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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 713/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo D'Isidoro presso il cui
Studio, sito in Roma alla Via Cardinal de Luca n. 22, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Filippo Pugliesi presso il cui studio, sito in CP_1
Avellino alla via Campane n. 6, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18.3.2019 innanzi al Tribunale di Avellino, esponeva CP_1
che in data 07.2.2019 gli era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 31/2019, emesso dal Tribunale di Avellino, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore della della somma di € Pt_1
73.906,36 a titolo di contributi per gli anni dal 2007 al 2016, oltre sanzioni e interessi fino al soddisfo;
che tale decreto ingiuntivo andava revocato in primo luogo per la incompetenza del giudice civile a decidere la domanda;
in secondo luogo perché l'importo ivi riportato non era dovuto in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
in terzo luogo perché nessun importo era dovuto in quanto aveva cessato l'attività professionale in data 31.12.2000 a seguito della cessazione dell'esercizio dell'attività professionale con carattere di continuità. Si costituiva la eccependo che quanto alla eccezione relativa all'inesistenza del credito per Pt_1 intervenuta cessazione dell'attività professionale andava precisato che il Rag. non aveva mai CP_1
comunicato di aver cessato la partita IVA in data 31.12.2000, né aveva richiesto la conseguente cancellazione dall'albo professionale;
che tale comportamento era gravemente omissivo;
che in ogni caso l'opponente taceva il fatto di aver aperto nuova partita IVA in data 15.7.15 successivamente chiusa in data 31.12.18; che, pertanto “nessun addebito può essere mosso all'opposta in ordine alla legittimità della richiesta di pagamento seppure le somme ingiunte non dovessero essere ritenute dovute integralmente.”
Con sentenza 151/2023 il GL, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.
31/2019.
Con ricorso depositato in data 30.3.2023 la censurava la sentenza di primo grado poiché Pt_1
aveva del tutto omesso di valutare quanto eccepito con la memoria di costituzione, ossia che il aveva aperto nuova partita IVA in data 15.7.15 successivamente chiusa in data 31.12.18. Ed CP_1
invero, osservava parte appellante, con la privatizzazione, a seguito del D. Lgs. 509/94, la Pt_1
aveva normato in materia di iscrizione obbligatoria con il proprio Regolamento, stabilendo l'obbligo di iscrizione con decorrenza 1.1.2013 per tutti coloro che risultavano titolari di Partita
IVA, anche se titolari di altra posizione previdenziale pubblica, ne conseguiva che il Rag. CP_1 in seguito all'apertura di una nuova partita IVA in data 15.7.15, con codice relativo ai servizi CP_2
forniti da esperti contabili, era obbligato al versamento dei contributi quanto meno in relazione alle annualità contributive 2015 e 2016.
Tanto eccepito la concludeva chiedendo: Pt_1
“In via principale, per i motivi spiegati in narrativa, condannare l'appellato al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, interessi e sanzioni per le annualità 2015 e 2016 pari ad Euro
11.225,17 di cui Euro 8.753,94 per contributi ed Euro 2.471,23 per sanzioni, oltre ulteriori sanzioni ed interessi”
Si costituiva eccependo che negli anni indicati dalla aveva svolto mansioni di CP_1 Pt_1
carattere amministrativo e gestione della corrispondenza in entrata e uscita per la Cooperativa
Meridiana a r.l., senza svolgere attività riconducibili a quelle di ragioniere – commercialista libero professionista, che veniva espletata dai dottori commercialisti e . Tale Parte_2 Parte_3
attività di tipo esclusivamente amministrativo era poi cessata il 31/10/2015, come risultava pacificamente dall'assenza di reddito per il periodo successivo.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente si osserva che con la memoria di primo grado, la pur richiamando Pt_1
l'apertura di una nuova Partita Iva nel 2015 da parte di non avanzava alcuna pretesa, né CP_1
riduceva quella oggetto del D.I., ma concludeva limitandosi a evidenziare che “nessun addebito può essere mosso all'opposta in ordine alla legittimità della richiesta di pagamento seppure le somme ingiunte non dovessero essere ritenute dovute integralmente”.
Passando all'esame delle censure formulate con l'appello, la ricollega l'obbligo contributivo Pt_1
del per le annualità 2015 – 2016 , alla apertura di una nuova partita IVA in data 15.7.15 e CP_1
al fatto che il codice Ateco relativo alla detta partita IVA è quello dei servizi forniti da esperti contabili ed, infatti, conclude osservando che “…alla luce della normativa innanzi esposta, non vi
è dubbio che l'opponente sia obbligato al versamento dei contributi quanto meno in relazione alle annualità contributive 2015 e 2016.”
Tale sillogismo è, tuttavia, errato. L'apertura di una partita IVA fa presumere che il soggetto svolga un'attività professionale, ma non è condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo contributivo in favore della Pt_1
L'appellante né con la memoria di costituzione in primo grado, né con l'appello, ha chiarito a che titolo pretende il pagamento dei contributi per gli anni dal 2015 e 2016, ossia non ha specificato se si tratta di contributi soggettivi – dovuti dagli iscritti in misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi- o se si tratta di contributi soggettivi supplementari, oppure di contributi integrativi o del Contributo di maternità o di solidarietà. La mancata precisazione del titolo del presunto credito comporta il rigetto della domanda, poiché il presupposto dei contributi soggettivi e dei contributi soggettivi supplementari è la produzione di un reddito professionale, ma la non ha fornito alcuna prova Pt_1
che il negli anni in questione, ossia 2015 e 2016, abbia prodotto un reddito mediante CP_1
l'espletamento dell'attività professionale.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese del presente grado vanno compensate nella misura della metà in considerazione del comportamento del il quale ha omesso le comunicazioni obbligatorie dovute alla Cassa;
la CP_1 parte residua va posta a carico dell'appellante e liquidata come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; Compensa le spese del presente grado nella misura della metà e condanna parte appellante al pagamento della parte residua che liquida in euro 2.100 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 713/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo D'Isidoro presso il cui
Studio, sito in Roma alla Via Cardinal de Luca n. 22, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Filippo Pugliesi presso il cui studio, sito in CP_1
Avellino alla via Campane n. 6, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18.3.2019 innanzi al Tribunale di Avellino, esponeva CP_1
che in data 07.2.2019 gli era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 31/2019, emesso dal Tribunale di Avellino, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore della della somma di € Pt_1
73.906,36 a titolo di contributi per gli anni dal 2007 al 2016, oltre sanzioni e interessi fino al soddisfo;
che tale decreto ingiuntivo andava revocato in primo luogo per la incompetenza del giudice civile a decidere la domanda;
in secondo luogo perché l'importo ivi riportato non era dovuto in ragione dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
in terzo luogo perché nessun importo era dovuto in quanto aveva cessato l'attività professionale in data 31.12.2000 a seguito della cessazione dell'esercizio dell'attività professionale con carattere di continuità. Si costituiva la eccependo che quanto alla eccezione relativa all'inesistenza del credito per Pt_1 intervenuta cessazione dell'attività professionale andava precisato che il Rag. non aveva mai CP_1
comunicato di aver cessato la partita IVA in data 31.12.2000, né aveva richiesto la conseguente cancellazione dall'albo professionale;
che tale comportamento era gravemente omissivo;
che in ogni caso l'opponente taceva il fatto di aver aperto nuova partita IVA in data 15.7.15 successivamente chiusa in data 31.12.18; che, pertanto “nessun addebito può essere mosso all'opposta in ordine alla legittimità della richiesta di pagamento seppure le somme ingiunte non dovessero essere ritenute dovute integralmente.”
Con sentenza 151/2023 il GL, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.
31/2019.
Con ricorso depositato in data 30.3.2023 la censurava la sentenza di primo grado poiché Pt_1
aveva del tutto omesso di valutare quanto eccepito con la memoria di costituzione, ossia che il aveva aperto nuova partita IVA in data 15.7.15 successivamente chiusa in data 31.12.18. Ed CP_1
invero, osservava parte appellante, con la privatizzazione, a seguito del D. Lgs. 509/94, la Pt_1
aveva normato in materia di iscrizione obbligatoria con il proprio Regolamento, stabilendo l'obbligo di iscrizione con decorrenza 1.1.2013 per tutti coloro che risultavano titolari di Partita
IVA, anche se titolari di altra posizione previdenziale pubblica, ne conseguiva che il Rag. CP_1 in seguito all'apertura di una nuova partita IVA in data 15.7.15, con codice relativo ai servizi CP_2
forniti da esperti contabili, era obbligato al versamento dei contributi quanto meno in relazione alle annualità contributive 2015 e 2016.
Tanto eccepito la concludeva chiedendo: Pt_1
“In via principale, per i motivi spiegati in narrativa, condannare l'appellato al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, interessi e sanzioni per le annualità 2015 e 2016 pari ad Euro
11.225,17 di cui Euro 8.753,94 per contributi ed Euro 2.471,23 per sanzioni, oltre ulteriori sanzioni ed interessi”
Si costituiva eccependo che negli anni indicati dalla aveva svolto mansioni di CP_1 Pt_1
carattere amministrativo e gestione della corrispondenza in entrata e uscita per la Cooperativa
Meridiana a r.l., senza svolgere attività riconducibili a quelle di ragioniere – commercialista libero professionista, che veniva espletata dai dottori commercialisti e . Tale Parte_2 Parte_3
attività di tipo esclusivamente amministrativo era poi cessata il 31/10/2015, come risultava pacificamente dall'assenza di reddito per il periodo successivo.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente si osserva che con la memoria di primo grado, la pur richiamando Pt_1
l'apertura di una nuova Partita Iva nel 2015 da parte di non avanzava alcuna pretesa, né CP_1
riduceva quella oggetto del D.I., ma concludeva limitandosi a evidenziare che “nessun addebito può essere mosso all'opposta in ordine alla legittimità della richiesta di pagamento seppure le somme ingiunte non dovessero essere ritenute dovute integralmente”.
Passando all'esame delle censure formulate con l'appello, la ricollega l'obbligo contributivo Pt_1
del per le annualità 2015 – 2016 , alla apertura di una nuova partita IVA in data 15.7.15 e CP_1
al fatto che il codice Ateco relativo alla detta partita IVA è quello dei servizi forniti da esperti contabili ed, infatti, conclude osservando che “…alla luce della normativa innanzi esposta, non vi
è dubbio che l'opponente sia obbligato al versamento dei contributi quanto meno in relazione alle annualità contributive 2015 e 2016.”
Tale sillogismo è, tuttavia, errato. L'apertura di una partita IVA fa presumere che il soggetto svolga un'attività professionale, ma non è condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo contributivo in favore della Pt_1
L'appellante né con la memoria di costituzione in primo grado, né con l'appello, ha chiarito a che titolo pretende il pagamento dei contributi per gli anni dal 2015 e 2016, ossia non ha specificato se si tratta di contributi soggettivi – dovuti dagli iscritti in misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi- o se si tratta di contributi soggettivi supplementari, oppure di contributi integrativi o del Contributo di maternità o di solidarietà. La mancata precisazione del titolo del presunto credito comporta il rigetto della domanda, poiché il presupposto dei contributi soggettivi e dei contributi soggettivi supplementari è la produzione di un reddito professionale, ma la non ha fornito alcuna prova Pt_1
che il negli anni in questione, ossia 2015 e 2016, abbia prodotto un reddito mediante CP_1
l'espletamento dell'attività professionale.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese del presente grado vanno compensate nella misura della metà in considerazione del comportamento del il quale ha omesso le comunicazioni obbligatorie dovute alla Cassa;
la CP_1 parte residua va posta a carico dell'appellante e liquidata come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; Compensa le spese del presente grado nella misura della metà e condanna parte appellante al pagamento della parte residua che liquida in euro 2.100 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa