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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2131/2021 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
Parte_1
, (cod. fisc. ,
[...] P.IVA_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
fax 091/527080; cod. fisc. Email_1
presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale P.IVA_2
n. 6, è domiciliato ex lege,
– parte appellante –
CONTRO
nata ad [...] [...] (C.F. CP_1 CP_1
); nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 31.10.1968 (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv.to Vittorio Fiasconaro (C.F. ) del Foro di C.F._3
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.2131/2021
Termini Imerese (P.E.C. per comunicazioni e notificazioni
[...]
, per mandato in atti ed elettivamente do- Email_2
miciliati presso il domicilia digitale del difensore
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n 3416/2021 emessa in data 27.8.2021, in accoglimento delle domande proposte da Parte_3
e , accertò e dichiarò la non sussistenza
[...] Parte_2
dei presupposti per la revoca dei contributi, disposta con le note ispet- tive oggetto di impugnativa e compensò le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'
[...]
Parte_4
, (di seguito, per brevità, ), chiedendone
[...] Parte_1
l'integrale riforma.
3. Si costituivano in giudizio gli attori in primo grado, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, redatto in difformità da quanto prescritto dall'art. 434 c.p.c. e, chiedendone, nel merito, il ri- getto con conferma della sentenza impugnata.
4. All'udienza collegiale del 17 settembre 2025, all'esito della di- scussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
***
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con un unico motivo di gravame parte appellante censura l'intero percorso logico-giuridico esposto nella sentenza di primo gra- do sotto il profilo della carenza della pretesa creditoria in capo all' , ritenendo erroneamente la ricorrenza, se non della Parte_1
causa di forza maggiore, come sostenuto dagli attori, di circostanze impreviste e imprevedibili aventi carattere di eccezionalità tali da giu- stificare la proroga invocata. L'appellante, evidenzia, che tale argomen- tazione si pone in contrasto non solo con la disposizione del bando ma con la normativa comunitaria ivi richiamata, giacché il bando OCM vi- no Ristrutturazione Riconversione dei vigneti, campagna 2011/12, al paragrafo O) REALIZZAZIONE DELLE OPERE prevedeva, in conformità all'art. 9, comma 2, del Reg. CE n. 555/2008, che le opere, oggetto di fi- nanziamento, dovessero essere necessariamente realizzate entro la fi- ne della seconda campagna vitivinicola successiva all'anticipazione del contributo, vale a dire entro il 31.7.2015 e, tranne per i casi di forza maggiore previsti dalla normativa vigente, non poteva essere concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento dei vigneti. In con- formità al parere espresso dal Ministero dell'Agricoltura, secondo cui il mancato reperimento delle “barbatelle” non poteva essere qualificato come “causa di forza maggiore” tale da giustificare la proroga nel com- pletamento del progetto finanziato, l'Assessorato ha rigettato la richie- sta di proroga presentata dagli ed ha avviato il procedimento Pt_2
amministrativo per il recupero delle somme ai medesimi erogate.
L'appellante, pertanto, censura la decisione di primo grado perché af-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
fetta da vizio di violazione e falsa interpretazione dei fatti di causa, non avendo tenuto conto della normativa vigente.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ ECCEZIONE PRELIMINARE
6. In via preliminare è rigettata l'eccezione, sollevata dagli appel- lati di inammissibilità dell'appello, non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cas- sazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155), né ai sensi degli artt. 342
e 434 c.p.c., dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richie- da l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che oc- corra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan- tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155). Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tribunale inve- stiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le ar-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
gomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dis- senso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente deci- sione" (Cass. n. 2143/15).
XXXX
❖ MERITO
7. L'appello proposto dall è infondato. Parte_1
8. ed hanno partecipato CP_2 Parte_2
ad un bando, indetto dalla Regione Siciliana, OCM vino Ristrutturazio- ne e Riconversione vigneto, campagna 2011/12, per la riconversione e ristrutturazione di un vigneto da allevare a spalliera.
9. Oggetto dei progetti presentati dagli attori in primo grado, ap- provati e finanziati, era la ristrutturazione e riconversione di un vigne- to di n. ha 7.58.04, ricadente in agro di Marsala, contrada S. Nicola, fo- glio di mappa 138, particella 18, per e di Ha 4.20.00, ri- CP_2
cadente in agro di Castelvetrano, contrada Galasi, foglio di mappa 15, particella 168 per , con la previsione della Parte_2
estirpazione degli originari impianti e il reimpianto di nuovi prodotti vitivinicoli, nella specie, barbatelle di viti, opere da realizzarsi impro- rogabilmente entro il 31.7.2015 come indicato nel bando al punto “O”.
10. Si legge testualmente al punto O: “Come previsto dal Reg. CE n.
555/2008 articolo 9 comma 2 le opere in progetto dovranno essere ne- cessariamente realizzate entro la fine della seconda campagna vitivini- cola successiva alla concessione dell'anticipo, ove per concessione si in- tende l'inserimento del beneficiario negli elenchi di liquidazione che
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
l invia ad . Tranne che nei casi di forza Parte_5 CP_3
maggiore, previsti dalla normativa vigente, non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento delle opere. Il mancato ri- spetto dei tempi di esecuzione dei lavori sarà considerata come respon- sabilità soggettiva del beneficiario e comporterà la decadenza dal regi- me d'aiuti e l'applicazione delle sanzioni così come specificato al succes- sivo capitolo Q)”.
11. Prima della scadenza del termine previsto, in data 30.6.2015, entrambi gli attori avanzarono all'Amministrazione regionale, richie- sta di proroga del termine perché, pur avendo proceduto all'integrale estirpazione dei vecchi impianti, debitamente autorizzato dall' , tuttavia, non avevano potuto procedere ai reimpianti CP_4
a causa dell'indisponibilità delle barbatelle, che non erano state fornite entro i termini contrattualmente previsti dal fornitore con il quale avevano stipulato il contratto, e ciò a causa delle condizioni climatiche avverse, richiesta di proroga rigettata non avendo ritenuto la P.A. che tale indisponibilità integrasse una causa di forza maggiore, unica con- dizione prevista dal bando per consentire il mancato rispetto del ter- mine finale di completamento del progetto finanziato (cfr. si vedano note del 20/7/2015 e del 29/7/2015).
12. Indi, con note del 26.9.2026 prot. 9704 e 9709, rigettati i ricorsi gerarchici e i reclami, l'Assessorato regionale procedeva al recupero delle somme erogate, applicando la penale, pari rispettivamente ad €
89.145,52 ed € 49.392,00, oggetto di impugnativa davanti al Giudice di primo grado, avendo gli attori contestato la debenza delle somme e il
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presupposto della revoca, stante, peraltro, l'avvenuto completamento dell'impianto entro il 31.7.2016 e la richiesta di collaudo avanzata in data 29.7.2016.
13. Così riassunti i termini della controversia, le ragioni dell'appello vertono sulla nozione di causa di forza maggiore, unica che consenti- rebbe l'accoglimento della richiesta di proroga, nella specie non ricor- rente nell'unica causa esposta dagli , consistente Pt_2
nell'impossibilità di procedere al nuovo reimpianto per mancata di- sponibilità delle barbatelle, tempestivamente ordinate con contratto di fornitura stipulato con il vivaio n data 15.3.2014, il quale, però, Per_1
solo a gennaio del 2015, comunicava che le piante non erano “attecchi- te” a causa delle copiose piogge e che, pertanto, non avrebbe potuto fornirle in tempo utile per impiantarle e della consequenziale impossi- bilità di reperirle con urgenza presso altri vivai a causa dell'ingente numero oggetto di ordine.
14. Il primo giudice ha motivato l'accoglimento della domanda rite- nendo che tale circostanza, documentata e non contestata, non inte- grasse una “causa di forza maggiore”, alla stregua della nozione deli- neata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ma che si trattas- se, comunque, di una circostanza eccezionale ed imprevedibile tale da fondare la richiesta di proroga, erroneamente rigettata, con conse- quenziale illegittimo recupero delle somme erogate.
15. Ora, deve osservarsi a riguardo che il bando, al punto O, all'esordio del primo comma, richiama espressamente l'art. 9 comma II del Reg. CE 555/2008 del 27.6.2008, per il quale: “Fermo restando che
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di norma l'aiuto può essere versato solo dopo l'esecuzione di tutte le ope- razioni, è comunque possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo
4, del regolamento (CE) n. 1782/2003”, e l'art. 40 comma 4 specifica, in maniera meramente esemplificativa: “L'autorità competente può rico- noscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti: a) decesso dell'agricoltore; b) incapacità profes- sionale di lunga durata dell'agricoltore; c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda; d) distru- zione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; e) epizoo- zia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'a- gricoltore”.
16. Orbene, il richiamo espresso alla normativa comunitaria con- sente di ritenere che, ai fini di verificare il rispetto dei termini impro- rogabilmente previsti, il bando è integrato dalle norme esplicitamente richiamate che, tuttavia, non contengono una elencazione tassativa delle cause di forza maggiore tant'è che ne sono indicate solo alcune a titolo di esempio, e sono incluse tutte quelle “circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le pre- cauzioni del caso” (cfr. Corte giustizia UE sez. V, 18/04/2024, n.509).
17. E' bene, inoltre, richiamare la nozione di “causa di forza mag- giore” adottata dalla giurisprudenza italiana, in prevalenza, per la ma- teria tributaria e fiscale, per la quale:
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
“La nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento og- gettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di pre- munirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi” (ex plurimis Cassazio- ne civile sez. VI, 02/11/2018, n.28063).
18. La norma richiamata, inoltre, annovera tra le cause che possono comportare una proroga anche la ricorrenza d “circostanze ecceziona- li” ritenute sussistenti, nella specie dal Tribunale, con valutazione con- divisa dalla Corte.
19. Emerge, infatti, dal compendio documentale versato dagli Pt_6
che, correttamente e tempestivamente, le prime fasi del progetto,
[...]
vale a dire l'estirpazione del vecchio impianto, debitamente autorizza- ta dall' , era stata eseguita nei tempi e che in data 15.3.2014, CP_4
gli appellati stipulavano con il vivaio il contratto per la fornitu- Per_1
ra delle barbatelle da impiantare (in atti prodotto).
20. Solo nel mese di gennaio 2015, quando era giunto il tempo di impiantare i nuovi vigneti la ditta comunicava l'impossibilità di Per_1
consegnare le barbatelle che, per ragioni climatiche dovute alle ingenti piogge, erano andate perdute e ciò ha determinato l'impossibilità di ot- tenerle da altri fornitori stante il poco tempo a disposizione e la cospi- cua entità del prodotto da acquistare.
21. Le circostanze così compendiate comprovano non solo la dili- genza degli attori nel rispettare la tempistica prevista dal bando, ma l'oggettiva impossibilità di reperire le piante e di impiantarle entro il
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termine di scadenza, ricorrendo certamente una “causa eccezionale” parimenti richiamata dalla normativa europea, suscettibile di fondare la richiesta di proroga, peraltro, avanzata tempestivamente dagli Pt_6
che, pertanto, doveva essere accolta.
[...]
22. La proroga di un anno avrebbe consentito agli appellati di ri- spettare il termine avendo effettivamente completato i due impianti entro il 31.7.2016, come dimostrato dalla richiesta di collaudo avanza- ta prima della scadenza del termine, con l'effetto che deve confermarsi la statuizione di non debenza delle somme all'Amministrazione regio- nale, oggetto di provvedimenti di restituzione dianzi richiamati.
23. L'appello, pertanto, è rigettato.
***
SPESE
24. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve es- sere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dagli ap- pellanti che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c p.c.
25. Stante il disposto dell'art. 1 della legge regione Sicilia n. 6 del
1952, secondo cui “Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni del- lo Stato”, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13,
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per gli Asses- sorati ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente ri- gettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3416/2021 emessa dal Tribunale di Palermo in data 22.8.2021; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da- gli appellati che liquida in € 5.700,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa- lermo del 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2131/2021 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
Parte_1
, (cod. fisc. ,
[...] P.IVA_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
fax 091/527080; cod. fisc. Email_1
presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale P.IVA_2
n. 6, è domiciliato ex lege,
– parte appellante –
CONTRO
nata ad [...] [...] (C.F. CP_1 CP_1
); nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 31.10.1968 (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv.to Vittorio Fiasconaro (C.F. ) del Foro di C.F._3
Corte di Appello Palermo sez. II civile R.G. n.2131/2021
Termini Imerese (P.E.C. per comunicazioni e notificazioni
[...]
, per mandato in atti ed elettivamente do- Email_2
miciliati presso il domicilia digitale del difensore
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n 3416/2021 emessa in data 27.8.2021, in accoglimento delle domande proposte da Parte_3
e , accertò e dichiarò la non sussistenza
[...] Parte_2
dei presupposti per la revoca dei contributi, disposta con le note ispet- tive oggetto di impugnativa e compensò le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'
[...]
Parte_4
, (di seguito, per brevità, ), chiedendone
[...] Parte_1
l'integrale riforma.
3. Si costituivano in giudizio gli attori in primo grado, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, redatto in difformità da quanto prescritto dall'art. 434 c.p.c. e, chiedendone, nel merito, il ri- getto con conferma della sentenza impugnata.
4. All'udienza collegiale del 17 settembre 2025, all'esito della di- scussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
5. Con un unico motivo di gravame parte appellante censura l'intero percorso logico-giuridico esposto nella sentenza di primo gra- do sotto il profilo della carenza della pretesa creditoria in capo all' , ritenendo erroneamente la ricorrenza, se non della Parte_1
causa di forza maggiore, come sostenuto dagli attori, di circostanze impreviste e imprevedibili aventi carattere di eccezionalità tali da giu- stificare la proroga invocata. L'appellante, evidenzia, che tale argomen- tazione si pone in contrasto non solo con la disposizione del bando ma con la normativa comunitaria ivi richiamata, giacché il bando OCM vi- no Ristrutturazione Riconversione dei vigneti, campagna 2011/12, al paragrafo O) REALIZZAZIONE DELLE OPERE prevedeva, in conformità all'art. 9, comma 2, del Reg. CE n. 555/2008, che le opere, oggetto di fi- nanziamento, dovessero essere necessariamente realizzate entro la fi- ne della seconda campagna vitivinicola successiva all'anticipazione del contributo, vale a dire entro il 31.7.2015 e, tranne per i casi di forza maggiore previsti dalla normativa vigente, non poteva essere concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento dei vigneti. In con- formità al parere espresso dal Ministero dell'Agricoltura, secondo cui il mancato reperimento delle “barbatelle” non poteva essere qualificato come “causa di forza maggiore” tale da giustificare la proroga nel com- pletamento del progetto finanziato, l'Assessorato ha rigettato la richie- sta di proroga presentata dagli ed ha avviato il procedimento Pt_2
amministrativo per il recupero delle somme ai medesimi erogate.
L'appellante, pertanto, censura la decisione di primo grado perché af-
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
fetta da vizio di violazione e falsa interpretazione dei fatti di causa, non avendo tenuto conto della normativa vigente.
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❖ ECCEZIONE PRELIMINARE
6. In via preliminare è rigettata l'eccezione, sollevata dagli appel- lati di inammissibilità dell'appello, non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cas- sazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155), né ai sensi degli artt. 342
e 434 c.p.c., dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richie- da l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che oc- corra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instan- tiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155). Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tribunale inve- stiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le ar-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
gomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dis- senso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente deci- sione" (Cass. n. 2143/15).
XXXX
❖ MERITO
7. L'appello proposto dall è infondato. Parte_1
8. ed hanno partecipato CP_2 Parte_2
ad un bando, indetto dalla Regione Siciliana, OCM vino Ristrutturazio- ne e Riconversione vigneto, campagna 2011/12, per la riconversione e ristrutturazione di un vigneto da allevare a spalliera.
9. Oggetto dei progetti presentati dagli attori in primo grado, ap- provati e finanziati, era la ristrutturazione e riconversione di un vigne- to di n. ha 7.58.04, ricadente in agro di Marsala, contrada S. Nicola, fo- glio di mappa 138, particella 18, per e di Ha 4.20.00, ri- CP_2
cadente in agro di Castelvetrano, contrada Galasi, foglio di mappa 15, particella 168 per , con la previsione della Parte_2
estirpazione degli originari impianti e il reimpianto di nuovi prodotti vitivinicoli, nella specie, barbatelle di viti, opere da realizzarsi impro- rogabilmente entro il 31.7.2015 come indicato nel bando al punto “O”.
10. Si legge testualmente al punto O: “Come previsto dal Reg. CE n.
555/2008 articolo 9 comma 2 le opere in progetto dovranno essere ne- cessariamente realizzate entro la fine della seconda campagna vitivini- cola successiva alla concessione dell'anticipo, ove per concessione si in- tende l'inserimento del beneficiario negli elenchi di liquidazione che
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
l invia ad . Tranne che nei casi di forza Parte_5 CP_3
maggiore, previsti dalla normativa vigente, non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento delle opere. Il mancato ri- spetto dei tempi di esecuzione dei lavori sarà considerata come respon- sabilità soggettiva del beneficiario e comporterà la decadenza dal regi- me d'aiuti e l'applicazione delle sanzioni così come specificato al succes- sivo capitolo Q)”.
11. Prima della scadenza del termine previsto, in data 30.6.2015, entrambi gli attori avanzarono all'Amministrazione regionale, richie- sta di proroga del termine perché, pur avendo proceduto all'integrale estirpazione dei vecchi impianti, debitamente autorizzato dall' , tuttavia, non avevano potuto procedere ai reimpianti CP_4
a causa dell'indisponibilità delle barbatelle, che non erano state fornite entro i termini contrattualmente previsti dal fornitore con il quale avevano stipulato il contratto, e ciò a causa delle condizioni climatiche avverse, richiesta di proroga rigettata non avendo ritenuto la P.A. che tale indisponibilità integrasse una causa di forza maggiore, unica con- dizione prevista dal bando per consentire il mancato rispetto del ter- mine finale di completamento del progetto finanziato (cfr. si vedano note del 20/7/2015 e del 29/7/2015).
12. Indi, con note del 26.9.2026 prot. 9704 e 9709, rigettati i ricorsi gerarchici e i reclami, l'Assessorato regionale procedeva al recupero delle somme erogate, applicando la penale, pari rispettivamente ad €
89.145,52 ed € 49.392,00, oggetto di impugnativa davanti al Giudice di primo grado, avendo gli attori contestato la debenza delle somme e il
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.2131/2021
presupposto della revoca, stante, peraltro, l'avvenuto completamento dell'impianto entro il 31.7.2016 e la richiesta di collaudo avanzata in data 29.7.2016.
13. Così riassunti i termini della controversia, le ragioni dell'appello vertono sulla nozione di causa di forza maggiore, unica che consenti- rebbe l'accoglimento della richiesta di proroga, nella specie non ricor- rente nell'unica causa esposta dagli , consistente Pt_2
nell'impossibilità di procedere al nuovo reimpianto per mancata di- sponibilità delle barbatelle, tempestivamente ordinate con contratto di fornitura stipulato con il vivaio n data 15.3.2014, il quale, però, Per_1
solo a gennaio del 2015, comunicava che le piante non erano “attecchi- te” a causa delle copiose piogge e che, pertanto, non avrebbe potuto fornirle in tempo utile per impiantarle e della consequenziale impossi- bilità di reperirle con urgenza presso altri vivai a causa dell'ingente numero oggetto di ordine.
14. Il primo giudice ha motivato l'accoglimento della domanda rite- nendo che tale circostanza, documentata e non contestata, non inte- grasse una “causa di forza maggiore”, alla stregua della nozione deli- neata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ma che si trattas- se, comunque, di una circostanza eccezionale ed imprevedibile tale da fondare la richiesta di proroga, erroneamente rigettata, con conse- quenziale illegittimo recupero delle somme erogate.
15. Ora, deve osservarsi a riguardo che il bando, al punto O, all'esordio del primo comma, richiama espressamente l'art. 9 comma II del Reg. CE 555/2008 del 27.6.2008, per il quale: “Fermo restando che
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di norma l'aiuto può essere versato solo dopo l'esecuzione di tutte le ope- razioni, è comunque possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo
4, del regolamento (CE) n. 1782/2003”, e l'art. 40 comma 4 specifica, in maniera meramente esemplificativa: “L'autorità competente può rico- noscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti: a) decesso dell'agricoltore; b) incapacità profes- sionale di lunga durata dell'agricoltore; c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda; d) distru- zione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; e) epizoo- zia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'a- gricoltore”.
16. Orbene, il richiamo espresso alla normativa comunitaria con- sente di ritenere che, ai fini di verificare il rispetto dei termini impro- rogabilmente previsti, il bando è integrato dalle norme esplicitamente richiamate che, tuttavia, non contengono una elencazione tassativa delle cause di forza maggiore tant'è che ne sono indicate solo alcune a titolo di esempio, e sono incluse tutte quelle “circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le pre- cauzioni del caso” (cfr. Corte giustizia UE sez. V, 18/04/2024, n.509).
17. E' bene, inoltre, richiamare la nozione di “causa di forza mag- giore” adottata dalla giurisprudenza italiana, in prevalenza, per la ma- teria tributaria e fiscale, per la quale:
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“La nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento og- gettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di pre- munirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi” (ex plurimis Cassazio- ne civile sez. VI, 02/11/2018, n.28063).
18. La norma richiamata, inoltre, annovera tra le cause che possono comportare una proroga anche la ricorrenza d “circostanze ecceziona- li” ritenute sussistenti, nella specie dal Tribunale, con valutazione con- divisa dalla Corte.
19. Emerge, infatti, dal compendio documentale versato dagli Pt_6
che, correttamente e tempestivamente, le prime fasi del progetto,
[...]
vale a dire l'estirpazione del vecchio impianto, debitamente autorizza- ta dall' , era stata eseguita nei tempi e che in data 15.3.2014, CP_4
gli appellati stipulavano con il vivaio il contratto per la fornitu- Per_1
ra delle barbatelle da impiantare (in atti prodotto).
20. Solo nel mese di gennaio 2015, quando era giunto il tempo di impiantare i nuovi vigneti la ditta comunicava l'impossibilità di Per_1
consegnare le barbatelle che, per ragioni climatiche dovute alle ingenti piogge, erano andate perdute e ciò ha determinato l'impossibilità di ot- tenerle da altri fornitori stante il poco tempo a disposizione e la cospi- cua entità del prodotto da acquistare.
21. Le circostanze così compendiate comprovano non solo la dili- genza degli attori nel rispettare la tempistica prevista dal bando, ma l'oggettiva impossibilità di reperire le piante e di impiantarle entro il
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termine di scadenza, ricorrendo certamente una “causa eccezionale” parimenti richiamata dalla normativa europea, suscettibile di fondare la richiesta di proroga, peraltro, avanzata tempestivamente dagli Pt_6
che, pertanto, doveva essere accolta.
[...]
22. La proroga di un anno avrebbe consentito agli appellati di ri- spettare il termine avendo effettivamente completato i due impianti entro il 31.7.2016, come dimostrato dalla richiesta di collaudo avanza- ta prima della scadenza del termine, con l'effetto che deve confermarsi la statuizione di non debenza delle somme all'Amministrazione regio- nale, oggetto di provvedimenti di restituzione dianzi richiamati.
23. L'appello, pertanto, è rigettato.
***
SPESE
24. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve es- sere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dagli ap- pellanti che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c p.c.
25. Stante il disposto dell'art. 1 della legge regione Sicilia n. 6 del
1952, secondo cui “Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni del- lo Stato”, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13,
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comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per gli Asses- sorati ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente ri- gettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3416/2021 emessa dal Tribunale di Palermo in data 22.8.2021; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da- gli appellati che liquida in € 5.700,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa- lermo del 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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