Art. 9. 1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, e' trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari. Le autorita' portuali o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 , ai fini della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
2. All' articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: "Segrate-Lacchiarella" sono soppresse. L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti all' articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche' quelle previste al comma 3 del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacita' di spesa.
4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 , sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalita' e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 .
5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e' assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione e' subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali.
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 (Soppressione del fondo gestione, istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti della compagnie e dei gruppi portuali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70, e' il seguente:
"1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26 . e' abrogata. Con effetto dal 1 febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' posto in liquidazione.
Alle operazioni di liquidazione, nonche' agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4".
- Il testo vigente dell' art. 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia e Marcianise-Nola, gia' individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonche' di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all' art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'art.
3. L'ammissione alle provvidenze e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' il seguente:
"2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorita' agli interventi nei nodi intermodali piu' congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimita' alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati. sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano e' trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".
- Il testo del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio 1988.
- Il testo dell' art. 6, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporto), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n. 124, e' il seguente:
"Art. 6 (Interporti). - 1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalita per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990 . Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli gia' previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 della medesima legge n. 240 del 1990 , dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;
b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;
c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonche' le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni. Sono altresi' escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.
2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , come sostituiti dai commi 5 e 7.
3. All' art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole da: "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti".
4. L' art. 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' abrogato.
5. L' art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:
a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;
c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia.
2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura; nonche' dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 , e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
6. L' art. 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' sostituito dal seguente:
"Art 5. - 1. Nella convenzione di cui all'art. 4, devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'art. 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione.
2. Alla convenzione devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuate secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto.
7. All' art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: "concesionari di cui all'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'art. 4".
8. All' art. 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: "I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'art. 4".
9. L' art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell' art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
10. All' art. 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , sono soppresse le parole: "o concessionarie"".
2. All' articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: "Segrate-Lacchiarella" sono soppresse. L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1, si intende costituito da due distinte unita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti all' articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano degli interventi di cui al presente comma, da definire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , prima della definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il piano degli interventi di cui al presente comma, che utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche' quelle previste al comma 3 del citato articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 , deve tenere conto prioritariamente delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio modale attraverso una equilibrata rete nazionale di infrastrutture interportuali previa valutazione della reale capacita' di spesa.
4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 , sono concessi contributi rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da corrispondere con i criteri, le modalita' e le procedure di cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 .
5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e' assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione e' subordinata alla presentazione di progetti cantierabili e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale, in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed internazionali.
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 (Soppressione del fondo gestione, istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti della compagnie e dei gruppi portuali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70, e' il seguente:
"1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26 . e' abrogata. Con effetto dal 1 febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' posto in liquidazione.
Alle operazioni di liquidazione, nonche' agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4".
- Il testo vigente dell' art. 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. I soggetti gestori degli interporti di primo livello di Bologna, Padova, Verona, Orbassano, Rivalta Scrivia e Marcianise-Nola, gia' individuati dal piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, nonche' di Parma-Fontevivo e Livorno-Guasticce, individuati dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all' art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 , hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge; ad essi non si applica il regime di concessione di cui all'art.
3. L'ammissione alle provvidenze e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' il seguente:
"2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorita' agli interventi nei nodi intermodali piu' congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimita' alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati. sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano e' trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".
- Il testo del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio 1988.
- Il testo dell' art. 6, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti in materia di trasporto), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n. 124, e' il seguente:
"Art. 6 (Interporti). - 1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalita per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990 . Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli gia' previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9 della medesima legge n. 240 del 1990 , dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;
b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;
c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonche' le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni. Sono altresi' escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.
2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , come sostituiti dai commi 5 e 7.
3. All' art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole da: "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti".
4. L' art. 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' abrogato.
5. L' art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:
a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;
c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia.
2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura; nonche' dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 , e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
6. L' art. 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' sostituito dal seguente:
"Art 5. - 1. Nella convenzione di cui all'art. 4, devono essere previsti:
a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
b) la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'art. 6;
d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;
e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;
f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicita' della gestione.
2. Alla convenzione devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuate secondo le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto.
7. All' art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: "concesionari di cui all'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'art. 4".
8. All' art. 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , le parole: "I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'art. 4".
9. L' art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell' art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
10. All' art. 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , sono soppresse le parole: "o concessionarie"".