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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12704/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 14 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 4 settembre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5771/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le
1 valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 giugno 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite a quelle del c.t.p. per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, con riguardo ai benefici ex art. 3 della L. 104/1992 va notato il particolare grado di approfondimento della relazione di c.t.u (cfr. relazione: “Riguardo, invece, al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n.104/92 si rileva che tale normativa rappresenta indubbiamente l'elemento di maggiore portata innovativa in materia di protezione ed espressione unica di positivo ancoraggio all'art.38 della Costituzione quanto a tutela dello stato di bisogno, inteso come condizione complessa di svantaggio individuale, che come tale richiede formule di risanamento, altrettanto complesse e diversificate, personalizzandone i caratteri in funzione delle necessità del singolo. La valutazione va fatta globalmente tenendo conto di tutti gli elementi sopra indicati, in quanto il fine ultimo della normativa è ottenere la massima integrazione sociale del disabile, evitandone le condizioni di emarginazione, rimuovendo quelle potenziali e superando quelle effettive. L'accertamento della condizione di handicap non ha perciò una valenza giuridica di attribuzione di uno status ma dovrebbe, anche, rappresentare una delle tappe del processo di recupero delle funzioni e delle relazioni sociali della persona portatrice di handicap indicando le misure riabilitative ed assistenziali consigliate nel caso in esame. Nella fattispecie il quadro clinico sofferto dalla ricorrente non compromette la sua capacità di autonomia, testimoniata da un normale inserimento del soggetto nel contesto familiare, sociale ovviamente in rapporto all'età facendo venire meno l'esigenza di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera
2 individuale e relazionale della persona da creare uno svantaggio sociale”), soprattutto se raffrontato con il carattere apodittico della valutazione del c.t.p. (cfr. relazione allegata al ricorso: “Si aggiunge che le patologie di cui è oggi affetta la signora sono tali da renderla Parte_1 invalida con handicap permanente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in quanto comportano difficoltà di relazione e integrazione lavorativa configurandosi, quindi, una condizione di svantaggio sociale”). Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va evidenziato come la ricorrente, su tale specifico punto, non avesse neppure formulato specifiche osservazioni alla bozza di relazione nell'ambito della prima fase del procedimento.
Con riguardo al grado d'invalidità controverso, invece, va osservato quanto segue.
Con riferimento alle patologie del diabete e della tiroidite, la ricorrente non ha contestato le valutazioni della c.t.u. (la quale ha riconosciuto per la prima un'invalidità del
41% e per la seconda del 20%), ma l'applicazione della formula di Balthazard, laddove, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione una valutazione salomonica per la incidenza delle due malattie sullo stesso apparato endocrino. Ora, tralasciando come anche in questo caso la pretesa del c.t.p. sia del tutto apodittica (e significativamente neppure formulata con le osservazioni svolte alla bozza di c.t.u.), va considerato che secondo la formula di
Balthazard la valutazione complessiva delle due patologie è del 53% (e non del 32%, come erroneamente sostenuto nell'opposizione), con un lievissimo scostamento dal 55% indicato dal c.t.p.
Con riguardo alla patologia psichica, le considerazioni della c.t.u. (cfr. relazione:
“Da alcuni anni, inoltre, la pz. riferisce un quadro psichico caratterizzato da confusione mentale, sentimenti di tristezza inquadrabili nella nevrosi ansiosa depressiva: termine che descrive una vasta gamma di disturbi psicologici, un tempo attribuiti a disfunzioni neurologiche e oggi considerati esclusivamente di origine psichica. Le nevrosi sono caratterizzate da ansia, sentimenti di inadeguatezza e insoddisfazione, e disturbi del comportamento. A differenza delle psicosi le nevrosi di solito non compromettono l'adattamento sociale e la capacità di distinguere tra realtà esterna e realtà interna. Tale condizione incide sulla performance della ricorrente nella misura del 15% (cod.
2207).”) meritano, anche in questo caso, di essere preferite a quelle del c.t.p, laddove quest'ultimo, a sostegno della diagnosi ben più grave di sindrome depressiva endoreattiva media, si è limitato a richiamare genericamente una “documentazione in atti” del tutto imprecisata (cfr. relazione di c.t.p.). Non appare superfluo evidenziare, inoltre, come le
3 osservazioni alla bozza di relazione non facessero alcuna menzione a tale patologia, a dimostrazione della modesta incidenza della medesima.
Anche in relazione alla valutazione della patologia cardiologica la valutazione della c.t.u. merita di essere preferita a quella del c.t.p. perché la prima, rispondendo specificamente alle doglianze attoree ha già chiarito l'assenza di un danno funzionale incidente sulla condizione complessiva della (cfr. chiarimenti allegati alla Parte_1
relazione di c.t.u.: “Nella fattispecie, si tratta di una forma lieve (Copia referto eco card. color- doppler, Ospedale , del 27.04.2023: Ventricolo sinistro di normali dimensioni con Persona_1 pareti di normale spessore. Lieve ipocinesia diffusa delle pareti, con FEVS= 50% circa. Valvola mitrale con lieve inarcamento di A2 …) che non necessita alcun trattamento farmacologico a testimonianza di ciò la ricorrente oltre alla certificazione sopraindicata non ha più effettuato alcun controllo cardiologico. Si tratta di una forma non determinante danno funzionale e pertanto non suscettibile di valutazione medico legale”) merita di essere preferita a quella del c.t.p.”).
L'orticaria, contrariamente a quanto sostenuto dal c.t.p., non può essere valutata per l'assenza di un danno funzionale stabile e, come tale, rilevante da un punto di vista medico legale (cfr. anche in questo caso i chiarimenti allegati alla relazione di c.t.u.: “Nella fattispecie la ricorrente ha tratto beneficio dal trattamento intrapreso;
la patologia suddetta rientra nelle malattie recidivanti croniche: sono quelle condizioni caratterizzate da uno stato di benessere psico-fisico nel quale si intercalano episodi – di entità e di durata variabile – di inabilità temporanea assoluta, a causa di infermità che presentano un decorso a possèus di acutizzazione, con ripristino della completa validità a termine di ogni episodio acuto (tipico esempio l'epilessia, malattie allergiche, lombosciatalgie, nevrosi ecc), affezioni queste che non determinano un danno funzionale valutabile dal punto di vista medico legale;
nel caso in specie, durante gli accertamenti, la malattia era in fase di quiescenza tant'è che non sono stati rilevati a livello cutaneo segni attribuibili ad orticaria”).
Da ultimo, nessun aumento percentuale può essere riconosciuto per la riduzione della capacità lavorativa specifica perché la ricorrente è pacifico che non svolge alcuna attività lavorativa usurante dal punto di vista della sua condizione (cfr. chiarimenti allegati alla relazione di c.t.u.), fermo restando che anche a voler (pur del tutto ingiustificatamente) riconoscere l'aumento percentuale massimo di 5 punti la ricorrente non raggiungerebbe la soglia minima del 74% per ottenere la prestazione anelata.
4 Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento né Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza, né dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 CP_1
disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'assegno mensile di assistenza, né dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12704/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Catalano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 14 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 4 settembre 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5771/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le
1 valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 10 giugno 2025 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite a quelle del c.t.p. per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, con riguardo ai benefici ex art. 3 della L. 104/1992 va notato il particolare grado di approfondimento della relazione di c.t.u (cfr. relazione: “Riguardo, invece, al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n.104/92 si rileva che tale normativa rappresenta indubbiamente l'elemento di maggiore portata innovativa in materia di protezione ed espressione unica di positivo ancoraggio all'art.38 della Costituzione quanto a tutela dello stato di bisogno, inteso come condizione complessa di svantaggio individuale, che come tale richiede formule di risanamento, altrettanto complesse e diversificate, personalizzandone i caratteri in funzione delle necessità del singolo. La valutazione va fatta globalmente tenendo conto di tutti gli elementi sopra indicati, in quanto il fine ultimo della normativa è ottenere la massima integrazione sociale del disabile, evitandone le condizioni di emarginazione, rimuovendo quelle potenziali e superando quelle effettive. L'accertamento della condizione di handicap non ha perciò una valenza giuridica di attribuzione di uno status ma dovrebbe, anche, rappresentare una delle tappe del processo di recupero delle funzioni e delle relazioni sociali della persona portatrice di handicap indicando le misure riabilitative ed assistenziali consigliate nel caso in esame. Nella fattispecie il quadro clinico sofferto dalla ricorrente non compromette la sua capacità di autonomia, testimoniata da un normale inserimento del soggetto nel contesto familiare, sociale ovviamente in rapporto all'età facendo venire meno l'esigenza di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera
2 individuale e relazionale della persona da creare uno svantaggio sociale”), soprattutto se raffrontato con il carattere apodittico della valutazione del c.t.p. (cfr. relazione allegata al ricorso: “Si aggiunge che le patologie di cui è oggi affetta la signora sono tali da renderla Parte_1 invalida con handicap permanente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in quanto comportano difficoltà di relazione e integrazione lavorativa configurandosi, quindi, una condizione di svantaggio sociale”). Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va evidenziato come la ricorrente, su tale specifico punto, non avesse neppure formulato specifiche osservazioni alla bozza di relazione nell'ambito della prima fase del procedimento.
Con riguardo al grado d'invalidità controverso, invece, va osservato quanto segue.
Con riferimento alle patologie del diabete e della tiroidite, la ricorrente non ha contestato le valutazioni della c.t.u. (la quale ha riconosciuto per la prima un'invalidità del
41% e per la seconda del 20%), ma l'applicazione della formula di Balthazard, laddove, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione una valutazione salomonica per la incidenza delle due malattie sullo stesso apparato endocrino. Ora, tralasciando come anche in questo caso la pretesa del c.t.p. sia del tutto apodittica (e significativamente neppure formulata con le osservazioni svolte alla bozza di c.t.u.), va considerato che secondo la formula di
Balthazard la valutazione complessiva delle due patologie è del 53% (e non del 32%, come erroneamente sostenuto nell'opposizione), con un lievissimo scostamento dal 55% indicato dal c.t.p.
Con riguardo alla patologia psichica, le considerazioni della c.t.u. (cfr. relazione:
“Da alcuni anni, inoltre, la pz. riferisce un quadro psichico caratterizzato da confusione mentale, sentimenti di tristezza inquadrabili nella nevrosi ansiosa depressiva: termine che descrive una vasta gamma di disturbi psicologici, un tempo attribuiti a disfunzioni neurologiche e oggi considerati esclusivamente di origine psichica. Le nevrosi sono caratterizzate da ansia, sentimenti di inadeguatezza e insoddisfazione, e disturbi del comportamento. A differenza delle psicosi le nevrosi di solito non compromettono l'adattamento sociale e la capacità di distinguere tra realtà esterna e realtà interna. Tale condizione incide sulla performance della ricorrente nella misura del 15% (cod.
2207).”) meritano, anche in questo caso, di essere preferite a quelle del c.t.p, laddove quest'ultimo, a sostegno della diagnosi ben più grave di sindrome depressiva endoreattiva media, si è limitato a richiamare genericamente una “documentazione in atti” del tutto imprecisata (cfr. relazione di c.t.p.). Non appare superfluo evidenziare, inoltre, come le
3 osservazioni alla bozza di relazione non facessero alcuna menzione a tale patologia, a dimostrazione della modesta incidenza della medesima.
Anche in relazione alla valutazione della patologia cardiologica la valutazione della c.t.u. merita di essere preferita a quella del c.t.p. perché la prima, rispondendo specificamente alle doglianze attoree ha già chiarito l'assenza di un danno funzionale incidente sulla condizione complessiva della (cfr. chiarimenti allegati alla Parte_1
relazione di c.t.u.: “Nella fattispecie, si tratta di una forma lieve (Copia referto eco card. color- doppler, Ospedale , del 27.04.2023: Ventricolo sinistro di normali dimensioni con Persona_1 pareti di normale spessore. Lieve ipocinesia diffusa delle pareti, con FEVS= 50% circa. Valvola mitrale con lieve inarcamento di A2 …) che non necessita alcun trattamento farmacologico a testimonianza di ciò la ricorrente oltre alla certificazione sopraindicata non ha più effettuato alcun controllo cardiologico. Si tratta di una forma non determinante danno funzionale e pertanto non suscettibile di valutazione medico legale”) merita di essere preferita a quella del c.t.p.”).
L'orticaria, contrariamente a quanto sostenuto dal c.t.p., non può essere valutata per l'assenza di un danno funzionale stabile e, come tale, rilevante da un punto di vista medico legale (cfr. anche in questo caso i chiarimenti allegati alla relazione di c.t.u.: “Nella fattispecie la ricorrente ha tratto beneficio dal trattamento intrapreso;
la patologia suddetta rientra nelle malattie recidivanti croniche: sono quelle condizioni caratterizzate da uno stato di benessere psico-fisico nel quale si intercalano episodi – di entità e di durata variabile – di inabilità temporanea assoluta, a causa di infermità che presentano un decorso a possèus di acutizzazione, con ripristino della completa validità a termine di ogni episodio acuto (tipico esempio l'epilessia, malattie allergiche, lombosciatalgie, nevrosi ecc), affezioni queste che non determinano un danno funzionale valutabile dal punto di vista medico legale;
nel caso in specie, durante gli accertamenti, la malattia era in fase di quiescenza tant'è che non sono stati rilevati a livello cutaneo segni attribuibili ad orticaria”).
Da ultimo, nessun aumento percentuale può essere riconosciuto per la riduzione della capacità lavorativa specifica perché la ricorrente è pacifico che non svolge alcuna attività lavorativa usurante dal punto di vista della sua condizione (cfr. chiarimenti allegati alla relazione di c.t.u.), fermo restando che anche a voler (pur del tutto ingiustificatamente) riconoscere l'aumento percentuale massimo di 5 punti la ricorrente non raggiungerebbe la soglia minima del 74% per ottenere la prestazione anelata.
4 Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento né Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza, né dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 CP_1
disp. att. c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'assegno mensile di assistenza, né dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso il 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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