Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 213
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata notifica al Comune di Milano

    Il ricorso è inammissibile per mancata notifica al Comune di Milano, come prescritto dall'art. 22 D.Lgs. 546/1992.

  • Inammissibile
    Incertezza sull'atto impugnato

    L'inammissibilità è confermata dall'incertezza relativa all'atto impugnato, dovuta a probabili disguidi procedurali del ricorrente.

  • Rigettato
    Rinuncia al ricorso

    La rinuncia non è determinata da cessazione della materia del contendere, pertanto la richiesta di compensazione delle spese viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 213
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo