Versione
14 dicembre 1962
14 dicembre 1962
Art. 8.
Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, e' ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1773 , da parte dell'autorita' marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorita' marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facolta' di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1ª grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialita'.
Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, e' ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1773 , da parte dell'autorita' marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorita' marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facolta' di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1ª grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialita'.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/04/2012, n. 285Provvedimento: […] Il ricorrente fa presente di aver presentato ricorso in opposizione, ex art. 8 della legge n. 1602/1962, avverso il giudizio di idoneità fisica ai servizi della navigazione emesso il 14 febbraio 2011 nei suoi riguardi dalla Commissione Medica Permanente di I° grado.Leggi di più...
- Difetto di motivazione·
- Commissione Medica Centrale·
- Travisamento della realtà·
- Idoneità fisica alla navigazione·
- Eccesso di potere·
- Legge n. 1602/1962·
- R.D.L. n. 1773/1933·
- Insufficienza motivazione·
- Contraddittorietà motivazione·
- Annullamento del provvedimento