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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EM ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16785 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Maria Katian Parte_1
Gueli, con elezione di domicilio a Canicattì, viale Reg. Margherita 145. attore
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, con elezione di domicilio a Palermo, via V.
Villareale n.
6. convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare dell'11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ha chiesto la condanna dell'amministrazione Parte_1 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale (corrispondente al valore di mercato dei mobili sequestrati, nonché alla mancata percezione dei canoni di locazione del locale adibito a deposito degli stessi) e non patrimoniale nella misura di complessivi € 180.000,00 ovvero in quella maggiore o minore determinata, oltre interessi. A fondamento della domanda l'attore ha dedotto:
- che il 21 maggio 1998, i Carabinieri della Stazione di Favara, nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r. 3280/1998, avevano eseguito un sequestro probatorio – poi convalidato – presso il negozio di mobili antichi di sua proprietà;
- che i beni erano stati parzialmente dissequestrati con due distinti provvedimenti, rispettivamente in data 8 luglio e 17 settembre 1999;
- che il 28 marzo 2002 la competente Procura della Repubblica aveva ordinato il dissequestro e la restituzione dei beni residui, delegando per l'esecuzione la stazione dei Carabinieri di Favara, alla quale il provvedimento sarebbe stato inviato tramite fax;
- che i militari dell'Arma, “senza alcun giustificato motivo”, avevano omesso di eseguire “la disposizione impartita dalla Procura”, della quale il deducente aveva avuto notizia soltanto il 26 novembre 2010, allorché aveva assunto personalmente informazioni presso gli uffici giudiziari;
- che il provvedimento di dissequestro gli era stato infine notificato solo il 18 gennaio 2011.
L'amministrazione convenuta costituitasi ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del preteso diritto al risarcimento del danno, evidenziando che tale termine non poteva in ogni caso ritenersi interrotto neppure con l'atto di citazione in riassunzione notificato l'11 maggio 2017 al nell'ambito di un altro giudizio Controparte_1 riassunto dal dinanzi al Tribunale di Palermo (nrg 9450/2017), Pt_1 in quanto tale notifica era comunque intervenuta oltre il termine prescrizionale. Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti e la quantificazione del presunto danno operata dall'attore; in subordine ha eccepito il concorso colpevole del nella causazione del Pt_1 presunto danno, evidenziando al riguardo che questi sarebbe stato consapevole dell'archiviazione del procedimento penale fin dal
25/09/2003 e avrebbe immotivamente atteso fino al 26/11/2010 per richiedere informazioni in ordine al sequestro disposto nel lontano
1998.
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente in ordine alla prescrizione si osserva che l'azione di risarcimento del danno extra patrimoniale o da fatto illecito è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che inizia a decorrere dal momento del fatto dannoso, ossia nella specie, accedendo alla ricostruzione dei fatti operata dall'attore, a decorrere dal
18 Gennaio 2011. Va inoltre osservato che l'atto di riassunzione sebbene non autorizzato, vale comunque ad interrompere il termine di prescrizione se l'atto, pur essendo formalmente viziato, contiene gli elementi sostanziali di una richiesta di adempimento scritta e raggiunge lo scopo di mettere in mora il debitore. Giova poi richiamare la disposizione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. laddove stabilisce che la prescrizione in campo civile comincia a decorrere dopo quella di cui al termine più lungo previsto per il reato penale indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale.
Ciò posto, sulla scorta dei principi testè richiamati, considerando il termine di prescrizione più lungo di sei anni previsto per il reato di abuso d'ufficio, astrattamente ipotizzabile nella specie, e tenuto conto dell'effetto interruttivo della prescrizione conseguente all'atto di riassunzione notificato al in data 11.05.2017, al Controparte_1 momento della proposizione del presente giudizio (13.12.2021) il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Ciò detto, la domanda proposta dall'attore è rimasta, tuttavia, priva di un valido supporto probatorio e va pertanto rigettata.
Per ottenere un risarcimento derivante dal ritardo nella conoscenza del dissequestro di beni, è necessario innanzi tutto dimostrare che l'attesa e la mancata restituzione siano stati causati da colpa o dolo del soggetto tenuto ad adempiere, ed occorre altresì fornire la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Ora, nella specie, è circostanza non contestata che il provvedimento di dissequestro adottato con distinti provvedimenti, rispettivamente nelle date 8 luglio e 17 settembre 1999, è stato notificato all'odierno attore soltanto il 18 gennaio 2011 e l'amministrazione convenuta non ha addotto alcun elemento per giustificare il ritardo con cui i Carabinieri di
Favara incaricati dalla Procura di Agrigento hanno omesso di eseguire l'ordine impartito. Pur tuttavia, difetta l'allegazione prima ancora che la prova del danno asseritamente subito.
Ed invero, non è sufficiente allegare il presunto valore dei beni oggetto di sequestro e del locale (pure di proprietà del , ove questi Pt_1 erano custoditi, senza invece dimostrare l'utilità economica che l'attore ne avrebbe potuto trarre ove avesse avuto la piena disponibilità di tali beni.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per ottenere il risarcimento dei danni da indisponibilità di un bene sequestrato, il richiedente non solo deve provare che il bene non sia stato utilizzato economicamente ma deve altresì allegare in maniera specifica la perdita della possibilità di godimento (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
04/12/2018 n° 31233; Cassazione civile n.30791 del 02/12/2024).
In altre parole, non è sufficiente la mera allegazione, mediante deposito di una consulenza di parte, del valore economico del bene (cosiddetta perdita potenziale), ma è necessario fornire elementi di prova circa l'utilizzo che di tale bene si sarebbe potuto fare ove se ne fosse avuta la piena disponibilità, allegando e dimostrando quindi la perdita attuale subita.
Ebbene, nella specie, l'attore si è limitato ad allegare di avere perso la possibilità di trarre reddito dalla vendita e/o dalla locazione dei beni oggetto di sequestro, in quanto rimasti indisponibili anche dopo il dissequestro e l'ordine di restituzione, senza tuttavia né allegare né dimostrare la perdita attuale realmente subita (cioè i fatti che permettono di concludere che la perdita – lungi dall'essere solo potenziale, in quanto meramente connessa allo status di proprietario – è legata ad un comportamento effettivamente impedito).
Né ad un diverso risultato si sarebbe potuto pervenire disponendo la ctu richiesta dall'attore, in mancanza di elementi certi sui quali fondare ogni valutazione.
Infine, quanto alle spese, tenuto conto della prova raggiunta in ordine al comportamento illecito dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ritiene il decidente che sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 3.12.2025.
Il Giudice
EM ZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
EM ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16785 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Maria Katian Parte_1
Gueli, con elezione di domicilio a Canicattì, viale Reg. Margherita 145. attore
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, con elezione di domicilio a Palermo, via V.
Villareale n.
6. convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare dell'11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO ha chiesto la condanna dell'amministrazione Parte_1 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale (corrispondente al valore di mercato dei mobili sequestrati, nonché alla mancata percezione dei canoni di locazione del locale adibito a deposito degli stessi) e non patrimoniale nella misura di complessivi € 180.000,00 ovvero in quella maggiore o minore determinata, oltre interessi. A fondamento della domanda l'attore ha dedotto:
- che il 21 maggio 1998, i Carabinieri della Stazione di Favara, nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r. 3280/1998, avevano eseguito un sequestro probatorio – poi convalidato – presso il negozio di mobili antichi di sua proprietà;
- che i beni erano stati parzialmente dissequestrati con due distinti provvedimenti, rispettivamente in data 8 luglio e 17 settembre 1999;
- che il 28 marzo 2002 la competente Procura della Repubblica aveva ordinato il dissequestro e la restituzione dei beni residui, delegando per l'esecuzione la stazione dei Carabinieri di Favara, alla quale il provvedimento sarebbe stato inviato tramite fax;
- che i militari dell'Arma, “senza alcun giustificato motivo”, avevano omesso di eseguire “la disposizione impartita dalla Procura”, della quale il deducente aveva avuto notizia soltanto il 26 novembre 2010, allorché aveva assunto personalmente informazioni presso gli uffici giudiziari;
- che il provvedimento di dissequestro gli era stato infine notificato solo il 18 gennaio 2011.
L'amministrazione convenuta costituitasi ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del preteso diritto al risarcimento del danno, evidenziando che tale termine non poteva in ogni caso ritenersi interrotto neppure con l'atto di citazione in riassunzione notificato l'11 maggio 2017 al nell'ambito di un altro giudizio Controparte_1 riassunto dal dinanzi al Tribunale di Palermo (nrg 9450/2017), Pt_1 in quanto tale notifica era comunque intervenuta oltre il termine prescrizionale. Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti e la quantificazione del presunto danno operata dall'attore; in subordine ha eccepito il concorso colpevole del nella causazione del Pt_1 presunto danno, evidenziando al riguardo che questi sarebbe stato consapevole dell'archiviazione del procedimento penale fin dal
25/09/2003 e avrebbe immotivamente atteso fino al 26/11/2010 per richiedere informazioni in ordine al sequestro disposto nel lontano
1998.
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente in ordine alla prescrizione si osserva che l'azione di risarcimento del danno extra patrimoniale o da fatto illecito è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che inizia a decorrere dal momento del fatto dannoso, ossia nella specie, accedendo alla ricostruzione dei fatti operata dall'attore, a decorrere dal
18 Gennaio 2011. Va inoltre osservato che l'atto di riassunzione sebbene non autorizzato, vale comunque ad interrompere il termine di prescrizione se l'atto, pur essendo formalmente viziato, contiene gli elementi sostanziali di una richiesta di adempimento scritta e raggiunge lo scopo di mettere in mora il debitore. Giova poi richiamare la disposizione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. laddove stabilisce che la prescrizione in campo civile comincia a decorrere dopo quella di cui al termine più lungo previsto per il reato penale indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale.
Ciò posto, sulla scorta dei principi testè richiamati, considerando il termine di prescrizione più lungo di sei anni previsto per il reato di abuso d'ufficio, astrattamente ipotizzabile nella specie, e tenuto conto dell'effetto interruttivo della prescrizione conseguente all'atto di riassunzione notificato al in data 11.05.2017, al Controparte_1 momento della proposizione del presente giudizio (13.12.2021) il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Ciò detto, la domanda proposta dall'attore è rimasta, tuttavia, priva di un valido supporto probatorio e va pertanto rigettata.
Per ottenere un risarcimento derivante dal ritardo nella conoscenza del dissequestro di beni, è necessario innanzi tutto dimostrare che l'attesa e la mancata restituzione siano stati causati da colpa o dolo del soggetto tenuto ad adempiere, ed occorre altresì fornire la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Ora, nella specie, è circostanza non contestata che il provvedimento di dissequestro adottato con distinti provvedimenti, rispettivamente nelle date 8 luglio e 17 settembre 1999, è stato notificato all'odierno attore soltanto il 18 gennaio 2011 e l'amministrazione convenuta non ha addotto alcun elemento per giustificare il ritardo con cui i Carabinieri di
Favara incaricati dalla Procura di Agrigento hanno omesso di eseguire l'ordine impartito. Pur tuttavia, difetta l'allegazione prima ancora che la prova del danno asseritamente subito.
Ed invero, non è sufficiente allegare il presunto valore dei beni oggetto di sequestro e del locale (pure di proprietà del , ove questi Pt_1 erano custoditi, senza invece dimostrare l'utilità economica che l'attore ne avrebbe potuto trarre ove avesse avuto la piena disponibilità di tali beni.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per ottenere il risarcimento dei danni da indisponibilità di un bene sequestrato, il richiedente non solo deve provare che il bene non sia stato utilizzato economicamente ma deve altresì allegare in maniera specifica la perdita della possibilità di godimento (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
04/12/2018 n° 31233; Cassazione civile n.30791 del 02/12/2024).
In altre parole, non è sufficiente la mera allegazione, mediante deposito di una consulenza di parte, del valore economico del bene (cosiddetta perdita potenziale), ma è necessario fornire elementi di prova circa l'utilizzo che di tale bene si sarebbe potuto fare ove se ne fosse avuta la piena disponibilità, allegando e dimostrando quindi la perdita attuale subita.
Ebbene, nella specie, l'attore si è limitato ad allegare di avere perso la possibilità di trarre reddito dalla vendita e/o dalla locazione dei beni oggetto di sequestro, in quanto rimasti indisponibili anche dopo il dissequestro e l'ordine di restituzione, senza tuttavia né allegare né dimostrare la perdita attuale realmente subita (cioè i fatti che permettono di concludere che la perdita – lungi dall'essere solo potenziale, in quanto meramente connessa allo status di proprietario – è legata ad un comportamento effettivamente impedito).
Né ad un diverso risultato si sarebbe potuto pervenire disponendo la ctu richiesta dall'attore, in mancanza di elementi certi sui quali fondare ogni valutazione.
Infine, quanto alle spese, tenuto conto della prova raggiunta in ordine al comportamento illecito dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ritiene il decidente che sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo il 3.12.2025.
Il Giudice
EM ZA