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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/07/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1819/2024 da
, nata a [...] (U.S.A.) il 28.09.1961, residente in [...]
Venezia, 10 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Rita C.F._1
Garofalo (C.F. ) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso la C.F._2
cancelleria del Tribunale;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente ed anche P.IVA_1
disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese , ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, sito in Via Cal di Breda,
116, edificio 4;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di
comparizione delle parti, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 Tribunale di Treviso
novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21
della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della
parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, -anche eventualmente
riparametrati, in caso di contratti di durata inferiore o comunque non al 30 giugno o al 31 agosto,
in virtù del principio “Pro rata temporis” si come previsto dalla dir. 99/70 CGUE clausola 4 punto
2- tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/21 2022/23 e 2023/24 o
per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo
indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1
alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00 o della somma che la S.V. riterrà
opportuna, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla
formazione professionale della parte ricorrente. Con ogni consequenziale statuizione per spese
diritti ed onorari del giudizio, tenendo in considerazione l'intervenuta modifica da parte del D.M. n.
147 del 2022 del D.M. 55/2014, che ha introdotto all'art. 4, il nuovo comma 1-bis che prevede
l'aumento del 30% del compenso in caso di atti navigabili: “Il compenso determinato tenuto conto
dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino 30 per cento quando gli
atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca
testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.”.
Nonché del comma 8 del medesimo articolo, in virtù del quale, “Il compenso da liquidare
giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a
quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente
fondate.”. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il
- 2 - Tribunale di Treviso
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per la parte resistente:
“In via principale:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.05.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio quale docente con contratti a tempo determinato alle dipendenze del CP_1
convenuto, ha adito l'intestato Tribunale per sentir accertare il proprio diritto a beneficiare della c.d.
“Carta elettronica del docente”, di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della Legge 13 luglio 2015, n. 107,
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.000,00.
A sostegno della domanda, ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio per violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) sostenendo la piena comparabilità delle mansioni e degli obblighi formativi tra docenti di ruolo e a termine,
richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato e della
Cassazione.
- 3 - Tribunale di Treviso
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del g.o., il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego”
per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 1.
n. 107/2015). Ha altresì chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la
- 4 - Tribunale di Treviso
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2,
che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il
Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero,
delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n.
- 5 - Tribunale di Treviso
69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche
- 6 - Tribunale di Treviso
ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la CP_1
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI,
18/05/2022, n.450).
- 7 - Tribunale di Treviso
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
"1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
- 8 - Tribunale di Treviso
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico" (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961)Risulta dagli atti che la ricorrente ha prestato servizio per un numero di giorni superiore a 180 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati.
Nello specifico, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato, con contratti di durata superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, presso i seguenti istituti:
per l'a.s. 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo “Stefanini” di Treviso per 185 giorni;
per l'a.s. 2021/2022, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Palladio” di Treviso per 210 giorni;
per l'a.s. 2022/2023, presso il Liceo Scientifico “Da Vinci” di Treviso per 205 giorni;
per l'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto Tecnico “Riccati-Luzzatti” di Treviso per 190 giorni.
Il non ha allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato il 15.05.2025 e il più risalente degli anni in contestazione è il 2020/2021.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
- 9 - Tribunale di Treviso
disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della
Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Euro Parte_1
500 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00
tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie
- 10 - Tribunale di Treviso
nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Annalisa Rita Garofalo, dichiaratosi antistatario
Treviso, 20/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 11 -
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1819/2024 da
, nata a [...] (U.S.A.) il 28.09.1961, residente in [...]
Venezia, 10 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Rita C.F._1
Garofalo (C.F. ) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso la C.F._2
cancelleria del Tribunale;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_1 CP_2
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente ed anche P.IVA_1
disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese , ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, sito in Via Cal di Breda,
116, edificio 4;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di
comparizione delle parti, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 Tribunale di Treviso
novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21
della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della
parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, -anche eventualmente
riparametrati, in caso di contratti di durata inferiore o comunque non al 30 giugno o al 31 agosto,
in virtù del principio “Pro rata temporis” si come previsto dalla dir. 99/70 CGUE clausola 4 punto
2- tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/21 2022/23 e 2023/24 o
per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo
indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione Controparte_1
alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00 o della somma che la S.V. riterrà
opportuna, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla
formazione professionale della parte ricorrente. Con ogni consequenziale statuizione per spese
diritti ed onorari del giudizio, tenendo in considerazione l'intervenuta modifica da parte del D.M. n.
147 del 2022 del D.M. 55/2014, che ha introdotto all'art. 4, il nuovo comma 1-bis che prevede
l'aumento del 30% del compenso in caso di atti navigabili: “Il compenso determinato tenuto conto
dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino 30 per cento quando gli
atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca
testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.”.
Nonché del comma 8 del medesimo articolo, in virtù del quale, “Il compenso da liquidare
giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a
quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente
fondate.”. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il
- 2 - Tribunale di Treviso
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per la parte resistente:
“In via principale:
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.05.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio quale docente con contratti a tempo determinato alle dipendenze del CP_1
convenuto, ha adito l'intestato Tribunale per sentir accertare il proprio diritto a beneficiare della c.d.
“Carta elettronica del docente”, di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della Legge 13 luglio 2015, n. 107,
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.000,00.
A sostegno della domanda, ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio per violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) sostenendo la piena comparabilità delle mansioni e degli obblighi formativi tra docenti di ruolo e a termine,
richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato e della
Cassazione.
- 3 - Tribunale di Treviso
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del g.o., il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego”
per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 1.
n. 107/2015). Ha altresì chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la
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formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2,
che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il
Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero,
delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n.
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69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche
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ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la CP_1
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI,
18/05/2022, n.450).
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Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
"1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
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all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico" (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961)Risulta dagli atti che la ricorrente ha prestato servizio per un numero di giorni superiore a 180 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati.
Nello specifico, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato, con contratti di durata superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, presso i seguenti istituti:
per l'a.s. 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo “Stefanini” di Treviso per 185 giorni;
per l'a.s. 2021/2022, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Palladio” di Treviso per 210 giorni;
per l'a.s. 2022/2023, presso il Liceo Scientifico “Da Vinci” di Treviso per 205 giorni;
per l'a.s. 2023/2024, presso l'Istituto Tecnico “Riccati-Luzzatti” di Treviso per 190 giorni.
Il non ha allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato il 15.05.2025 e il più risalente degli anni in contestazione è il 2020/2021.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
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disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della
Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di Euro Parte_1
500 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00
tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie
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nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Annalisa Rita Garofalo, dichiaratosi antistatario
Treviso, 20/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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