Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2018, n. 25915
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Sentenza 7 giugno 2018

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La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento.

L'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri il percezione del profitto cui erano destinati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione della truffa e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2018, n. 25915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25915
    Data del deposito : 7 giugno 2018

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