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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai SIg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 23150/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Vittoria Massi
nei confronti di C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Cinzia Massa
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 11.3.25, depositate in data 7.3.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B della Legge
1.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma tra la SI.ra Parte_1 ed il SI. trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Roma e, per l'effetto Controparte_1 ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
-il SI. verserà alla SI.ra , mediante bonifico bancario, la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlia) per il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni e non economicamente indipendenti, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
-confermare
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Via della Grande Muraglia, n. 53, Roma alla SI.ra
in quanto rispondente all'interesse della prole ed essendo interamente di proprietà della Parte_1 stessa”. rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 16.11.2002 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 03076 parte 1 serie 01 - anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 12.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai SIg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 23150/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Vittoria Massi
nei confronti di C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Cinzia Massa
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 11.3.25, depositate in data 7.3.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B della Legge
1.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma tra la SI.ra Parte_1 ed il SI. trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Roma e, per l'effetto Controparte_1 ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
-il SI. verserà alla SI.ra , mediante bonifico bancario, la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlia) per il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni e non economicamente indipendenti, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
-confermare
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Via della Grande Muraglia, n. 53, Roma alla SI.ra
in quanto rispondente all'interesse della prole ed essendo interamente di proprietà della Parte_1 stessa”. rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 16.11.2002 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 03076 parte 1 serie 01 - anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 12.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi