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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2894 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BUONAMANO ANTIMO, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal funzionario PRINCIPE EMILIA, giusta procura
[...] in atti;
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
1. Con ricorso depositato il 31.05.2023, il sig. premettendo di aver Parte_1 instaurato dinanzi al Tribunale di Velletri un procedimento ex art. 700 c.p.c. nei confronti del impugnando la mancata nomina a tempo determinato come CP_2 docente supplente iscritto nelle GPS di seconda fascia per la scuola secondaria nelle classi di concorso B016 (Laboratorio di scienze tecnologiche informatiche ) e GPS incrociate Sostegno seconda fascia (ADSS Sostegno scuola secondaria II Grado) conclusosi con ordinanza di accoglimento totale n. 3450/2022 del 01/03/2022 RG n. 4563/2021 (all. 1 al ricorso), adiva il medesimo Tribunale per chiedere la condanna del resistente a riconoscere il proprio diritto al punteggio complessivo di n. 12 CP_1 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; chiedeva altresì di condannare il resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale. In punto di fatto, lamentava di essere stato ingiustamente scavalcato da docenti aventi un punteggio inferiore, in virtù di una procedura informatica di inserimento nelle GPS affidata ad un algoritmo basato su principi errati. In particolare, deduceva che né in occasione del primo bollettino delle nomine, né in occasione del secondo emesso in data 3.10.2022, avevano ricevuto alcun incarico, sebbene in forza di quest'ultimo fossero stati conferiti per l'a.s. 2022/2023 incarichi di supplenza, per posti indicati nella domanda di partecipazione, a candidati collocati in posizione inferiore;
che l'evidenziata pretermissione era dovuta al cattivo funzionamento dell'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, in quanto, dopo il primo turno di nomina tale algoritmo aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, sicché gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina erano stati assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore. Il resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e affermando la CP_1 legittimità della procedura informatica di assegnazione delle supplenze. All'udienza del 14.10.2025 la causa, di natura documentale, era discussa e decisa previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalle parti.
*** 2. Dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice della fase cautelare, nella quale il resistente non era costituito ma che non ha comunque contestato, emerge che
[...] sia un docente a tempo determinato attualmente inserito (con riserva, poiché Pt_1 portatore di disabilità grave ai sensi dell'art. 104/1992 art.3 comma 3) nelle GPS di seconda fascia per la scuola secondaria nelle classi di concorso B016 (Laboratorio di scienze tecnologiche informatiche ) e GPS incrociate Sostegno seconda fascia (ADSS Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
Sostegno scuola secondaria II Grado); nelle graduatorie GPS il docente è inserito per la classe B016, nella posizione n. 1179 con punteggio 18; b. per la classe ADSS nella posizione n. 40173 con punteggio 18. All'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie GPS e GPI sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento. Nella fase cautelare è stata, pertanto, ritenuta palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti, posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Si è ritenuto che, verosimilmente, la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Lo stesso giudice sottolineava che, in base alla nota del Direttore Generale del , CP_1 prot. 25089 del 6.8.2021, la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. Pertanto, correttamente il ricorrente aveva rivendicato il proprio diritto, qualora nel primo turno di nomina (o nei successivi) non fossero risultati posti attribuibili alla ricorrente (in ragione delle sedi disponibili, della posizione in graduatoria e del tipo di incarico) alla partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato dei candidati che non avevano ottenuto incarichi. Il , in questo giudizio, ha osservato che il sig. aveva espresso solo CP_1 Pt_1 preferenze “sintetiche”, ossia relative al comune al distretto, e che “esprimere una preferenza sintetica equivale ad aspirare indifferentemente ad una qualsiasi scuola compresa nel comune o distretto indicato (la cui assegnazione avverrà in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici) per cui, la mancata indicazione della specifica sede libera da attribuire, nel turno di nomina, equivale a rinuncia, se espressa da altro candidato anche in posizione inferiore, nonostante sia stato indicato il distretto che la ricomprende o, ancor di più, l'intero comune. Tale rinuncia determina l'esclusione dal successivo elenco dei nuovi convocati, in quanto il sistema riparte dal primo degli aspiranti non convocati nel primo o precedente processo di nomina, in forza del normale principio dello scorrimento “in avanti” della graduatoria”. Tuttavia, queste argomentazioni appaiono prive di fondamento. L'O.M 112/2022 prevede espressamente che l'aspirante possa indicare le proprie preferenze di sede in modo analitico o in modo sintetico, specificando che in tale caso verranno prese in considerazione tutte le scuole del distretto o del comune per cui si è manifestata la preferenza, secondo l'ordine del codice meccanografico. Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
Quindi l'affermazione per cui il docente che esprime una preferenza sintetica, indicando il distretto o il Comune, viene considerato rinunciatario rispetto alle specifiche sedi in esse comprese, appare frutto di una interpretazione irragionevole ed in contrasto con le previsioni della stessa O.M.. Considerata la irragionevolezza del presupposto sulla base del quale ha operato l'algoritmo, ne discende che è fondata la domanda della ricorrente: il docente Pt_1 infatti, nel caso di specie non ha affatto limitato le preferenze, ma le ha legittimamente espresse in modo sintetico, così come la stessa O.M. gli consentiva di fare, e dunque non è corretto affermare che l'algoritmo l'abbia considerata rinunciataria, passando al candidato che per primo, anche con punteggio più basso, ha espresso in modo analitico la preferenza corrispondente al posto libero da attribuire. Inoltre, la rinuncia ad una sede non può che essere espressa secondo il meccanismo delineato dall'O.M. citata, e deve estrinsecarsi attraverso una manifestazione di volontà mediante la quale il candidato esprime il proprio rifiuto ad un certo incarico, e dunque anche per questo verso appare irragionevole interpretare la preferenza sintetica, attraverso cui il candidato esplicita in positivo una propria preferenza, nel senso inverso di un atto abdicativo implicito. Né la tesi del trova supporto nell'art. 12, comma 4, dell'O.M. che dispone: “La CP_1 mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Infatti, niente autorizza a ritenere che, laddove la norma parla di preferenze, si riferisca esclusivamente a quelle analitiche e non anche a quelle sintetiche. Sotto altro profilo, deduce il che il sistema processerebbe una sola volta la CP_1 posizione del docente, e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente: il che significa che, perfino nell'ipotesi in cui il docente avesse indicato analiticamente la preferenza per una certa sede, ove non sia risultato assegnatario in primo turno, non verrebbe ripescato nel turno successivo perché scavalcato da un docente con punteggio inferiore. Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
Il che appare frutto di una interpretazione irragionevole, in virtù di un algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a CP_1 giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né è stato spiegato per quale motivo il generico richiamo, operato in comparsa, al principio di imparzialità dell'attività amministrativa e all'imparzialità di trattamento sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere” (Trib. Roma n. 628/2023). Sicché la domanda del ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2021/22 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata, così come statuito in sede cautelare. Parimenti fondate sono le domande di riconoscimento del punteggio di 12 punti e di risarcimento del danno. Come infatti già affermato da altre pronunce rese dai Tribunali di merito in casi simili, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale il medesimo aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità (cfr. T. Ro. n. 1463/2023 n.1505/2023). Inoltre, anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020). Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
Il danno va parametrato alle retribuzioni mensili perdute dal 09.09.2021 al 23.05.2022 (dalla data dell'inizio delle supplenze annuali a quello dell'assegnazione dell'incarico, ma il periodo non è stato oggetto di contestazione). Dal 09.09.2021 al 23.05.2022 vi sono 256 giorni e dunque, operati i corretti conteggi, l'importo dovuto è di euro 15.325,2962 (21.850,52:365 x 256), secondo le tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento. Inoltre deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se al ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stato illegittimamente escluso, prevedendo la Tabella allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di CP_1 supplenza (T. Ro. 3005/23). 5. Le spese di lite, coma liquidate in dispositivo, tenendo conto dei criteri dettati dai DD.MM. nn. 55 del 2014 e 147 del 2022 e dell'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Buonamano Antimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- acoglie il ricorso e per l'effetto:
-condanna il a pagare in favore della ricorrente la Controparte_3 somma di € 15.325,2962, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
-condanna il convenuto a riconoscere alla ricorrente il punteggio complessivo CP_1 di 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.109 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Buonamano Antimo. Così deciso in Velletri, il 14.10.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2894 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BUONAMANO ANTIMO, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal funzionario PRINCIPE EMILIA, giusta procura
[...] in atti;
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
1. Con ricorso depositato il 31.05.2023, il sig. premettendo di aver Parte_1 instaurato dinanzi al Tribunale di Velletri un procedimento ex art. 700 c.p.c. nei confronti del impugnando la mancata nomina a tempo determinato come CP_2 docente supplente iscritto nelle GPS di seconda fascia per la scuola secondaria nelle classi di concorso B016 (Laboratorio di scienze tecnologiche informatiche ) e GPS incrociate Sostegno seconda fascia (ADSS Sostegno scuola secondaria II Grado) conclusosi con ordinanza di accoglimento totale n. 3450/2022 del 01/03/2022 RG n. 4563/2021 (all. 1 al ricorso), adiva il medesimo Tribunale per chiedere la condanna del resistente a riconoscere il proprio diritto al punteggio complessivo di n. 12 CP_1 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; chiedeva altresì di condannare il resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale. In punto di fatto, lamentava di essere stato ingiustamente scavalcato da docenti aventi un punteggio inferiore, in virtù di una procedura informatica di inserimento nelle GPS affidata ad un algoritmo basato su principi errati. In particolare, deduceva che né in occasione del primo bollettino delle nomine, né in occasione del secondo emesso in data 3.10.2022, avevano ricevuto alcun incarico, sebbene in forza di quest'ultimo fossero stati conferiti per l'a.s. 2022/2023 incarichi di supplenza, per posti indicati nella domanda di partecipazione, a candidati collocati in posizione inferiore;
che l'evidenziata pretermissione era dovuta al cattivo funzionamento dell'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, in quanto, dopo il primo turno di nomina tale algoritmo aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, sicché gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina erano stati assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore. Il resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e affermando la CP_1 legittimità della procedura informatica di assegnazione delle supplenze. All'udienza del 14.10.2025 la causa, di natura documentale, era discussa e decisa previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalle parti.
*** 2. Dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice della fase cautelare, nella quale il resistente non era costituito ma che non ha comunque contestato, emerge che
[...] sia un docente a tempo determinato attualmente inserito (con riserva, poiché Pt_1 portatore di disabilità grave ai sensi dell'art. 104/1992 art.3 comma 3) nelle GPS di seconda fascia per la scuola secondaria nelle classi di concorso B016 (Laboratorio di scienze tecnologiche informatiche ) e GPS incrociate Sostegno seconda fascia (ADSS Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
Sostegno scuola secondaria II Grado); nelle graduatorie GPS il docente è inserito per la classe B016, nella posizione n. 1179 con punteggio 18; b. per la classe ADSS nella posizione n. 40173 con punteggio 18. All'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie GPS e GPI sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento. Nella fase cautelare è stata, pertanto, ritenuta palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti, posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Si è ritenuto che, verosimilmente, la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Lo stesso giudice sottolineava che, in base alla nota del Direttore Generale del , CP_1 prot. 25089 del 6.8.2021, la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. Pertanto, correttamente il ricorrente aveva rivendicato il proprio diritto, qualora nel primo turno di nomina (o nei successivi) non fossero risultati posti attribuibili alla ricorrente (in ragione delle sedi disponibili, della posizione in graduatoria e del tipo di incarico) alla partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato dei candidati che non avevano ottenuto incarichi. Il , in questo giudizio, ha osservato che il sig. aveva espresso solo CP_1 Pt_1 preferenze “sintetiche”, ossia relative al comune al distretto, e che “esprimere una preferenza sintetica equivale ad aspirare indifferentemente ad una qualsiasi scuola compresa nel comune o distretto indicato (la cui assegnazione avverrà in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici) per cui, la mancata indicazione della specifica sede libera da attribuire, nel turno di nomina, equivale a rinuncia, se espressa da altro candidato anche in posizione inferiore, nonostante sia stato indicato il distretto che la ricomprende o, ancor di più, l'intero comune. Tale rinuncia determina l'esclusione dal successivo elenco dei nuovi convocati, in quanto il sistema riparte dal primo degli aspiranti non convocati nel primo o precedente processo di nomina, in forza del normale principio dello scorrimento “in avanti” della graduatoria”. Tuttavia, queste argomentazioni appaiono prive di fondamento. L'O.M 112/2022 prevede espressamente che l'aspirante possa indicare le proprie preferenze di sede in modo analitico o in modo sintetico, specificando che in tale caso verranno prese in considerazione tutte le scuole del distretto o del comune per cui si è manifestata la preferenza, secondo l'ordine del codice meccanografico. Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
Quindi l'affermazione per cui il docente che esprime una preferenza sintetica, indicando il distretto o il Comune, viene considerato rinunciatario rispetto alle specifiche sedi in esse comprese, appare frutto di una interpretazione irragionevole ed in contrasto con le previsioni della stessa O.M.. Considerata la irragionevolezza del presupposto sulla base del quale ha operato l'algoritmo, ne discende che è fondata la domanda della ricorrente: il docente Pt_1 infatti, nel caso di specie non ha affatto limitato le preferenze, ma le ha legittimamente espresse in modo sintetico, così come la stessa O.M. gli consentiva di fare, e dunque non è corretto affermare che l'algoritmo l'abbia considerata rinunciataria, passando al candidato che per primo, anche con punteggio più basso, ha espresso in modo analitico la preferenza corrispondente al posto libero da attribuire. Inoltre, la rinuncia ad una sede non può che essere espressa secondo il meccanismo delineato dall'O.M. citata, e deve estrinsecarsi attraverso una manifestazione di volontà mediante la quale il candidato esprime il proprio rifiuto ad un certo incarico, e dunque anche per questo verso appare irragionevole interpretare la preferenza sintetica, attraverso cui il candidato esplicita in positivo una propria preferenza, nel senso inverso di un atto abdicativo implicito. Né la tesi del trova supporto nell'art. 12, comma 4, dell'O.M. che dispone: “La CP_1 mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Infatti, niente autorizza a ritenere che, laddove la norma parla di preferenze, si riferisca esclusivamente a quelle analitiche e non anche a quelle sintetiche. Sotto altro profilo, deduce il che il sistema processerebbe una sola volta la CP_1 posizione del docente, e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente: il che significa che, perfino nell'ipotesi in cui il docente avesse indicato analiticamente la preferenza per una certa sede, ove non sia risultato assegnatario in primo turno, non verrebbe ripescato nel turno successivo perché scavalcato da un docente con punteggio inferiore. Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
Il che appare frutto di una interpretazione irragionevole, in virtù di un algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a CP_1 giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né è stato spiegato per quale motivo il generico richiamo, operato in comparsa, al principio di imparzialità dell'attività amministrativa e all'imparzialità di trattamento sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere” (Trib. Roma n. 628/2023). Sicché la domanda del ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2021/22 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata, così come statuito in sede cautelare. Parimenti fondate sono le domande di riconoscimento del punteggio di 12 punti e di risarcimento del danno. Come infatti già affermato da altre pronunce rese dai Tribunali di merito in casi simili, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale il medesimo aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità (cfr. T. Ro. n. 1463/2023 n.1505/2023). Inoltre, anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020). Allegato al verbale di udienza del 14.10.2025 n. r. g. l. 2894/2023
Il danno va parametrato alle retribuzioni mensili perdute dal 09.09.2021 al 23.05.2022 (dalla data dell'inizio delle supplenze annuali a quello dell'assegnazione dell'incarico, ma il periodo non è stato oggetto di contestazione). Dal 09.09.2021 al 23.05.2022 vi sono 256 giorni e dunque, operati i corretti conteggi, l'importo dovuto è di euro 15.325,2962 (21.850,52:365 x 256), secondo le tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento. Inoltre deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se al ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stato illegittimamente escluso, prevedendo la Tabella allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di CP_1 supplenza (T. Ro. 3005/23). 5. Le spese di lite, coma liquidate in dispositivo, tenendo conto dei criteri dettati dai DD.MM. nn. 55 del 2014 e 147 del 2022 e dell'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Buonamano Antimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- acoglie il ricorso e per l'effetto:
-condanna il a pagare in favore della ricorrente la Controparte_3 somma di € 15.325,2962, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
-condanna il convenuto a riconoscere alla ricorrente il punteggio complessivo CP_1 di 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, ai fini del successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022.
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.109 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Buonamano Antimo. Così deciso in Velletri, il 14.10.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio