Articolo 8 della Legge 28 ottobre 1962, n. 1602
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 dicembre 1962
Art. 8.
Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, e' ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1773 , da parte dell'autorita' marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorita' marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facolta' di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1ª grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialita'.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1962
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