Art. 1.
La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. E' istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:
a) promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;
b) favorire, attraverso una adeguata mobilita' dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilita' di terreni non piu' coltivati;
c) adeguare il livello di formazione generale-tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. E' istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:
a) promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;
b) favorire, attraverso una adeguata mobilita' dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilita' di terreni non piu' coltivati;
c) adeguare il livello di formazione generale-tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.