Sentenza 7 giugno 2018
Massime • 2
La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento.
L'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri il percezione del profitto cui erano destinati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione della truffa e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2018, n. 25915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25915 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2018 |
Testo completo
259 15-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERCAMILLO DA - Presidente - Sent. n. sez. 505/2018 UP 02/03/2018 MIRELLA CERVADORO R.G.N. 15152/2017 PIERO ES D'NI NA IA DE TI SERGIO BELTRANI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UL EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. G. P. MUSSUMECI, difensore dell'imputato, che si è riportato ai motivi, chiedendo in subordine declaratoria di intervenuta prescrizione;
7 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza con la quale, in data 19.10.2015, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato EL UL, in atti generalizzato, colpevole di rapina pluriaggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte d'appello ha ridotto, con le statuizioni accessorie. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - violazione dell'art. 116 c.p. e vizio di motivazione (l'imputato non avrebbe previsto né voluto l'impiego di violenza in danno della p.o., avendo unicamente acconsentito alla perpetrazione in suo danno di una truffa); II - violazione dell'art. 62, comma 1, n. 5, c.p. (essendo configurabile il fatto doloso delle pp.oo., a loro volta responsabili di una condotta che ex ante si connotava come delittuosa, in quanto integrava a sua volta gli estremi della ricettazione); III-vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche (per la risalenza, e quindi non decisività, dei precedenti specifici valorizzati). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il motivo riguardante l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto accertato reitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, privo della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertivo nonché manifestamente infondato, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato la contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 8 s. della sentenza impugnata 2 quanto all'incensurabile accertamento dei fatti verificatisi ed alla specifica condotta del ricorrente).
1.1.1. D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>).
1.1.2. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
1.2. Questa Corte (Sez. 2, sentenze n. 32644 del 18/06/2013, Rv. 256841, e n. 45446 del 06/10/2016, Rv. 268564) è ferma nel ritenere che l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto.
1.3. Analoghe considerazioni ben possono valere con riferimento ad altri reati contro il patrimonio, come la truffa, ugualmente caratterizzati come il furto da una condotta volta a carpire un bene ad un soggetto, pur se non sottraendoglielo a sua insaputa, come nel furto, ma ottenendone la disponibilità in virtù della precostituzione artificiosa di una realtà apparente, della quale il deceptus ha, peraltro, pur sempre possibilità di accorgersi, anche nell'immediatezza, svelando l'artifizio od avvedendosi del raggiro. 3 Anche con riguardo alla truffa può, infatti, ritenersi la sussistenza del necessario rapporto di causa ad effetto con la rapina in ipotesi successivamente commessa, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto della truffa, o comunque guadagnare l'impunità, ove veda svelati i raggiri ed artifizi posti in essere in danno del deceptus (argomenta da Cass. pen., sez. 2^, n. 519 del 26 maggio 1981, dep. 23 gennaio 1982, Michelangeli, rv. 151694; conformi, sez. 2^, n. 1783 del 2 giugno 1983, dep. 1^ marzo 1984, Papa, rv. 162872; sez. 2^, n. 138 del 9 luglio 1984, dep. 8 gennaio 1985, Mariniello, rv. 167299; sez. 2^, n. 6300 del 230 ottobre 1990, dep. 10 giugno 1991, Pizzalu, rv. 187403; da ultimo, sez. 6^, n. 9952 del 22 gennaio 2003, Fanti, rv. 224042).
1.4. Va, pertanto, affermato, il seguente principio di diritto: l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri la percezione del profitto cui erano finalizzati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel reato di rapina ascrivibile ai compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile>>.
1.5. Corretta, perché assolutamente conforme al principio di diritto appena enunciato, appare, quindi, la qualificazione giuridica dei fatti accertati cui è conclusivamente addivenuta la Corte d'appello.
2. Anche secondo motivo è infondato.
2.1. Un orientamento non recente (Sez. 4, sentenza n. 3741 del 30/01/1989, Rv. 180762) aveva ritenuto che l'art. 62, comma 1, n. 5, cod. pen., nel prevedere come circostanza attenuante il fatto doloso della persona offesa come causa concorrente, con l'azione o l'omissione del colpevole, a determinare l'evento, non precisa che la persona offesa debba volere lo stesso evento voluto dal colpevole, ma indica, come indice di minore gravità del reato e della responsabilità del colpevole, un comportamento doloso (anche se non costituente di per se stesso reato) della persona offesa, che sia tale da costituire una concausa efficiente del reato, secondo il dettato di cui all'art. 41 cod. pen. (e, pertanto, anteriore, contemporaneo o susseguente all'Azione o all'omissione del colpevole). Ne conseguirebbe che l'attenuante in questione trova applicazione ogni qualvolta il fatto doloso dell'offeso sia tale che, se non vi fosse stato, non si sarebbe verificato l'evento nella sua forma e gravità, indipendentemente dall'indirizzo della volontà della persona offesa e, quindi, dall'evento (risultato) avuto di mira dal dolo dello stesso. In applicazione del principio, la S.C. aveva riconosciuto la configurabilità dell'attenuante de qua in un caso nel quale l'imputato, spaventato da alcuni individui che stavano per penetrare in casa sua a fine di furto, a (dichiarato) scopo intimidatorio, aveva esploso alcuni colpi di, н pistola, uno dei quali aveva mortalmente attinto uno dei ladri in fuga nel momento in cui scavalcava il muro di recinzione dello stabile.
2.2. In senso contrario, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 7570 del 22/04/1999, Rv. 213639; Sez. 1, sentenza n. 13764 del 11/03/2008, Rv. 239798; Sez. 1, sentenza n. 29938 del 14/07/2010, Rv. 248021; Sez. 1, sentenza n. 14802 del 07/03/2012, Rv. 252265), che il collegio condivide e ribadisce, è fermo nel ritenere che la circostanza attenuante prevista dal n. 5 dell'art. 62 cod. pen. è configurabile quando la condotta della persona offesa non soltanto si inserisce nella serie causale di produzione dell'evento, ma si collega anche sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto attivo: non è, quindi, sufficiente che la persona offesa abbia contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell'evento, ma è necessario, sul piano psicologico, che l' offeso abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dall'agente. D'altro canto, l'attenuante, nel richiedere la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la definizione della nozione di dolo, al precedente art. 43 e presuppone, quindi, che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell'agente. Ai fini della configurabilità della predetta circostanza attenuante occorrono, pertanto, l'integrazione: - di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento ... - e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento.
2.2.1. In applicazione del principio, è stato negato il riconoscimento dell'attenuante de qua: all'imputato che, condannato per omicidio preterintenzionale, ne aveva dedotto la sussistenza, sostenendo che, avendo la vittima tentato di consumare un furto in suo danno, aveva concorso, col suo comportamento, alla violenta reazione del derubato e quindi alla causazione dell'evento lesivo, a seguito del quale aveva trovato la morte (Sez. 5, sentenza n. 7570 del 22/04/1999, Rv. 213639); -in presenza della reazione ad una rapina a mano armata da parte di un gioielliere che, al termine della colluttazione, finì ucciso dai rapinatori: la S.C. ha, in tal caso, affermato che le confliggenti condotte della vittima e degli aggressori non costituivano elementi della medesima serie causale di produzione dell'evento, ma si ponevano in rapporto di mera occasionalità, nel senso che la reazione della persona offesa rappresentava l'antecedente (Sez. 1, sentenza n. 29938 del 14/07/2010, Rv. 248021).
2.3. Correttamente conformandosi a tale orientamento, la Corte d'appello ha escluso, nel caso in esame, la configurabilità della circostanza attenuante in oggetto, osservando che il comportamento delle pp.oo. non era risultato in alcun modo connotato dalla volontà di concorrere a determinare lo stesso evento prodotto dalla condotta ascritta all'imputato ed ai 5 concorrenti, dei quali erano anzi rimasti vittime inconsapevoli (cfr. incensurabili rilievi a f. 11 della sentenza impugnata: anche trascurando di considerare [che] non [pare] essere davvero certo che LA e compagni intendessero commettere reato di ricettazione (pare fosse stato loro prospettato che la merce promessa in vendita con forti sconti era costituita da "resi" a disposizione del distributore), certa e assorbente è la constatazione che essi tutto potevano rappresentarsi e volere fuorché essere oggetto di rapina >>).
3. Il motivo riguardanti il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. è privo della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p., in quanto meramente reiterativo di doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione valorizzando, oltre alla premessa notevole gravità dei fatti accertati, l'esistenza di rilevanti (anche se risalenti) precedenti penali dell'imputato, e l'assenza di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, nel complesso comunque pervenendo all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.
4. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 2 marzo 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Sergio Beltrani Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 17 GIU. 2018 Il Cancelliere CANCELLIERE, Claudia Pianelli 6