Versione
28 agosto 1985
28 agosto 1985
Art. 13.
I cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attivita' professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.
Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':
a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sara' effettuata;
b) un certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attivita' professionale;
c) un certificato attestante che l'interessato e' in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.
Il Ministero della sanita' comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato.
La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non piu' di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.
I cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attivita' professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.
Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':
a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sara' effettuata;
b) un certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attivita' professionale;
c) un certificato attestante che l'interessato e' in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.
Il Ministero della sanita' comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato.
La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non piu' di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.
Commentari • 2
- 1. disegno di legge comunitaria 2006Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 28 settembre 2006 · 0.7064146
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2022, n. 29662Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dalla parte civile Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Torino nel procedimento a carico di RC MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 28 ottobre 2021 dal Tribunale di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del consigliere Debora Tripiccione; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, avv. Riccardo Salomone, che ha chiesto l'annullamento …Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- vigilanza ordine professionale·
- art. 348 cod. pen.·
- reato di pura condotta·
- iscrizione albo professionale·
- inoffensività condotta·
- condizione abilitativa·
- esercizio abusivo della professione·
- Consiglio di Stato parere·
- legge n. 409 del 1985