Articolo 7 della Legge 6 giugno 1952, n. 736
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 luglio 1952
Art. 7.
Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 .
Entrata in vigore il 24 luglio 1952