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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 420/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 9:32 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. DI GIROLAMO RICCARDO oggi sostituito dall'avv. VINCENZO Parte_1
DI GIROLAMO il quale si riporta all'impugnazione chiedendone l'accoglimento.
Per l l'avv. MASSIGNANI ARTURO il quale Controparte_1
chiede il rigetto del ricorso.
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice, sentite le parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI GIROLAMO Parte_1 C.F._1
RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA MAZZARINO 8 presso il difensore avv. DI CP_1
GIROLAMO RICCARDO RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MASSIGNANI ARTURO elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. MASSIGNANI
ARTURO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 056/2023 Parte_1
emessa dalla in data 25.10.2023 (doc. n.1) che, all'esito dell'accertamento ispettivo CP_2
svolto dal Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione della in data 28.02.2019, in relazione alle modalità di trasporto degli animali destinati alla CP_2
macellazione, gli aveva contestato la violazione dell'art.6, comma 3°, allegato 1, capitolo 1, n. 4) del
Regolamento CE n.1/2005 del 22.12.2004, punita ai sensi dell'art. 7 e dall'art. 52 del D.L. n.213 del
24.06.1998.
Assumendo l'insussistenza della condotta contestata e l'eccessivo ammontare della sanzione,
l'opponente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, la riduzione della sanzione. Cont 2. Con comparsa di costituzione depositata il 7.5.2024 si è costituita la contestando la tardività dell'opposizione e l'infondatezza della medesima.
pagina 2 di 4 3. All'udienza del 24.5.2024, sull'eccezione formulata dall'opponente, concernente l'omessa Cont allegazione, da parte della dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito dell'atto notificato presso l'ufficio postale (c.d. CAD) è stato assegnato al ricorrente un termine per depositare documentazione attestante la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'esito del deposito documentazione richiesta e delle note, formulate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 20.9.2024, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 5.2.2025.
********
A. Sull'eccepita tardività dell'impugnazione.
Come precisato con ordinanza del 24.5.2024, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente, tenuto ai sensi dell'art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011 n. 150 ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato, l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione.
L'opponente ha allegato in data 17.6.2024 una mail ricevuta da Poste Italiane, nella quale si dava atto che l'atto giudiziario, relativo alla spedizione n° 785333880356, era stato a lui consegnato il 15.1.2024.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla , risulta che l'ordinanza CP_2
ingiunzione era stata notificata al ricorrente, presso la residenza di Civitella Parte_1
Casanova, Contrada Sant'Andrea n. 6 con raccomandata n. 78533388035.6 (cfr doc. 1).
L'atto, non consegnato al destinatario, in quanto temporaneamente assente, era stato depositato in data
15.12.2023 presso l'ufficio postale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 890 del 1982 e dell'avvenuto deposito era stata inviata in data 15.12.2023 raccomandata al destinatario.
Il plico, non ritirato dal destinatario nel termine di dieci giorni, era stato restituito al mittente in data
27.12.2023.
Considerato che, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge 890 del 1982, la notificazione si ha per eseguita decorso il termine di dieci giorni dal deposito del plico presso l'ufficio postale, ovvero dal ritiro del piego se anteriore al termine di cui al comma 4 dell'art. 8, l'opposizione doveva essere proposta, ex art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011 n. 150, entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del procedimento di notifica.
Accertato l'avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica, per il quale è richiesta la Part comunicazione di avvenuto deposito della (cfr Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10012 del
Cont 15/04/2021) considerato che la documentazione, depositata dalla in data 13.9.2024, trova puntuale riscontro nella documentazione depositata in data 17.6.2024 dall'opponente, va evidenziato che il termine di impugnazione decorre dalla data della ricezione della prima raccomandata e non dalla data pagina 3 di 4 di ricezione della seconda.
Considerato che prima la notifica, effettuata il 15.12.2023 si è perfezionata il 25.12.2023 quindi, ex art. 155 cpc il 27.12.2023, il ricorso depositato il 12.02.2024 risulta proposto oltre il termine di trenta giorni indicato dall'art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011 n. 150.
Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso tardivamente proposto.
B. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore (€ 6.010,15) e la natura documentale della controversia, con applicazione dei paramenti minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. 420/2024, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
DICHIARA
l'inammissibilità del ricorso, depositato dopo la scadenza dei termini indicati dall'art. 6 del DECRETO
LEGISLATIVO 1° settembre 2011 n. 150
CONDANNA il ricorrente a rifondere alla le spese di lite le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 CP_2
per onorari, oltre spese generali nella misura del 15 % I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 420/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 9:32 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. DI GIROLAMO RICCARDO oggi sostituito dall'avv. VINCENZO Parte_1
DI GIROLAMO il quale si riporta all'impugnazione chiedendone l'accoglimento.
Per l l'avv. MASSIGNANI ARTURO il quale Controparte_1
chiede il rigetto del ricorso.
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice, sentite le parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI GIROLAMO Parte_1 C.F._1
RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA MAZZARINO 8 presso il difensore avv. DI CP_1
GIROLAMO RICCARDO RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MASSIGNANI ARTURO elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. MASSIGNANI
ARTURO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 056/2023 Parte_1
emessa dalla in data 25.10.2023 (doc. n.1) che, all'esito dell'accertamento ispettivo CP_2
svolto dal Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione della in data 28.02.2019, in relazione alle modalità di trasporto degli animali destinati alla CP_2
macellazione, gli aveva contestato la violazione dell'art.6, comma 3°, allegato 1, capitolo 1, n. 4) del
Regolamento CE n.1/2005 del 22.12.2004, punita ai sensi dell'art. 7 e dall'art. 52 del D.L. n.213 del
24.06.1998.
Assumendo l'insussistenza della condotta contestata e l'eccessivo ammontare della sanzione,
l'opponente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, la riduzione della sanzione. Cont 2. Con comparsa di costituzione depositata il 7.5.2024 si è costituita la contestando la tardività dell'opposizione e l'infondatezza della medesima.
pagina 2 di 4 3. All'udienza del 24.5.2024, sull'eccezione formulata dall'opponente, concernente l'omessa Cont allegazione, da parte della dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito dell'atto notificato presso l'ufficio postale (c.d. CAD) è stato assegnato al ricorrente un termine per depositare documentazione attestante la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'esito del deposito documentazione richiesta e delle note, formulate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 20.9.2024, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 5.2.2025.
********
A. Sull'eccepita tardività dell'impugnazione.
Come precisato con ordinanza del 24.5.2024, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente, tenuto ai sensi dell'art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011 n. 150 ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato, l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione.
L'opponente ha allegato in data 17.6.2024 una mail ricevuta da Poste Italiane, nella quale si dava atto che l'atto giudiziario, relativo alla spedizione n° 785333880356, era stato a lui consegnato il 15.1.2024.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla , risulta che l'ordinanza CP_2
ingiunzione era stata notificata al ricorrente, presso la residenza di Civitella Parte_1
Casanova, Contrada Sant'Andrea n. 6 con raccomandata n. 78533388035.6 (cfr doc. 1).
L'atto, non consegnato al destinatario, in quanto temporaneamente assente, era stato depositato in data
15.12.2023 presso l'ufficio postale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 890 del 1982 e dell'avvenuto deposito era stata inviata in data 15.12.2023 raccomandata al destinatario.
Il plico, non ritirato dal destinatario nel termine di dieci giorni, era stato restituito al mittente in data
27.12.2023.
Considerato che, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge 890 del 1982, la notificazione si ha per eseguita decorso il termine di dieci giorni dal deposito del plico presso l'ufficio postale, ovvero dal ritiro del piego se anteriore al termine di cui al comma 4 dell'art. 8, l'opposizione doveva essere proposta, ex art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011 n. 150, entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del procedimento di notifica.
Accertato l'avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica, per il quale è richiesta la Part comunicazione di avvenuto deposito della (cfr Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10012 del
Cont 15/04/2021) considerato che la documentazione, depositata dalla in data 13.9.2024, trova puntuale riscontro nella documentazione depositata in data 17.6.2024 dall'opponente, va evidenziato che il termine di impugnazione decorre dalla data della ricezione della prima raccomandata e non dalla data pagina 3 di 4 di ricezione della seconda.
Considerato che prima la notifica, effettuata il 15.12.2023 si è perfezionata il 25.12.2023 quindi, ex art. 155 cpc il 27.12.2023, il ricorso depositato il 12.02.2024 risulta proposto oltre il termine di trenta giorni indicato dall'art. 6 del DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011 n. 150.
Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso tardivamente proposto.
B. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore (€ 6.010,15) e la natura documentale della controversia, con applicazione dei paramenti minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n. 420/2024, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
DICHIARA
l'inammissibilità del ricorso, depositato dopo la scadenza dei termini indicati dall'art. 6 del DECRETO
LEGISLATIVO 1° settembre 2011 n. 150
CONDANNA il ricorrente a rifondere alla le spese di lite le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 CP_2
per onorari, oltre spese generali nella misura del 15 % I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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