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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
GALLI CARLA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3093/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068202500030847969000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Annullamento avviso liquidazione TA 2023 con vittoria di spese;
quindi richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Agenzia Riscossione: difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese
Regione BA: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha presentato ricorso, depositandone una copia, dal tenore del quale si comprende che impugna l'avviso di liquidazione TA 2023, emesso dal Comune di Milano, indicando come controparte il suddetto Comune al quale, invero, il ricorso non risulta mai notificato.
Contesta che l'avviso abbia una adeguata motivazione, risultando esposto solo l'importo da versare senza specificazioni, con richiesta di annullarlo.
Non risulta depositata in atti prova della notificazione di detto ricorso al Comune di Milano;
risultando invece destinatarie del ricorso ( notificato con pec: non è noto se il medesimo ricorso che il ricorrente ha depositato o uno con diverso contenuto ) la Regione BA e la Agenzia Entrate Riscossione.
Queste si sono costituite in giudizio, controdeducendo ad un ricorso che parrebbe diverso da quello depositato da parte ricorrente, proposto avverso una cartella di pagamento relativa a bollo auto per anno di imposta 2019. Hanno formulato le conclusioni sopra indicate in relazione a tale atto ritenendo essere questo l'atto impugnato .
Alla odierna udienza nessuno ha presenziato, ma nelle more il ricorrente ha depositato, in data 5.11.25, atto di rinuncia al ricorso proposto, con “abbandono del procedimento”, con richiesta di dichiarare la
“estinzione del giudizio per “cessata materia del contendere” con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e la inammissibilità va rilevata in via preliminare rispetto alla sopravvenuta rinuncia che, invero, non risulta determinata da cessazione dell'oggetto del contendere come invece afferma il ricorrente.
In particolare non risulta che il ricorso che il ricorrente ha qui depositato sia mai stato notificato al
Comune di Milano, individuato quale contraddittore dallo stesso ricorrente rispetto all'atto impugnato, né che sia stata deposita la notificazione del ricorso al Comune di Milano da parte del ricorrente come prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art 22 D Lgs 546/1992.
Viceversa, rispetto alla cartella relativa al bollo auto, non risulta depositato dal ricorrente la copia del ricorso che avrebbe notifcato alle diverse controparti, Regione BA ed Agenzia Entrate, qui costituite.
La circostanza che tutto questo sia frutto di un disguido determinato dalla introduzione pressochè contestuale da parte del medesimo ricorrente sia di un ricorso relativo al bollo auto che di un secondo ricorso avverso la cartella relativa alla TA ( evenienza questa che si può solo supporre, non avendo il ricorrente offerto chiarimenti alla rinuncia alla trattazione ) non ha alcuna conseguenza sulla necessaria sanziona processuale, in termini di inammissibilità, anche solo in ragione della incertezza relativa a quale sia l'atto impugnato, che ha quale conseguenza anche la condanna del ricorrente alle spese nei termini di cui al dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso in premessa indicato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate a favore di ciascuna delle parti costituite in euro 200,00, somma onnicomprensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto e condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle due controparti chiamate in giudizio e costituite, le spese di lite nella misura di euro 200,00 ciascuna. Milano,
6.11.2025
il Giudice Carla Galli
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
GALLI CARLA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3093/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068202500030847969000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Annullamento avviso liquidazione TA 2023 con vittoria di spese;
quindi richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Agenzia Riscossione: difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese
Regione BA: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha presentato ricorso, depositandone una copia, dal tenore del quale si comprende che impugna l'avviso di liquidazione TA 2023, emesso dal Comune di Milano, indicando come controparte il suddetto Comune al quale, invero, il ricorso non risulta mai notificato.
Contesta che l'avviso abbia una adeguata motivazione, risultando esposto solo l'importo da versare senza specificazioni, con richiesta di annullarlo.
Non risulta depositata in atti prova della notificazione di detto ricorso al Comune di Milano;
risultando invece destinatarie del ricorso ( notificato con pec: non è noto se il medesimo ricorso che il ricorrente ha depositato o uno con diverso contenuto ) la Regione BA e la Agenzia Entrate Riscossione.
Queste si sono costituite in giudizio, controdeducendo ad un ricorso che parrebbe diverso da quello depositato da parte ricorrente, proposto avverso una cartella di pagamento relativa a bollo auto per anno di imposta 2019. Hanno formulato le conclusioni sopra indicate in relazione a tale atto ritenendo essere questo l'atto impugnato .
Alla odierna udienza nessuno ha presenziato, ma nelle more il ricorrente ha depositato, in data 5.11.25, atto di rinuncia al ricorso proposto, con “abbandono del procedimento”, con richiesta di dichiarare la
“estinzione del giudizio per “cessata materia del contendere” con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e la inammissibilità va rilevata in via preliminare rispetto alla sopravvenuta rinuncia che, invero, non risulta determinata da cessazione dell'oggetto del contendere come invece afferma il ricorrente.
In particolare non risulta che il ricorso che il ricorrente ha qui depositato sia mai stato notificato al
Comune di Milano, individuato quale contraddittore dallo stesso ricorrente rispetto all'atto impugnato, né che sia stata deposita la notificazione del ricorso al Comune di Milano da parte del ricorrente come prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art 22 D Lgs 546/1992.
Viceversa, rispetto alla cartella relativa al bollo auto, non risulta depositato dal ricorrente la copia del ricorso che avrebbe notifcato alle diverse controparti, Regione BA ed Agenzia Entrate, qui costituite.
La circostanza che tutto questo sia frutto di un disguido determinato dalla introduzione pressochè contestuale da parte del medesimo ricorrente sia di un ricorso relativo al bollo auto che di un secondo ricorso avverso la cartella relativa alla TA ( evenienza questa che si può solo supporre, non avendo il ricorrente offerto chiarimenti alla rinuncia alla trattazione ) non ha alcuna conseguenza sulla necessaria sanziona processuale, in termini di inammissibilità, anche solo in ragione della incertezza relativa a quale sia l'atto impugnato, che ha quale conseguenza anche la condanna del ricorrente alle spese nei termini di cui al dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso in premessa indicato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate a favore di ciascuna delle parti costituite in euro 200,00, somma onnicomprensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto e condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle due controparti chiamate in giudizio e costituite, le spese di lite nella misura di euro 200,00 ciascuna. Milano,
6.11.2025
il Giudice Carla Galli