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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ET VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi N 1 74013 Ginosa TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 253 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.11.2024 il Comune di Ginosa notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 253/2024 per l'anno di imposta 2019, per il complessivo importo di €.1.746,00
Con ricorso iscritto al n. R.G. 118/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
1) “annullabilità dell'atto impugnato per difetto di contraddittorio preventivo con il contribuente – violazione dell'art. 6 bis, Legge 27.07.2000, n. 212”;
2) “infondatezza della pretesa”;
3) “in subordine, con riferimento al locale cat. C/2, infondatezza della pretesa nel merito in quanto pertinenza dell'abitazione principale del coniuge superstite”;
4) “in subordine, annullabilità delle sanzioni irrogate per difetto dell'elemento soggettivo nella condotta del ricorrente
Resisteva il Comune di Ginosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
L'articolo 6-bis, comma 2, L. 212/2000, dispone: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Tali atti sono stati individuati con D.M. 24.4.2024, il quale, con riferimento agli enti locali, ha disposto che siano gli enti stessi a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 6-bis.
In ogni caso, non è necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni emergono dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure da elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti o, comunque, in possesso dello stesso Comune (atti di pronta liquidazione).
Nella specie, ricorre la seconda ipotesi, giacché l'atto impugnato accerta “la mancata corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto in seguito all'esame dei dati in possesso del Comune tra i quali: le dichiarazioni presentate ai fini ICI/IMU, i versamenti eseguiti, gli incroci con le banche dati rese disponibili dall'Amministrazione Finanziaria, dall'Agenzia delle Entrate, dalla Conservatoria dei registri immobiliari, dall'ufficio urbanistico, è stata accertata una violazione tributaria per l'anno sopra indicato, tra quanto versato e quanto dovuto;
pertanto si è determinato l'importo accertato e intimato come da calcolo dettagliato nelle tabelle analitiche di seguito riportate”.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: che nell'anno di imposta oggetto di imposizione (2019), egli non sapeva dell'esistenza del testamento olografo della signora Nominativo_1 (originaria proprietaria dei beni tassati) e pertanto non rientrava tra i legittimari previsti dall'art. 536 c.c,
che, conseguentemente, al pagamento dell'imposta oggetto di impugnazione avrebbero dovuto provvedere pro quota (ex art. 752 c.c.) gli originari chiamati all'eredità;
che “il Comune resistente ha quindi errato nel rivolgere l'intera pretesa nei confronti dell'odierno deducente”.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente non nega di essere divenuto erede della Inglese e la circostanza è confermata dal testamento olografo agli atti.
Orbene, l'erede subentra ex tunc", ossia con effetto retroattivo, nella titolarità dei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius.
Ne consegue che il Ricorrente_1 è tenuto a farsi carico dei debiti dell'originaria proprietaria degli immobili.
È vero che la disposizione di cui all'art. 65 d.p.r. 600/1973 (secondo la quale in materia di accertamento delle imposte sui redditi gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa) non opera per i tributi locali, sicché, ai sensi dell'art. 752 c.c., gli eredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Tuttavia, come si apprende dalla lettura del testamento, i beni tassati (in catasto: fg. 141, n. 2572 , sub 45
e fg. 32, n. 3297, sub 25) sono stati assegnati interamente ed esclusivamente al ricorrente, di guisa che egli risponde in toto dell'IMU, come di ogni altra imposta riguardante tali immobili.
Con il terzo motivo, il Ricorrente_1 assume:
che il locale cat. C/2 sito in Ginosa al Indirizzo_1 (in catasto: fg. 32, n. 3297, sub 25), è una pertinenza dell'appartamento sito all'adiacente civico n. 119, cui è collegato e che è l'abitazione principale del nonno Ricorrente_1;
che, pertanto, trattandosi di pertinenza, anche per tale immobile vale l'esenzione per abitazione principale.
Il motivo è infondato.
L'esenzione in rassegna può essere invocata dal titolare della prima casa cui le pertinenze arrecano miglioria e utilità.
Il ricorrente pretende di esimersi dal pagamento dell'IMU su locali che non fungono da pertinenze alla propria abitazione ma all'abitazione di altri.
Invero, come si desume dall'art. 817 c.c., il rapporto pertinenziale presuppone la volontà del proprietario o titolare di un diritto su entrambe le cose di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.
Cass. 25127/2009 ha evidenziato che “Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze
(economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”.
Nella specie, la dedotta pertinenzialità a favore di bene altrui si risolverebbe, ad accedere alla tesi attorea, in una esenzione dall'imposta non giustificata dalla ratio della norma agevolatrice, che intende favorire il titolare del bene principale che pone a servizio del medesimo altro immobile, sempre di sua proprietà, avente mera funzione strumentale.
Con il quarto motivo, il ricorrente si lamenta della irrogazione della sanzione sul rilievo che nel 2019 non era consapevole di essere stato nominato erede testamentario e che sarebbe divenuto proprietario degli immobili oggetto di accertamento, avendolo appreso solo nel 2023 quando è stata scoperta l'esistenza del testamento olografo.
Il motivo è infondato.
La sanzione si ricollega all'omesso versamento dell'imposta da parte della de cuius.
Il ricorrente, accettando l'eredità, è subentrato nella stessa posizione della dante causa, ossia in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla defunta Nominativo_1.
E così come, con effetto retroattivo, è subentrato nei rapporti attivi, allo stesso modo è subentrato in quelli passivi.
In definitiva, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ET VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi N 1 74013 Ginosa TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 253 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.11.2024 il Comune di Ginosa notificava a Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 253/2024 per l'anno di imposta 2019, per il complessivo importo di €.1.746,00
Con ricorso iscritto al n. R.G. 118/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
1) “annullabilità dell'atto impugnato per difetto di contraddittorio preventivo con il contribuente – violazione dell'art. 6 bis, Legge 27.07.2000, n. 212”;
2) “infondatezza della pretesa”;
3) “in subordine, con riferimento al locale cat. C/2, infondatezza della pretesa nel merito in quanto pertinenza dell'abitazione principale del coniuge superstite”;
4) “in subordine, annullabilità delle sanzioni irrogate per difetto dell'elemento soggettivo nella condotta del ricorrente
Resisteva il Comune di Ginosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
L'articolo 6-bis, comma 2, L. 212/2000, dispone: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Tali atti sono stati individuati con D.M. 24.4.2024, il quale, con riferimento agli enti locali, ha disposto che siano gli enti stessi a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 6-bis.
In ogni caso, non è necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni emergono dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure da elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti o, comunque, in possesso dello stesso Comune (atti di pronta liquidazione).
Nella specie, ricorre la seconda ipotesi, giacché l'atto impugnato accerta “la mancata corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto in seguito all'esame dei dati in possesso del Comune tra i quali: le dichiarazioni presentate ai fini ICI/IMU, i versamenti eseguiti, gli incroci con le banche dati rese disponibili dall'Amministrazione Finanziaria, dall'Agenzia delle Entrate, dalla Conservatoria dei registri immobiliari, dall'ufficio urbanistico, è stata accertata una violazione tributaria per l'anno sopra indicato, tra quanto versato e quanto dovuto;
pertanto si è determinato l'importo accertato e intimato come da calcolo dettagliato nelle tabelle analitiche di seguito riportate”.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: che nell'anno di imposta oggetto di imposizione (2019), egli non sapeva dell'esistenza del testamento olografo della signora Nominativo_1 (originaria proprietaria dei beni tassati) e pertanto non rientrava tra i legittimari previsti dall'art. 536 c.c,
che, conseguentemente, al pagamento dell'imposta oggetto di impugnazione avrebbero dovuto provvedere pro quota (ex art. 752 c.c.) gli originari chiamati all'eredità;
che “il Comune resistente ha quindi errato nel rivolgere l'intera pretesa nei confronti dell'odierno deducente”.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente non nega di essere divenuto erede della Inglese e la circostanza è confermata dal testamento olografo agli atti.
Orbene, l'erede subentra ex tunc", ossia con effetto retroattivo, nella titolarità dei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius.
Ne consegue che il Ricorrente_1 è tenuto a farsi carico dei debiti dell'originaria proprietaria degli immobili.
È vero che la disposizione di cui all'art. 65 d.p.r. 600/1973 (secondo la quale in materia di accertamento delle imposte sui redditi gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa) non opera per i tributi locali, sicché, ai sensi dell'art. 752 c.c., gli eredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Tuttavia, come si apprende dalla lettura del testamento, i beni tassati (in catasto: fg. 141, n. 2572 , sub 45
e fg. 32, n. 3297, sub 25) sono stati assegnati interamente ed esclusivamente al ricorrente, di guisa che egli risponde in toto dell'IMU, come di ogni altra imposta riguardante tali immobili.
Con il terzo motivo, il Ricorrente_1 assume:
che il locale cat. C/2 sito in Ginosa al Indirizzo_1 (in catasto: fg. 32, n. 3297, sub 25), è una pertinenza dell'appartamento sito all'adiacente civico n. 119, cui è collegato e che è l'abitazione principale del nonno Ricorrente_1;
che, pertanto, trattandosi di pertinenza, anche per tale immobile vale l'esenzione per abitazione principale.
Il motivo è infondato.
L'esenzione in rassegna può essere invocata dal titolare della prima casa cui le pertinenze arrecano miglioria e utilità.
Il ricorrente pretende di esimersi dal pagamento dell'IMU su locali che non fungono da pertinenze alla propria abitazione ma all'abitazione di altri.
Invero, come si desume dall'art. 817 c.c., il rapporto pertinenziale presuppone la volontà del proprietario o titolare di un diritto su entrambe le cose di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.
Cass. 25127/2009 ha evidenziato che “Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze
(economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”.
Nella specie, la dedotta pertinenzialità a favore di bene altrui si risolverebbe, ad accedere alla tesi attorea, in una esenzione dall'imposta non giustificata dalla ratio della norma agevolatrice, che intende favorire il titolare del bene principale che pone a servizio del medesimo altro immobile, sempre di sua proprietà, avente mera funzione strumentale.
Con il quarto motivo, il ricorrente si lamenta della irrogazione della sanzione sul rilievo che nel 2019 non era consapevole di essere stato nominato erede testamentario e che sarebbe divenuto proprietario degli immobili oggetto di accertamento, avendolo appreso solo nel 2023 quando è stata scoperta l'esistenza del testamento olografo.
Il motivo è infondato.
La sanzione si ricollega all'omesso versamento dell'imposta da parte della de cuius.
Il ricorrente, accettando l'eredità, è subentrato nella stessa posizione della dante causa, ossia in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla defunta Nominativo_1.
E così come, con effetto retroattivo, è subentrato nei rapporti attivi, allo stesso modo è subentrato in quelli passivi.
In definitiva, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.