.p.c. e vertente
T R A
elett.te dom.to in San Gennaro Vesuviano, alla via Parte_1
Roma n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE DEBITORE-
E
La Società in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Serena Michelozzi ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaele Russo, in Napoli (NA), Via Centro
Direzionale Isola n. G/7 CAP 80143, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA CREDITRICE–
E
, in persona del corrente in Via XX Controparte_2 CP_3
Settembre, 8 - 00187 Roma (RM), indirizzo pec Email_1
-TERZO PIGNORATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver già proposto opposizione in sede esecutiva, conclusasi con il rigetto della istanza di sospensione con ordinanza del GE del 21-03-2022, introduceva la presente fase di merito riproponendo il medesimo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.: la prescrizione del diritto di credito. In particolare l'opponente deduceva che con sentenza n.
5329/2007, resa dal GdP di Nola avv. Luigi Beneduce, nella causa iscritta al NRG 1759-1760/04, ove l'opponente era convenuto contumace, la rapp.ta e difesa dall'avv. De Carlo, richiedeva il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 21.060,86 dovuto in ragione del dispositivo della cit. pronuncia, dalla cui lettura emerge l'accoglimento dell'azione di rivalsa, spiegata dalla creditrice avverso il la sentenza azionata è Pt_1
- 2 -
stata pubblicata in data 01.02.2008 dal GdP;
in data 16.03.2009 passava in giudicato (stante il termine di un anno per le impugnazioni, vigente ratione temporis); in data 01.02.2018 era maturato il termine di prescrizione decennale;
in data 30.04.2019, allorquando era già spirato il termine decennale, era notificato nuovamente titolo ed atto di precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di prescrizione del diritto di credito del creditore procedente e l'illegittimità della procedura esecutiva;
vinte le spese con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.10.2022, si costituiva in giudizio l'opposta CP_4 Controparte_1 reiterando le proprie eccezioni di infondatezza dell'opposizione poiché la predetta sentenza del GdP, munita di formula esecutiva in data 27.03.17, era stata notificata al debitore unitamente e Parte_1 antecedentemente ad atto di precetto in data 11/09/2019, con il quale si intimava al debitore il pagamento di euro 21.060,86; successivamente, in difetto di spontaneo rimborso, la società istante si era attivata per il recupero coattivo del credito, attuato tramite la notifica di atto di pignoramento presso terzi al debitore e al terzo, rispettivamente in data
28/11/2019 e 25/11/2019; allegava che la prescrizione era stata validamente interrotta attraverso vari atti interruttivi (raccomandata a.r. del
25/11/2016-01/12/2016 e raccomandata a.r. del 05/11/2013-
20/12/2013).
Concludeva per il rigetto dell'opposizione; vinte le spese.
Non si costituiva il terzo pignorato, pur ritualmente citato, restando contumace.
- 3 -
La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma
6° c.p.c.; le richieste istruttorie venivano rigettate con ordinanza del 13-04-
2023; veniva poi acquisito d'ufficio il fascicolo dell'esecuzione mobiliare n.
52/2020 ed all'udienza del 23.01.2025 precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di legge (art. 190 c.p.c.).
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il titolo esecutivo su cui si fonda la procedura di pignoramento presso terzi n. 52/2020, nel corso della quale ha spiegato Parte_1 opposizione, è costituito dalla sentenza n. 5329/07, emessa il 14.11.07 e depositata il 24.01.08, all'esito del procedimento civile di cui RG 1760/04
(a cui è stata riunita la causa RG 1759/04) promosso dai sig.ri Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_3 Pt_5
Co
nei confronti in qualità di impresa
[...] Controparte_6 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, del Sig.
e nei confronti di e Parte_1 Controparte_7 [...]
del Giudice di Pace di Nola, con la quale, per quanto qui rileva, è CP_8 stata accolta l'azione di rivalsa proposta dalla e, per Controparte_1
l'effetto è stato condannato a pagare alla impresa Parte_1 designata dal FVGS, tutte le somme corrisposte dalla medesima agli attori in virtù della sentenza.
La società creditrice, in data 03.04.08, 10.04.08, 19.06.08 e 02.07.09, corrispondeva rispettivamente l'importo di € 4.176,39, € 2.621,90, €
2.600,00 (capitale + interessi), € 851,00 (capitale + interessi), € 3.045,00
(capitale + interessi), € 6.959,57 (capitale + interessi) ed € 467,00 agli aventi diritto.
Le suddette circostanze sono incontestate tra le parti.
- 4 -
La predetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 27.03.17, è stata notificata al debitore unitamente al precetto in data Parte_1
11/09/2019, con il quale si intimava al debitore il pagamento di €
21.060,86.
Parte opposta ha depositato la prova della notifica del titolo e del precetto al debitore a mezzo del servizio postale avvenuta in data 11-09-2019 (doc.
n. 5 prod. parte opposta).
L'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c. del diritto di credito della compagnia assicurativa sotteso al titolo esecutivo poiché la sentenza azionata, pubblicata in data 01.02.2008 dal GdP, in data
16.03.2009 passava in giudicato ed in data 01.02.2018 maturava il termine di prescrizione decennale;
quindi la notifica del titolo e del precetto in data
30.04.2019 sarebbe avvenuta allorquando era già spirato il termine decennale di prescrizione.
Tuttavia, parte opposta ha documentato l'avvenuta comunicazione al debitore di due atti interruttivi della prescrizione: la raccomandata a.r. spedita il 05.11.13 e pervenuta al destinatario sig. per Parte_1 compiuta giacenza presso il luogo di lavoro in data 20.12.2013, con cui la mandataria di ha diffidato il debitore al CP_9 Controparte_10 pagamento della somma dovuta, senza esito (doc. 3 prod. parte opposta).
Come noto, la “compiuta giacenza” è la dichiarazione che viene emessa dal postino con cui si attesta che la raccomandata, non consegnata all'indirizzo del destinatario perché questi era momentaneamente assente all'arrivo del portalettere, non è stata neanche ritirata all'ufficio postale nonostante l'invio dell'avviso di giacenza.
- 5 -
Con la compiuta giacenza, la busta viene restituita al mittente con l'indicazione del mancato ritiro da parte del destinatario.
La legge prevede, nel caso di compiuta giacenza, una presunzione di conoscenza, a patto che, sia stata spedita alla residenza anagrafica del destinatario o – come nel caso di specie - alla sede legale del suo datore di lavoro.
L'atto si considera comunque conosciuto, benché non ritirato, e produce ugualmente i suoi effetti giuridici poiché la conoscibilità produce gli stessi effetti della conoscenza effettiva (art. 1335 Codice Civile).
Sul punto la giurisprudenza prevalente ha precisato che la presunzione di conoscenza cui all'art. 1335 c.c. opera se la comunicazione è stata consegnata al destinatario personalmente o presso il suo indirizzo, come tale dovendosi intendere il luogo che, o per collegamento ordinario, come la dimora o il domicilio, o per normale frequentazione, come il posto di esplicazione dell'attività lavorativa, o per preventiva indicazione, rientra nella sua sfera di controllo e dominio (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n.
10564/1998; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 21864/2019-
Sentenza n. 19524 del 19/07/2019).
La circostanza, evidenziata dall'opponente, che al momento della suddetta notifica, egli, non fosse in servizio presso il mandamento di FO (ma presso la Caserma “Castro Pretorio” in Roma) non esclude in radice che egli era stato comunque in servizio presso la Caserma Alpini Perotti per luogo tempo e quindi con tale luogo il ha avuto nel tempo un Pt_1
“collegamento” nel senso indicato dalla Suprema Corte;
trattandosi di un ambiente militare, caratterizzato da precisione e diligenza, è altamente
- 6 -
probabile che gli addetti alla ricezione degli atti presenti in caserma, ne abbiano dato prontamente notizia al sig. Pt_1
Inoltre, la parte opposta ha anche dato prova della comunicazione al debitore di un altro atto interruttivo della prescrizione decennale: la proposta di convenzione di negoziazione assistita di cui alla raccomandata a.r. 01/12/2016.
La raccomandata è stata ricevuta dalla sig.ra quale Parte_6 addetta alla ricezione degli atti o zia, presso l'indirizzo di residenza anagrafico, via Ruocchi 11-13 San Gennaro Vesuviano, del (cfr. Pt_1 certificato di residenza storico, doc. 2, allegato alla memoria n. 1 ex art. 183 co.6 c.p.c. di parte opponente), tuttavia quest'ultimo negli scritti difensivi in un primo momento dichiara che ella è “del tutto estraneo alla sfera di conoscenza dell'esponente” (v. pag. 9 dell'atto di citazione); nell'istanza con cui avanzava la querela di falso ha affermato che ella Parte_6 non era “neppure appartenente al suo nucleo familiare”; infine nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha sostenuto che tale sig.ra era sua moglie ( e non lo zia, v. pag. 2). Parte_6
Pertanto, questa serie di contraddizioni in cui è incorsa la stessa parte ricorrente escludono a monte che la contestazione stessa sulla validità della ricezione della raccomandata del 2016 possa essere fondata;
d'altronde ad avvalorare l'assunto della validità ed efficacia interruttiva della prescrizione, della comunicazione del 2016 al depone anche la circostanza il Pt_1 risiedeva proprio in San Gennaro Vesuviano (NA) in Via Pt_1
Ruocchi n. 11/13, indirizzo in cui sono state correttamente recapitate sia la notifica del titolo esecutivo che del precetto.
- 7 -
La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio di diritto, in tema di notificazioni, “la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr.
Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024).
La notifica ricevuta da persona che si qualifica “capace e convivente” nella veste di familiare o persona addetta alla casa o mero soggetto in quel momento addetto alla ricezione della posta (nel caso di specie moglie o zia) si considera utilmente perfezionata e l'atto effettivamente conosciuto dal suo destinatario, a prescindere dal fatto che questi ottenga materialmente il plico da chi lo ha preso in consegna.
Anche in questo caso opera la c.d. presunzione di conoscenza dell'atto.
Pertanto. anche la raccomandata a.r. del 01/12/2016 inviata al Pt_1 rappresenta un valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di cui alla Sentenza n. 5329/2007 resa dal GdP di Nola.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Il diritto di credito di cui alla sentenza azionata nella procedura mobiliare n. 52/2020 non si è prescritto ed il creditore ha il diritto di agire in via esecutiva per il recupero del suo credito.
- 8 -
La procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. 52/2020 deve essere riassunta dal creditore, se persiste l'interesse, innanzi al Giudice dell'esecuzione per l'adozione dell'ordinanza di assegnazione delle somme.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per ogni fase (esclusa quella istruttoria) tenuto conto del valore della controversia, con applicazione del D.M.
55/2014 (tabelle aggiornate D.M. n. 147 del 13/08/2022).
Nulla sulle spese nei rapporti con il terzo-contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente – al pagamento, nei Parte_1 confronti di parte opposta- - delle CP_4 Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 19.05.2025 IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
- 9 -
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5200 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: fase di merito opposizione all'esecuzione (a pignoramento presso terzi) ex art. 615, comma 2, c.p.c. e vertente
T R A
elett.te dom.to in San Gennaro Vesuviano, alla via Parte_1
Roma n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE DEBITORE-
E
La Società in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Serena Michelozzi ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaele Russo, in Napoli (NA), Via Centro
Direzionale Isola n. G/7 CAP 80143, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA CREDITRICE–
E
, in persona del corrente in Via XX Controparte_2 CP_3
Settembre, 8 - 00187 Roma (RM), indirizzo pec Email_1
-TERZO PIGNORATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver già proposto opposizione in sede esecutiva, conclusasi con il rigetto della istanza di sospensione con ordinanza del GE del 21-03-2022, introduceva la presente fase di merito riproponendo il medesimo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.: la prescrizione del diritto di credito. In particolare l'opponente deduceva che con sentenza n.
5329/2007, resa dal GdP di Nola avv. Luigi Beneduce, nella causa iscritta al NRG 1759-1760/04, ove l'opponente era convenuto contumace, la rapp.ta e difesa dall'avv. De Carlo, richiedeva il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 21.060,86 dovuto in ragione del dispositivo della cit. pronuncia, dalla cui lettura emerge l'accoglimento dell'azione di rivalsa, spiegata dalla creditrice avverso il la sentenza azionata è Pt_1
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stata pubblicata in data 01.02.2008 dal GdP;
in data 16.03.2009 passava in giudicato (stante il termine di un anno per le impugnazioni, vigente ratione temporis); in data 01.02.2018 era maturato il termine di prescrizione decennale;
in data 30.04.2019, allorquando era già spirato il termine decennale, era notificato nuovamente titolo ed atto di precetto.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di prescrizione del diritto di credito del creditore procedente e l'illegittimità della procedura esecutiva;
vinte le spese con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.10.2022, si costituiva in giudizio l'opposta CP_4 Controparte_1 reiterando le proprie eccezioni di infondatezza dell'opposizione poiché la predetta sentenza del GdP, munita di formula esecutiva in data 27.03.17, era stata notificata al debitore unitamente e Parte_1 antecedentemente ad atto di precetto in data 11/09/2019, con il quale si intimava al debitore il pagamento di euro 21.060,86; successivamente, in difetto di spontaneo rimborso, la società istante si era attivata per il recupero coattivo del credito, attuato tramite la notifica di atto di pignoramento presso terzi al debitore e al terzo, rispettivamente in data
28/11/2019 e 25/11/2019; allegava che la prescrizione era stata validamente interrotta attraverso vari atti interruttivi (raccomandata a.r. del
25/11/2016-01/12/2016 e raccomandata a.r. del 05/11/2013-
20/12/2013).
Concludeva per il rigetto dell'opposizione; vinte le spese.
Non si costituiva il terzo pignorato, pur ritualmente citato, restando contumace.
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La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma
6° c.p.c.; le richieste istruttorie venivano rigettate con ordinanza del 13-04-
2023; veniva poi acquisito d'ufficio il fascicolo dell'esecuzione mobiliare n.
52/2020 ed all'udienza del 23.01.2025 precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di legge (art. 190 c.p.c.).
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il titolo esecutivo su cui si fonda la procedura di pignoramento presso terzi n. 52/2020, nel corso della quale ha spiegato Parte_1 opposizione, è costituito dalla sentenza n. 5329/07, emessa il 14.11.07 e depositata il 24.01.08, all'esito del procedimento civile di cui RG 1760/04
(a cui è stata riunita la causa RG 1759/04) promosso dai sig.ri Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_3 Pt_5
Co
nei confronti in qualità di impresa
[...] Controparte_6 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, del Sig.
e nei confronti di e Parte_1 Controparte_7 [...]
del Giudice di Pace di Nola, con la quale, per quanto qui rileva, è CP_8 stata accolta l'azione di rivalsa proposta dalla e, per Controparte_1
l'effetto è stato condannato a pagare alla impresa Parte_1 designata dal FVGS, tutte le somme corrisposte dalla medesima agli attori in virtù della sentenza.
La società creditrice, in data 03.04.08, 10.04.08, 19.06.08 e 02.07.09, corrispondeva rispettivamente l'importo di € 4.176,39, € 2.621,90, €
2.600,00 (capitale + interessi), € 851,00 (capitale + interessi), € 3.045,00
(capitale + interessi), € 6.959,57 (capitale + interessi) ed € 467,00 agli aventi diritto.
Le suddette circostanze sono incontestate tra le parti.
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La predetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 27.03.17, è stata notificata al debitore unitamente al precetto in data Parte_1
11/09/2019, con il quale si intimava al debitore il pagamento di €
21.060,86.
Parte opposta ha depositato la prova della notifica del titolo e del precetto al debitore a mezzo del servizio postale avvenuta in data 11-09-2019 (doc.
n. 5 prod. parte opposta).
L'opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione ex art. 2935 c.c. del diritto di credito della compagnia assicurativa sotteso al titolo esecutivo poiché la sentenza azionata, pubblicata in data 01.02.2008 dal GdP, in data
16.03.2009 passava in giudicato ed in data 01.02.2018 maturava il termine di prescrizione decennale;
quindi la notifica del titolo e del precetto in data
30.04.2019 sarebbe avvenuta allorquando era già spirato il termine decennale di prescrizione.
Tuttavia, parte opposta ha documentato l'avvenuta comunicazione al debitore di due atti interruttivi della prescrizione: la raccomandata a.r. spedita il 05.11.13 e pervenuta al destinatario sig. per Parte_1 compiuta giacenza presso il luogo di lavoro in data 20.12.2013, con cui la mandataria di ha diffidato il debitore al CP_9 Controparte_10 pagamento della somma dovuta, senza esito (doc. 3 prod. parte opposta).
Come noto, la “compiuta giacenza” è la dichiarazione che viene emessa dal postino con cui si attesta che la raccomandata, non consegnata all'indirizzo del destinatario perché questi era momentaneamente assente all'arrivo del portalettere, non è stata neanche ritirata all'ufficio postale nonostante l'invio dell'avviso di giacenza.
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Con la compiuta giacenza, la busta viene restituita al mittente con l'indicazione del mancato ritiro da parte del destinatario.
La legge prevede, nel caso di compiuta giacenza, una presunzione di conoscenza, a patto che, sia stata spedita alla residenza anagrafica del destinatario o – come nel caso di specie - alla sede legale del suo datore di lavoro.
L'atto si considera comunque conosciuto, benché non ritirato, e produce ugualmente i suoi effetti giuridici poiché la conoscibilità produce gli stessi effetti della conoscenza effettiva (art. 1335 Codice Civile).
Sul punto la giurisprudenza prevalente ha precisato che la presunzione di conoscenza cui all'art. 1335 c.c. opera se la comunicazione è stata consegnata al destinatario personalmente o presso il suo indirizzo, come tale dovendosi intendere il luogo che, o per collegamento ordinario, come la dimora o il domicilio, o per normale frequentazione, come il posto di esplicazione dell'attività lavorativa, o per preventiva indicazione, rientra nella sua sfera di controllo e dominio (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n.
10564/1998; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 21864/2019-
Sentenza n. 19524 del 19/07/2019).
La circostanza, evidenziata dall'opponente, che al momento della suddetta notifica, egli, non fosse in servizio presso il mandamento di FO (ma presso la Caserma “Castro Pretorio” in Roma) non esclude in radice che egli era stato comunque in servizio presso la Caserma Alpini Perotti per luogo tempo e quindi con tale luogo il ha avuto nel tempo un Pt_1
“collegamento” nel senso indicato dalla Suprema Corte;
trattandosi di un ambiente militare, caratterizzato da precisione e diligenza, è altamente
- 6 -
probabile che gli addetti alla ricezione degli atti presenti in caserma, ne abbiano dato prontamente notizia al sig. Pt_1
Inoltre, la parte opposta ha anche dato prova della comunicazione al debitore di un altro atto interruttivo della prescrizione decennale: la proposta di convenzione di negoziazione assistita di cui alla raccomandata a.r. 01/12/2016.
La raccomandata è stata ricevuta dalla sig.ra quale Parte_6 addetta alla ricezione degli atti o zia, presso l'indirizzo di residenza anagrafico, via Ruocchi 11-13 San Gennaro Vesuviano, del (cfr. Pt_1 certificato di residenza storico, doc. 2, allegato alla memoria n. 1 ex art. 183 co.6 c.p.c. di parte opponente), tuttavia quest'ultimo negli scritti difensivi in un primo momento dichiara che ella è “del tutto estraneo alla sfera di conoscenza dell'esponente” (v. pag. 9 dell'atto di citazione); nell'istanza con cui avanzava la querela di falso ha affermato che ella Parte_6 non era “neppure appartenente al suo nucleo familiare”; infine nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha sostenuto che tale sig.ra era sua moglie ( e non lo zia, v. pag. 2). Parte_6
Pertanto, questa serie di contraddizioni in cui è incorsa la stessa parte ricorrente escludono a monte che la contestazione stessa sulla validità della ricezione della raccomandata del 2016 possa essere fondata;
d'altronde ad avvalorare l'assunto della validità ed efficacia interruttiva della prescrizione, della comunicazione del 2016 al depone anche la circostanza il Pt_1 risiedeva proprio in San Gennaro Vesuviano (NA) in Via Pt_1
Ruocchi n. 11/13, indirizzo in cui sono state correttamente recapitate sia la notifica del titolo esecutivo che del precetto.
- 7 -
La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio di diritto, in tema di notificazioni, “la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr.
Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024).
La notifica ricevuta da persona che si qualifica “capace e convivente” nella veste di familiare o persona addetta alla casa o mero soggetto in quel momento addetto alla ricezione della posta (nel caso di specie moglie o zia) si considera utilmente perfezionata e l'atto effettivamente conosciuto dal suo destinatario, a prescindere dal fatto che questi ottenga materialmente il plico da chi lo ha preso in consegna.
Anche in questo caso opera la c.d. presunzione di conoscenza dell'atto.
Pertanto. anche la raccomandata a.r. del 01/12/2016 inviata al Pt_1 rappresenta un valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di cui alla Sentenza n. 5329/2007 resa dal GdP di Nola.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Il diritto di credito di cui alla sentenza azionata nella procedura mobiliare n. 52/2020 non si è prescritto ed il creditore ha il diritto di agire in via esecutiva per il recupero del suo credito.
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La procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. 52/2020 deve essere riassunta dal creditore, se persiste l'interesse, innanzi al Giudice dell'esecuzione per l'adozione dell'ordinanza di assegnazione delle somme.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per ogni fase (esclusa quella istruttoria) tenuto conto del valore della controversia, con applicazione del D.M.
55/2014 (tabelle aggiornate D.M. n. 147 del 13/08/2022).
Nulla sulle spese nei rapporti con il terzo-contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente – al pagamento, nei Parte_1 confronti di parte opposta- - delle CP_4 Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 19.05.2025 IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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