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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale - M1
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3747/24 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 20 d.lgs. 150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett. c) del d.lgs. 286/1998 e art. 281-undecies
c.p.c., promosso da:
(CUI 06QYD1L), nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Katiuscia Malfetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, piazza
Piccinino 10;
ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_1 CP_2
Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
resistente e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 27.9.24 ha impugnato il provvedimento del Parte_1
13.9.24, notificato in pari data, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto con istanza del 5.1.23, nonché il decreto di allontanamento del 13.9.2023.
Il ricorrente ha esposto: di essere entrato in Italia il 22.9.22 con permesso di soggiorno turistico e di aver avanzano, sussistendone i presupposti, istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett. c) al fine di ricongiungersi con il padre , regolarmente Persona_1 soggiornante in Italia con permesso di soggiorno di lungo periodo;
che la Questura ha rigettato l'istanza in ragione dell'allontanamento del ricorrente dall'Italia non supportato da esigenze inderogabili, con conseguente perdita del diritto a fruire della coesione con il genitore poiché rientrato quando era ormai maggiorenne. Il ricorrente, rispetto alla motivazione addotta dalla
Questura a sostegno della decisione impugnata, ha evidenziato: di non essersi allontanato dal territorio italiano “subito dopo aver presentato l'istanza” bensì a distanza di oltre sei mesi dall'inoltro e in ragione della necessità, non più prorogabile, di ritirare in Albania un documento attestante il proprio curriculum scolastico per proseguire gli studi in Italia;
di essersi allontanato quando aveva già compiuto la maggiore età; che, ad ogni modo, il requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
che tutta la propria famiglia, composta da padre, madre e sorella, si trova in Italia e abita un appartamento a Castiglione del
Lago, regolarmente condotto in locazione. Gli zii e il cugino vivono anch'essi a Castiglione del
Lago, hanno una casa di proprietà e disponibilità tale da essere in grado di offrirgli supporto economico;
di aver reciso i legami con il proprio Paese di origine.
Il ricorrente ha concluso chiedendo, previa sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
6.3.25, nella quale ha dedotto: che la richiesta di permesso di soggiorno è stata avanzata dal ricorrente al solo scopo di avere un titolo per potersi muovere comodamente in UE, tanto che lo stesso, una volta intimatogli di lasciare il territorio dello Stato, vi ha ottemperato spontaneamente senza impugnare il decreto di espulsione;
che lo stesso aveva motivato il rientro in Albania per l'esigenza di iscriversi lì all'Università e che è inverosimile vi abbia soggiornato per due mesi al solo fine di ottenere un certificato scolastico;
che il ricorrente ha seguito una procedura del tutto impropria per il rilascio del titolo in quanto, entrato in Italia per turismo in esenzione dal visto, non era titolare di alcun permesso idoneo alla conversione in permesso per motivi di famiglia ex art. 30 del d.lgs. 286/1998; che l'istanza è stata presentata nel 2023, quando il permesso turistico era già scaduto e, quindi, il ricorrente non aveva più alcun titolo per rimanere in Italia, dovendo quindi applicarsi, semmai, quanto previsto per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 TUI. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Con note di trattazione per l'udienza del 12.3.25 il ricorrente ha contestato le argomentazioni dell'amministrazione convenuta evidenziando che nel provvedimento di rigetto la CP_2 nulla argomentava in merito all'eventuale mancanza del requisito del “permesso di soggiorno”, fondando il diniego esclusivamente sull'abbandono del territorio nazionale in costanza di richiesta di permesso.
Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, all'esito dell'udienza del 17.6.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio. Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
****
Va preliminarmente evidenziato che, diversamente da quanto indicato nel verbale d'udienza del 13.3.25, la competenza a decidere del procedimento è del Tribunale in composizione monocratica (art. 30, comma 6, d. lgs. 286/1998).
Ciò precisato, deve rilevarsi che il ricorrente , cittadino albanese, è entrato Parte_1 regolarmente in Italia per turismo il 22.9.22, in esenzione dal visto, potendovi quindi soggiornare sino al 22.12.22. Il 5.1.23, trascorsi alcuni giorni dalla scadenza del suo titolo per rimanere sul territorio nazionale, ancora minorenne, ha richiesto, ai sensi dell'art. 30, comma
1, lett. c) del d.lgs. 286/1998, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiare al fine di ricongiungersi con il padre . Tali circostanze sono pacifiche tra le parti e rilevabili Persona_1 anche dal contenuto provvedimento impugnato.
La Questura, così si evince dalla attenta lettura del provvedimento di diniego, ha fondato il rigetto dell'istanza su due motivazioni: che il ricorrente, essendosi allontanato dal territorio nazionale subito dopo aver presentato l'istanza, in assenza di esigenze inderogabili, ed essendovi rientrato ormai maggiorenne, aveva perso la possibilità di beneficiare del ricongiungimento previsto per i figli minori (ex art. 29 comma 1 lett. b); inoltre, avendo successivamente motivato l'allontanamento dall'Italia con la volontà di iscriversi all'università in Albania, aveva dimostrato di non aver alcun reale interesse a permanere sul territorio nazionale e alla coesione familiare con il padre. Il , costituito in giudizio, ha aggiunto CP_1 che il titolo di soggiorno per turismo non è idoneo alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di famiglia e che, comunque, dal momento che l'istanza è stata presentata dopo che il suddetto titolo era ormai scaduto, difettava il requisito del soggiorno regolare richiesto dalla norma.
Quanto alle argomentazioni proposte dall'Amministrazione con comparsa di costituzione e risposta, deve rilevarsi che l'art. 29 comma 1 lett. c) prescrive che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare, che ne faccia richiesta “entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto”. Non può quindi condividersi l'interpretazione, proposta dall'Amministrazione, secondo la quale la scadenza del titolo posseduto faccia venire meno la regolarità del soggiorno necessaria per proporre l'istanza, poiché ciò sarebbe in aperto contrasto con i termini entro cui la domanda può essere ex lege proposta. Del resto, è la stessa Questura che, nulla eccependo in merito alla tempestività e ricevibilità dell'istanza, dà atto che il ricorrente “si è trovato in una condizione di regolare presenza per motivi di turismo in Italia fino al 22.12.2022”. Pertanto, l'istanza è stata tempestivamente proposta, entro il termine di un anno dalla data di scadenza del titolo.
Quanto alle motivazioni proprie del provvedimento impugnato, si osserva quanto segue. Il ricorrente, nato l'[...], ha proposto l'istanza il 5.1.2023, quando aveva ancora diciassette anni ed era, quindi, minorenne. L'art. 29, comma 2, d.lgs. 286/1998 dispone che “ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento”. Non può, quindi, avere alcun rilievo il raggiungimento della maggiore età da parte del richiedente nelle more del procedimento amministrativo. Diversamente argomentando, si finirebbe per ancorare illegittimamente il riconoscimento del diritto dello straniero ai tempi del tutto aleatori e incerti che servono all'amministrazione per istruire e decidere la domanda.
Quando al secondo profilo, l'amministrazione non motiva perché al ricorrente non fosse consentito il temporaneo allontanamento dal territorio nazionale, e perché da ciò deriverebbe la perdita del diritto a vedere esaminata la domanda presentata da minorenne ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b). Ed effettivamente, la valutazione operata dalla Questura di Perugia sembrerebbe piuttosto volta a dedurre, dall'allontanamento temporaneo, un non genuino interesse al ricongiungimento con il proprio familiare.
Anche tale argomentazione non può essere condivisa. L'art. 30 prescrive che possa fare domanda di coesione familiare chi ha i requisiti per il ricongiungimento con uno straniero regolarmente soggiornante. Il ricorrente, quale figlio minore – al momento della domanda - di
, aveva quindi possibilità di ricongiungersi al padre dimostrando esclusivamente la Persona_1 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 comma 3, ossia che il padre aveva la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, e di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere, tenuto conto anche del reddito di eventuali familiari conviventi.
Dalla documentazione in atti non è però possibile desumere esistenti i detti requisiti.
Quanto al requisito alloggiativo, si evidenzia che il ricorrente ha depositato al momento della presentazione della domanda certificato di idoneità alloggiativa dell'immobile nella disponibilità di , che dichiara essere sua zia, in Castiglione del Lago, via Fratelli Persona_2
Cervi n. 30/B; ha poi depositato stato di famiglia dal quale si evince che nell'immobile abitano
, e Nel detto appartamento non risulta, quindi, Persona_2 Persona_3 Persona_4 risiedere il padre del ricorrente, ; vi è, inoltre, in atti una cessione di fabbricato tra Persona_1
e il ricorrente datata 5.1.23 e una dichiarazione di impegno al mantenimento. Persona_2 Muovendo dal fatto che del legame di parentale non vi è prova, dai documenti in atti, pertanto, sembrerebbe che la richiesta fosse volta a “ricongiungere” il minore con l'asserita zia Per_2
e la sua famiglia e non, invece, con il padre. Tale evenienza non è tra quelle previste
[...] dall'art. 29 del TUI che prevede la possibilità di ricongiungere, sussistendone le condizioni, esclusivamente il coniuge, i figli minorenni o maggiorenni e i genitori.
Né la documentazione prodotta nel corso del giudizio è sufficiente a provare la sussistenza dei requisiti alloggiativi e reddituali. Il contratto di locazione sottoscritto dal padre del ricorrente in data 16.11.2022 conferma ulteriormente che non vi era un interesse al ricongiungimento con lo stesso: il padre, infatti, alla data di sottoscrizione del contratto era residente a [...]; l'immobile di cui al contratto di locazione si trovava in viale
Umbria n.
3. Può quindi ritenersi accertato che , padre del ricorrente, non vivesse Persona_1 nell'immobile di presso il quale sarebbe andato ad abitare il figlio. Di tale Persona_2 appartamento locato dal padre, tra l'altro, non è depositato alcun documento che ne attesti l'idoneità alloggiativa ed igienico sanitaria.
Quanto al reddito del padre del ricorrente, la documentazione, depositata in maniera frammentata e parziale, non permette di comprovarne l'adeguatezza. Irrilevanti, inoltre, le attestazioni reddituali e sia perché, come detto, non vi è prova di Persona_2 Persona_3 alcun legame parentale con il ricorrente, sia perché è evidente che i predetti non convivessero con il padre al quale il ricorrente ha dichiarato di volersi ricongiungere.
Da ultimo, si evidenzia che il ricorrente ha affermato di avere tutta la famiglia in Italia e di aver reciso ogni legame con l'Albania. A tal fine ha dichiarato che anche la madre e la sorella si trovano nel territorio nazionale ma di tale circostanza non ha fornito prova.
Per tutte le motivazioni di cui sopra, il ricorso deve essere quindi rigettato.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, il 29 luglio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale - M1
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3747/24 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 20 d.lgs. 150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett. c) del d.lgs. 286/1998 e art. 281-undecies
c.p.c., promosso da:
(CUI 06QYD1L), nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Katiuscia Malfetta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, piazza
Piccinino 10;
ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_1 CP_2
Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
resistente e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 27.9.24 ha impugnato il provvedimento del Parte_1
13.9.24, notificato in pari data, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto con istanza del 5.1.23, nonché il decreto di allontanamento del 13.9.2023.
Il ricorrente ha esposto: di essere entrato in Italia il 22.9.22 con permesso di soggiorno turistico e di aver avanzano, sussistendone i presupposti, istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 co. 1 lett. c) al fine di ricongiungersi con il padre , regolarmente Persona_1 soggiornante in Italia con permesso di soggiorno di lungo periodo;
che la Questura ha rigettato l'istanza in ragione dell'allontanamento del ricorrente dall'Italia non supportato da esigenze inderogabili, con conseguente perdita del diritto a fruire della coesione con il genitore poiché rientrato quando era ormai maggiorenne. Il ricorrente, rispetto alla motivazione addotta dalla
Questura a sostegno della decisione impugnata, ha evidenziato: di non essersi allontanato dal territorio italiano “subito dopo aver presentato l'istanza” bensì a distanza di oltre sei mesi dall'inoltro e in ragione della necessità, non più prorogabile, di ritirare in Albania un documento attestante il proprio curriculum scolastico per proseguire gli studi in Italia;
di essersi allontanato quando aveva già compiuto la maggiore età; che, ad ogni modo, il requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
che tutta la propria famiglia, composta da padre, madre e sorella, si trova in Italia e abita un appartamento a Castiglione del
Lago, regolarmente condotto in locazione. Gli zii e il cugino vivono anch'essi a Castiglione del
Lago, hanno una casa di proprietà e disponibilità tale da essere in grado di offrirgli supporto economico;
di aver reciso i legami con il proprio Paese di origine.
Il ricorrente ha concluso chiedendo, previa sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
6.3.25, nella quale ha dedotto: che la richiesta di permesso di soggiorno è stata avanzata dal ricorrente al solo scopo di avere un titolo per potersi muovere comodamente in UE, tanto che lo stesso, una volta intimatogli di lasciare il territorio dello Stato, vi ha ottemperato spontaneamente senza impugnare il decreto di espulsione;
che lo stesso aveva motivato il rientro in Albania per l'esigenza di iscriversi lì all'Università e che è inverosimile vi abbia soggiornato per due mesi al solo fine di ottenere un certificato scolastico;
che il ricorrente ha seguito una procedura del tutto impropria per il rilascio del titolo in quanto, entrato in Italia per turismo in esenzione dal visto, non era titolare di alcun permesso idoneo alla conversione in permesso per motivi di famiglia ex art. 30 del d.lgs. 286/1998; che l'istanza è stata presentata nel 2023, quando il permesso turistico era già scaduto e, quindi, il ricorrente non aveva più alcun titolo per rimanere in Italia, dovendo quindi applicarsi, semmai, quanto previsto per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 TUI. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Con note di trattazione per l'udienza del 12.3.25 il ricorrente ha contestato le argomentazioni dell'amministrazione convenuta evidenziando che nel provvedimento di rigetto la CP_2 nulla argomentava in merito all'eventuale mancanza del requisito del “permesso di soggiorno”, fondando il diniego esclusivamente sull'abbandono del territorio nazionale in costanza di richiesta di permesso.
Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, all'esito dell'udienza del 17.6.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio. Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
****
Va preliminarmente evidenziato che, diversamente da quanto indicato nel verbale d'udienza del 13.3.25, la competenza a decidere del procedimento è del Tribunale in composizione monocratica (art. 30, comma 6, d. lgs. 286/1998).
Ciò precisato, deve rilevarsi che il ricorrente , cittadino albanese, è entrato Parte_1 regolarmente in Italia per turismo il 22.9.22, in esenzione dal visto, potendovi quindi soggiornare sino al 22.12.22. Il 5.1.23, trascorsi alcuni giorni dalla scadenza del suo titolo per rimanere sul territorio nazionale, ancora minorenne, ha richiesto, ai sensi dell'art. 30, comma
1, lett. c) del d.lgs. 286/1998, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiare al fine di ricongiungersi con il padre . Tali circostanze sono pacifiche tra le parti e rilevabili Persona_1 anche dal contenuto provvedimento impugnato.
La Questura, così si evince dalla attenta lettura del provvedimento di diniego, ha fondato il rigetto dell'istanza su due motivazioni: che il ricorrente, essendosi allontanato dal territorio nazionale subito dopo aver presentato l'istanza, in assenza di esigenze inderogabili, ed essendovi rientrato ormai maggiorenne, aveva perso la possibilità di beneficiare del ricongiungimento previsto per i figli minori (ex art. 29 comma 1 lett. b); inoltre, avendo successivamente motivato l'allontanamento dall'Italia con la volontà di iscriversi all'università in Albania, aveva dimostrato di non aver alcun reale interesse a permanere sul territorio nazionale e alla coesione familiare con il padre. Il , costituito in giudizio, ha aggiunto CP_1 che il titolo di soggiorno per turismo non è idoneo alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di famiglia e che, comunque, dal momento che l'istanza è stata presentata dopo che il suddetto titolo era ormai scaduto, difettava il requisito del soggiorno regolare richiesto dalla norma.
Quanto alle argomentazioni proposte dall'Amministrazione con comparsa di costituzione e risposta, deve rilevarsi che l'art. 29 comma 1 lett. c) prescrive che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare, che ne faccia richiesta “entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto”. Non può quindi condividersi l'interpretazione, proposta dall'Amministrazione, secondo la quale la scadenza del titolo posseduto faccia venire meno la regolarità del soggiorno necessaria per proporre l'istanza, poiché ciò sarebbe in aperto contrasto con i termini entro cui la domanda può essere ex lege proposta. Del resto, è la stessa Questura che, nulla eccependo in merito alla tempestività e ricevibilità dell'istanza, dà atto che il ricorrente “si è trovato in una condizione di regolare presenza per motivi di turismo in Italia fino al 22.12.2022”. Pertanto, l'istanza è stata tempestivamente proposta, entro il termine di un anno dalla data di scadenza del titolo.
Quanto alle motivazioni proprie del provvedimento impugnato, si osserva quanto segue. Il ricorrente, nato l'[...], ha proposto l'istanza il 5.1.2023, quando aveva ancora diciassette anni ed era, quindi, minorenne. L'art. 29, comma 2, d.lgs. 286/1998 dispone che “ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento”. Non può, quindi, avere alcun rilievo il raggiungimento della maggiore età da parte del richiedente nelle more del procedimento amministrativo. Diversamente argomentando, si finirebbe per ancorare illegittimamente il riconoscimento del diritto dello straniero ai tempi del tutto aleatori e incerti che servono all'amministrazione per istruire e decidere la domanda.
Quando al secondo profilo, l'amministrazione non motiva perché al ricorrente non fosse consentito il temporaneo allontanamento dal territorio nazionale, e perché da ciò deriverebbe la perdita del diritto a vedere esaminata la domanda presentata da minorenne ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b). Ed effettivamente, la valutazione operata dalla Questura di Perugia sembrerebbe piuttosto volta a dedurre, dall'allontanamento temporaneo, un non genuino interesse al ricongiungimento con il proprio familiare.
Anche tale argomentazione non può essere condivisa. L'art. 30 prescrive che possa fare domanda di coesione familiare chi ha i requisiti per il ricongiungimento con uno straniero regolarmente soggiornante. Il ricorrente, quale figlio minore – al momento della domanda - di
, aveva quindi possibilità di ricongiungersi al padre dimostrando esclusivamente la Persona_1 sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 comma 3, ossia che il padre aveva la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, e di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere, tenuto conto anche del reddito di eventuali familiari conviventi.
Dalla documentazione in atti non è però possibile desumere esistenti i detti requisiti.
Quanto al requisito alloggiativo, si evidenzia che il ricorrente ha depositato al momento della presentazione della domanda certificato di idoneità alloggiativa dell'immobile nella disponibilità di , che dichiara essere sua zia, in Castiglione del Lago, via Fratelli Persona_2
Cervi n. 30/B; ha poi depositato stato di famiglia dal quale si evince che nell'immobile abitano
, e Nel detto appartamento non risulta, quindi, Persona_2 Persona_3 Persona_4 risiedere il padre del ricorrente, ; vi è, inoltre, in atti una cessione di fabbricato tra Persona_1
e il ricorrente datata 5.1.23 e una dichiarazione di impegno al mantenimento. Persona_2 Muovendo dal fatto che del legame di parentale non vi è prova, dai documenti in atti, pertanto, sembrerebbe che la richiesta fosse volta a “ricongiungere” il minore con l'asserita zia Per_2
e la sua famiglia e non, invece, con il padre. Tale evenienza non è tra quelle previste
[...] dall'art. 29 del TUI che prevede la possibilità di ricongiungere, sussistendone le condizioni, esclusivamente il coniuge, i figli minorenni o maggiorenni e i genitori.
Né la documentazione prodotta nel corso del giudizio è sufficiente a provare la sussistenza dei requisiti alloggiativi e reddituali. Il contratto di locazione sottoscritto dal padre del ricorrente in data 16.11.2022 conferma ulteriormente che non vi era un interesse al ricongiungimento con lo stesso: il padre, infatti, alla data di sottoscrizione del contratto era residente a [...]; l'immobile di cui al contratto di locazione si trovava in viale
Umbria n.
3. Può quindi ritenersi accertato che , padre del ricorrente, non vivesse Persona_1 nell'immobile di presso il quale sarebbe andato ad abitare il figlio. Di tale Persona_2 appartamento locato dal padre, tra l'altro, non è depositato alcun documento che ne attesti l'idoneità alloggiativa ed igienico sanitaria.
Quanto al reddito del padre del ricorrente, la documentazione, depositata in maniera frammentata e parziale, non permette di comprovarne l'adeguatezza. Irrilevanti, inoltre, le attestazioni reddituali e sia perché, come detto, non vi è prova di Persona_2 Persona_3 alcun legame parentale con il ricorrente, sia perché è evidente che i predetti non convivessero con il padre al quale il ricorrente ha dichiarato di volersi ricongiungere.
Da ultimo, si evidenzia che il ricorrente ha affermato di avere tutta la famiglia in Italia e di aver reciso ogni legame con l'Albania. A tal fine ha dichiarato che anche la madre e la sorella si trovano nel territorio nazionale ma di tale circostanza non ha fornito prova.
Per tutte le motivazioni di cui sopra, il ricorso deve essere quindi rigettato.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, il 29 luglio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè