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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1229 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata in [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Baglieri
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Pagina 1 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4262/2025, ha stabilito che per accedere al
Fondo di Garanzia , il lavoratore di una società di persone insolvente deve prima CP_1
tentare l'esecuzione forzata nei confronti di tutti i soci illimitatamente responsabili.
La cessazione dell'attività aziendale o il decesso di un socio non esonerano da questo onere, che costituisce un presupposto indispensabile per ottenere la prestazione previdenziale. (v anche Cass 28091/2017; 1607/2015)
La ricorrente non ha prodotto documentazione necessaria a dimostrare la complessiva insufficienza del patrimonio della Società e dei singoli soci, non avendo tentato esecuzione individuale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione sostitutiva prodotta.
Invero l'accesso al Fondo di garanzia può avvenire solo previa congrua dimostrazione di aver esperito ogni ragionevole sforzo di esecuzione individuale.
Secondo la Corte di Cassazione il datore che non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, per ragioni ostative di carattere soggettivo e/o oggettivo, risponde della garanzia patrimoniale generica, e laddove, al contempo, siano intervenuti la cessazione del rapporto lavorativo e l'inadempimento nella corresponsione del TFR, il meccanismo configurato ex lege richiede due requisiti differenti, rispetto a quelli attenzionati in caso di fallimento, ovvero la dimostrazione che il datore di lavoro “non è
soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267” e la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti
(sul punto, Cass., 1 aprile 2011, n. 7585).
In sede diversa da quella fallimentare, il lavoratore, dunque, deve provare l'insussistenza, perlomeno parziale, prevista dall'art. 2740 c.c., anche per il tramite di circostanze presuntive, quali quella di avere proceduto, in modo serio e adeguato,
ancorché, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale.
Pagina 2 Sempre la Corte di Cassazione (v sent 5 settembre 2016, n. 17593) ha sancito che «in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del CP_1
1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili “de jure” alla persona del debitore”
Nel caso in questione il lavoratore non ha fornito tale adeguata prova dell'insolvenza del datore di lavoro, e dei singoli soci, né ha utilizzato la normale diligenza per l'esecuzione forzata, non agendo nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
DO ST:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali nei confronti di che liquida in € 1800,00 oltre iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 19.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. DO ST
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1229 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata in [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Baglieri
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Pagina 1 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4262/2025, ha stabilito che per accedere al
Fondo di Garanzia , il lavoratore di una società di persone insolvente deve prima CP_1
tentare l'esecuzione forzata nei confronti di tutti i soci illimitatamente responsabili.
La cessazione dell'attività aziendale o il decesso di un socio non esonerano da questo onere, che costituisce un presupposto indispensabile per ottenere la prestazione previdenziale. (v anche Cass 28091/2017; 1607/2015)
La ricorrente non ha prodotto documentazione necessaria a dimostrare la complessiva insufficienza del patrimonio della Società e dei singoli soci, non avendo tentato esecuzione individuale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione sostitutiva prodotta.
Invero l'accesso al Fondo di garanzia può avvenire solo previa congrua dimostrazione di aver esperito ogni ragionevole sforzo di esecuzione individuale.
Secondo la Corte di Cassazione il datore che non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, per ragioni ostative di carattere soggettivo e/o oggettivo, risponde della garanzia patrimoniale generica, e laddove, al contempo, siano intervenuti la cessazione del rapporto lavorativo e l'inadempimento nella corresponsione del TFR, il meccanismo configurato ex lege richiede due requisiti differenti, rispetto a quelli attenzionati in caso di fallimento, ovvero la dimostrazione che il datore di lavoro “non è
soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267” e la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti
(sul punto, Cass., 1 aprile 2011, n. 7585).
In sede diversa da quella fallimentare, il lavoratore, dunque, deve provare l'insussistenza, perlomeno parziale, prevista dall'art. 2740 c.c., anche per il tramite di circostanze presuntive, quali quella di avere proceduto, in modo serio e adeguato,
ancorché, eventualmente, infruttuoso all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale.
Pagina 2 Sempre la Corte di Cassazione (v sent 5 settembre 2016, n. 17593) ha sancito che «in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del CP_1
1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili “de jure” alla persona del debitore”
Nel caso in questione il lavoratore non ha fornito tale adeguata prova dell'insolvenza del datore di lavoro, e dei singoli soci, né ha utilizzato la normale diligenza per l'esecuzione forzata, non agendo nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
DO ST:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali nei confronti di che liquida in € 1800,00 oltre iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 19.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. DO ST
Pagina 3