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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1976/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9040/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 10/10/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, con procura conferita unitamente all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Mauro Contin (C.F.
; C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA e Controparte_1 P.IVA_2
C.F. , in persona del titolare, rappresentato e C.F._2
difeso dell'avv. Giovanna TT Genito, (C.F. , C.F._3
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
OGGETTO: pagamento corrispettivo contratto d'appalto.
CONCLUSIONI: l'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 04.09.2025, concludeva come segue:
“Riformarsi l'impugnata sentenza n. 9040/2022 del Tribunale di Napoli,
Giudice dott. Mauro Impresa, depositata in data 13.10.2022 e mai notificata, per tutti i motivi di appello esposti nel presente atto di citazione, e quindi nello specifico, revocarsi e/ dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3708/2020 emesso all'esito del procedimento monitorio RG 10032/2020 – Tribunale di Napoli oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 17131/2020 RG –
Tribunale di Napoli, conseguentemente, condannarsi l'odierna appellata
alla restituzione integrale di tutte Controparte_1
le somme corrisposte da in esecuzione sia Parte_1
del decreto ingiuntivo n° 3708/2020 che della sentenza odiernamente appellata o comunque dell'importo che risulterà essere stato indebitamente versato dall'odierna appellante, maggiorando per interessi moratori dal versamento al saldo.- In ogni caso.- Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA,
CPA e spese generali.- In via istruttoria Si chiede sin d'ora venga disposta
C.T.U. volta a confermare la piena corrispondenza tra le risultanze riportate nell'allegato 6), ut supra indicato, e le registrazioni (video, audio), trascrizioni acquisite dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini penali sopra richiamate.-
pag. 2/17 parte appellata, mediante note ex art. 352, co. 1, n.1, depositate in data
8.09.2025, chiedeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per le motivazioni in comparsa spiegate, Parte_1
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, rigettare le richieste istruttorie in quanto inammissibili, con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 3708/2020, emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso della , notificato in data Controparte_1
24.06.2020, alla veniva ordinato il Parte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 17.169,29, oltre interessi al tasso legale, spese e compensi, quale corrispettivo non versato delle fatture n. 15 del 21.02.2020 dell'importo di € 1.319,06
IVA inclusa, n. 16 del 21.02.2020 dell'importo di € 9.414, n. 20 del
23.03.2020 dell'importo di € 659,53, n. 21 del 23.03.2020 dell'importo di € 4.707,00, n. 23 del 25.03.2020 dell'importo di € 573,16, n. 31 dell'11 maggio 2020 dell'importo di € 496,54, emesse dall'odierno appellato a titolo di corrispettivo dei lavori dal medesimo eseguiti, presso l' in adempimento del contratto d'appalto Controparte_2
stipulato in data 25.11.2019 con la società . Parte_1
pag. 3/17 Con atto di citazione, notificato in data 14.09.2020, Parte_1
proponeva opposizione avverso il citato decreto
[...]
ingiuntivo, contestando il credito sia nel quantum che nell'an.
Preliminarmente, l'opponente riferiva che il valore economico dei lavori complessivamente commissionati a in forza del Controparte_1
predetto contratto, ammontava ad euro 40.000,00 e che, tuttavia, una parte di tali lavori, venivano subappaltati da ad una Controparte_1
terza ditta, tale R.C.R. S.r.l., la quale, per le lavorazioni e le forniture da essa eseguiti, veniva liquidata, atteso il ritardo nei pagamenti da parte della subappaltante direttamente da Controparte_1 Parte_1
, cui la subappaltatrice pure si rivolgeva per richiedere il
[...]
corrispettivo in quanto solidalmente responsabile. Sosteneva, pertanto,
l'opponente che le somme, da essa direttamente pagate al terzo, andavano scorporate dall'importo complessivo ancora spettante a
Controparte_1
Tanto premesso, l'opponente eccepiva che l'importo ad essa richiesto dalla controparte con il ricorso monitorio fosse eccessivo e che, comunque, una parte di dette somme non era dovuta in ragione dell'incompletezza dei lavori dalla stessa eseguiti. In particolare,
deduceva che controparte non aveva provveduto a Parte_1
completare “…per circa il 40% l'impianto antincendio previsto al punto
37 del valore complessivo di € 6.393,60” e che “…non sono state fornite né tanto meno installate le pensiline in lamiera fella finestra della zona lavaggio di cui al punto 2 del valore di € 144, la tubazione dello scarico della zona lavaggio pentole di cui al punto 5 non è collegata allo scarico
pag. 4/17 esterno oltre al fatto che le pendenze non sono state realizzate come previsto al punto 6 cosicché l'acqua fuoriesce, al punto 13 del Computo
Metrico era previsto il ripristino della pavimentazione in resina in corrispondenza dell'apertura della nuova griglia e ciò non è stato fatto, è stata omessa la codifica dei telecomandi dell'ingresso dipendenti (punto
22) ed infine l'antifurto non è stato completato del tutto (37)…”.
A contestazione dell'an della pretesa creditoria, invece, l'opponente invocava la derivazione del contratto di appalto, dal quale originava il credito de quo, da fatti, penalmente rilevanti, di presunta corruzione tra privati.
Al riguardo, rappresentava che, al fine di scegliere i propri Parte_1
fornitori, aveva, nella propria libertà organizzativa, predisposto delle procedure di tipo comparativo che le consentivano di selezionare, quale controparte contrattuale, l'operatore che aveva presentato l'offerta economica più vantaggiosa. Deduceva che taluni dei propri dipendenti, tutti impiegati nella società sebbene a livelli diversi, nelle sopra menzionate procedure, avevano messo in atto un vero e proprio sistema di corruttela che prevedeva l'individuazione degli imprenditori disponibili a “retrocedere” una parte del ricavato del futuro contratto a fronte della promessa, operata dai ridetti dipendenti, di comunicargli, anticipatamente, il valore e il contenuto delle concorrenti offerte di modo da consentire, all'imprenditore interessato, la certezza, presentando l'offerta più vantaggiosa, di vedersi affidata la commessa da parte di . Esponeva, poi, che la dazione di denaro, che Parte_1
conseguiva al sopradetto accordo, veniva giustificata mediante pag. 5/17 emissione, da parte di due società di comodo, gestite in via di fatto dai medesimi dipendenti infedeli di , di fatture (nei confronti Parte_1
delle imprese conniventi) a liquidazione del compenso relativo ad un simulato contratto di procacciamento di affari.
Tanto premesso in via generale, rappresentava che tali Parte_1
fatti erano stati da essa denunciati all'autorità giudiziaria, la quale aveva adottato, nei confronti dei suoi dipendenti, una serie di provvedimenti cautelari. Essa sosteneva, altresì, che nonostante il nome di non fosse incluso in nessuno dei Controparte_1
provvedimenti cautelari sopra citati, tuttavia, aveva appurato che tale sistema era stato certamente utilizzato anche con riferimento al contratto concluso con dal quale traeva origine la Controparte_1
pretesa creditoria de qua.
Pertanto, l'opposta deduceva che le somme, fatturate dalla convenuta, erano state sicuramente maggiorate a causa delle tangenti, il cui costo doveva, di conseguenza, essere recuperato in qualche modo dalla ditta opposta. D'altra parte, eccepiva la stessa illiceità del Parte_1
contratto stipulato con essendovi ricompreso nel Controparte_1
prezzo, quasi con certezza assoluta, un provento da reato, che avrebbe di per sé reso la causa del negozio giuridico illecita ex art. 1343 c.c.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta la Controparte_1
quale resisteva all'opposizione per quanto di ragione, deducendo che la maggior parte delle incompletezze, lamentate da , si Parte_1
riferivano ai lavori subappaltati alla società RCR S.R.L., alla quale il prezzo era stato pagato direttamente dall'opponente, che, tuttavia, non pag. 6/17 aveva eccepito, come invece avrebbe dovuto e potuto fare, alcunché rispetto al merito delle lavorazioni. Parimenti, l'opposta sosteneva che l'impianto antincendio completo, come dimostrato dal verbale di collaudo, sottoscritto da due dipendenti della committente in data
21.02.2020, nel quale era indicato che i lavori erano stati ultimati ed
“eseguiti a perfetta opera d'arte e collaudati”.
sosteneva, inoltre, di avere notificato numerosi Controparte_1
solleciti alla controparte per il pagamento delle fatture insolute e che, in data 9.03.2020, la le inoltrava una pec dichiarando di Parte_1
voler pagare preliminarmente RCR, subordinando il pagamento, di quanto ancora dovuto ad essa opposta, alla trasmissione di tutti i documenti comprovanti la regolarità contributiva e l'idoneità tecnico professionale della società.
Asseriva, poi, che, con successiva pec del 24.03.2020, le Parte_1
richiedeva di emettere nota di credito per gli importi relativi alle lavorazioni civili operate da RCR e, contestualmente, di procedere all'emissione di nuova fattura per il residuo, riconoscendo, dunque ,in tutto e per tutto le spettanze di e non operando alcuna Controparte_1
contestazione.
In merito ai riferiti fatti di corruttela, la si limitava ad Controparte_1
evidenziare che, negli atti depositati da controparte, non vi era traccia alcuna del nome di e del suo titolare , Controparte_1 Controparte_1
né tantomeno dei lavori svolti presso l e che, peraltro, Controparte_2
il procedimento penale risultava essere ancora nella in fase delle indagini preliminari. pag. 7/17 Concessa dal G.I., all'esito della prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 13.10.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, pronunciando ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., così decideva: “..rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 3708/2020 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; 3. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione sostenute dall'opposta che liquida in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario CPA ed IVA e con attribuzione all'avv. Giovanna
TT Genito”.
§ 2.
Avverso tale sentenza, depositata il 13.10.2022, non notificata ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.,
[...]
interponeva appello, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 13.04.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello, in ragione dell'imputabilità, a controparte, della mancata produzione, in prime cure, della documentazione depositata solo con l'atto di gravame, e contestando nel merito le avverse difese.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 12.09.2023, differita al giorno 17.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai pag. 8/17 sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 7.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..”.
Quindi, depositate le memorie di cui all'art. 352 c.p.c., depositate, altresì, le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data
7.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale, nel respingere l'opposizione, così motivava “…. Da ultimo deve escludersi che il coinvolgimento, esposto nell'opposizione e non documentato, in un procedimento penale, allo stato nella fase delle indagini preliminari, di alcuni dipendenti della possa Parte_1
paralizzare la pretesa dell'opposta…”
L'odierna appellante, premesso di avere provveduto a versare le somme oggetto del ricorso monitorio, con l'unico motivo di appello, si doleva del riconoscimento, da parte del primo giudice, della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla L'appellante Controparte_1
deduceva che, se il Tribunale avesse esaminato ulteriore documentazione, invero in quella sede non prodotta, sarebbe verosimilmente giunto a disconoscere il credito posto a fondamento della pretesa.
L'appellante, dunque, chiedeva dichiararsi ammissibile la produzione, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., della documentazione da essa pag. 9/17 depositata unitamente all'atto di impugnazione, rappresentata dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso, dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, nei confronti dei dipendenti infedeli della e da uno stralcio dei verbali Parte_1
redatti dalla polizia giudiziaria, avente ad oggetto delle conversazioni telefoniche tra i predetti dipendenti e il titolare della ditta appellata,
. Controparte_1
Al fine di giustificare la produzione solo in grado di appello dei citati documenti, l'appellante deduceva che l'avviso ex art 415bis c.p.p., emesso dalla Procura della Repubblica in data 24.09.2022, era stato da essa conosciuto solo dopo avere depositato, in primo grado, in data
03.10.2022, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 13.10.2022. Assumeva di essere stata autorizzata dal P.M., previa richiesta depositata il
06.10.2022, a prendere visione della documentazione in questione solo in data 11.10.2022 e che, di conseguenza, sussisteva la non imputabilità del mancato tempestivo deposito della stessa.
Nel merito, , ribadendo quanto già eccepito in primo grado, Parte_1
rappresentava l'esistenza di un accordo corruttivo tra, gli ormai ex, dipendenti infedeli di e il , titolare della Parte_1 CP_1
avente ad oggetto proprio la stipulazione del Controparte_1
contratto di appalto, poi effettivamente concluso con l'opposta, inerente all'esecuzione dei lavori presso il Al riguardo, CP_2
deduceva che l'esistenza di tale accordo illecito era Parte_1
provato dal fatto che la società di comodo di fatto gestita dal CP_3
pag. 10/17 dirigente tecnico di ed utilizzata dallo stesso allo scopo di Parte_1
giustificare le transazioni economiche effettuate dagli imprenditori a titolo di tangenti, emetteva, nei confronti della la Controparte_1
fattura n. 70 del 05.12.2019, dell'importo di euro 5.525,00 (imponibile
5.000,00), a titolo di “Acconto per segnalazione lavori di ristrutturazione cucine dell'Ospedale Cardarelli con committente
”, il cui pagamento, peraltro, non era Parte_1
eseguito dall'appellata.
Nondimeno, a giudizio dell'appellante, l'omesso pagamento della ridetta fattura non poteva considerarsi rilevante, in quanto il coinvolgimento della appellata, nei fatti illeciti da essa descritti, emergeva chiaramente dal tenore dell'atto conclusivo delle indagini preliminari, nel quale la Procura indicava che, rispetto al , si CP_1
procedeva separatamente.
Inoltre, l'appellante richiamava numerosi contatti telefonici intercorsi tra i suoi ex dipendenti e tra uno di questi e il , aventi ad CP_1
oggetto proprio il ridetto contratto e sosteneva che i dipendenti di interloquivano tra di loro circa la necessità che la Parte_1
medesima società ottemperasse al pagamento delle fatture emesse da in quanto tale pagamento risultava essere Controparte_1
indispensabile affinché poi il procedesse, a sua volta, a CP_1
corrispondere la tangente ai corruttori. Ciò, sempre secondo la tesi dell'appellante, era confermato dalle conversazioni intercorse tra uno dei dipendenti di ed il , dalle quali, a suo avviso, si Parte_1 CP_1
deduceva che lo stesso veniva avvertito dell'avvenuta CP_1
pag. 11/17 predisposizione del bonifico da parte di e, dunque, della Parte_1
successiva emissione di fattura a suo carico da parte della CP_3
Sulla base di tali deduzioni, asseriva che, se controparte Parte_1
aveva manifestato la volontà di riconoscere, agli stessi dipendenti di essa appellante, una quota consistente pari al 10-15% dei ricavi derivanti dal contratto di appalto, doveva logicamente presumersi l'indebita maggiorazione, da parte di essa appellata, del costo dell'appalto, all'evidente scopo di poter recuperare i costi della tangente da pagarsi ai propri corruttori. Pertanto, assumeva l'appellante, le somme richieste da con il ricorso Controparte_1
monitorio dovevano considerarsi non dovute.
§ 4.
Preliminarmente, con riguardo alla nuova produzione documentale operata dall'appellante unitamente all'atto di gravame, giova rilevare che, ai sensi dell'art 345 co. 3 c.p.c., è consentono superare il divieto di nuove prove in appello solo ove il giudice accerti che non sia stato possibile, per causa non imputabile alla parte che ne chieda l'ammissione in sede di gravame, provvedere al tempestivo deposito della stessa nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, i documenti, di cui l'appellante intendeva avvalersi, depositandoli per la prima volta in appello, sono, come dinanzi detto, costituiti dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art
415 bis c.p.p., adottato dalla Procura di Vicenza il 24.09.2022, nonché da uno stralcio dei verbali delle intercettazioni telefoniche, registrate pag. 12/17 nel corso delle medesime indagini, documenti, entrambi, di cui la parte provava di avere avuto conoscenza in data 11.10.2022.
Dunque, la documentazione in questione risulta essersi formata, quando all'avviso ex art. 415 bis c.p.c., e, comunque, entrata, quanto ai verbali delle intercettazioni telefoniche, nella disponibilità della parte dopo il maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art 183 c.p.c., atteso che, come emerge dagli atti, il G.I. accordava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con decorrenza dall'1.3.2021.
Tanto premesso deve concludersi per l'ammissibilità della citata produzione documentale, essendo essa costituita da atti che l'odierna appellante non avrebbe potuto acquisire prima dell'adozione, da parte del P.M., dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
§ 5.
Tanto premesso, questa Corte rileva, peraltro, che, ad onta dell'affermata utilizzabilità della ridetta documentazione, il gravame, così come formulato dall'appellante, sia inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
In particolare, l'appellante, con l'interposto atto di gravame, pur indicando specificatamente il capo della decisione oggetto di gravame, non muoveva, rispetto allo stesso, articolate censure alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado né, tantomeno, specificava quali erano le violazioni di legge, nelle quali incorreva il primo giudicante e quale ne fosse la rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pag. 13/17 Per ritenere l'appello ammissibile è, invero, necessario che, alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata, l'appellante frapponga censure che siano, almeno astrattamente, idonee ad incrinare il fondamento logico della sentenza ed a giustificare le modifiche richieste alla decisione gravata. In conclusione, è motivo specifico quello idoneo, almeno in astratto, a far cadere l'impalcatura che sorregge la sentenza impugnata.
Orbene, nel caso di cui trattasi tale specificità deve ritenersi assente.
Infatti, nel rigettare l'opposizione proposta da , il Giudice Parte_1
aveva, in primo luogo, ritenuto fondata la pretesa creditoria risultando la stessa sufficientemente documentata in atti. Il Tribunale, in particolare, valorizzava l'avvenuto riconoscimento, da parte della stessa , della completezza dei lavori commissionati Parte_1
all'appellata e dell'esattezza dell'adempimento da parte di ricavando la prova di siffatto riconoscimento dal Controparte_1
verbale di collaudo depositato in atti.
Ciò posto, i fatti di presunta corruzione tra privati, invocati dall'appellante in primo grado, e richiamati, pressoché pedissequamente, in sede di gravame, venivano ritenuti dal primo
Giudicante inidonei a paralizzare l'opposta pretesa. Tale inidoneità, non è tanto da riferirsi ad un'insufficiente prova del verificarsi dei fatti in questione, quanto al dato per cui tali condotte, ove pure realmente verificatisi, non integrano elementi di prova che possano in qualche misura impedire il riconoscimento dell'esistenza del credito azionato pag. 14/17 da del relativo ammontare e della sua stessa Controparte_1
esigibilità.
Ne consegue che, essendosi l'appellante limitata a reiterare, sebbene in maniera più circostanziata, il riferimento a quei medesimi fatti di corruzione, ha continuato a non indicare alcuna argomentazione capace, sia pure solo astrattamente, di fare emergere la fallacia della principale ratio decidendi posta a fondamento della gravata sentenza.
Del resto, l'assunto dell'appellante, in base al quale la prova dei fatti di corruzione dimostrerebbe che l'appellata, pur di ottenere la commessa, aveva indicato un prezzo maggiore, dovendo con lo stesso fare fronte anche al pagamento della tangente in favore dei dipendenti di coinvolti nell'attività illecita, risulta, oltre che del tutto Parte_1
carente di prova, assolutamente generico, avendo la parte finanche omesso di indicare la misura di tale preteso sovraprezzo cui essa, in ipotesi, era stata costretta a fare fronte.
Ne segue che l'affermazione secondo cui una parte degli importi oggetto di ingiunzione sarebbe da considerarsi non dovuta, si riveli assolutamente apodittica, in assenza di allegazioni specifiche in grado di supportarla e di elementi probatori capaci di confermarla.
Il motivo di gravame risulta, quindi, del tutto generico, perché nel limitarsi ad invocare gli esiti delle indagini svolte in sede penale,
non offriva alcun elemento dal quale poter fondatamente Parte_1
inferire che, provato il fatto corruttivo, dovesse, per ciò solo, considerarsi provato anche l'inadempimento o il non esatto pag. 15/17 adempimento di o, comunque, la non esigibilità del Controparte_1
credito.
Per tutte le ragioni sopra esposte deve allora ritenersi che l'appello sia inammissibile, per difetto dei requisiti di cui all'art 342 c.p.c..
§ 6.
La ritenuta inammissibilità dell'appello comporta che le spese processuali del presente grado debbano seguire la soccombenza di
Parte_1
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella di trattazione in ordine alla quale risulta congruo il riconoscimento dei minimi in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
Le spese processuali, come liquidate, debbono distrarsi in favore dell'Avv. Giovanna TT Genito, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato, rispettivamente, dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
pag. 16/17
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
del procuratore antistatario, Avv. Giovanna TT Genito, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1976/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9040/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 10/10/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, con procura conferita unitamente all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Mauro Contin (C.F.
; C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA e Controparte_1 P.IVA_2
C.F. , in persona del titolare, rappresentato e C.F._2
difeso dell'avv. Giovanna TT Genito, (C.F. , C.F._3
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
OGGETTO: pagamento corrispettivo contratto d'appalto.
CONCLUSIONI: l'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 04.09.2025, concludeva come segue:
“Riformarsi l'impugnata sentenza n. 9040/2022 del Tribunale di Napoli,
Giudice dott. Mauro Impresa, depositata in data 13.10.2022 e mai notificata, per tutti i motivi di appello esposti nel presente atto di citazione, e quindi nello specifico, revocarsi e/ dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3708/2020 emesso all'esito del procedimento monitorio RG 10032/2020 – Tribunale di Napoli oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 17131/2020 RG –
Tribunale di Napoli, conseguentemente, condannarsi l'odierna appellata
alla restituzione integrale di tutte Controparte_1
le somme corrisposte da in esecuzione sia Parte_1
del decreto ingiuntivo n° 3708/2020 che della sentenza odiernamente appellata o comunque dell'importo che risulterà essere stato indebitamente versato dall'odierna appellante, maggiorando per interessi moratori dal versamento al saldo.- In ogni caso.- Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA,
CPA e spese generali.- In via istruttoria Si chiede sin d'ora venga disposta
C.T.U. volta a confermare la piena corrispondenza tra le risultanze riportate nell'allegato 6), ut supra indicato, e le registrazioni (video, audio), trascrizioni acquisite dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini penali sopra richiamate.-
pag. 2/17 parte appellata, mediante note ex art. 352, co. 1, n.1, depositate in data
8.09.2025, chiedeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per le motivazioni in comparsa spiegate, Parte_1
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, rigettare le richieste istruttorie in quanto inammissibili, con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 3708/2020, emesso dal Tribunale di Napoli su ricorso della , notificato in data Controparte_1
24.06.2020, alla veniva ordinato il Parte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 17.169,29, oltre interessi al tasso legale, spese e compensi, quale corrispettivo non versato delle fatture n. 15 del 21.02.2020 dell'importo di € 1.319,06
IVA inclusa, n. 16 del 21.02.2020 dell'importo di € 9.414, n. 20 del
23.03.2020 dell'importo di € 659,53, n. 21 del 23.03.2020 dell'importo di € 4.707,00, n. 23 del 25.03.2020 dell'importo di € 573,16, n. 31 dell'11 maggio 2020 dell'importo di € 496,54, emesse dall'odierno appellato a titolo di corrispettivo dei lavori dal medesimo eseguiti, presso l' in adempimento del contratto d'appalto Controparte_2
stipulato in data 25.11.2019 con la società . Parte_1
pag. 3/17 Con atto di citazione, notificato in data 14.09.2020, Parte_1
proponeva opposizione avverso il citato decreto
[...]
ingiuntivo, contestando il credito sia nel quantum che nell'an.
Preliminarmente, l'opponente riferiva che il valore economico dei lavori complessivamente commissionati a in forza del Controparte_1
predetto contratto, ammontava ad euro 40.000,00 e che, tuttavia, una parte di tali lavori, venivano subappaltati da ad una Controparte_1
terza ditta, tale R.C.R. S.r.l., la quale, per le lavorazioni e le forniture da essa eseguiti, veniva liquidata, atteso il ritardo nei pagamenti da parte della subappaltante direttamente da Controparte_1 Parte_1
, cui la subappaltatrice pure si rivolgeva per richiedere il
[...]
corrispettivo in quanto solidalmente responsabile. Sosteneva, pertanto,
l'opponente che le somme, da essa direttamente pagate al terzo, andavano scorporate dall'importo complessivo ancora spettante a
Controparte_1
Tanto premesso, l'opponente eccepiva che l'importo ad essa richiesto dalla controparte con il ricorso monitorio fosse eccessivo e che, comunque, una parte di dette somme non era dovuta in ragione dell'incompletezza dei lavori dalla stessa eseguiti. In particolare,
deduceva che controparte non aveva provveduto a Parte_1
completare “…per circa il 40% l'impianto antincendio previsto al punto
37 del valore complessivo di € 6.393,60” e che “…non sono state fornite né tanto meno installate le pensiline in lamiera fella finestra della zona lavaggio di cui al punto 2 del valore di € 144, la tubazione dello scarico della zona lavaggio pentole di cui al punto 5 non è collegata allo scarico
pag. 4/17 esterno oltre al fatto che le pendenze non sono state realizzate come previsto al punto 6 cosicché l'acqua fuoriesce, al punto 13 del Computo
Metrico era previsto il ripristino della pavimentazione in resina in corrispondenza dell'apertura della nuova griglia e ciò non è stato fatto, è stata omessa la codifica dei telecomandi dell'ingresso dipendenti (punto
22) ed infine l'antifurto non è stato completato del tutto (37)…”.
A contestazione dell'an della pretesa creditoria, invece, l'opponente invocava la derivazione del contratto di appalto, dal quale originava il credito de quo, da fatti, penalmente rilevanti, di presunta corruzione tra privati.
Al riguardo, rappresentava che, al fine di scegliere i propri Parte_1
fornitori, aveva, nella propria libertà organizzativa, predisposto delle procedure di tipo comparativo che le consentivano di selezionare, quale controparte contrattuale, l'operatore che aveva presentato l'offerta economica più vantaggiosa. Deduceva che taluni dei propri dipendenti, tutti impiegati nella società sebbene a livelli diversi, nelle sopra menzionate procedure, avevano messo in atto un vero e proprio sistema di corruttela che prevedeva l'individuazione degli imprenditori disponibili a “retrocedere” una parte del ricavato del futuro contratto a fronte della promessa, operata dai ridetti dipendenti, di comunicargli, anticipatamente, il valore e il contenuto delle concorrenti offerte di modo da consentire, all'imprenditore interessato, la certezza, presentando l'offerta più vantaggiosa, di vedersi affidata la commessa da parte di . Esponeva, poi, che la dazione di denaro, che Parte_1
conseguiva al sopradetto accordo, veniva giustificata mediante pag. 5/17 emissione, da parte di due società di comodo, gestite in via di fatto dai medesimi dipendenti infedeli di , di fatture (nei confronti Parte_1
delle imprese conniventi) a liquidazione del compenso relativo ad un simulato contratto di procacciamento di affari.
Tanto premesso in via generale, rappresentava che tali Parte_1
fatti erano stati da essa denunciati all'autorità giudiziaria, la quale aveva adottato, nei confronti dei suoi dipendenti, una serie di provvedimenti cautelari. Essa sosteneva, altresì, che nonostante il nome di non fosse incluso in nessuno dei Controparte_1
provvedimenti cautelari sopra citati, tuttavia, aveva appurato che tale sistema era stato certamente utilizzato anche con riferimento al contratto concluso con dal quale traeva origine la Controparte_1
pretesa creditoria de qua.
Pertanto, l'opposta deduceva che le somme, fatturate dalla convenuta, erano state sicuramente maggiorate a causa delle tangenti, il cui costo doveva, di conseguenza, essere recuperato in qualche modo dalla ditta opposta. D'altra parte, eccepiva la stessa illiceità del Parte_1
contratto stipulato con essendovi ricompreso nel Controparte_1
prezzo, quasi con certezza assoluta, un provento da reato, che avrebbe di per sé reso la causa del negozio giuridico illecita ex art. 1343 c.c.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta la Controparte_1
quale resisteva all'opposizione per quanto di ragione, deducendo che la maggior parte delle incompletezze, lamentate da , si Parte_1
riferivano ai lavori subappaltati alla società RCR S.R.L., alla quale il prezzo era stato pagato direttamente dall'opponente, che, tuttavia, non pag. 6/17 aveva eccepito, come invece avrebbe dovuto e potuto fare, alcunché rispetto al merito delle lavorazioni. Parimenti, l'opposta sosteneva che l'impianto antincendio completo, come dimostrato dal verbale di collaudo, sottoscritto da due dipendenti della committente in data
21.02.2020, nel quale era indicato che i lavori erano stati ultimati ed
“eseguiti a perfetta opera d'arte e collaudati”.
sosteneva, inoltre, di avere notificato numerosi Controparte_1
solleciti alla controparte per il pagamento delle fatture insolute e che, in data 9.03.2020, la le inoltrava una pec dichiarando di Parte_1
voler pagare preliminarmente RCR, subordinando il pagamento, di quanto ancora dovuto ad essa opposta, alla trasmissione di tutti i documenti comprovanti la regolarità contributiva e l'idoneità tecnico professionale della società.
Asseriva, poi, che, con successiva pec del 24.03.2020, le Parte_1
richiedeva di emettere nota di credito per gli importi relativi alle lavorazioni civili operate da RCR e, contestualmente, di procedere all'emissione di nuova fattura per il residuo, riconoscendo, dunque ,in tutto e per tutto le spettanze di e non operando alcuna Controparte_1
contestazione.
In merito ai riferiti fatti di corruttela, la si limitava ad Controparte_1
evidenziare che, negli atti depositati da controparte, non vi era traccia alcuna del nome di e del suo titolare , Controparte_1 Controparte_1
né tantomeno dei lavori svolti presso l e che, peraltro, Controparte_2
il procedimento penale risultava essere ancora nella in fase delle indagini preliminari. pag. 7/17 Concessa dal G.I., all'esito della prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 13.10.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, pronunciando ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., così decideva: “..rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 3708/2020 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; 3. condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione sostenute dall'opposta che liquida in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario CPA ed IVA e con attribuzione all'avv. Giovanna
TT Genito”.
§ 2.
Avverso tale sentenza, depositata il 13.10.2022, non notificata ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.,
[...]
interponeva appello, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 13.04.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone l'integrale riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello, in ragione dell'imputabilità, a controparte, della mancata produzione, in prime cure, della documentazione depositata solo con l'atto di gravame, e contestando nel merito le avverse difese.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 12.09.2023, differita al giorno 17.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai pag. 8/17 sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 7.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..”.
Quindi, depositate le memorie di cui all'art. 352 c.p.c., depositate, altresì, le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data
7.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale, nel respingere l'opposizione, così motivava “…. Da ultimo deve escludersi che il coinvolgimento, esposto nell'opposizione e non documentato, in un procedimento penale, allo stato nella fase delle indagini preliminari, di alcuni dipendenti della possa Parte_1
paralizzare la pretesa dell'opposta…”
L'odierna appellante, premesso di avere provveduto a versare le somme oggetto del ricorso monitorio, con l'unico motivo di appello, si doleva del riconoscimento, da parte del primo giudice, della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla L'appellante Controparte_1
deduceva che, se il Tribunale avesse esaminato ulteriore documentazione, invero in quella sede non prodotta, sarebbe verosimilmente giunto a disconoscere il credito posto a fondamento della pretesa.
L'appellante, dunque, chiedeva dichiararsi ammissibile la produzione, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., della documentazione da essa pag. 9/17 depositata unitamente all'atto di impugnazione, rappresentata dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso, dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, nei confronti dei dipendenti infedeli della e da uno stralcio dei verbali Parte_1
redatti dalla polizia giudiziaria, avente ad oggetto delle conversazioni telefoniche tra i predetti dipendenti e il titolare della ditta appellata,
. Controparte_1
Al fine di giustificare la produzione solo in grado di appello dei citati documenti, l'appellante deduceva che l'avviso ex art 415bis c.p.p., emesso dalla Procura della Repubblica in data 24.09.2022, era stato da essa conosciuto solo dopo avere depositato, in primo grado, in data
03.10.2022, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 13.10.2022. Assumeva di essere stata autorizzata dal P.M., previa richiesta depositata il
06.10.2022, a prendere visione della documentazione in questione solo in data 11.10.2022 e che, di conseguenza, sussisteva la non imputabilità del mancato tempestivo deposito della stessa.
Nel merito, , ribadendo quanto già eccepito in primo grado, Parte_1
rappresentava l'esistenza di un accordo corruttivo tra, gli ormai ex, dipendenti infedeli di e il , titolare della Parte_1 CP_1
avente ad oggetto proprio la stipulazione del Controparte_1
contratto di appalto, poi effettivamente concluso con l'opposta, inerente all'esecuzione dei lavori presso il Al riguardo, CP_2
deduceva che l'esistenza di tale accordo illecito era Parte_1
provato dal fatto che la società di comodo di fatto gestita dal CP_3
pag. 10/17 dirigente tecnico di ed utilizzata dallo stesso allo scopo di Parte_1
giustificare le transazioni economiche effettuate dagli imprenditori a titolo di tangenti, emetteva, nei confronti della la Controparte_1
fattura n. 70 del 05.12.2019, dell'importo di euro 5.525,00 (imponibile
5.000,00), a titolo di “Acconto per segnalazione lavori di ristrutturazione cucine dell'Ospedale Cardarelli con committente
”, il cui pagamento, peraltro, non era Parte_1
eseguito dall'appellata.
Nondimeno, a giudizio dell'appellante, l'omesso pagamento della ridetta fattura non poteva considerarsi rilevante, in quanto il coinvolgimento della appellata, nei fatti illeciti da essa descritti, emergeva chiaramente dal tenore dell'atto conclusivo delle indagini preliminari, nel quale la Procura indicava che, rispetto al , si CP_1
procedeva separatamente.
Inoltre, l'appellante richiamava numerosi contatti telefonici intercorsi tra i suoi ex dipendenti e tra uno di questi e il , aventi ad CP_1
oggetto proprio il ridetto contratto e sosteneva che i dipendenti di interloquivano tra di loro circa la necessità che la Parte_1
medesima società ottemperasse al pagamento delle fatture emesse da in quanto tale pagamento risultava essere Controparte_1
indispensabile affinché poi il procedesse, a sua volta, a CP_1
corrispondere la tangente ai corruttori. Ciò, sempre secondo la tesi dell'appellante, era confermato dalle conversazioni intercorse tra uno dei dipendenti di ed il , dalle quali, a suo avviso, si Parte_1 CP_1
deduceva che lo stesso veniva avvertito dell'avvenuta CP_1
pag. 11/17 predisposizione del bonifico da parte di e, dunque, della Parte_1
successiva emissione di fattura a suo carico da parte della CP_3
Sulla base di tali deduzioni, asseriva che, se controparte Parte_1
aveva manifestato la volontà di riconoscere, agli stessi dipendenti di essa appellante, una quota consistente pari al 10-15% dei ricavi derivanti dal contratto di appalto, doveva logicamente presumersi l'indebita maggiorazione, da parte di essa appellata, del costo dell'appalto, all'evidente scopo di poter recuperare i costi della tangente da pagarsi ai propri corruttori. Pertanto, assumeva l'appellante, le somme richieste da con il ricorso Controparte_1
monitorio dovevano considerarsi non dovute.
§ 4.
Preliminarmente, con riguardo alla nuova produzione documentale operata dall'appellante unitamente all'atto di gravame, giova rilevare che, ai sensi dell'art 345 co. 3 c.p.c., è consentono superare il divieto di nuove prove in appello solo ove il giudice accerti che non sia stato possibile, per causa non imputabile alla parte che ne chieda l'ammissione in sede di gravame, provvedere al tempestivo deposito della stessa nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, i documenti, di cui l'appellante intendeva avvalersi, depositandoli per la prima volta in appello, sono, come dinanzi detto, costituiti dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art
415 bis c.p.p., adottato dalla Procura di Vicenza il 24.09.2022, nonché da uno stralcio dei verbali delle intercettazioni telefoniche, registrate pag. 12/17 nel corso delle medesime indagini, documenti, entrambi, di cui la parte provava di avere avuto conoscenza in data 11.10.2022.
Dunque, la documentazione in questione risulta essersi formata, quando all'avviso ex art. 415 bis c.p.c., e, comunque, entrata, quanto ai verbali delle intercettazioni telefoniche, nella disponibilità della parte dopo il maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art 183 c.p.c., atteso che, come emerge dagli atti, il G.I. accordava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con decorrenza dall'1.3.2021.
Tanto premesso deve concludersi per l'ammissibilità della citata produzione documentale, essendo essa costituita da atti che l'odierna appellante non avrebbe potuto acquisire prima dell'adozione, da parte del P.M., dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
§ 5.
Tanto premesso, questa Corte rileva, peraltro, che, ad onta dell'affermata utilizzabilità della ridetta documentazione, il gravame, così come formulato dall'appellante, sia inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
In particolare, l'appellante, con l'interposto atto di gravame, pur indicando specificatamente il capo della decisione oggetto di gravame, non muoveva, rispetto allo stesso, articolate censure alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado né, tantomeno, specificava quali erano le violazioni di legge, nelle quali incorreva il primo giudicante e quale ne fosse la rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pag. 13/17 Per ritenere l'appello ammissibile è, invero, necessario che, alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata, l'appellante frapponga censure che siano, almeno astrattamente, idonee ad incrinare il fondamento logico della sentenza ed a giustificare le modifiche richieste alla decisione gravata. In conclusione, è motivo specifico quello idoneo, almeno in astratto, a far cadere l'impalcatura che sorregge la sentenza impugnata.
Orbene, nel caso di cui trattasi tale specificità deve ritenersi assente.
Infatti, nel rigettare l'opposizione proposta da , il Giudice Parte_1
aveva, in primo luogo, ritenuto fondata la pretesa creditoria risultando la stessa sufficientemente documentata in atti. Il Tribunale, in particolare, valorizzava l'avvenuto riconoscimento, da parte della stessa , della completezza dei lavori commissionati Parte_1
all'appellata e dell'esattezza dell'adempimento da parte di ricavando la prova di siffatto riconoscimento dal Controparte_1
verbale di collaudo depositato in atti.
Ciò posto, i fatti di presunta corruzione tra privati, invocati dall'appellante in primo grado, e richiamati, pressoché pedissequamente, in sede di gravame, venivano ritenuti dal primo
Giudicante inidonei a paralizzare l'opposta pretesa. Tale inidoneità, non è tanto da riferirsi ad un'insufficiente prova del verificarsi dei fatti in questione, quanto al dato per cui tali condotte, ove pure realmente verificatisi, non integrano elementi di prova che possano in qualche misura impedire il riconoscimento dell'esistenza del credito azionato pag. 14/17 da del relativo ammontare e della sua stessa Controparte_1
esigibilità.
Ne consegue che, essendosi l'appellante limitata a reiterare, sebbene in maniera più circostanziata, il riferimento a quei medesimi fatti di corruzione, ha continuato a non indicare alcuna argomentazione capace, sia pure solo astrattamente, di fare emergere la fallacia della principale ratio decidendi posta a fondamento della gravata sentenza.
Del resto, l'assunto dell'appellante, in base al quale la prova dei fatti di corruzione dimostrerebbe che l'appellata, pur di ottenere la commessa, aveva indicato un prezzo maggiore, dovendo con lo stesso fare fronte anche al pagamento della tangente in favore dei dipendenti di coinvolti nell'attività illecita, risulta, oltre che del tutto Parte_1
carente di prova, assolutamente generico, avendo la parte finanche omesso di indicare la misura di tale preteso sovraprezzo cui essa, in ipotesi, era stata costretta a fare fronte.
Ne segue che l'affermazione secondo cui una parte degli importi oggetto di ingiunzione sarebbe da considerarsi non dovuta, si riveli assolutamente apodittica, in assenza di allegazioni specifiche in grado di supportarla e di elementi probatori capaci di confermarla.
Il motivo di gravame risulta, quindi, del tutto generico, perché nel limitarsi ad invocare gli esiti delle indagini svolte in sede penale,
non offriva alcun elemento dal quale poter fondatamente Parte_1
inferire che, provato il fatto corruttivo, dovesse, per ciò solo, considerarsi provato anche l'inadempimento o il non esatto pag. 15/17 adempimento di o, comunque, la non esigibilità del Controparte_1
credito.
Per tutte le ragioni sopra esposte deve allora ritenersi che l'appello sia inammissibile, per difetto dei requisiti di cui all'art 342 c.p.c..
§ 6.
La ritenuta inammissibilità dell'appello comporta che le spese processuali del presente grado debbano seguire la soccombenza di
Parte_1
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella di trattazione in ordine alla quale risulta congruo il riconoscimento dei minimi in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
Le spese processuali, come liquidate, debbono distrarsi in favore dell'Avv. Giovanna TT Genito, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato, rispettivamente, dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
pag. 16/17
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
del procuratore antistatario, Avv. Giovanna TT Genito, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro
4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
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