Sentenza 17 aprile 2014
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 04/02/2015, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2015 REG.PROV.CAU.
N. 10117/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10117 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico per la Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
contro
AR PU Tamburi, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, Via Arno, 6;
nei confronti di
CE LL, AL Travo;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO (Sezione Seconda) n.520/2014, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR PU Tamburi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti, e l’avvocato Morcavallo;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti dalla parte appellante non sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alla verifica della correttezza dei dati inseriti nella domanda inviata on line, e alla produzione dei titoli
Ritenuto, quanto al periculum in mora, non sussistente il pregiudizio grave e irreparabile per la parte appellante
Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare debba essere respinto;
Ritenuto che le spese del presente grado di giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello cautelare (ricorso n. 10117 del 2014).
Condanna la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 1000 (mille) a favore della parte appellata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2015
IL SEGRETARIO