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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRI Parte_1 C.F._1
EDOARDO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
del predetto difensore, Borgo Stretto n. 46, Pisa
e da
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella propria memoria integrativa e ribadite in sede di comparsa conclusionale”.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
In data 27 gennaio 2021, ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi Parte_1
la separazione personale con addebito al resistente con cui aveva contratto Controparte_2
matrimonio presso il Consolato del Regno del Marocco in Milano in data 11 dicembre 1996 e dall'unione con il quale nascevano i figli, il 13 marzo 1990 e il 26 giugno 1998; Per_1 Per_2
allegava, a fondamento della propria domanda, l'impossibilità della vita coniugale addebitabile, a suo dire, ai comportamenti assunti dal marito, che intraprendeva una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e si disinteressava delle necessità ed esigenze della propria famiglia, anche dal punto di vista economico. Rappresentava la situazione di grande difficoltà economica nella quale lei stessa versava, trovandosi di fatto senza occupazione e di come anche i figli della coppia, seppur maggiorenni, non erano ancora economicamente indipendenti;
la figlia maggiore, invero, lavorava part-time presso un pub per uno stipendio di circa 700,00 euro mensili dal quale doveva detrarre il canone di locazione mensile della casa in cui abitava. Precisava, nondimeno, che la figlia aveva scelto di spostare la propria residenza al solo scopo di poter beneficiare del sussidio della Regione Toscana.
Concludeva, pertanto, domandando – in punto di condizioni accessorie – porsi a carico del coniuge ed in favore di sé ricorrente l'onere di contribuire al suo mantenimento nella misura di € 300,00 mensili nonché di prevedere sempre a carico del coniuge l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura pari ad € 300,00 mensili in favore del figlio e ad € 200,00 mensili (da Per_2 innalzarsi sino ad € 300,00 nei periodi in cui la figlia sarebbe stata priva di occupazione) in favore della figlia Chiedeva, altresì, ripartirsi le spese straordinarie tra le parti in ragione della metà Per_1
ciascuno.
Nella fase presidenziale non si costituiva in giudizio, ma compariva personalmente Controparte_2 all'udienza del 30 giugno 2021, dando atto di essere al momento disoccupato e di fare soltanto lavori stagionali, nonché di abitare assieme all'attuale compagna in Trento. All'esito dell'ora detta udienza, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, segnatamente, si poneva a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento del solo figlio, con la somma di € 150,00 mensili, non Per_2 rinvenendo invece i presupposti né per disporre un contributo in favore dell'altra figlia, giacché considerata economicamente autosufficiente, né per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che all'udienza presidenziale aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per € 720,00 mensili. La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al giudice istruttore.
All'esito dell'emissione di sentenza parziale sullo status e di contestuale rimessione sul ruolo con assegnazione dei termini per memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, fatte precisare le conclusioni, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 347/2022 in data 28 marzo 2022 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Parte ricorrente ha domandato, poi, che la separazione fosse addebitata all'altro coniuge in considerazione del fatto che egli, in costanza di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione extra coniugale con quella che poi sarebbe diventata (com'è attualmente) la sua convivente e si fosse totalmente disinteressato dei bisogni economici e non della propria famiglia, in evidente violazione dell'art. 143 c.c.
In considerazione del fatto che, in via generale, la sentenza di addebito della separazione non può essere basata esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma richiede un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale (ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725; Cass. n. 40795 del 20/12/2021), ritiene questo Collegio che, dal materiale probatorio in atti, la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento.
Questo Collegio è a conoscenza (e condivide) l'orientamento per cui, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, tra l'altro, "si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé,
l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale" (Cassazione n. 11516 del 23/05/2014, Cass. 14 febbraio 2012, n.
2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618), tanto che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta e che spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, (Cass. 14 febbraio 2012, n.
2059, come richiamata da Tribunale Modena sez. II, 13/07/2017, n.1248); ma nel caso di specie, appare difettare radicalmente la prova della presunta relazione extraconiugale intrattenuta in costanza di matrimonio dal resistente, circostanza, questa, che la ricorrente vorrebbe inferire soltanto dall'allegazione (confermata, questa sì, dal resistente) secondo cui l'ex coniuge abiti attualmente con una nuova compagna a Trento. Difetta, dunque, sia la prova che tale relazione abbia effettivamente avuto inizio durante il matrimonio tra le parti, sia, a maggior ragione, che tale relazione abbia determinato l'insorgere della crisi coniugale.
La domanda, così come formulata, non può pertanto trovare in questa sede accoglimento.
Quanto, poi, alle statuizioni accessorie alla sentenza di separazione, è opportuno preliminarmente osservare come i figli delle parti, e sono attualmente maggiorenni ma, a detta della Per_1 Per_2
signora, non ancora economicamente autosufficienti;
tanto che si renderebbe necessario, a suo dire, riconoscere in favore di ciascuno di essi un contributo di mantenimento.
È pacifico che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 8/02/2012, come richiamato da
Tribunale Nuoro sez. I, 05/03/2021, n. 120).
Nella specie, le considerazioni già svolte in sede presidenziale con riferimento al contributo di mantenimento della figlia, devono essere confermate anche in questa sede, atteso che – Per_1
secondo quanto allegato dalla ricorrente – la stessa risulta ancora non convivente con la madre e ha rinvenuto una nuova occupazione lavorativa che, a detta della ricorrente, sarebbe terminata nell'ottobre 2023 ma non vi sono evidenze documentali sul punto. Per il che, la situazione di indipendenza economica che sussisteva già al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori e che tiene, qui, anche in considerazione l'età della figlia (ora trentaquattrenne), può dirsi ancora esistente e giustificare, dunque, il mancato riconoscimento di un contributo di mantenimento in suo favore.
Da riconoscersi è, invece, un contributo di mantenimento in favore del figlio il quale risulta Per_2
ancora convivente con la madre ed è attualmente privo di occupazione. La madre, infatti, ha allegato che lo stesso abbia lavorato, seppur per un breve periodo e con guadagno variabile a seconda delle ore lavorate.
Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c. il giudice deve fissare la misura
e il modo con ciascuno di essi (di essi genitori) deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (comma 5).
Considerate, allora, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio dei genitori, i tempi di permanenza con i genitori, rimessi ormai, in ragione della maggiore età, alla volontà del ragazzo stesso ma che, secondo quanto riferito dalla ricorrente, non vede periodi di frequentazione, nemmeno minimi, tra padre e figlio, nonché le risorse economiche di ciascun genitore, si stima congruo porre a carico del padre l'onere di corrispondere mensilmente la somma complessiva di € 200,00, più Istat, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie regolate come in dispositivo. L'aumento del contributo rispetto alla fase presidenziale si giustifica, a parere di questo Tribunale, con il fatto che, mentre la ricorrente risulta ancora disoccupata, il resistente ha comunicato – seppur in via informale – alla ex coniuge di aver rinvenuto una occupazione come cameriere presso una struttura ricettiva trentina, per il che può ritenersi che la sua situazione economica abbia beneficiato di un miglioramento rispetto al tempo in cui si trovava disoccupato.
Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta di parte ricorrente di disporsi un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili in suo favore, occorre rammentare che a norma dell'art.156
c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Di tale disposizione, che costituisce a ben vedere la norma di riferimento nel caso che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha dato un'interpretazione univoca alla stregua della quale “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., 24 giugno 2019, n.
16809, come richiamata da Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.975).
Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova del fatto che la signora non percepisca più attualmente il reddito di cittadinanza (essendo versati in atti soltanto i bonifici da parte dell' che, anzi, CP_3 dimostravano l'effettiva percezione dell'assegno), si ritiene vi siano i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, tenendo a mente i parametri fissati dal già richiamato art. 156 c.c. e l'interpretazione che di esso ha dato la giurisprudenza, anche di legittimità.
Ed invero, con riferimento al quantum, considerando che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (in questo senso,
Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n.
13592), pare esserci una sperequazione reddituale data dal fatto che il resistente ha rinvenuto un'occupazione lavorativa e che abita assieme alla compagna, dividendo presumibilmente i relativi costi, mentre la ricorrente, anche laddove (come detto) continuasse a percepire sussidi, comunque verosimilmente di importo inferiore rispetto ad una occupazione lavorativa, abita assieme al figlio in appartamento condotto in locazione del quale sostiene interamente i costi (seppur ridotti trattandosi di alloggio popolare).
In conclusione, dunque, si ritiene congruo fissare la misura dell'assegno dovuto dal resistente in favore della ex coniuge in € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente di fatto impedito al coniuge di definire consensualmente la controversia, considerato il comportamento processuale e ante causam del resistente - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 347/2022, pubblicata il 28 marzo 2022, di separazione personale dei coniugi e - uniti in matrimonio l'11 dicembre 1996 Parte_1 Controparte_1
presso il Consolato del Regno del Marocco in Milano;
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pisa n. 139, parte 2, serie C, anno 2004.
RIGETTA la richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente.
PONE a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi Per_2
a parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che le spese straordinarie, concordate e documentate, siano suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, nel quale indicherà la spesa presuntiva possibilmente supportata da un preventivo;
l'altro genitore nel termine di gg. 10 deve rispondere esprimendo consenso, motivato dissenso o proposta alternativa;
in caso di mancata risposta nel termine, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà via e-mail il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche (iscrizione, libri e vocabolari, corredo di cancelleria di inizio anno, mensa, trasporti), quelle sportive;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le spese relative al cambio di stagione nelle spese straordinarie. PONE a carico del resistente l'onere di corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento alla ricorrente dell'importo di € 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla ricorrente stessa entro il giorno 5 di ogni mese.
RIGETTA ogni ulteriore domanda di parte ricorrente.
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite da quantificarsi con separato provvedimento in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello
Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 31.03.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRI Parte_1 C.F._1
EDOARDO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
del predetto difensore, Borgo Stretto n. 46, Pisa
e da
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella propria memoria integrativa e ribadite in sede di comparsa conclusionale”.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
In data 27 gennaio 2021, ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi Parte_1
la separazione personale con addebito al resistente con cui aveva contratto Controparte_2
matrimonio presso il Consolato del Regno del Marocco in Milano in data 11 dicembre 1996 e dall'unione con il quale nascevano i figli, il 13 marzo 1990 e il 26 giugno 1998; Per_1 Per_2
allegava, a fondamento della propria domanda, l'impossibilità della vita coniugale addebitabile, a suo dire, ai comportamenti assunti dal marito, che intraprendeva una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e si disinteressava delle necessità ed esigenze della propria famiglia, anche dal punto di vista economico. Rappresentava la situazione di grande difficoltà economica nella quale lei stessa versava, trovandosi di fatto senza occupazione e di come anche i figli della coppia, seppur maggiorenni, non erano ancora economicamente indipendenti;
la figlia maggiore, invero, lavorava part-time presso un pub per uno stipendio di circa 700,00 euro mensili dal quale doveva detrarre il canone di locazione mensile della casa in cui abitava. Precisava, nondimeno, che la figlia aveva scelto di spostare la propria residenza al solo scopo di poter beneficiare del sussidio della Regione Toscana.
Concludeva, pertanto, domandando – in punto di condizioni accessorie – porsi a carico del coniuge ed in favore di sé ricorrente l'onere di contribuire al suo mantenimento nella misura di € 300,00 mensili nonché di prevedere sempre a carico del coniuge l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura pari ad € 300,00 mensili in favore del figlio e ad € 200,00 mensili (da Per_2 innalzarsi sino ad € 300,00 nei periodi in cui la figlia sarebbe stata priva di occupazione) in favore della figlia Chiedeva, altresì, ripartirsi le spese straordinarie tra le parti in ragione della metà Per_1
ciascuno.
Nella fase presidenziale non si costituiva in giudizio, ma compariva personalmente Controparte_2 all'udienza del 30 giugno 2021, dando atto di essere al momento disoccupato e di fare soltanto lavori stagionali, nonché di abitare assieme all'attuale compagna in Trento. All'esito dell'ora detta udienza, venivano adottati i provvedimenti provvisori e, segnatamente, si poneva a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento del solo figlio, con la somma di € 150,00 mensili, non Per_2 rinvenendo invece i presupposti né per disporre un contributo in favore dell'altra figlia, giacché considerata economicamente autosufficiente, né per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che all'udienza presidenziale aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per € 720,00 mensili. La causa, a questo punto, trasmigrava innanzi al giudice istruttore.
All'esito dell'emissione di sentenza parziale sullo status e di contestuale rimessione sul ruolo con assegnazione dei termini per memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, fatte precisare le conclusioni, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 347/2022 in data 28 marzo 2022 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Parte ricorrente ha domandato, poi, che la separazione fosse addebitata all'altro coniuge in considerazione del fatto che egli, in costanza di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione extra coniugale con quella che poi sarebbe diventata (com'è attualmente) la sua convivente e si fosse totalmente disinteressato dei bisogni economici e non della propria famiglia, in evidente violazione dell'art. 143 c.c.
In considerazione del fatto che, in via generale, la sentenza di addebito della separazione non può essere basata esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma richiede un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale (ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725; Cass. n. 40795 del 20/12/2021), ritiene questo Collegio che, dal materiale probatorio in atti, la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento.
Questo Collegio è a conoscenza (e condivide) l'orientamento per cui, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, tra l'altro, "si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé,
l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale" (Cassazione n. 11516 del 23/05/2014, Cass. 14 febbraio 2012, n.
2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618), tanto che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta e che spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, (Cass. 14 febbraio 2012, n.
2059, come richiamata da Tribunale Modena sez. II, 13/07/2017, n.1248); ma nel caso di specie, appare difettare radicalmente la prova della presunta relazione extraconiugale intrattenuta in costanza di matrimonio dal resistente, circostanza, questa, che la ricorrente vorrebbe inferire soltanto dall'allegazione (confermata, questa sì, dal resistente) secondo cui l'ex coniuge abiti attualmente con una nuova compagna a Trento. Difetta, dunque, sia la prova che tale relazione abbia effettivamente avuto inizio durante il matrimonio tra le parti, sia, a maggior ragione, che tale relazione abbia determinato l'insorgere della crisi coniugale.
La domanda, così come formulata, non può pertanto trovare in questa sede accoglimento.
Quanto, poi, alle statuizioni accessorie alla sentenza di separazione, è opportuno preliminarmente osservare come i figli delle parti, e sono attualmente maggiorenni ma, a detta della Per_1 Per_2
signora, non ancora economicamente autosufficienti;
tanto che si renderebbe necessario, a suo dire, riconoscere in favore di ciascuno di essi un contributo di mantenimento.
È pacifico che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 8/02/2012, come richiamato da
Tribunale Nuoro sez. I, 05/03/2021, n. 120).
Nella specie, le considerazioni già svolte in sede presidenziale con riferimento al contributo di mantenimento della figlia, devono essere confermate anche in questa sede, atteso che – Per_1
secondo quanto allegato dalla ricorrente – la stessa risulta ancora non convivente con la madre e ha rinvenuto una nuova occupazione lavorativa che, a detta della ricorrente, sarebbe terminata nell'ottobre 2023 ma non vi sono evidenze documentali sul punto. Per il che, la situazione di indipendenza economica che sussisteva già al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori e che tiene, qui, anche in considerazione l'età della figlia (ora trentaquattrenne), può dirsi ancora esistente e giustificare, dunque, il mancato riconoscimento di un contributo di mantenimento in suo favore.
Da riconoscersi è, invece, un contributo di mantenimento in favore del figlio il quale risulta Per_2
ancora convivente con la madre ed è attualmente privo di occupazione. La madre, infatti, ha allegato che lo stesso abbia lavorato, seppur per un breve periodo e con guadagno variabile a seconda delle ore lavorate.
Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c. il giudice deve fissare la misura
e il modo con ciascuno di essi (di essi genitori) deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (comma 5).
Considerate, allora, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio dei genitori, i tempi di permanenza con i genitori, rimessi ormai, in ragione della maggiore età, alla volontà del ragazzo stesso ma che, secondo quanto riferito dalla ricorrente, non vede periodi di frequentazione, nemmeno minimi, tra padre e figlio, nonché le risorse economiche di ciascun genitore, si stima congruo porre a carico del padre l'onere di corrispondere mensilmente la somma complessiva di € 200,00, più Istat, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie regolate come in dispositivo. L'aumento del contributo rispetto alla fase presidenziale si giustifica, a parere di questo Tribunale, con il fatto che, mentre la ricorrente risulta ancora disoccupata, il resistente ha comunicato – seppur in via informale – alla ex coniuge di aver rinvenuto una occupazione come cameriere presso una struttura ricettiva trentina, per il che può ritenersi che la sua situazione economica abbia beneficiato di un miglioramento rispetto al tempo in cui si trovava disoccupato.
Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta di parte ricorrente di disporsi un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili in suo favore, occorre rammentare che a norma dell'art.156
c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Di tale disposizione, che costituisce a ben vedere la norma di riferimento nel caso che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha dato un'interpretazione univoca alla stregua della quale “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., 24 giugno 2019, n.
16809, come richiamata da Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.975).
Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova del fatto che la signora non percepisca più attualmente il reddito di cittadinanza (essendo versati in atti soltanto i bonifici da parte dell' che, anzi, CP_3 dimostravano l'effettiva percezione dell'assegno), si ritiene vi siano i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, tenendo a mente i parametri fissati dal già richiamato art. 156 c.c. e l'interpretazione che di esso ha dato la giurisprudenza, anche di legittimità.
Ed invero, con riferimento al quantum, considerando che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (in questo senso,
Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n.
13592), pare esserci una sperequazione reddituale data dal fatto che il resistente ha rinvenuto un'occupazione lavorativa e che abita assieme alla compagna, dividendo presumibilmente i relativi costi, mentre la ricorrente, anche laddove (come detto) continuasse a percepire sussidi, comunque verosimilmente di importo inferiore rispetto ad una occupazione lavorativa, abita assieme al figlio in appartamento condotto in locazione del quale sostiene interamente i costi (seppur ridotti trattandosi di alloggio popolare).
In conclusione, dunque, si ritiene congruo fissare la misura dell'assegno dovuto dal resistente in favore della ex coniuge in € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente di fatto impedito al coniuge di definire consensualmente la controversia, considerato il comportamento processuale e ante causam del resistente - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 347/2022, pubblicata il 28 marzo 2022, di separazione personale dei coniugi e - uniti in matrimonio l'11 dicembre 1996 Parte_1 Controparte_1
presso il Consolato del Regno del Marocco in Milano;
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pisa n. 139, parte 2, serie C, anno 2004.
RIGETTA la richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente.
PONE a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi Per_2
a parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che le spese straordinarie, concordate e documentate, siano suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, nel quale indicherà la spesa presuntiva possibilmente supportata da un preventivo;
l'altro genitore nel termine di gg. 10 deve rispondere esprimendo consenso, motivato dissenso o proposta alternativa;
in caso di mancata risposta nel termine, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà via e-mail il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche (iscrizione, libri e vocabolari, corredo di cancelleria di inizio anno, mensa, trasporti), quelle sportive;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le spese relative al cambio di stagione nelle spese straordinarie. PONE a carico del resistente l'onere di corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento alla ricorrente dell'importo di € 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla ricorrente stessa entro il giorno 5 di ogni mese.
RIGETTA ogni ulteriore domanda di parte ricorrente.
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite da quantificarsi con separato provvedimento in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello
Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 31.03.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina