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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
BO US, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 633/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Via Filomusi Guelfi 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella 2e 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 317/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 SANZIONI 2001
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 884/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo notificata in data 7 maggio 2024 al sig. Ricorrente_1, relativa al veicolo di sua proprietà, marca Società_1
, targato Targa_1 Tale provvedimento si fonda sulle seguenti quattro cartelle di pagamento:
- Cartella n. 05420090003173833000, notificata il 28 giugno 2019, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie e interessi per l'anno 2001, per complessivi €. 1.223,32;
- Cartella n. 05420220001406083000, notificata il 28 febbraio 2022, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, per €. 48,37;
- Cartella n. 05420230007239901000, notificata il 23 marzo 2023, concernente addizionali IRPEF comunale e regionale per l'anno 2018, con sanzioni e interessi, per €. 179,13;
- Cartella n. 05420230010023429000, notificata il 23 marzo 2023, per tassa automobilistica anno 2010, con interessi e sanzioni, per €. 334,93.
L'importo complessivo della pretesa ammontava pertanto ad €. 1.848,02.
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, eccependo varie nullità e illegittimità fondate principalmente sul presunto decorso dei termini prescrizionali dei crediti azionati, sulla mancata considerazione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione integrativa fiscale presentata per l'anno 2018, nonché su altre violazioni di legge e carenze motivazionali.
La sentenza di primo grado n. 317/2025, depositata il 5 giugno 2025, ha respinto il ricorso condannando il contribuente alle spese di giudizio.
La parte soccombente ha impugnato la prefata pronuncia offrendo otto motivi di gravame.
Si sono costitute in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'ADER e, per quanto concerne la pretesa inerente le tasse automobilistiche, la Regione Abruzzo, ognuna depositando proprie articolate controdeduzioni.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che l'intero procedimento esecutivo sia illegittimo in quanto i crediti richiamati nel preavviso di fermo erano prescritti già prima della notifica delle cartelle presupposte, aspetto non considerato dal Giudice di prime cure. Secondo la sua prospettazione, una cartella notificata dopo il maturarsi della prescrizione non sarebbe idonea a interromperne il decorso dei termini e non potrebbe costituire titolo valido per la riscossione, con la conseguenza che qualsiasi successivo atto esattivo – inclusa la misura del fermo – sarebbe carente del proprio presupposto essenziale. Questa impostazione conduce l'appellante a configurare il proprio ricorso come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., diretta a far dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo per sopravvenuta estinzione del credito. Precisa a riguardo che
“E' vero che il contribuente ha rinunciato ad ogni eccezione riferibile all'atto (cartella di pagamento), ma non rinuncia a far valere la prescrizione, ostativa ad ogni forma di esecuzione”. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia affrontato la questione del primo atto interruttivo della prescrizione e che dunque non vi sia corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Deduce che non sia sufficiente affermare che la cartella fosse stata regolarmente notificata, poiché il nodo centrale del proprio ricorso era rappresentato dalla necessità di verificare se tali notifiche fossero avvenute prima della scadenza del termine prescrizionale. Sostiene pertanto che la sentenza risulti lacunosa poiché non affronta la ricostruzione temporale del rapporto tributario, né verifica se i crediti fossero ancora esigibili al momento della notifica delle cartelle, sostenendo che una pretesa impositiva inesistente, in quanto prescritta, non possa cristallizzarsi in alcun modo, neanche ove la relativa cartella non sia stata impugnata.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il Giudice non avrebbe correttamente distinto, all'interno delle somme richieste, le poste aventi natura sanzionatoria da quelle aventi natura tributaria. In particolare, sostiene che per le sanzioni sarebbe applicabile un termine di prescrizione autonomo e più breve, già ampiamente decorso al momento della notifica delle cartelle e che la sentenza impugnata avrebbe ignorato tale differenza trattando unitariamente tutte le somme iscritte a ruolo. Lamenta, inoltre, che il primo Giudice non abbia in realtà spiegato le ragioni del termine applicato, né abbia verificato se la pretesa sanzionatoria fosse ancora esigibile.
Con il quarto motivo la parte contribuente denuncia che, in merito alla prescrizione delle tasse automobilistiche, le cui cartelle, (n. 05420220001406083000 e n. 05420230010023429000), concernenti gli anni 2017 e 2010, risultavano notificate, rispettivamente il 28.02.2022 ed il 23.03.2023, la Corte Tributaria di primo grado abbia del tutto omesso di valutare l'intervenuta prescrizione contestata.
Con il quinto motivo l'appellante sostiene che la mancata produzione in giudizio della cartella n.
05420090003173833000 comporti una palese carenza del titolo posto a fondamento della pretesa.
In merito alla cartella n. 05420090003173833000, (sanzioni per complessivi €. 1.223,32), deduce che il
Giudice si sia limitato a considerare la comprovata presentazione di un ricorso tributario, che dimostrerebbe il mancato perfezionamento della contestata prescrizione a seguito di sentenza passata in giudicato, senza tuttavia considerare che in atti manchino sia la citata sentenza che la relativa cartella esattoriale. Ritiene a riguardo che le cartelle siano atti essenziali per vagliare il contenuto dell'addebito, la natura delle somme richieste e la regolarità della notifica, e che la sua assenza impedisca ogni valutazione approfondita, sicché la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provata la pretesa senza avere a disposizione gli atti stessi sui quali essa si basa.
Peraltro la Corte Tributaria di primo grado non avrebbe indicato per quale motivo non abbia considerato la contestata prescrizione delle cartelle sulle quali si fonda il successivo preavviso di fermo.
Con il sesto motivo il contribuente lamenta la carenza della motivazione della sentenza concernente le spese di lite (ed altro), sostenendo che essa non abbia affrontato in modo articolato le questioni in merito sollevate, né ricostruito il percorso logico seguito per giungere al rigetto del ricorso. L'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia fornito una motivazione eccessivamente sintetica e che abbia evitato di confrontarsi con gli argomenti relativi alla prescrizione, alla natura delle somme, all'eccepita mancanza delle cartelle, della dichiarazione integrativa del 2018 e delle altre eccezioni sollevate dal contribuente in primo grado.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia considerato la dichiarazione integrativa presentata per l'anno 2018, sostenendo che essa avrebbe avuto effetti sulla quantificazione delle addizionali IRPEF richieste con una delle cartelle e che la decisione avrebbe dovuto tenerne conto prima di confermare la legittimità della pretesa. Con l'ottavo motivo il contribuente contesta la liquidazione delle spese di lite per omessa determinazione dei compensi per fasi, ritenendola generica e non correlata alle effettive attività processuali svolte, poiché il giudice avrebbe determinato un importo complessivo senza distinguere, appunto, quanto spettante per ogni fase del giudizio.
L'Amministrazione Finanziaria controdeduce che nessuno dei crediti richiamati sia prescritto, poiché le cartelle risultano tutte regolarmente notificate e mai impugnate dal contribuente, come documentato in atti.
Precisa altresì che la notifica dell'atto impositivo, se non seguita da impugnazione nei termini, determini il consolidamento definitivo della pretesa, non più contestabile nella sede in cui si discute il successivo preavviso di fermo. L'Ufficio aggiunge a riguardo che la comunicazione preventiva del fermo amministrativo
è un atto meramente consequenziale e che, proprio perché non incide sul merito della pretesa tributaria, la sua impugnazione non costituisca elemento idoneo a consentire di sollevare una contestazione concernente il titolo sottostante.
Richiama inoltre il fatto che la cartella del 2001 sarebbe stata oggetto di un precedente giudizio innanzi ai giudici tributari, definito con sentenza del 2010 versata in atti dall'Ufficio – sotto forma di stampa della relativa videata Sigit – che avrebbe confermato la legittimità di quella pretesa. A suo dire, tale precedente giudiziario, essendo passato in giudicato, impedirebbe di riaprire la questione non solo sotto il profilo del merito, ma anche sotto quello del decorso del tempo.
In generale viene inoltre sostenuto che l'ADER abbia debitamente dimostrato in giudizio le regolari notifiche delle cartelle di pagamento, mai impugnate dalla controparte, rammentando che esse, una volta notificate, ove come nel caso di specie non impugnate, divengono atti cristallizzati e non più contestabili, essendo il contribuente ormai irrimediabilmente decaduto per implicita rinuncia ad ogni eccezione sollevabile in relazione all'atto prodromico.
Aggiunge che, ad ogni buon conto, risulta dimostrato che i termini di prescrizione, considerando il periodo di sospensione delle attività di riscossione di cui al Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021), promulgato a causa dell'emergenza COVID, siano tutti stati regolarmente rispettati. Ribadisce comunque in merito che ogni doglianza concernente eventuale prescrizione degli atti prodromici è ad oggi da giudicare inammissibile per quanto sopra argomentato.
Sostiene infine che la sentenza di primo grado abbia correttamente e chiaramente esposto i principi ed il percorso logico-giuridico sul quale ha fondato la propria decisione, anche per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio, ritenendo che la quantificazione operata dal Giudice sia corretta e che l'importo fissato rientri nei parametri normalmente applicati nelle controversie del valore e della particolare complessità del caso, senza violare alcun criterio di proporzionalità o adeguatezza.
Anche la Regione Abruzzo, costituitasi in giudizio, in relazione ai crediti derivanti dal mancato pagamento delle tasse automobilistiche, conferma la tardività e inammissibilità dell'eccezione. Precisa che le due cartelle regionali erano state notificate nei termini di legge e che il ricorrente non aveva opposto ricorso al momento della loro notifica.
Ricorda che, peraltro, la cartella inerente il mancato versamento di competenza dell'anno 2017, notificata il 28.02.2022, era stata preceduta da accertamento notificato a mezzo pec il 18.11.2020, (non contestato), ragion per cui nessuna tardività può esserle eccepita.
La cartella concernente la tassa automobilistica per il 2010 – annualità sospesa a causa del cd. Sisma – era stata preceduta da fase di recupero a mezzo ruolo, (non contestato), entro i termini prescrizionali.
Stante la mancata impugnazione dei predetti atti impositivi, richiama l'art. 19 D. Lgs. 546/92 e nutrita giurisprudenza di merito e di legittimità, (CGT L'Aquila, sentenze n. 50/2/2024; 130/2/2024; 84/1/2024; Cass.
Civ., sez. VI, n. 1901/2020), secondo cui la mancata impugnazione di un atto correttamente notificato produce l'effetto della cristallizzazione del credito.
Per le eccezioni relative alle altre cartelle, la Regione si dichiara non competente, ragion per cui la loro contestazione dovrebbe essere rivolta esclusivamente all'ADER.
Nelle more l'Agenzia, con propria memoria illustrativa, ha depositato istanza di parziale estinzione del giudizio, comunicando di aver nel frattempo provveduto in autotutela allo sgravio della cartella n.
5420230007239901000 (€. 179,13).
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
L'appello merita il rigetto.
L'appellante deduce che le cartelle impugnate si riferiscano a tributi ormai prescritti, invocando l'art. 615 c.
p.c. quale strumento di opposizione all'esecuzione.
A riguardo eccepisce che il Giudice di prime cure non avrebbe esaminato le doglianze sollevate con il proprio ricorso di primo grado, segnatamente quelle inerenti alla prescrizione dei tributi, che si assumono maturate anteriormente alla notifica delle relative cartelle, con conseguente illegittimità di qualunque iniziativa di recupero coattivo. Tale doglianza risulta, tuttavia, fondata su una lettura parziale della pronuncia impugnata.
La Corte osserva infatti che il Giudice di prime cure abbia affrontato in maniera puntuale e sistematica tutte le questioni dedotte dall'appellante. La motivazione dà conto, con sufficiente chiarezza, dell'avvenuta disamina delle eccezioni di prescrizione, ritenute non condivisibili in virtù della corretta notifica delle cartelle, rimaste inoppugnate e, dunque, divenute definitive. La sentenza esplicita altresì il percorso logico-giuridico che conduce a tale conclusione, evidenziando le ragioni per cui, nel caso oggetto di giudizio, la disciplina tributaria prevede principi diversi da quella civilistica.
Non può, quindi, configurarsi alcun vizio di omessa pronuncia: il principio di completezza motivazionale risulta pienamente osservato e le eccezioni prospettate sono state oggetto di effettiva valutazione. La doglianza si rivela, pertanto, priva di fondamento, poiché poggia su una percezione distorta o superficiale della sentenza gravata.
Il Collegio rileva, altresì, che la normativa tributaria disciplina in modo autonomo gli istituti della prescrizione e della riscossione coattiva. L'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 consente all'Agenzia delle Entrate di procedere all'esecuzione forzata entro il termine decadenziale previsto, salve le ipotesi di sospensione o interruzione espressamente contemplate. Per converso, l'art. 615 c.p.c., rivolto all'esecuzione civile, non è riferibile al procedimento tributario e non può essere utilmente invocato per inficiare un preavviso di fermo amministrativo notificato dall'Agenzia delle Entrate.
Nel proprio atto l'appellante afferma: “E' vero che il contribuente ha rinunciato ad ogni eccezione riferibile all'atto (cartella di pagamento), ma non rinuncia a far valere la prescrizione, ostativa di ogni forma di esecuzione”. Ciò nondimeno, la Corte evidenzia che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto di esecuzione forzata, ma un atto cautelare/ amministrativo prodromico all'eventuale fase esecutiva (cfr., ex multis, S.S.U.U., ord. nn. 14831/2008 e
10672/2009). Esso non integra un pignoramento e, pertanto, non rientra nel procedimento esecutivo civile;
risulta, come nella specie, correttamente impugnabile davanti al Giudice tributario, con conseguente inapplicabilità dell'art. 615 c.p.c.
Nel sistema del processo tributario — strutturato dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 — l'onere di contestare la pretesa sorge alla prima occasione utile in cui il contribuente ne abbia legale conoscenza. In tale prospettiva, ex multis, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11959/2024, del 17.04.2024, depositata il
3.05.2024, ha statuito che “come ribadito anche in recenti pronunce di questa Corte, <
l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice>> (Cass. sent. n. 18448/15; n.22810/15; richiamate in Cass. n.12759/2018); si è anche detto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (cfr. Cass. n. 13102/2017);”. Tale orientamento è stato, peraltro, già recepito da questa Corte con sentenza n. 809/2025 del 22.10.2025.
La giurisprudenza di legittimità più recente — Sezione V, anni 2024-2025 - tra cui la sentenza 11 marzo
2025, n. 6436, benché resa in materia di intimazione di pagamento - ha ulteriormente consolidato il principio, affermando che la mancata impugnazione di un atto, anche se relativo a tributi già prescritti, precluda la successiva deduzione di vizi pregressi, ivi compresi quelli estintivi maturati anteriormente alla notifica medesima.
Tale assetto giurisprudenziale si inserisce armonicamente nel quadro sistematico che governa la progressione degli atti del rapporto tributario. L'acquiescenza agli atti impositivi e riscossivi (accertamento, cartella, intimazione), ove non sia esercitato tempestivamente il rimedio impugnatorio, determina la cristallizzazione della pretesa ed impedisce che essa venga rimessa in discussione per l'impugnazione di atti successivi.
In tale ottica, l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo assume un carattere strettamente funzionale: essa è posta a tutela del contribuente soltanto quando il preavviso rappresenti il primo effettivo momento di conoscenza della pretesa;
non può, viceversa, fungere da strumento per riaprire il rapporto tributario né per eludere gli effetti preclusivi derivanti dall'acquiescenza agli atti presupposti.
Da ciò discende che il contribuente non può utilizzare il preavviso di fermo per dedurre vizi già sanati dall'omessa impugnazione dell'accertamento o della cartella, né per reiterare eccezioni — come quelle di prescrizione o di nullità della notifica — che risultano ormai assorbite nella definitività della pretesa. Gli atti successivi, come costantemente affermato, sono impugnabili esclusivamente per vizi propri.
La coerenza intrinseca del rito tributario impone, dunque, che la tutela giurisdizionale sia esercitata nella fase fisiologica della manifestazione della pretesa. Ammettere che il preavviso di fermo amministrativo possa tradursi in una “seconda occasione” processuale significherebbe frustrare la struttura preclusiva del richiamato art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, vanificare la funzione ordinante degli atti tipici ed introdurre una irragionevole perpetuatio litis, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di stabilità del rapporto tributario.
Nel caso di specie, non è controverso che le cartelle siano state regolarmente notificate e non impugnate, con conseguente cristallizzazione del relativo debito. La pretesa non è dunque più sindacabile attraverso l'impugnazione di atti successivi;
il contribuente avrebbe potuto far valere unicamente eventuali vizi propri del preavviso di fermo, evenienza che, nella fattispecie concreta, non risulta essersi verificata.
È infine infondata anche la doglianza concernente le spese di lite liquidate dalla sentenza gravata, che risultano chiaramente computate ai sensi dei disposti di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, tenendo conto della particolare complessità del ricorso e della fase cautelare che ha preceduto il giudizio.
Peraltro l'afferente normativa non prevede, come sostenuto dal contribuente, un obbligo perentorio di quantificazioni delle spese per fasi, tale da comportare, ove inevaso, la nullità della sentenza, avendo il
Giudice tributario facoltà di esprimersi anche in maniera concisa.
Le richieste dell'Amministrazione Finanziaria, al netto dell'importo indicato nella sentenza sgravata, sono dunque da considerare legittime.
Quanto sopra deciso assorbe ogni altra questione oggetto della presente controversia.
Le spese seguono la soccombenza e, considerando la complessità dell'appello ed il particolare impegno difensivo al quale gli appellati sono stati costretti, valutando anche la fase cautelare, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L'Aquila; in euro 800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. ed in euro 300,00 a favore della Regione Abruzzo, Servizo Risorse
Finanziarie oltre oneri e accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
BO US, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 633/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Via Filomusi Guelfi 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella 2e 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 317/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 SANZIONI 2001
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05480202400006796000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 884/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo notificata in data 7 maggio 2024 al sig. Ricorrente_1, relativa al veicolo di sua proprietà, marca Società_1
, targato Targa_1 Tale provvedimento si fonda sulle seguenti quattro cartelle di pagamento:
- Cartella n. 05420090003173833000, notificata il 28 giugno 2019, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie e interessi per l'anno 2001, per complessivi €. 1.223,32;
- Cartella n. 05420220001406083000, notificata il 28 febbraio 2022, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, per €. 48,37;
- Cartella n. 05420230007239901000, notificata il 23 marzo 2023, concernente addizionali IRPEF comunale e regionale per l'anno 2018, con sanzioni e interessi, per €. 179,13;
- Cartella n. 05420230010023429000, notificata il 23 marzo 2023, per tassa automobilistica anno 2010, con interessi e sanzioni, per €. 334,93.
L'importo complessivo della pretesa ammontava pertanto ad €. 1.848,02.
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, eccependo varie nullità e illegittimità fondate principalmente sul presunto decorso dei termini prescrizionali dei crediti azionati, sulla mancata considerazione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione integrativa fiscale presentata per l'anno 2018, nonché su altre violazioni di legge e carenze motivazionali.
La sentenza di primo grado n. 317/2025, depositata il 5 giugno 2025, ha respinto il ricorso condannando il contribuente alle spese di giudizio.
La parte soccombente ha impugnato la prefata pronuncia offrendo otto motivi di gravame.
Si sono costitute in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'ADER e, per quanto concerne la pretesa inerente le tasse automobilistiche, la Regione Abruzzo, ognuna depositando proprie articolate controdeduzioni.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che l'intero procedimento esecutivo sia illegittimo in quanto i crediti richiamati nel preavviso di fermo erano prescritti già prima della notifica delle cartelle presupposte, aspetto non considerato dal Giudice di prime cure. Secondo la sua prospettazione, una cartella notificata dopo il maturarsi della prescrizione non sarebbe idonea a interromperne il decorso dei termini e non potrebbe costituire titolo valido per la riscossione, con la conseguenza che qualsiasi successivo atto esattivo – inclusa la misura del fermo – sarebbe carente del proprio presupposto essenziale. Questa impostazione conduce l'appellante a configurare il proprio ricorso come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., diretta a far dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo per sopravvenuta estinzione del credito. Precisa a riguardo che
“E' vero che il contribuente ha rinunciato ad ogni eccezione riferibile all'atto (cartella di pagamento), ma non rinuncia a far valere la prescrizione, ostativa ad ogni forma di esecuzione”. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia affrontato la questione del primo atto interruttivo della prescrizione e che dunque non vi sia corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Deduce che non sia sufficiente affermare che la cartella fosse stata regolarmente notificata, poiché il nodo centrale del proprio ricorso era rappresentato dalla necessità di verificare se tali notifiche fossero avvenute prima della scadenza del termine prescrizionale. Sostiene pertanto che la sentenza risulti lacunosa poiché non affronta la ricostruzione temporale del rapporto tributario, né verifica se i crediti fossero ancora esigibili al momento della notifica delle cartelle, sostenendo che una pretesa impositiva inesistente, in quanto prescritta, non possa cristallizzarsi in alcun modo, neanche ove la relativa cartella non sia stata impugnata.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il Giudice non avrebbe correttamente distinto, all'interno delle somme richieste, le poste aventi natura sanzionatoria da quelle aventi natura tributaria. In particolare, sostiene che per le sanzioni sarebbe applicabile un termine di prescrizione autonomo e più breve, già ampiamente decorso al momento della notifica delle cartelle e che la sentenza impugnata avrebbe ignorato tale differenza trattando unitariamente tutte le somme iscritte a ruolo. Lamenta, inoltre, che il primo Giudice non abbia in realtà spiegato le ragioni del termine applicato, né abbia verificato se la pretesa sanzionatoria fosse ancora esigibile.
Con il quarto motivo la parte contribuente denuncia che, in merito alla prescrizione delle tasse automobilistiche, le cui cartelle, (n. 05420220001406083000 e n. 05420230010023429000), concernenti gli anni 2017 e 2010, risultavano notificate, rispettivamente il 28.02.2022 ed il 23.03.2023, la Corte Tributaria di primo grado abbia del tutto omesso di valutare l'intervenuta prescrizione contestata.
Con il quinto motivo l'appellante sostiene che la mancata produzione in giudizio della cartella n.
05420090003173833000 comporti una palese carenza del titolo posto a fondamento della pretesa.
In merito alla cartella n. 05420090003173833000, (sanzioni per complessivi €. 1.223,32), deduce che il
Giudice si sia limitato a considerare la comprovata presentazione di un ricorso tributario, che dimostrerebbe il mancato perfezionamento della contestata prescrizione a seguito di sentenza passata in giudicato, senza tuttavia considerare che in atti manchino sia la citata sentenza che la relativa cartella esattoriale. Ritiene a riguardo che le cartelle siano atti essenziali per vagliare il contenuto dell'addebito, la natura delle somme richieste e la regolarità della notifica, e che la sua assenza impedisca ogni valutazione approfondita, sicché la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provata la pretesa senza avere a disposizione gli atti stessi sui quali essa si basa.
Peraltro la Corte Tributaria di primo grado non avrebbe indicato per quale motivo non abbia considerato la contestata prescrizione delle cartelle sulle quali si fonda il successivo preavviso di fermo.
Con il sesto motivo il contribuente lamenta la carenza della motivazione della sentenza concernente le spese di lite (ed altro), sostenendo che essa non abbia affrontato in modo articolato le questioni in merito sollevate, né ricostruito il percorso logico seguito per giungere al rigetto del ricorso. L'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia fornito una motivazione eccessivamente sintetica e che abbia evitato di confrontarsi con gli argomenti relativi alla prescrizione, alla natura delle somme, all'eccepita mancanza delle cartelle, della dichiarazione integrativa del 2018 e delle altre eccezioni sollevate dal contribuente in primo grado.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia considerato la dichiarazione integrativa presentata per l'anno 2018, sostenendo che essa avrebbe avuto effetti sulla quantificazione delle addizionali IRPEF richieste con una delle cartelle e che la decisione avrebbe dovuto tenerne conto prima di confermare la legittimità della pretesa. Con l'ottavo motivo il contribuente contesta la liquidazione delle spese di lite per omessa determinazione dei compensi per fasi, ritenendola generica e non correlata alle effettive attività processuali svolte, poiché il giudice avrebbe determinato un importo complessivo senza distinguere, appunto, quanto spettante per ogni fase del giudizio.
L'Amministrazione Finanziaria controdeduce che nessuno dei crediti richiamati sia prescritto, poiché le cartelle risultano tutte regolarmente notificate e mai impugnate dal contribuente, come documentato in atti.
Precisa altresì che la notifica dell'atto impositivo, se non seguita da impugnazione nei termini, determini il consolidamento definitivo della pretesa, non più contestabile nella sede in cui si discute il successivo preavviso di fermo. L'Ufficio aggiunge a riguardo che la comunicazione preventiva del fermo amministrativo
è un atto meramente consequenziale e che, proprio perché non incide sul merito della pretesa tributaria, la sua impugnazione non costituisca elemento idoneo a consentire di sollevare una contestazione concernente il titolo sottostante.
Richiama inoltre il fatto che la cartella del 2001 sarebbe stata oggetto di un precedente giudizio innanzi ai giudici tributari, definito con sentenza del 2010 versata in atti dall'Ufficio – sotto forma di stampa della relativa videata Sigit – che avrebbe confermato la legittimità di quella pretesa. A suo dire, tale precedente giudiziario, essendo passato in giudicato, impedirebbe di riaprire la questione non solo sotto il profilo del merito, ma anche sotto quello del decorso del tempo.
In generale viene inoltre sostenuto che l'ADER abbia debitamente dimostrato in giudizio le regolari notifiche delle cartelle di pagamento, mai impugnate dalla controparte, rammentando che esse, una volta notificate, ove come nel caso di specie non impugnate, divengono atti cristallizzati e non più contestabili, essendo il contribuente ormai irrimediabilmente decaduto per implicita rinuncia ad ogni eccezione sollevabile in relazione all'atto prodromico.
Aggiunge che, ad ogni buon conto, risulta dimostrato che i termini di prescrizione, considerando il periodo di sospensione delle attività di riscossione di cui al Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021), promulgato a causa dell'emergenza COVID, siano tutti stati regolarmente rispettati. Ribadisce comunque in merito che ogni doglianza concernente eventuale prescrizione degli atti prodromici è ad oggi da giudicare inammissibile per quanto sopra argomentato.
Sostiene infine che la sentenza di primo grado abbia correttamente e chiaramente esposto i principi ed il percorso logico-giuridico sul quale ha fondato la propria decisione, anche per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio, ritenendo che la quantificazione operata dal Giudice sia corretta e che l'importo fissato rientri nei parametri normalmente applicati nelle controversie del valore e della particolare complessità del caso, senza violare alcun criterio di proporzionalità o adeguatezza.
Anche la Regione Abruzzo, costituitasi in giudizio, in relazione ai crediti derivanti dal mancato pagamento delle tasse automobilistiche, conferma la tardività e inammissibilità dell'eccezione. Precisa che le due cartelle regionali erano state notificate nei termini di legge e che il ricorrente non aveva opposto ricorso al momento della loro notifica.
Ricorda che, peraltro, la cartella inerente il mancato versamento di competenza dell'anno 2017, notificata il 28.02.2022, era stata preceduta da accertamento notificato a mezzo pec il 18.11.2020, (non contestato), ragion per cui nessuna tardività può esserle eccepita.
La cartella concernente la tassa automobilistica per il 2010 – annualità sospesa a causa del cd. Sisma – era stata preceduta da fase di recupero a mezzo ruolo, (non contestato), entro i termini prescrizionali.
Stante la mancata impugnazione dei predetti atti impositivi, richiama l'art. 19 D. Lgs. 546/92 e nutrita giurisprudenza di merito e di legittimità, (CGT L'Aquila, sentenze n. 50/2/2024; 130/2/2024; 84/1/2024; Cass.
Civ., sez. VI, n. 1901/2020), secondo cui la mancata impugnazione di un atto correttamente notificato produce l'effetto della cristallizzazione del credito.
Per le eccezioni relative alle altre cartelle, la Regione si dichiara non competente, ragion per cui la loro contestazione dovrebbe essere rivolta esclusivamente all'ADER.
Nelle more l'Agenzia, con propria memoria illustrativa, ha depositato istanza di parziale estinzione del giudizio, comunicando di aver nel frattempo provveduto in autotutela allo sgravio della cartella n.
5420230007239901000 (€. 179,13).
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
L'appello merita il rigetto.
L'appellante deduce che le cartelle impugnate si riferiscano a tributi ormai prescritti, invocando l'art. 615 c.
p.c. quale strumento di opposizione all'esecuzione.
A riguardo eccepisce che il Giudice di prime cure non avrebbe esaminato le doglianze sollevate con il proprio ricorso di primo grado, segnatamente quelle inerenti alla prescrizione dei tributi, che si assumono maturate anteriormente alla notifica delle relative cartelle, con conseguente illegittimità di qualunque iniziativa di recupero coattivo. Tale doglianza risulta, tuttavia, fondata su una lettura parziale della pronuncia impugnata.
La Corte osserva infatti che il Giudice di prime cure abbia affrontato in maniera puntuale e sistematica tutte le questioni dedotte dall'appellante. La motivazione dà conto, con sufficiente chiarezza, dell'avvenuta disamina delle eccezioni di prescrizione, ritenute non condivisibili in virtù della corretta notifica delle cartelle, rimaste inoppugnate e, dunque, divenute definitive. La sentenza esplicita altresì il percorso logico-giuridico che conduce a tale conclusione, evidenziando le ragioni per cui, nel caso oggetto di giudizio, la disciplina tributaria prevede principi diversi da quella civilistica.
Non può, quindi, configurarsi alcun vizio di omessa pronuncia: il principio di completezza motivazionale risulta pienamente osservato e le eccezioni prospettate sono state oggetto di effettiva valutazione. La doglianza si rivela, pertanto, priva di fondamento, poiché poggia su una percezione distorta o superficiale della sentenza gravata.
Il Collegio rileva, altresì, che la normativa tributaria disciplina in modo autonomo gli istituti della prescrizione e della riscossione coattiva. L'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 consente all'Agenzia delle Entrate di procedere all'esecuzione forzata entro il termine decadenziale previsto, salve le ipotesi di sospensione o interruzione espressamente contemplate. Per converso, l'art. 615 c.p.c., rivolto all'esecuzione civile, non è riferibile al procedimento tributario e non può essere utilmente invocato per inficiare un preavviso di fermo amministrativo notificato dall'Agenzia delle Entrate.
Nel proprio atto l'appellante afferma: “E' vero che il contribuente ha rinunciato ad ogni eccezione riferibile all'atto (cartella di pagamento), ma non rinuncia a far valere la prescrizione, ostativa di ogni forma di esecuzione”. Ciò nondimeno, la Corte evidenzia che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto di esecuzione forzata, ma un atto cautelare/ amministrativo prodromico all'eventuale fase esecutiva (cfr., ex multis, S.S.U.U., ord. nn. 14831/2008 e
10672/2009). Esso non integra un pignoramento e, pertanto, non rientra nel procedimento esecutivo civile;
risulta, come nella specie, correttamente impugnabile davanti al Giudice tributario, con conseguente inapplicabilità dell'art. 615 c.p.c.
Nel sistema del processo tributario — strutturato dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 — l'onere di contestare la pretesa sorge alla prima occasione utile in cui il contribuente ne abbia legale conoscenza. In tale prospettiva, ex multis, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11959/2024, del 17.04.2024, depositata il
3.05.2024, ha statuito che “come ribadito anche in recenti pronunce di questa Corte, <
l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice>> (Cass. sent. n. 18448/15; n.22810/15; richiamate in Cass. n.12759/2018); si è anche detto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (cfr. Cass. n. 13102/2017);”. Tale orientamento è stato, peraltro, già recepito da questa Corte con sentenza n. 809/2025 del 22.10.2025.
La giurisprudenza di legittimità più recente — Sezione V, anni 2024-2025 - tra cui la sentenza 11 marzo
2025, n. 6436, benché resa in materia di intimazione di pagamento - ha ulteriormente consolidato il principio, affermando che la mancata impugnazione di un atto, anche se relativo a tributi già prescritti, precluda la successiva deduzione di vizi pregressi, ivi compresi quelli estintivi maturati anteriormente alla notifica medesima.
Tale assetto giurisprudenziale si inserisce armonicamente nel quadro sistematico che governa la progressione degli atti del rapporto tributario. L'acquiescenza agli atti impositivi e riscossivi (accertamento, cartella, intimazione), ove non sia esercitato tempestivamente il rimedio impugnatorio, determina la cristallizzazione della pretesa ed impedisce che essa venga rimessa in discussione per l'impugnazione di atti successivi.
In tale ottica, l'impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo assume un carattere strettamente funzionale: essa è posta a tutela del contribuente soltanto quando il preavviso rappresenti il primo effettivo momento di conoscenza della pretesa;
non può, viceversa, fungere da strumento per riaprire il rapporto tributario né per eludere gli effetti preclusivi derivanti dall'acquiescenza agli atti presupposti.
Da ciò discende che il contribuente non può utilizzare il preavviso di fermo per dedurre vizi già sanati dall'omessa impugnazione dell'accertamento o della cartella, né per reiterare eccezioni — come quelle di prescrizione o di nullità della notifica — che risultano ormai assorbite nella definitività della pretesa. Gli atti successivi, come costantemente affermato, sono impugnabili esclusivamente per vizi propri.
La coerenza intrinseca del rito tributario impone, dunque, che la tutela giurisdizionale sia esercitata nella fase fisiologica della manifestazione della pretesa. Ammettere che il preavviso di fermo amministrativo possa tradursi in una “seconda occasione” processuale significherebbe frustrare la struttura preclusiva del richiamato art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, vanificare la funzione ordinante degli atti tipici ed introdurre una irragionevole perpetuatio litis, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di stabilità del rapporto tributario.
Nel caso di specie, non è controverso che le cartelle siano state regolarmente notificate e non impugnate, con conseguente cristallizzazione del relativo debito. La pretesa non è dunque più sindacabile attraverso l'impugnazione di atti successivi;
il contribuente avrebbe potuto far valere unicamente eventuali vizi propri del preavviso di fermo, evenienza che, nella fattispecie concreta, non risulta essersi verificata.
È infine infondata anche la doglianza concernente le spese di lite liquidate dalla sentenza gravata, che risultano chiaramente computate ai sensi dei disposti di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, tenendo conto della particolare complessità del ricorso e della fase cautelare che ha preceduto il giudizio.
Peraltro l'afferente normativa non prevede, come sostenuto dal contribuente, un obbligo perentorio di quantificazioni delle spese per fasi, tale da comportare, ove inevaso, la nullità della sentenza, avendo il
Giudice tributario facoltà di esprimersi anche in maniera concisa.
Le richieste dell'Amministrazione Finanziaria, al netto dell'importo indicato nella sentenza sgravata, sono dunque da considerare legittime.
Quanto sopra deciso assorbe ogni altra questione oggetto della presente controversia.
Le spese seguono la soccombenza e, considerando la complessità dell'appello ed il particolare impegno difensivo al quale gli appellati sono stati costretti, valutando anche la fase cautelare, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L'Aquila; in euro 800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. ed in euro 300,00 a favore della Regione Abruzzo, Servizo Risorse
Finanziarie oltre oneri e accessori di legge.