Art. 8.
Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, e' ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1773 , da parte dell'autorita' marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorita' marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facolta' di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1ª grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialita'.
Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, e' ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1773 , da parte dell'autorita' marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorita' marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facolta' di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1ª grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialita'.