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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1909/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8704/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 LE - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Montedonzelli 48 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027873302 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19864/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: S riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha impugnato, per l'annullamento, la cartella di pagamento n.
07120250027873302000, notificata a mezzo PEC il 13 marzo 2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione, per un ammontare complessivo pari ad euro 20.266,11 (oltre spese di notifica), scaturita dall'attività di liquidazione ex art. 54-bis d.p.r. 633/1972 della dichiarazione Iva presentata per l'anno d'imposta 2021.
Ha dedotto le seguenti censure:
- Eccezione di prescrizione e di decadenza del diritto alla riscossione, atteso che ai sensi del d.p.r. 600/1973, occorre procedere prima alla notifica degli avvisi di accertamento ed entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata si può procedere alla notifica della cartella esattoriale.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.
L'Agenzia delle entrate riscossione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella impugnata è stata preceduta dalla notifica della presupposta comunicazione di liquidazione, elaborata e notificata il 2 luglio 2024, a mezzo PEC, a seguito di precisa scelta espressa dal contribuente in sede di dichiarazione.
La comunicazione di liquidazione non è stata impugnata, con conseguente carattere definitivo della pretesa creditoria.
Per il contestato profilo della decadenza, appurata l'attività di liquidazione automatizzata, di origine della formazione della cartella, a dirimere la questione interviene l'art. 25 d.p.r. 602/1973 che, per quanto d'interesse, dispone quanto segue:
“Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui a decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;”
(1° comma, lettera a).
In questi termini, pertanto, posto che la dichiarazione Iva liquidata si riferisce all'anno d'imposta 2021, ed è stata presentata nell'anno d'imposta 2022, applicando il sopra menzionato art. 25, l'ultimo termine utile per la notifica della cartella di pagamento coincide col 31 dicembre 2025 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) successivo alla notifica avvenuta in data 12 marzo 2025. Pertanto la contestazione è infondata.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, posto che, trattandosi di debito erariale, il termine di prescrizione è decennale.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro
800,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle entrate.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8704/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 LE - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Montedonzelli 48 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250027873302 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19864/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: S riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha impugnato, per l'annullamento, la cartella di pagamento n.
07120250027873302000, notificata a mezzo PEC il 13 marzo 2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione, per un ammontare complessivo pari ad euro 20.266,11 (oltre spese di notifica), scaturita dall'attività di liquidazione ex art. 54-bis d.p.r. 633/1972 della dichiarazione Iva presentata per l'anno d'imposta 2021.
Ha dedotto le seguenti censure:
- Eccezione di prescrizione e di decadenza del diritto alla riscossione, atteso che ai sensi del d.p.r. 600/1973, occorre procedere prima alla notifica degli avvisi di accertamento ed entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata si può procedere alla notifica della cartella esattoriale.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.
L'Agenzia delle entrate riscossione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella impugnata è stata preceduta dalla notifica della presupposta comunicazione di liquidazione, elaborata e notificata il 2 luglio 2024, a mezzo PEC, a seguito di precisa scelta espressa dal contribuente in sede di dichiarazione.
La comunicazione di liquidazione non è stata impugnata, con conseguente carattere definitivo della pretesa creditoria.
Per il contestato profilo della decadenza, appurata l'attività di liquidazione automatizzata, di origine della formazione della cartella, a dirimere la questione interviene l'art. 25 d.p.r. 602/1973 che, per quanto d'interesse, dispone quanto segue:
“Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui a decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;”
(1° comma, lettera a).
In questi termini, pertanto, posto che la dichiarazione Iva liquidata si riferisce all'anno d'imposta 2021, ed è stata presentata nell'anno d'imposta 2022, applicando il sopra menzionato art. 25, l'ultimo termine utile per la notifica della cartella di pagamento coincide col 31 dicembre 2025 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) successivo alla notifica avvenuta in data 12 marzo 2025. Pertanto la contestazione è infondata.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, posto che, trattandosi di debito erariale, il termine di prescrizione è decennale.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro
800,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle entrate.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.