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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 21886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21886 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VALENTINO ANTONIO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via E. Nicolardi n.93 int.6
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Napoli il 19.06.1969, che dalla loro unione era nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro pag. 1 di 4 convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 2.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni da loro pattuite e riportate nel ricorso.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1-I coniugi vivranno separatamente e a tal uopo il sig. si obbliga, entro giorni Parte_1
trenta dalla sottoscrizione del presente atto, a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi fisicamente, portando con sé tutti i propri effetti personali, eleggendo domicilio provvisorio presso il di lui fratello sig. , residente in [...]. Parte_3
2-Successivamente, appena in possesso di un nuovo alloggio, alla cui ricerca si impegna fin da subito, provvederà a trasferire la propria residenza, dandone tempestiva comunicazione alla moglie.
3- Tenuto conto che la casa coniugale, sita in Napoli alla Via E. Nicolardi n. 93, int. 6, scala B, è condotta in locazione, la stessa viene assegnata alla SI , con tutti gli arredi e le Parte_2
suppellettili, che continuerà ad abitarla da sola.
4-Con la sottoscrizione del presente atto le parti espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e di non aver nulla più pretendere
l'una dall'altra per nessun diritto, causale, ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni propria pretesa da far valere nei confronti dell'altro.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4
5- Per le spese legali si pattuisce che entrambi i coniugi sopporteranno, ciascuno per la metà, quelle della comune difesa.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi
[...]
e , così provvede: Parte_4 Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.79 , parte II , S. A reg. Atti Matrimonio anno 1969); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21886 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VALENTINO ANTONIO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via E. Nicolardi n.93 int.6
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Napoli il 19.06.1969, che dalla loro unione era nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1
quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro pag. 1 di 4 convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 2.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni da loro pattuite e riportate nel ricorso.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1-I coniugi vivranno separatamente e a tal uopo il sig. si obbliga, entro giorni Parte_1
trenta dalla sottoscrizione del presente atto, a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi fisicamente, portando con sé tutti i propri effetti personali, eleggendo domicilio provvisorio presso il di lui fratello sig. , residente in [...]. Parte_3
2-Successivamente, appena in possesso di un nuovo alloggio, alla cui ricerca si impegna fin da subito, provvederà a trasferire la propria residenza, dandone tempestiva comunicazione alla moglie.
3- Tenuto conto che la casa coniugale, sita in Napoli alla Via E. Nicolardi n. 93, int. 6, scala B, è condotta in locazione, la stessa viene assegnata alla SI , con tutti gli arredi e le Parte_2
suppellettili, che continuerà ad abitarla da sola.
4-Con la sottoscrizione del presente atto le parti espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e di non aver nulla più pretendere
l'una dall'altra per nessun diritto, causale, ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni propria pretesa da far valere nei confronti dell'altro.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4
5- Per le spese legali si pattuisce che entrambi i coniugi sopporteranno, ciascuno per la metà, quelle della comune difesa.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi
[...]
e , così provvede: Parte_4 Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.79 , parte II , S. A reg. Atti Matrimonio anno 1969); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4