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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 418/2025 promossa da (Avv. Rocco Carabba) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
EL SP) avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico ex art. 13,
D. Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 17 marzo 2025, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di svolgere dal 1990 attività lavorativa di operaio specializzato, cantiniere e addetto alla produzione alle dipendenze della , Parte_2 deduceva che a causa del prolungato disimpegno delle mansioni svolte aveva riportato “spondilodiscopatia del tratto lombare con protrusioni e bulging ed ernia discale L4-L5; epicondilite bilaterale dei gomiti;
tendinite/tenosinovite bilaterale del tratto mano/polso”, lamentando che l' non aveva riconosciuto la CP_1 natura professionale di tali patologie denunciate in data 6.02.2024, nonostante la ritenuta sussistenza del nesso di causalità con le predette mansioni. Dopo aver evidenziato che in precedenza l' lo aveva riconosciuto inabile con un grado CP_1 di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% per altre patologie, lo stesso concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto dalle malattie denunziate (spondilodiscopatia del tratto lombare con protrusioni e bulging ed ernia discale L4 - L5; epicondilite bilaterale dei gomiti;
tendinite/tenosinovite bilaterale del tratto mano/polso); accertare e dichiarare che le predette infermità sono state causate o quantomeno concausate dall'attività lavorativa svolta e che sono quantificabili, quanto a danno biologico, in misura pari al 13% (7%, 4%, 3%); indi, previa unificazione dei postumi ex art. 80% T.U., accertare e dichiarare che il ricorrente sia portatore di danno biologico in misura pari al 24% (o in quell'altra misura ritenuta di giustizia); conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in favore del Sig. del relativo CP_1 Pt_1 indennizzo dalla data della domanda amministrativa (o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare l convenuto al pagamento CP_2 delle spese, diritti, onorari di causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato parzialmente fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , collega del ricorrente dal 1987 al Tes_1
2021 nello stesso reparto, e il teste , collega e supervisore del Testimone_2 ricorrente dal 1998 al 2020, hanno confermato che il sig. ha svolto attività Pt_1 di operaio specializzato, cantiniere e addetto alla produzione alle dipendenze della per il periodo dedotto in ricorso e con gli orari di lavoro indicati Parte_2
e, in particolare, hanno confermato che “l'esercizio della mansione da parte del
Sig. richiedeva, almeno fino alla metà anni '90, il quotidiano Pt_1 sollevamento da terra e successiva movimentazione manuale di cassette di frutta di circa 25 kg e sacchi di concime di circa 50 kg, con ripetizione per decine se non centinaia di volte al giorno;
da metà anni '90 e per alcuni anni a seguire la mansione svolta dal Sig. ha richiesto il quotidiano, sistematico e ripetitivo Pt_1 sollevamento e successiva movimentazione manuale di cartoni con bottiglie di vino dal peso di circa 15 kg (ed oltre), con ripetizione per decine, se non centinaia di volte al giorno;
il Sig. ha svolto anche la mansione di rimozione della Pt_1
Pag. 2 di 6 c.d. “feccia” (ossia, del residuo depositato dopo la fermentazione del vino) dalle vasche (con capienza variabile tra i 40.000 ed i 110.000 litri) e dai silos (capienti dai 300.000 agli 800.000 litri) tramite l'impiego di grandi scopettoni e di idropulitrice;
il lavoro svolto dal il Sig. richiede l'impiego manuale (tutti i Pt_1 giorni per 2-3 ore circa) delle pompe ad alta pressione per le operazioni di pulizia di vasche e silos e che, nel corso di questa operazione, l'acqua fuoriesce a circa 2 bar, con conseguente emissione di vibrazioni (precisando che l'attività è quotidiana e i bar di pressione sono anche superiori); l'attività di pulizia delle vasche svolta dal Sig. non è “stagionale”, poiché svolta durante tutto Pt_1
l'anno; il Sig. ha svolto anche l'attività di travaso del vino che è
Pt_1 caratterizzata dalla movimentazione mediante trascinamento di tubi (pesanti mediamente 30-40 kg) e pompe (pesanti circa 4 quintali); il Sig. si occupa
Pt_1 delle operazioni di miscelazione di prodotti per il vino, ossia: solleva una sacca di prodotto di circa 25 kg appoggiandosi con gli arti superiori proprio sul miscelatore che, a sua volta, emette vibrazioni. Miscelatore che, inoltre, va ulteriormente scosso in modo manuale;
il Sig. si occupa delle operazioni
Pt_1 di apertura - chiusa manuale (ripetuta per decine di volte al giorno) dei portelloni di vasche e silos tramite un “manubrio” di serraggio che va impugnato e stretto con entrambe le mani e che detta attività si articola in circa 15 - 30 giri di manubrio;
il Sig. si occupa delle operazioni di apertura - chiusura delle
Pt_1 valvole;
attività ripetuta decine di volte al giorno e che richiede l'impiego di forza con gli arti superiori;
il Sig. si occupa dell'attività manuale di giunzione
Pt_1 tramite fascette dei tubi per il travaso dei liquidi che, ripetuta centinaia di volte al giorno, richiede continue e ripetute operazioni di avvitamento e svitamento manuale (20 - 40 giri circa); il tutto viene svolto in ambienti in cui è umidità; durante la campagna vinicola (di circa tre mesi) si lavora anche di domenica, con orari che arrivavano anche alle 12 ore.”
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta, della storia clinica e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritenuto che lo stesso sia affetto da:
“Ernia discale lombare con segni clinici di radicolopatia”.
Pag. 3 di 6 In particolare, il C.T.U. ha ritenuto che “Per quanto attiene la patologia afferente i gomiti e la tendinopatia mano/polso si condivide l'orientamento dell' attesa la esecuzione di esame ecografico che ha evidenziato CP_2
…tenovaginalite dei tendini flessori nel tunnel carpale della mano destra. Assenza di segni di tenosinovite di bilateralmente. Assenza di ispessimento Persona_1 dell'aponeurosi palmare bilateralmente. Assenza di compressione del nervo mediano nel tunnel carpale bilateralmente” mentre, “Per quanto attiene l'altra tecnopatia denunciata, ovvero la rachipatia lombare, la stessa ha origine multifattoriale, ovvero riconducibile a più cause di origine professionale ed extraprofessionale, sebbene il lavoro espletato dal ricorrente abbia rappresentato un rischio concorrente con caratteri di preponderanza, anche in considerazione della maggiore incidenza della patologia lamentata nei lavoratori addetti alla
MMC ove si riscontrano fattori di rischio in termini di ripetitività della mansione con presumibili tempi di recupero inidonei e assunzione di posture incongrue e flessioni del rachide lombare e cervicale. È altresì noto che i disturbi riguardanti la colonna vertebrale si riscontrano con maggiore frequenza tra lavoratori esposti a vibrazioni, piuttosto che tra soggetti non esposti, con una contestuale maggiore occorrenza di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali. Nel caso di specie appare maggiormente dirimente ai fini della eziopatogenesi della malattia riscontrata, la prolungata movimentazione manuale di carichi. Dalla disamina della RMN lombosacrale eseguita in data 29/12/2023 si evince “… focalità erniaria sottolegamentosa mediana che impronta il sacco durale…”.
Il consulente ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “1. Il periziato,
[...]
, risulta essere affetto da “Ernia discale lombare con segni di Parte_1 radicolopatia”;
2. Non è possibile concedere la richiesta prestazione per le patologie afferenti gli AASS per assenza di un complesso morboso documentabile strumentalmente sebbene in presenza di sintomatologia. Esiste altresì nesso di compatibilità eziologica tra l'attività di cantiniere addetto alla produzione e la menomazione “Ernia discale lombare con segni clinici di radicolopatia”;
3. Lo
Pag. 4 di 6 svolgimento dell'attività lavorativa non è stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della patologia riscontrata ma vi ha inciso in maniera sensibile;
4. Il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al D.M. del
12/7/2000, è pari al 6% (sei per cento) della totale.
5. Tale percentuale, attesa la preesistenza del 12% (dodici per cento), comporta una valutazione complessiva del 17% (diciassette per cento), applicando quanto previsto nel DM del 12 luglio
2000.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio, dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in parziale accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs.
23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 17%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
Tenuto conto del parziale riconoscimento delle pretese azionate, le spese di lite si compensano in ragione di metà, ponendo a carico dell' la restante CP_1 metà, nella misura indicata in dispositivo.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico dell' in CP_1 ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “Ernia discale lombare con segni clinici di
Pag. 5 di 6 radicolopatia” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura del 6% con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al
17% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal
121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite, metà che si liquida nella misura di €
1.347,50 per compensi professionali, € 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 22 dicembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 418/2025 promossa da (Avv. Rocco Carabba) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
EL SP) avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico ex art. 13,
D. Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 17 marzo 2025, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di svolgere dal 1990 attività lavorativa di operaio specializzato, cantiniere e addetto alla produzione alle dipendenze della , Parte_2 deduceva che a causa del prolungato disimpegno delle mansioni svolte aveva riportato “spondilodiscopatia del tratto lombare con protrusioni e bulging ed ernia discale L4-L5; epicondilite bilaterale dei gomiti;
tendinite/tenosinovite bilaterale del tratto mano/polso”, lamentando che l' non aveva riconosciuto la CP_1 natura professionale di tali patologie denunciate in data 6.02.2024, nonostante la ritenuta sussistenza del nesso di causalità con le predette mansioni. Dopo aver evidenziato che in precedenza l' lo aveva riconosciuto inabile con un grado CP_1 di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 12% per altre patologie, lo stesso concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto dalle malattie denunziate (spondilodiscopatia del tratto lombare con protrusioni e bulging ed ernia discale L4 - L5; epicondilite bilaterale dei gomiti;
tendinite/tenosinovite bilaterale del tratto mano/polso); accertare e dichiarare che le predette infermità sono state causate o quantomeno concausate dall'attività lavorativa svolta e che sono quantificabili, quanto a danno biologico, in misura pari al 13% (7%, 4%, 3%); indi, previa unificazione dei postumi ex art. 80% T.U., accertare e dichiarare che il ricorrente sia portatore di danno biologico in misura pari al 24% (o in quell'altra misura ritenuta di giustizia); conseguentemente, condannare l' alla corresponsione in favore del Sig. del relativo CP_1 Pt_1 indennizzo dalla data della domanda amministrativa (o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare l convenuto al pagamento CP_2 delle spese, diritti, onorari di causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato parzialmente fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , collega del ricorrente dal 1987 al Tes_1
2021 nello stesso reparto, e il teste , collega e supervisore del Testimone_2 ricorrente dal 1998 al 2020, hanno confermato che il sig. ha svolto attività Pt_1 di operaio specializzato, cantiniere e addetto alla produzione alle dipendenze della per il periodo dedotto in ricorso e con gli orari di lavoro indicati Parte_2
e, in particolare, hanno confermato che “l'esercizio della mansione da parte del
Sig. richiedeva, almeno fino alla metà anni '90, il quotidiano Pt_1 sollevamento da terra e successiva movimentazione manuale di cassette di frutta di circa 25 kg e sacchi di concime di circa 50 kg, con ripetizione per decine se non centinaia di volte al giorno;
da metà anni '90 e per alcuni anni a seguire la mansione svolta dal Sig. ha richiesto il quotidiano, sistematico e ripetitivo Pt_1 sollevamento e successiva movimentazione manuale di cartoni con bottiglie di vino dal peso di circa 15 kg (ed oltre), con ripetizione per decine, se non centinaia di volte al giorno;
il Sig. ha svolto anche la mansione di rimozione della Pt_1
Pag. 2 di 6 c.d. “feccia” (ossia, del residuo depositato dopo la fermentazione del vino) dalle vasche (con capienza variabile tra i 40.000 ed i 110.000 litri) e dai silos (capienti dai 300.000 agli 800.000 litri) tramite l'impiego di grandi scopettoni e di idropulitrice;
il lavoro svolto dal il Sig. richiede l'impiego manuale (tutti i Pt_1 giorni per 2-3 ore circa) delle pompe ad alta pressione per le operazioni di pulizia di vasche e silos e che, nel corso di questa operazione, l'acqua fuoriesce a circa 2 bar, con conseguente emissione di vibrazioni (precisando che l'attività è quotidiana e i bar di pressione sono anche superiori); l'attività di pulizia delle vasche svolta dal Sig. non è “stagionale”, poiché svolta durante tutto Pt_1
l'anno; il Sig. ha svolto anche l'attività di travaso del vino che è
Pt_1 caratterizzata dalla movimentazione mediante trascinamento di tubi (pesanti mediamente 30-40 kg) e pompe (pesanti circa 4 quintali); il Sig. si occupa
Pt_1 delle operazioni di miscelazione di prodotti per il vino, ossia: solleva una sacca di prodotto di circa 25 kg appoggiandosi con gli arti superiori proprio sul miscelatore che, a sua volta, emette vibrazioni. Miscelatore che, inoltre, va ulteriormente scosso in modo manuale;
il Sig. si occupa delle operazioni
Pt_1 di apertura - chiusa manuale (ripetuta per decine di volte al giorno) dei portelloni di vasche e silos tramite un “manubrio” di serraggio che va impugnato e stretto con entrambe le mani e che detta attività si articola in circa 15 - 30 giri di manubrio;
il Sig. si occupa delle operazioni di apertura - chiusura delle
Pt_1 valvole;
attività ripetuta decine di volte al giorno e che richiede l'impiego di forza con gli arti superiori;
il Sig. si occupa dell'attività manuale di giunzione
Pt_1 tramite fascette dei tubi per il travaso dei liquidi che, ripetuta centinaia di volte al giorno, richiede continue e ripetute operazioni di avvitamento e svitamento manuale (20 - 40 giri circa); il tutto viene svolto in ambienti in cui è umidità; durante la campagna vinicola (di circa tre mesi) si lavora anche di domenica, con orari che arrivavano anche alle 12 ore.”
In secondo luogo, il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta, della storia clinica e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritenuto che lo stesso sia affetto da:
“Ernia discale lombare con segni clinici di radicolopatia”.
Pag. 3 di 6 In particolare, il C.T.U. ha ritenuto che “Per quanto attiene la patologia afferente i gomiti e la tendinopatia mano/polso si condivide l'orientamento dell' attesa la esecuzione di esame ecografico che ha evidenziato CP_2
…tenovaginalite dei tendini flessori nel tunnel carpale della mano destra. Assenza di segni di tenosinovite di bilateralmente. Assenza di ispessimento Persona_1 dell'aponeurosi palmare bilateralmente. Assenza di compressione del nervo mediano nel tunnel carpale bilateralmente” mentre, “Per quanto attiene l'altra tecnopatia denunciata, ovvero la rachipatia lombare, la stessa ha origine multifattoriale, ovvero riconducibile a più cause di origine professionale ed extraprofessionale, sebbene il lavoro espletato dal ricorrente abbia rappresentato un rischio concorrente con caratteri di preponderanza, anche in considerazione della maggiore incidenza della patologia lamentata nei lavoratori addetti alla
MMC ove si riscontrano fattori di rischio in termini di ripetitività della mansione con presumibili tempi di recupero inidonei e assunzione di posture incongrue e flessioni del rachide lombare e cervicale. È altresì noto che i disturbi riguardanti la colonna vertebrale si riscontrano con maggiore frequenza tra lavoratori esposti a vibrazioni, piuttosto che tra soggetti non esposti, con una contestuale maggiore occorrenza di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali. Nel caso di specie appare maggiormente dirimente ai fini della eziopatogenesi della malattia riscontrata, la prolungata movimentazione manuale di carichi. Dalla disamina della RMN lombosacrale eseguita in data 29/12/2023 si evince “… focalità erniaria sottolegamentosa mediana che impronta il sacco durale…”.
Il consulente ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “1. Il periziato,
[...]
, risulta essere affetto da “Ernia discale lombare con segni di Parte_1 radicolopatia”;
2. Non è possibile concedere la richiesta prestazione per le patologie afferenti gli AASS per assenza di un complesso morboso documentabile strumentalmente sebbene in presenza di sintomatologia. Esiste altresì nesso di compatibilità eziologica tra l'attività di cantiniere addetto alla produzione e la menomazione “Ernia discale lombare con segni clinici di radicolopatia”;
3. Lo
Pag. 4 di 6 svolgimento dell'attività lavorativa non è stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della patologia riscontrata ma vi ha inciso in maniera sensibile;
4. Il grado di incidenza della patologia riscontrata sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, sulla base delle previsioni di cui al D.M. del
12/7/2000, è pari al 6% (sei per cento) della totale.
5. Tale percentuale, attesa la preesistenza del 12% (dodici per cento), comporta una valutazione complessiva del 17% (diciassette per cento), applicando quanto previsto nel DM del 12 luglio
2000.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio, dello stato di salute presente e preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile allo scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in parziale accoglimento del ricorso in questa sede proposto, deve senza dubbio dichiararsi il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2°, lett. a, D.Lgs.
23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 17%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
Tenuto conto del parziale riconoscimento delle pretese azionate, le spese di lite si compensano in ragione di metà, ponendo a carico dell' la restante CP_1 metà, nella misura indicata in dispositivo.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico dell' in CP_1 ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il ricorrente è affetto da “Ernia discale lombare con segni clinici di
Pag. 5 di 6 radicolopatia” di origine professionale, con un danno biologico quantificabile nella misura del 6% con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 38/2000; dichiara il diritto all'unificazione dei postumi ex art. 80 T.U. n° 1124/1965 per un danno biologico complessivo pari al
17% e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore: al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre ad interessi al tasso legale dal
121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo;
al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite, metà che si liquida nella misura di €
1.347,50 per compensi professionali, € 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 22 dicembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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