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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1637/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2399/2023 depositato il 29/04/2023
proposto da
Ag.entrate - SS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2438/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 29/10/2022
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520229000005253000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/4/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229000005253000 notificata in data 19/1/2022 emesso dall'agente della riscossione per l'importo di € 169.705,05, contestandolo limitatamente a 5 cartelle di pagamento emesse a titolo di irpef.
Il ricorso veniva accolto con sentenza 2438/22 del 29/10/2022 mediante la quale si riteneva non provata la notifica delle cartelle e irrilevante l'omessa citazione dell'agente della riscossione.
Avverso la sentenza proponeva appello l'agente della riscossione evidenziando l'erroneità della sentenza, essendosi la stessa costituita nel giudizio di primo grado;
avvenuta notifica delle cartelle presupposte, inammissibilità del ricorso introduttivo, insussistenza della prescrizione. Depositava in atti caotica documentazione priva di elencazione e commento.
Non si costituiva Agenzia delle Entrate.
Non si costituiva Resistente_1 cui l'appello veniva notificato a mezzo pec.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, nel giudizio di primo grado l'agente della riscossione non risulta costituito.
Tanto premesso, alla luce della documentazione prodotta in fase di appello, l'appello risulta fondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto di 21 cartelle e 7 avvisi di pagamento. L'appellato la contesta limitatamente a 5 cartelle:
n. 29520140031057808 notificata il 17.2.2015;
n. 29520150027856462 notificata il 22.3.2016;
n. 29520160027712089 notificata l'11.1.2017;
n. 29520170021284156 notificata il 29.1.2018;
n. 29520180018651936 notificata il 15.11.2019.
Come documentato dall'agente della riscossione le cartelle sono state notificate all'indirizzo del destinatario e consegnate a persona ivi presente. Inoltre, in data 10/9/2019, veniva notificata all'appellato direttamente a mezzo posta e per compiuta giacenza, comunicazione preventiva di ipoteca n. 295762201800001393 comprensiva della prima, terza e quarta cartella. In data 12/1/2018 veniva notificata intimazione di pagamento n. 29520179009300389000 comprensiva della seconda cartella.
Infondata, dunque, l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte.
Conseguentemente infondata l'eccezione di prescrizione. Trattasi, infatti, di pretese per tributi erariali, con termine di prescrizione notoriamente decennale.
Tenuto conto anche della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, nessun termine di prescrizione
è maturato dalla data di notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio. L'appello, dunque, va accolto. Avuto riguardo alla mancata costituzione dell'agente della riscossione in primo grado ed alla documentazione caoticamente versata in atti in sede di appello, le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, conferma l'intimazione impugnata. Compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2399/2023 depositato il 29/04/2023
proposto da
Ag.entrate - SS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2438/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 29/10/2022
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520229000005253000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/4/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229000005253000 notificata in data 19/1/2022 emesso dall'agente della riscossione per l'importo di € 169.705,05, contestandolo limitatamente a 5 cartelle di pagamento emesse a titolo di irpef.
Il ricorso veniva accolto con sentenza 2438/22 del 29/10/2022 mediante la quale si riteneva non provata la notifica delle cartelle e irrilevante l'omessa citazione dell'agente della riscossione.
Avverso la sentenza proponeva appello l'agente della riscossione evidenziando l'erroneità della sentenza, essendosi la stessa costituita nel giudizio di primo grado;
avvenuta notifica delle cartelle presupposte, inammissibilità del ricorso introduttivo, insussistenza della prescrizione. Depositava in atti caotica documentazione priva di elencazione e commento.
Non si costituiva Agenzia delle Entrate.
Non si costituiva Resistente_1 cui l'appello veniva notificato a mezzo pec.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, nel giudizio di primo grado l'agente della riscossione non risulta costituito.
Tanto premesso, alla luce della documentazione prodotta in fase di appello, l'appello risulta fondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto di 21 cartelle e 7 avvisi di pagamento. L'appellato la contesta limitatamente a 5 cartelle:
n. 29520140031057808 notificata il 17.2.2015;
n. 29520150027856462 notificata il 22.3.2016;
n. 29520160027712089 notificata l'11.1.2017;
n. 29520170021284156 notificata il 29.1.2018;
n. 29520180018651936 notificata il 15.11.2019.
Come documentato dall'agente della riscossione le cartelle sono state notificate all'indirizzo del destinatario e consegnate a persona ivi presente. Inoltre, in data 10/9/2019, veniva notificata all'appellato direttamente a mezzo posta e per compiuta giacenza, comunicazione preventiva di ipoteca n. 295762201800001393 comprensiva della prima, terza e quarta cartella. In data 12/1/2018 veniva notificata intimazione di pagamento n. 29520179009300389000 comprensiva della seconda cartella.
Infondata, dunque, l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte.
Conseguentemente infondata l'eccezione di prescrizione. Trattasi, infatti, di pretese per tributi erariali, con termine di prescrizione notoriamente decennale.
Tenuto conto anche della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, nessun termine di prescrizione
è maturato dalla data di notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio. L'appello, dunque, va accolto. Avuto riguardo alla mancata costituzione dell'agente della riscossione in primo grado ed alla documentazione caoticamente versata in atti in sede di appello, le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, conferma l'intimazione impugnata. Compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti.