TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, il seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 310\2023 R.G.L.
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Federico II n. 4, (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1 mandato in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore
C O N T R O
– in Controparte_1 CP_2 persona del suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv.Sergio Parrella , con il quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l'Avvocatura . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2023, l'istante in epigrafe, adiva l'intestato
Tribunale, al fine di: - “ottenere il riconoscimento delle malattie di origine professionale “Periartrite spalla destra” contratta nell'espletamento della sua attività di operaio, nonchè dell'aggravamento della già riconosciuta malattia di origine professionale “Lombosciatalgia cronica bilaterale e severa ipomobilità del rachide lombosacrale”, con la conseguente condanna dell' convenuto al pagamento del CP_1 risarcimento del danno biologico in forma di rendita vitalizia o, in via subordinata, in conto capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”
Allo scopo, deduceva di aver lavorato dal 2012 fino al 31/01/2019 con la qualifica di operaio carrellista e addetto alla logistica alle dipendenze di una ditta che realizzava manufatti in carpenteria metallica. Segnatamente, riferiva di essere stato addetto alla movimentazione manuale di carichi gravosi sia manualmente sia attraverso la
1 conduzione di un carrello elevatore e precedentemente, di essere stato titolare di un caseificio dal 1991 al 2000.
Rappresentava di aver prodotto, in data 17/01/2022, all' la certificazione medica CP_2 di malattia professionale, redatta dal Dott. in data non meglio Persona_1 specificata e diagnosticante una “Periartrite spalla destra”, attribuita dal predetto sanitario alla movimentazione di carichi manuali con continua sollecitazione delle spalle.
Proseguiva narrando che, con provvedimento del 19.03.2022, la sede di S. CP_2
Angelo dei Lombardi negò il riconoscimento della malattia professionale escludendo l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto il ricorrente e la malattia denunciata. Avverso la predetta decisione l'istante riferiva di aver proposto ricorso in opposizione nei confronti dell'istituto assicurativo convenuto senza sortire alcun effetto.
In data 08.03.2022, rappresentava di aver inoltrato all' domanda di CP_2 aggravamento della malattia professionale “spondiloartrosi lombare con ernia discale in L1/L2, L3/L4 e protrusioni discali in L4/L5 e L5/S1, lesioni comportanti una
“lombosciatalgia cronica bilaterale e severa ipomobilità del rachide lombosacrale”, per la quale l' in data 07.12.2019 aveva già riconosciuto una percentuale di danno CP_2 biologico pari al 12% (codice 213). Riportava che, in ordine a quest'ultima istanza,
l' resistente non ha mai convocato a visita medica-collegiale il ricorrente, né ha CP_1 provveduto ad inviare al lavoratore alcuna comunicazione. Avverso il respingimento delle summenzionate istanze da parte dell' adiva le vie legali con ricorso al CP_2
Tribunale di Avellino, concludendo ut supra.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la CP_1 fondatezza della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta C.T.U., all' odierna udienza, all' esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la seguente motivazione.
Il ricorso è infondato.
Questo Giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U., in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed esente da errori logico – giuridici. Le conclusioni del CTU trovano infatti, piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e riferibile alla ricorrente e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Il consulente d' ufficio, infatti, ha posto in rilievo la congruità delle risultanze dell'operato dell' ed ha così concluso: “Il Sig. , nato il CP_2 Parte_1
01.04.1959 a Montella (AV) ed ivi residente a[...], è affetto da spondilodiscoartrosi lombare con sofferenze discali multiple, periartrite scapoloomerale a destra. In merito alla prefata tecnopatia rachidea, non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare la percentuale di danno biologico pari al 12% già riconosciuta al ricorrente dall' , per i motivi illustrati nella parte CP_2 dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale. Inoltre, l'infermità a carico della spalla destra non può essere considerata malattia di origine
2 professionale, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicato alla valutazione medico-legale.” (v. c.t.u. in atti).
Coerenti e adeguate risultano, inoltre, le repliche del consulente tecnico alle osservazioni formulate da parte resistente ai sensi dell'art. 195 c.p.c., che ivi si riportano: “Riguardo le doglianze della parte ricorrente in merito alla esclusione della eziopatogenesi di natura professionale della “periartrite scapolo-omerale a destra”, le prove testimoniali invocate dai rappresentanti della parte ricorrente non sono affatto dirimenti per ritenere dimostrata l'esposizione del periziato ad un rischio lavorativo caratterizzato da: • carenza di periodi di recupero;
• elevata frequenza
d'azione; • postura e movimenti incongrui (o estremi) degli arti superiori;
• stereotipia dei movimenti (elevata ripetitività di movimenti uguali). Le sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla sono frequenti nel caso di compiti lavorativi che comportino postura protratta e movimenti al di sopra del piano delle spalle e/o non sostenuti, sovente con l'impiego continuativo di strumenti manuali, elettrici o pneumatici. Nel Documento di Consenso (Med. Lav. 2003) vengono indicati i “lavori che comportano abitualmente movimenti ripetitivi o impegno (forza) della spalla” e, quali posture incongrue, “il raggiungimento o il mantenimento delle mani sopra la testa e/o posizioni del braccio sollevato ad altezza delle spalle per periodi di un'ora continuativa o di 2 ore complessive nel turno di lavoro”. Nella fattispecie in esame, le prove testimoniali hanno riferito di materiale spostato manualmente dal ricorrente da bancale a bancale posto ad un'altezza di circa 30 cm da terra!.(…) il periziato è affetto da una patologia degenerativa a carico dell'articolazione scapolo-omerale a destra, ben evidenziata nelle indagini strumentali prodotte in sede peritale, la cui etiopatogenesi è principalmente di natura idiopatica, ossia legata al naturale processo di invecchiamento della cartilagine articolare comune alla popolazione generale. Per le ragioni anzidette, il ricorrente è risultato essere affetto da una patologia comune nella popolazione generale non correlabile ad alcuna delle voci previste dalla tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo pertanto esclusa la cosiddetta
“presunzione legale” della malattia denunciata né potendosi ritenere la stessa in rapporto di derivazione causale e/o concausale rispetto alle lavorazioni cui il ricorrente risultava addetto. Riguardo la seconda parte delle controdeduzioni di parte ricorrente, occorre premettere che l'ulteriore documentazione medica trasmessa assieme alle citate osservazioni è stata oggetto di specifica contestazione da parte del difensore dell' , in quanto introdotti nel giudizio tardivamente ed irritualmente. CP_2
Ad ogni modo, la richiesta di aggravamento della percentuale di danno biologico riconosciuta in sede amministrativa (12%) esclusivamente sulla comparazione delle risultanze delle indagini strumentali eseguite a distanza di anni dalla cessazione del rischio lavorativo stesso. Difatti, il ricorrente ha interrotto il rapporto lavorativo alle dipendenze della di Salerno il 31/01/2019 ed in data 13/11/2019 i Controparte_3 sanitari dell' riconobbero la malattia professionale “spondiloartrosi lombare CP_2 con ernia discale in L1/L2, L3/L4 e protrusioni discali in L4/L5 e L5/S1, la conseguente menomazione “lombosciatalgia cronica bilaterale e severa ipomobilità
3 del rachide lombosacrale” ed una percentuale di danno biologico pari al 12%.
Pertanto, la documentazione dalla parte ricorrente prodotta in atti non è atta a dimostrare un eventuale peggioramento della patologia del rachide lombare poiché effettuata a distanza di oltre un anno dalla cessazione dell'attività lavorativa
(risonanza magnetica cervico-dorsale-lombosacrale del 21.04.2021). Inoltre, la stenosi del canale lombare era già presente all'epoca della visita effettuata dai sanitari dell' (vedasi risonanza magnetica del 09/07/2019). Si conferma, CP_2 pertanto, il giudizio espresso nell'elaborato peritale di cui questa sintetica valutazione è parte integrante.”.
In altri termini, il C.T.U. ha già correttamente valutato lo stato fisico della ricorrente, sia sulla base delle evidenze cliniche che della documentazione allegata. A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano destituiti di fondamento. Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi. In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante. Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c. (Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210). Le valutazioni di parte non risultano idonee ad inficiare le conclusioni del c.t.u. che ha riaffermato la correttezza delle risultanze della consulenza.
Deve, in definitiva, escludersi il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'infermità lamentata a carico della spalla destra dal ricorrente nonché insussistenti i presupposti per innalzare la percentuale di danno biologico in misura maggiore al 12 percento già riconosciuta al ricorrente dall' . CP_2
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
4 In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La Dott.ssa Monica d'Agostino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; c) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' . CP_2
Così deciso in Avellino, il 6.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Monica d'Agostino
5