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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9637/2019 R.G. contenzioso, vertente
TRA
e Parte_3 rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dall'avv. Mauro Calò, come da mandato in atti
OPPONENTI
E
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Erroi, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 4.10.2019 Parte_1 Parte_2 e proponevano opposizione avverso il d.i. n. 1917/2019, notificato in data 27.8.2019, Parte_3
con il quale era stato loro richiesto il pagamento della somma di € 1.543.548,70, asseritamente dovuta in virtù della garanzia fideiussoria rilasciata in vista della restituzione dell'importo mutuato in favore della società CP_2 dichiarata fallita;
eccepivano, in primo luogo, la non autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione e, comunque, la nullità della medesima per violazione della normativa a tutela della libera concorrenza;
deducevano l'intervenuta decadenza dall'azione nei loro confronti, sul presupposto che la banca non avesse agito entro trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come previsto nel contratto;
in merito al mutuo eccepivano la nullità dell'art. 17 deltesto negoziale, laddove contemplante la possibilità della banca, in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, di ottenere, insieme alla restituzione del capitale residuo, il pagamento degli interessi relativi a rate non ancora scadute;
lamentavano l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese,
foriero di interessi occulti e ultralegali, nonché di anatocismo;
deducevano, ancora, la nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia determinato ai sensi della l. n. 108/1996 e 1. 24/2001; segnalavano, ancora, la nullità dell'atto di erogazione e quietanza finale per omessa indicazione dell' Pa
solo successivamente inserito;
precisavano, infine, la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato;
instavano, pertanto, per il ricalcolo del piano di ammortamento mediante utilizzo del tasso ex art. 117 TUB.
Controparte_1 costituendosi con comparsa depositata in data 24.1.2020, preliminarmente, Parte_3 eprendeva atto del formale disconoscimento della firma da parte di Parte_1 e
chiedeva la verificazione giudiziale ai sensi dell'art. 216, co. 1 c.p.c.; eccepiva l'incompetenza del Tribunale
adito in favore della competenza specializzata del Tribunale delle Imprese con riferimento alla nullità
della fideiussione in rapporto all'utilizzo dello schema ABI;
nel merito, segnalava che l'eccezione di decadenza dall'azione nei confronti dei garanti ex art. 1957 c.c. risultasse generica e come tale inammissibile;
contestava la plausibilità delle avverse notazioni inerenti la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust ed, altresì, la nullità dell'art. 17 del medesimo;
evidenziava che alcun anatocismo fosse indotto dalla presenza del piano di ammortamento alla francese e negava, quindi, l'applicazione dell'interesse composto nella determinazione delle rate;
prospettava la legittimità dal tasso di interesse di mora e contestava l'eccezione di difformità tra TAEG nominale pattuito in contratto e TAEG effettivo applicato al rapporto di mutuo;
invocava, pertanto, il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28.7.2020 la richiesta ex art. 648 c.p.c. veniva rigettata, stante l'ostativo avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione, quindi venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e veniva invitata parte opposta al deposito dell'originale delle scritture oggetto di contestazione.
Con ordinanza del 3.2.2021 veniva disposta una CTU grafologica funzionale all'accertamento della riferibile alle opponenti delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione e, a tal fine, veniva nominato il dottor Persona_1 ; la causa veniva rinviata all'udienza del 9.7.2021 per il conferimento dell'incarico,
quindi all'udienza dell'11.2.2022 per il deposito dell'elaborato.
All'udienza del 5.4.2023, rilevata la prolunga stasi delle operazioni peritali, nonostante le numerose proroghe richieste ed accordate al consulente, veniva disposta la sostituzione del CTU già designato con
Persona_2 e il giudizio veniva rinviato all'udienza del 17.5.2023 per il conferimentola Dott..ssa
dell'incarico, quindi all'udienza del 10.11.2023 per l'analisi dell'elaborato peritale.
Con ordinanza del 2.4.2025, ritenuta l'indagine tecnica contabile invocata dagli opponenti meramente esplorativa, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 4.6.2025 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, preme osservare come non appaia suscettibile di condivisione l'eccezione relativa al difetto di competenza del Tribunale monocratico, in favore della sezione specializzata del Tribunale delle imprese, sollevata dalla società opposta;
invero, l'art. 33 della Legge a tutela della concorrenza e del mercato n. 287/1990 prevede che debbano essere proposte dinanzi al Tribunale delle imprese soltanto le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della stessa legge anticoncorrenziale;
per contro, dalla competenza delle sezioni specializzate restano escluse le eccezioni aventi ad oggetto la nullità delle fideiussioni per le quali deve ritenersi la competenza del giudice adito. Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione prestata soltanto in via di mera eccezione riconvenzionale e non già in via di domanda incidentale con efficacia erga omnes e di giudicato autonomo;
la qualifica della difesa dell'opponente in termini di “eccezione” trova conferma nella tradizionale distinzione tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale, secondo la quale ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, sono le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato e, cioè, dal provvedimento che egli chiede giudice in base a tale fatto. La giurisprudenza di legittimità, invero,
ribadisce che "La distinzione fra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma del relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte in una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande" (cfr Cass. n. 14852/2013).
Pertanto, deve essere confermata la competenza di questo Tribunale, escludendosi quella funzionale della
Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, posto che l'eccezione riconvenzionale di nullità, così
come svolta dagli opponenti, debba essere decisa solamente in via meramente incidentale e non già con efficacia di giudicato erga omnes.
Sempre in via preliminare, priva di pregio deve considerarsi la contestazione relativa alla veridicità delle sottoscrizioni apposte da Parte_1 e al negozio fideiussorio: dalla consulenza Parte_3
tecnica d'ufficio, espletata con metodo scientifico e rigoroso sulla base del saggio grafico rilasciato dalle parti suddette e dalle scritture di comparazione acquisite, come tale suscettibile di piena condivisione, è
emersa l'autografia delle sottoscrizioni apparentemente riferibili alle medesime.
Nel merito, le contestazioni articolate nella citazione ex art. 645 c.p.c. non appaiono suscettibili di accoglimento, in ragione dei rilievi appresso svolti.
Le opponenti hanno paventato la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa anticoncorrenziale, assumendo che la fideiussione, impropriamente definita specifica, fosse conforme allo schema contrattuale diffuso dall'ABI nel 2003, censurato per violazione della normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 5 del 2.5.2005; in particolare hanno lamentato l'apposizione delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza.
Sul punto il Tribunale osserva che la domanda deve essere rigettata, perché non provata: si noti, in particolare, che, come esplicitato da Cass. civ. sent. n. n. 1170/2025, per potersi considerare le clausole suddette riproduttive di un'intesa vietata la fideiussione omnibus "deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può
dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova"; le garanti, tuttavia, non hanno in alcun modo comprovato una prassi bancaria successiva a tale periodo tale da suffragare la persistenza dell'intesa.
Peraltro, anche in presenza di fideiussioni stipulate nel cennato lasso di tempo, la regola interpretativa che si ricava dalla decisione resa dalle Sezioni Unite della Cassazione delinea la nullità parziale, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della L. 287/1990 e dall'art. 1419 c.c., dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Le opponenti, dunque, per sostenere l'accoglimento della domanda di nullità dell'intero negozio fideiussorio, avrebbero dovuto provare circostanza non emersa nel presente giudizio - che non
-
avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, senza le clausole sopra indicate - circostanza scarsamente plausibile, ove si rilevi che le stesse sono comunque persone legate al debitore principale (per comunanza d'affari e/o vicolo parentale) e, quindi, portatori di un interesse economico al finanziamento bancario.
Nemmeno si può negare che anche l'impresa bancaria abbia interesse al mantenimento della garanzia,
anche in assenza delle suddette clausole favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe la fruizione di una minore garanzia dei propri crediti.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. clausola valida
-
giacchè non ne risulta provata la riconducibilità ad una persistente intesa vietata: le opponenti hanno sostenuto che la Banca fosse decaduta dalla possibilità di agire nei loro confronti in ragione del mancato rispetto del termine di azione in loro danno contrattualmente convenuto, fissato in trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
le medesime, tuttavia, non hanno indicato la data di scadenza dell'obbligazione principale e dunque la data di decorrenza del computo del termine decadenziale,
essendosi limitate a menzionare la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (18.7.2019) e la data di notifica del pedissequo provvedimento monitorio (27.8.2019).
Come di recente ribadito dalla Corte nomofilattica
-si veda sent. n. 20773/25 - "La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. può verificarsi nel caso del contratto di mutuo – nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni – solamente a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata”; parte opposta ha documentato che la mutuante avesse anticipato tale scadenza formalizzando la revoca del rapporto di finanziamento e con lettera raccomandata in data 31.12.2013 e che avesse agito nei confronti del debitore principale Controparte_2 in data 7.9.2016, mediante l'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 132/2016 R.G.E., sicchè il termine di 36 mesi previsto dalla clausola contrattuale, pertanto,
risulta essere stato rispettato.
Quanto al contratto di mutuo, invece, non coglie nel segno la prospettazione inerente al verificarsi di fenomeni anatocistici vietati quali conseguenza dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese,
delineata nell'atto introduttivo;
in proposito, va osservato come l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.
non sia una ordinaria conseguenza dell'adozione di tale sistema -nel quale la quota di interessi è
determinata solo sulla quota capitale- e come gli opponenti non abbiano indicato in virtù di quale meccanismo, nel caso in esame, detto effetto avrebbe concretamente luogo.
In particolare, in conseguenza dell'applicazione dell'ammortamento alla francese, il capitale rimborsato risulta produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili poiché non giunti a scadenza;
tale notazione esclude il ricorrere di un'applicazione vietata dell'interesse composto, atteso che il profilo di nullità ex art. 1283 c.c. cui si riferisce il cristallizzato orientamento della Corte nomofilattica risulta attuale solo in presenza di interessi occulti computati su interessi già scaduti;
con la scelta dell'ammortamento alla francese, al contrario, i contraenti optano per un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche:
gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata;
il maggior costo del finanziamento rispetto ai metodi in cui le rate sono difformi è, pertanto, ancorato alla presenza della rata costante, sicchè non è riconducibile ad un anatocismo vietato.
Neppure suscettibile di condivisione appare la censura inerente all'usurarietà del tasso di mora,
raffrontato con la soglia relativa al tasso corrispettivo;
la Corte nomofilattica ha dapprima, con sent. n.
17447/19, ribadito la strutturale disomogeneità, dettata anche dalla specifica funzione, tra il tasso corrispettivo e quello di mora, precisando che la verifica dell'usurarietà debba essere condotta separatamente rispetto a ciascuno dei suddetti oneri;
ha, successivamente, con sent. SS.UU. n. 19597/20,
evidenziato che l'accertamento relativo al rispetto delle soglie debba avvenire mediante raffronto da un lato del tasso corrispettivo applicato, costituito dal tasso debitore relativo al momento della sottoscrizione del contratto e dagli ulteriori esborsi funzionali all'erogazione del credito, con i parametri ex l. 108/96
ed, dall'altro, del tasso di mora al tasso effettivo globale medio, aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori (2,1%), moltiplicato per il coefficiente in aumento e sommato ai punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dai DM di riferimento.
Ai fini del calcolo del teg, tuttavia, la penale per la decadenza dal beneficio del termine non costituisce una voce computabile, siccome meramente eventuale e non collegata all'erogazione del credito.
Invero, la penale di decadenza dal beneficio del termine "si applica sugli importi scaduti, una tantum, senza considerare i giorni di ritardo nel pagamento delle rate;
pertanto, tale percentuale non può considerarsi un tasso di mora, ma
è un costo a carico del beneficiario da applicarsi solo nel caso di versamento in ritardo delle rate. Tale circostanza fa sì che non sia confrontabile tale entità numerica con un TEG soglia addizionato dei tassi medi di mora, che sono previsti in funzione del periodo di ritardato pagamento, mentre nel caso di specie l'importo addebitato risulta essere fisso" ed eventuale. (cfr. Tribunale di Benevento, sent. n. 1134 del 24.05.2021).
Del pari, non possono trovare accoglimento le censure relative alla difformità tra TAEG nominale pattuito in contratto e TAEG effettivo applicato al rapporto di mutuo. In proposito, giovi rimarcare la strutturale vocazione del TAEG che non è idonea a riverberarsi sulla validità della relativa convenzione.
Ed invero, il TAEG o ISC esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinarne il costo effettivo secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima;
pertanto, detta voce non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa, siccome strumentale ad evidenziare al cliente il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
l'erronea indicazione della medesima, in considerazione di tale funzione, non comporta una diversa onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo e,
per l'effetto, non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (cfr. Trib. Roma sent. n.
15480/20, CA Torino, sent. n. 965/20, Trib. Bergamo n. 2244/19).
Tale erronea rappresentazione, in particolare, risulta idonea a spiegare la propria incidenza solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, che tuttavia è apprezzabile solo qualora venga comprovato uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente.
Infine, deve essere respinta la domanda relativa alla nullità dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo ipotecario, in quanto, secondo quanto sostenuto dagli opponenti, legittimante la restituzione degli interessi sulle rate non ancora scadute.
Il richiamato art. 17, invero, si limita a regolare il diritto dell'istituto di credito a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e a risolvere il rapporto di mutuo laddove ricorrano le ipotesi previste in contratto, nonché di esigere, per l'effetto, l'immediato rimborso di ogni suo credito. La clausola, viceversa, non risulta in alcun modo contemplare l' ulteriore diritto dell'istituto erogante di pretendere la restituzione degli interessi sulle rate non ancora scadute.
In ossequio alle notazioni che precedono, l'opposizione deve trovare rigetto. Le spese di lite, parametrate ex art. 55/14 alla molteplicità die profili giudici trattati, alla consistenza dell'attività processuale svolta ed al valore della lite, seguono la soccombenza delle opponenti;
gli oneri rinvenienti dalla ctu grafologica graveranno integralmente sulle opponenti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. opposto;
e Parte_3 alla rifusione
- Condanna Parte_1 Parte_2
in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
35.000,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa;
Pone definitivamente a carico delle opponenti gli oneri rinvenienti dalla ctu grafologica.
Lecce, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9637/2019 R.G. contenzioso, vertente
TRA
e Parte_3 rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dall'avv. Mauro Calò, come da mandato in atti
OPPONENTI
E
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Erroi, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 4.10.2019 Parte_1 Parte_2 e proponevano opposizione avverso il d.i. n. 1917/2019, notificato in data 27.8.2019, Parte_3
con il quale era stato loro richiesto il pagamento della somma di € 1.543.548,70, asseritamente dovuta in virtù della garanzia fideiussoria rilasciata in vista della restituzione dell'importo mutuato in favore della società CP_2 dichiarata fallita;
eccepivano, in primo luogo, la non autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione e, comunque, la nullità della medesima per violazione della normativa a tutela della libera concorrenza;
deducevano l'intervenuta decadenza dall'azione nei loro confronti, sul presupposto che la banca non avesse agito entro trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come previsto nel contratto;
in merito al mutuo eccepivano la nullità dell'art. 17 deltesto negoziale, laddove contemplante la possibilità della banca, in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, di ottenere, insieme alla restituzione del capitale residuo, il pagamento degli interessi relativi a rate non ancora scadute;
lamentavano l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese,
foriero di interessi occulti e ultralegali, nonché di anatocismo;
deducevano, ancora, la nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia determinato ai sensi della l. n. 108/1996 e 1. 24/2001; segnalavano, ancora, la nullità dell'atto di erogazione e quietanza finale per omessa indicazione dell' Pa
solo successivamente inserito;
precisavano, infine, la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato;
instavano, pertanto, per il ricalcolo del piano di ammortamento mediante utilizzo del tasso ex art. 117 TUB.
Controparte_1 costituendosi con comparsa depositata in data 24.1.2020, preliminarmente, Parte_3 eprendeva atto del formale disconoscimento della firma da parte di Parte_1 e
chiedeva la verificazione giudiziale ai sensi dell'art. 216, co. 1 c.p.c.; eccepiva l'incompetenza del Tribunale
adito in favore della competenza specializzata del Tribunale delle Imprese con riferimento alla nullità
della fideiussione in rapporto all'utilizzo dello schema ABI;
nel merito, segnalava che l'eccezione di decadenza dall'azione nei confronti dei garanti ex art. 1957 c.c. risultasse generica e come tale inammissibile;
contestava la plausibilità delle avverse notazioni inerenti la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust ed, altresì, la nullità dell'art. 17 del medesimo;
evidenziava che alcun anatocismo fosse indotto dalla presenza del piano di ammortamento alla francese e negava, quindi, l'applicazione dell'interesse composto nella determinazione delle rate;
prospettava la legittimità dal tasso di interesse di mora e contestava l'eccezione di difformità tra TAEG nominale pattuito in contratto e TAEG effettivo applicato al rapporto di mutuo;
invocava, pertanto, il rigetto delle domande formulate nei propri confronti e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28.7.2020 la richiesta ex art. 648 c.p.c. veniva rigettata, stante l'ostativo avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione, quindi venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e veniva invitata parte opposta al deposito dell'originale delle scritture oggetto di contestazione.
Con ordinanza del 3.2.2021 veniva disposta una CTU grafologica funzionale all'accertamento della riferibile alle opponenti delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione e, a tal fine, veniva nominato il dottor Persona_1 ; la causa veniva rinviata all'udienza del 9.7.2021 per il conferimento dell'incarico,
quindi all'udienza dell'11.2.2022 per il deposito dell'elaborato.
All'udienza del 5.4.2023, rilevata la prolunga stasi delle operazioni peritali, nonostante le numerose proroghe richieste ed accordate al consulente, veniva disposta la sostituzione del CTU già designato con
Persona_2 e il giudizio veniva rinviato all'udienza del 17.5.2023 per il conferimentola Dott..ssa
dell'incarico, quindi all'udienza del 10.11.2023 per l'analisi dell'elaborato peritale.
Con ordinanza del 2.4.2025, ritenuta l'indagine tecnica contabile invocata dagli opponenti meramente esplorativa, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 4.6.2025 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, preme osservare come non appaia suscettibile di condivisione l'eccezione relativa al difetto di competenza del Tribunale monocratico, in favore della sezione specializzata del Tribunale delle imprese, sollevata dalla società opposta;
invero, l'art. 33 della Legge a tutela della concorrenza e del mercato n. 287/1990 prevede che debbano essere proposte dinanzi al Tribunale delle imprese soltanto le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della stessa legge anticoncorrenziale;
per contro, dalla competenza delle sezioni specializzate restano escluse le eccezioni aventi ad oggetto la nullità delle fideiussioni per le quali deve ritenersi la competenza del giudice adito. Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione prestata soltanto in via di mera eccezione riconvenzionale e non già in via di domanda incidentale con efficacia erga omnes e di giudicato autonomo;
la qualifica della difesa dell'opponente in termini di “eccezione” trova conferma nella tradizionale distinzione tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale, secondo la quale ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, sono le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato e, cioè, dal provvedimento che egli chiede giudice in base a tale fatto. La giurisprudenza di legittimità, invero,
ribadisce che "La distinzione fra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma del relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte in una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande" (cfr Cass. n. 14852/2013).
Pertanto, deve essere confermata la competenza di questo Tribunale, escludendosi quella funzionale della
Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, posto che l'eccezione riconvenzionale di nullità, così
come svolta dagli opponenti, debba essere decisa solamente in via meramente incidentale e non già con efficacia di giudicato erga omnes.
Sempre in via preliminare, priva di pregio deve considerarsi la contestazione relativa alla veridicità delle sottoscrizioni apposte da Parte_1 e al negozio fideiussorio: dalla consulenza Parte_3
tecnica d'ufficio, espletata con metodo scientifico e rigoroso sulla base del saggio grafico rilasciato dalle parti suddette e dalle scritture di comparazione acquisite, come tale suscettibile di piena condivisione, è
emersa l'autografia delle sottoscrizioni apparentemente riferibili alle medesime.
Nel merito, le contestazioni articolate nella citazione ex art. 645 c.p.c. non appaiono suscettibili di accoglimento, in ragione dei rilievi appresso svolti.
Le opponenti hanno paventato la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa anticoncorrenziale, assumendo che la fideiussione, impropriamente definita specifica, fosse conforme allo schema contrattuale diffuso dall'ABI nel 2003, censurato per violazione della normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 5 del 2.5.2005; in particolare hanno lamentato l'apposizione delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza.
Sul punto il Tribunale osserva che la domanda deve essere rigettata, perché non provata: si noti, in particolare, che, come esplicitato da Cass. civ. sent. n. n. 1170/2025, per potersi considerare le clausole suddette riproduttive di un'intesa vietata la fideiussione omnibus "deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può
dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova"; le garanti, tuttavia, non hanno in alcun modo comprovato una prassi bancaria successiva a tale periodo tale da suffragare la persistenza dell'intesa.
Peraltro, anche in presenza di fideiussioni stipulate nel cennato lasso di tempo, la regola interpretativa che si ricava dalla decisione resa dalle Sezioni Unite della Cassazione delinea la nullità parziale, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della L. 287/1990 e dall'art. 1419 c.c., dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Le opponenti, dunque, per sostenere l'accoglimento della domanda di nullità dell'intero negozio fideiussorio, avrebbero dovuto provare circostanza non emersa nel presente giudizio - che non
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avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, senza le clausole sopra indicate - circostanza scarsamente plausibile, ove si rilevi che le stesse sono comunque persone legate al debitore principale (per comunanza d'affari e/o vicolo parentale) e, quindi, portatori di un interesse economico al finanziamento bancario.
Nemmeno si può negare che anche l'impresa bancaria abbia interesse al mantenimento della garanzia,
anche in assenza delle suddette clausole favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe la fruizione di una minore garanzia dei propri crediti.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. clausola valida
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giacchè non ne risulta provata la riconducibilità ad una persistente intesa vietata: le opponenti hanno sostenuto che la Banca fosse decaduta dalla possibilità di agire nei loro confronti in ragione del mancato rispetto del termine di azione in loro danno contrattualmente convenuto, fissato in trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
le medesime, tuttavia, non hanno indicato la data di scadenza dell'obbligazione principale e dunque la data di decorrenza del computo del termine decadenziale,
essendosi limitate a menzionare la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (18.7.2019) e la data di notifica del pedissequo provvedimento monitorio (27.8.2019).
Come di recente ribadito dalla Corte nomofilattica
-si veda sent. n. 20773/25 - "La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. può verificarsi nel caso del contratto di mutuo – nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni – solamente a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata”; parte opposta ha documentato che la mutuante avesse anticipato tale scadenza formalizzando la revoca del rapporto di finanziamento e con lettera raccomandata in data 31.12.2013 e che avesse agito nei confronti del debitore principale Controparte_2 in data 7.9.2016, mediante l'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 132/2016 R.G.E., sicchè il termine di 36 mesi previsto dalla clausola contrattuale, pertanto,
risulta essere stato rispettato.
Quanto al contratto di mutuo, invece, non coglie nel segno la prospettazione inerente al verificarsi di fenomeni anatocistici vietati quali conseguenza dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese,
delineata nell'atto introduttivo;
in proposito, va osservato come l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c.
non sia una ordinaria conseguenza dell'adozione di tale sistema -nel quale la quota di interessi è
determinata solo sulla quota capitale- e come gli opponenti non abbiano indicato in virtù di quale meccanismo, nel caso in esame, detto effetto avrebbe concretamente luogo.
In particolare, in conseguenza dell'applicazione dell'ammortamento alla francese, il capitale rimborsato risulta produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili poiché non giunti a scadenza;
tale notazione esclude il ricorrere di un'applicazione vietata dell'interesse composto, atteso che il profilo di nullità ex art. 1283 c.c. cui si riferisce il cristallizzato orientamento della Corte nomofilattica risulta attuale solo in presenza di interessi occulti computati su interessi già scaduti;
con la scelta dell'ammortamento alla francese, al contrario, i contraenti optano per un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche:
gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata;
il maggior costo del finanziamento rispetto ai metodi in cui le rate sono difformi è, pertanto, ancorato alla presenza della rata costante, sicchè non è riconducibile ad un anatocismo vietato.
Neppure suscettibile di condivisione appare la censura inerente all'usurarietà del tasso di mora,
raffrontato con la soglia relativa al tasso corrispettivo;
la Corte nomofilattica ha dapprima, con sent. n.
17447/19, ribadito la strutturale disomogeneità, dettata anche dalla specifica funzione, tra il tasso corrispettivo e quello di mora, precisando che la verifica dell'usurarietà debba essere condotta separatamente rispetto a ciascuno dei suddetti oneri;
ha, successivamente, con sent. SS.UU. n. 19597/20,
evidenziato che l'accertamento relativo al rispetto delle soglie debba avvenire mediante raffronto da un lato del tasso corrispettivo applicato, costituito dal tasso debitore relativo al momento della sottoscrizione del contratto e dagli ulteriori esborsi funzionali all'erogazione del credito, con i parametri ex l. 108/96
ed, dall'altro, del tasso di mora al tasso effettivo globale medio, aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori (2,1%), moltiplicato per il coefficiente in aumento e sommato ai punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dai DM di riferimento.
Ai fini del calcolo del teg, tuttavia, la penale per la decadenza dal beneficio del termine non costituisce una voce computabile, siccome meramente eventuale e non collegata all'erogazione del credito.
Invero, la penale di decadenza dal beneficio del termine "si applica sugli importi scaduti, una tantum, senza considerare i giorni di ritardo nel pagamento delle rate;
pertanto, tale percentuale non può considerarsi un tasso di mora, ma
è un costo a carico del beneficiario da applicarsi solo nel caso di versamento in ritardo delle rate. Tale circostanza fa sì che non sia confrontabile tale entità numerica con un TEG soglia addizionato dei tassi medi di mora, che sono previsti in funzione del periodo di ritardato pagamento, mentre nel caso di specie l'importo addebitato risulta essere fisso" ed eventuale. (cfr. Tribunale di Benevento, sent. n. 1134 del 24.05.2021).
Del pari, non possono trovare accoglimento le censure relative alla difformità tra TAEG nominale pattuito in contratto e TAEG effettivo applicato al rapporto di mutuo. In proposito, giovi rimarcare la strutturale vocazione del TAEG che non è idonea a riverberarsi sulla validità della relativa convenzione.
Ed invero, il TAEG o ISC esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinarne il costo effettivo secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima;
pertanto, detta voce non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa, siccome strumentale ad evidenziare al cliente il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
l'erronea indicazione della medesima, in considerazione di tale funzione, non comporta una diversa onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo e,
per l'effetto, non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (cfr. Trib. Roma sent. n.
15480/20, CA Torino, sent. n. 965/20, Trib. Bergamo n. 2244/19).
Tale erronea rappresentazione, in particolare, risulta idonea a spiegare la propria incidenza solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, che tuttavia è apprezzabile solo qualora venga comprovato uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente.
Infine, deve essere respinta la domanda relativa alla nullità dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo ipotecario, in quanto, secondo quanto sostenuto dagli opponenti, legittimante la restituzione degli interessi sulle rate non ancora scadute.
Il richiamato art. 17, invero, si limita a regolare il diritto dell'istituto di credito a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e a risolvere il rapporto di mutuo laddove ricorrano le ipotesi previste in contratto, nonché di esigere, per l'effetto, l'immediato rimborso di ogni suo credito. La clausola, viceversa, non risulta in alcun modo contemplare l' ulteriore diritto dell'istituto erogante di pretendere la restituzione degli interessi sulle rate non ancora scadute.
In ossequio alle notazioni che precedono, l'opposizione deve trovare rigetto. Le spese di lite, parametrate ex art. 55/14 alla molteplicità die profili giudici trattati, alla consistenza dell'attività processuale svolta ed al valore della lite, seguono la soccombenza delle opponenti;
gli oneri rinvenienti dalla ctu grafologica graveranno integralmente sulle opponenti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. opposto;
e Parte_3 alla rifusione
- Condanna Parte_1 Parte_2
in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
35.000,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa;
Pone definitivamente a carico delle opponenti gli oneri rinvenienti dalla ctu grafologica.
Lecce, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo