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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1571/2023
Udienza del 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1571/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Battimelli e Teresa Guadagnuolo
- RICORRENTE -
CONTRO
e, per esso, Controparte_1
l' Controparte_2
( P.IVA_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1571/2023
avente ad oggetto: progressione stipendiale - differenze retributive - illiquidità del credito - genericità del titolo esecutivo.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/07/2023, ha Parte_1 dedotto:
- che nell'anno 2013 proponeva innanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Catanzaro ricorso contro il al fine di vedere CP_3 accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dei c.d. scatti di anzianità per il servizio prestato alle dipendenze del
[...]
quale collaboratore scolastico;
Controparte_1
- che la suddetta causa veniva definita con sentenza n. 322/2017 che accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati e condannava la parte convenuta a collocarlo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio così maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale, nonché al pagamento delle relative differenze maturate tra la retribuzione percepita e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- che la suddetta sentenza, ormai passata in giudicato, si appalesa come sentenza di condanna generica, atteso che essa non quantifica specificatamente le somme a lui spettanti né, tantomeno, l'esatta anzianità di servizio da riconoscere;
- che alla suddetta quantificazione, sia economica che giuridica, non può giungersi con semplici calcoli aritmetici tali da poter considerare la sentenza già emessa quale titolo esecutivo.
1.1. Dopo aver esposto nel ricorso il procedimento di calcolo delle differenze stipendiali, il ricorrente ha concluso chiedendo che il resistente venga condannato al pagamento, in suo favore, CP_1
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della «complessiva somma di € 11.646,85, derivante da differenze retributive ad avere, ratei 13^ mensilità, ratei TFR e rivalutazione monetaria poiché maggiore di interessi, calcolati sino al 30/06/2023, nonché dichiarare il SUO diritto a vedersi riconoscere alla data del
30/06/2023 una anzianità di servizio pari ad anni 20 mesi 11 giorni
02, per come già stabilito in sentenza n. 322/2017 del Tribunale di
Catanzaro».
2. Si è costituito il che Controparte_1 CP_4 ha concluso chiedendo che le domande avverse vengano respinte siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte.
3. Il ricorso è, invero, inammissibile.
4. Esso si fonda sul presupposto che la sentenza n. 322/2017 emessa da questo Tribunale in persona di altro Giudice (doc. n. 1 allegato al ricorso) sia una sentenza di condanna generica e, pertanto, non costituisca valido titolo esecutivo.
4.1. Tale presupposto è però erroneo.
4.2. La Suprema Corte, a partire dalle Sezioni Unite n. 11066/2012, hanno statuito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio».
La pronuncia appena citata è stata resa in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal debitore ingiunto a seguito della notifica dell'atto di precetto. Il Tribunale aveva rilevato d'ufficio che nella pronuncia giudiziale fatta valere come titolo esecutivo mancava l'esatta determinazione dell'ammontare della somma di denaro
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dovuta e gli elementi di fatto utili a determinarlo.
Le Sezioni Unite hanno, però, cassato la pronuncia del Tribunale, affermando il principio di diritto sopra trascritto.
4.3. In altra successiva pronuncia si è quindi ribadito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, sicché, ove sia in tal modo possibile pervenire alla quantificazione del dovuto, è inammissibile la procedura monitoria se l'esclusione dell'esecuzione diretta è avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituiva il titolo» (Cass. ord. n.
26567/2016).
4.4. A ulteriore chiarimento, la Suprema Corte ha quindi, da ultimo, affermato che «L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art.
615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito» (Cass. n. 10806/2020).
5. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ben avrebbe potuto certamente determinare le somme dovute e l'anzianità di servizio maturata, anche mediante l'ausilio di elementi extratestuali (ovvero non menzionati nella sentenza ritenuta generica).
5.1. Ne è prova inconfutabile il fatto che, per come documentato
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dal Ministero resistente, il ricorrente aveva già notificato all'Amministrazione, in data 25/10/2018, un atto di precetto proprio in forza della sentenza n. 322/2017, provvedendo a quantificare (nel medesimo atto di precetto) la somma dovuta (a titolo di sorte capitale) in € 13.478,65 (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione del Ministero).
Ed, ancora, nello stesso ricorso odierno viene effettuato il calcolo delle differenze retributive sulla base dei contratti collettivi applicabili ratione temporis (espressamente richiamati, d'altronde, anche nel dispositivo della sentenza n. 322/2017, laddove si fa riferimento alla
«progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo»).
Il ricorrente ha, dunque, a sua disposizione tutti gli elementi necessari per la corretta quantificazione delle somme dovute.
6. A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che il ha CP_1 comunque provveduto alla ricostruzione della progressione economica/stipendiale del ricorrente e alla liquidazione dei trattamenti economici (si veda il decreto n. 1957 del 02/02/2018 emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo “Siciliani” di CP_2
vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro - doc. n.
4 allegato alla comparsa di costituzione).
6.1. La circostanza, poi, che il ricorrente non abbia ancora ad oggi percepito le somme ivi liquidate (come dedotto nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza) è questione che è irrilevante ed esula dal presente giudizio che verte unicamente sulla richiesta di liquidazione delle somme sul presupposto (erroneo) della inidoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo.
7. Ben potrebbe, d'altronde, il ricorrente, ove si ritenga non soddisfatto dal decreto di ricostruzione della progressione stipendiale, notificare (come ha già fatto) un atto di precetto al fine di chiedere il pagamento delle somme ritenute dovute (e non corrisposte). Sarà, poi, l'Amministrazione a dover promuovere, eventualmente,
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opposizione all'esecuzione (ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) laddove ritenga che i calcoli effettuati dal ricorrente nell'atto di precetto siano erronei e spetterà al Giudice dell'opposizione (o dell'esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., qualora l'opposizione sia stata promossa dopo il pignoramento) decidere, nel contraddittorio tra le parti, se detta somma sia corretta o meno, provvedendo, in quest'ultimo caso, alla liquidazione della somma effettivamente dovuta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 1.000,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1571/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Battimelli e Teresa Guadagnuolo
- RICORRENTE -
CONTRO
e, per esso, Controparte_1
l' Controparte_2
( P.IVA_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1571/2023
avente ad oggetto: progressione stipendiale - differenze retributive - illiquidità del credito - genericità del titolo esecutivo.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/07/2023, ha Parte_1 dedotto:
- che nell'anno 2013 proponeva innanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Catanzaro ricorso contro il al fine di vedere CP_3 accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dei c.d. scatti di anzianità per il servizio prestato alle dipendenze del
[...]
quale collaboratore scolastico;
Controparte_1
- che la suddetta causa veniva definita con sentenza n. 322/2017 che accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati e condannava la parte convenuta a collocarlo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio così maturata, nei limiti della prescrizione quinquennale, nonché al pagamento delle relative differenze maturate tra la retribuzione percepita e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- che la suddetta sentenza, ormai passata in giudicato, si appalesa come sentenza di condanna generica, atteso che essa non quantifica specificatamente le somme a lui spettanti né, tantomeno, l'esatta anzianità di servizio da riconoscere;
- che alla suddetta quantificazione, sia economica che giuridica, non può giungersi con semplici calcoli aritmetici tali da poter considerare la sentenza già emessa quale titolo esecutivo.
1.1. Dopo aver esposto nel ricorso il procedimento di calcolo delle differenze stipendiali, il ricorrente ha concluso chiedendo che il resistente venga condannato al pagamento, in suo favore, CP_1
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1571/2023
della «complessiva somma di € 11.646,85, derivante da differenze retributive ad avere, ratei 13^ mensilità, ratei TFR e rivalutazione monetaria poiché maggiore di interessi, calcolati sino al 30/06/2023, nonché dichiarare il SUO diritto a vedersi riconoscere alla data del
30/06/2023 una anzianità di servizio pari ad anni 20 mesi 11 giorni
02, per come già stabilito in sentenza n. 322/2017 del Tribunale di
Catanzaro».
2. Si è costituito il che Controparte_1 CP_4 ha concluso chiedendo che le domande avverse vengano respinte siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, prescritte.
3. Il ricorso è, invero, inammissibile.
4. Esso si fonda sul presupposto che la sentenza n. 322/2017 emessa da questo Tribunale in persona di altro Giudice (doc. n. 1 allegato al ricorso) sia una sentenza di condanna generica e, pertanto, non costituisca valido titolo esecutivo.
4.1. Tale presupposto è però erroneo.
4.2. La Suprema Corte, a partire dalle Sezioni Unite n. 11066/2012, hanno statuito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio».
La pronuncia appena citata è stata resa in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal debitore ingiunto a seguito della notifica dell'atto di precetto. Il Tribunale aveva rilevato d'ufficio che nella pronuncia giudiziale fatta valere come titolo esecutivo mancava l'esatta determinazione dell'ammontare della somma di denaro
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1571/2023
dovuta e gli elementi di fatto utili a determinarlo.
Le Sezioni Unite hanno, però, cassato la pronuncia del Tribunale, affermando il principio di diritto sopra trascritto.
4.3. In altra successiva pronuncia si è quindi ribadito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, sicché, ove sia in tal modo possibile pervenire alla quantificazione del dovuto, è inammissibile la procedura monitoria se l'esclusione dell'esecuzione diretta è avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituiva il titolo» (Cass. ord. n.
26567/2016).
4.4. A ulteriore chiarimento, la Suprema Corte ha quindi, da ultimo, affermato che «L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art.
615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito» (Cass. n. 10806/2020).
5. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ben avrebbe potuto certamente determinare le somme dovute e l'anzianità di servizio maturata, anche mediante l'ausilio di elementi extratestuali (ovvero non menzionati nella sentenza ritenuta generica).
5.1. Ne è prova inconfutabile il fatto che, per come documentato
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1571/2023
dal Ministero resistente, il ricorrente aveva già notificato all'Amministrazione, in data 25/10/2018, un atto di precetto proprio in forza della sentenza n. 322/2017, provvedendo a quantificare (nel medesimo atto di precetto) la somma dovuta (a titolo di sorte capitale) in € 13.478,65 (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione del Ministero).
Ed, ancora, nello stesso ricorso odierno viene effettuato il calcolo delle differenze retributive sulla base dei contratti collettivi applicabili ratione temporis (espressamente richiamati, d'altronde, anche nel dispositivo della sentenza n. 322/2017, laddove si fa riferimento alla
«progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo»).
Il ricorrente ha, dunque, a sua disposizione tutti gli elementi necessari per la corretta quantificazione delle somme dovute.
6. A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che il ha CP_1 comunque provveduto alla ricostruzione della progressione economica/stipendiale del ricorrente e alla liquidazione dei trattamenti economici (si veda il decreto n. 1957 del 02/02/2018 emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo “Siciliani” di CP_2
vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro - doc. n.
4 allegato alla comparsa di costituzione).
6.1. La circostanza, poi, che il ricorrente non abbia ancora ad oggi percepito le somme ivi liquidate (come dedotto nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza) è questione che è irrilevante ed esula dal presente giudizio che verte unicamente sulla richiesta di liquidazione delle somme sul presupposto (erroneo) della inidoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo.
7. Ben potrebbe, d'altronde, il ricorrente, ove si ritenga non soddisfatto dal decreto di ricostruzione della progressione stipendiale, notificare (come ha già fatto) un atto di precetto al fine di chiedere il pagamento delle somme ritenute dovute (e non corrisposte). Sarà, poi, l'Amministrazione a dover promuovere, eventualmente,
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1571/2023
opposizione all'esecuzione (ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.) laddove ritenga che i calcoli effettuati dal ricorrente nell'atto di precetto siano erronei e spetterà al Giudice dell'opposizione (o dell'esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., qualora l'opposizione sia stata promossa dopo il pignoramento) decidere, nel contraddittorio tra le parti, se detta somma sia corretta o meno, provvedendo, in quest'ultimo caso, alla liquidazione della somma effettivamente dovuta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del che si Controparte_1 liquidano nella somma di € 1.000,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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