TAR
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00272 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00320/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2025, proposto da
CA MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
IE, FA NC, TE LI e LA ZA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data
7.3.2024, in giudicato, in materia di cd. carta docente; N. 00320/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale CA MA ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 68/2024, pubblicata in data 7.3.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Cremona ha così statuito “accerta il diritto di IO OM all'attribuzione della “Carta Elettronica del Docente”, in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ai conseguenti adempimenti”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo stesso Tar e, successivamente, ha depositato una relazione, affermando che l'accredito del dovuto sarebbe in corso di attuazione.
3.- Con memoria depositata il 10.2.2026 la ricorrente ha rappresentato che il Ministero ha provveduto, nel dicembre 2025, all'accreditamento della somma di cui alla sentenza del giudice del lavoro, instando tuttavia per “la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria come da condanna del Tribunale di Cremona”.
4.- L'istanza di riunione va rigettata, non sussistendone i presupposti e comportando un'irragionevole dilazione dei tempi per la definizione di questo giudizio. N. 00320/2025 REG.RIC.
5.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 68/2024 del Tribunale ordinario di Cremona - della quale si chiede l'ottemperanza - è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria del 3.3.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
6.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 11.3.2024), previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n.
669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
7.1.- Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
7.2.- La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta l'11.3.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 14.3.2025.
8.1.- Tanto premesso, alla luce della dichiarazione resa dalla ricorrente con la memoria del 10.2.2026, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere quanto al bonus cd. carta docente, corrisposto in corso di giudizio.
8.2.- Quanto all'ulteriore pretesa rimasta insoddisfatta – che nella summenzionata memoria è stata perimetrata in “interessi e rivalutazione monetaria”, mentre in ricorso erano stati chiesti unicamente gli “interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo” - si rileva che per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato nulla spetta, poiché la sentenza ottemperanda non ha N. 00320/2025 REG.RIC.
fatto menzione alcuna né di rivalutazione né di interessi, spettando, invece, questi ultimi soltanto dal giudicato al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a..
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, pertanto, va condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe con riferimento a ai soli interessi legali maturati dal giudicato al saldo ex art. 112, comma 3, c.p.a., nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore.
8.3.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente – decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza meritano compensazione per la misura della metà, tenuto conto della parziale cessazione del contendere e della parziale fondatezza del ricorso, con liquidazione dell'ulteriore metà nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: N. 00320/2025 REG.RIC.
a) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
b) accoglie in parte il ricorso, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
c) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua residua attuazione;
d) Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 300,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca CA, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00320/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca CA
IL PRESIDENTE
EL IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00272 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00320/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2025, proposto da
CA MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
IE, FA NC, TE LI e LA ZA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data
7.3.2024, in giudicato, in materia di cd. carta docente; N. 00320/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale CA MA ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 68/2024, pubblicata in data 7.3.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Cremona ha così statuito “accerta il diritto di IO OM all'attribuzione della “Carta Elettronica del Docente”, in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; per l'effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ai conseguenti adempimenti”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo stesso Tar e, successivamente, ha depositato una relazione, affermando che l'accredito del dovuto sarebbe in corso di attuazione.
3.- Con memoria depositata il 10.2.2026 la ricorrente ha rappresentato che il Ministero ha provveduto, nel dicembre 2025, all'accreditamento della somma di cui alla sentenza del giudice del lavoro, instando tuttavia per “la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria come da condanna del Tribunale di Cremona”.
4.- L'istanza di riunione va rigettata, non sussistendone i presupposti e comportando un'irragionevole dilazione dei tempi per la definizione di questo giudizio. N. 00320/2025 REG.RIC.
5.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 68/2024 del Tribunale ordinario di Cremona - della quale si chiede l'ottemperanza - è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria del 3.3.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
6.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 11.3.2024), previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n.
669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
7.1.- Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
7.2.- La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta l'11.3.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 14.3.2025.
8.1.- Tanto premesso, alla luce della dichiarazione resa dalla ricorrente con la memoria del 10.2.2026, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere quanto al bonus cd. carta docente, corrisposto in corso di giudizio.
8.2.- Quanto all'ulteriore pretesa rimasta insoddisfatta – che nella summenzionata memoria è stata perimetrata in “interessi e rivalutazione monetaria”, mentre in ricorso erano stati chiesti unicamente gli “interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo” - si rileva che per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato nulla spetta, poiché la sentenza ottemperanda non ha N. 00320/2025 REG.RIC.
fatto menzione alcuna né di rivalutazione né di interessi, spettando, invece, questi ultimi soltanto dal giudicato al saldo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a..
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, pertanto, va condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe con riferimento a ai soli interessi legali maturati dal giudicato al saldo ex art. 112, comma 3, c.p.a., nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore.
8.3.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente – decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza meritano compensazione per la misura della metà, tenuto conto della parziale cessazione del contendere e della parziale fondatezza del ricorso, con liquidazione dell'ulteriore metà nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: N. 00320/2025 REG.RIC.
a) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;
b) accoglie in parte il ricorso, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
c) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua residua attuazione;
d) Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 300,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Francesca CA, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00320/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca CA
IL PRESIDENTE
EL IC
IL SEGRETARIO