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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/12/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 944/2023 R.G., vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristiano Portone – appellante contro
(cf. ), nella persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cera - appellato nonché contro
(p. iva ), Controparte_2 P.IVA_2 nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Brudaglio - appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1380/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 09.05.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 04 novembre
2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità nei Parte_2 confronti del esponendo che la mattina del 6 dicembre 2017 si Controparte_1 trovava nella località di Torre San Giovanni, alla via Muzio Scevola, allorquando, subito dopo essere uscita dal negozio di alimentari ivi presente, attraversando la strada, incappava in una buca e cadeva rovinosamente a terra, riportando un trauma alla caviglia destra con frattura del malleolo peroneale. Chiedeva quindi la condanna del , quale proprietario e custode della strada, al Controparte_1 risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 26.329,00, patiti a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro.
2. Istruita la causa a mezzo prova documentale, testimoniale e c.t.u., il
Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 9.5.2023, ha rigettato la domanda ritenendo che il comportamento tenuto dall'attrice nell'occorso è intervenuto ad escludere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Più precisamente, il primo giudice ha osservato che i rilievi fotografici, prodotti dalla stessa attrice, consentivano di osservare un manto stradale esente da irregolarità, fatta eccezione per l'unica buca, di limitate dimensioni, posta al centro della strada e pienamente visibile;
la stessa in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto che Pt_2
l'asfalto era in buone condizioni, che la buca era di piccole dimensioni e che non vi era nulla ad impedire la visuale;
parimenti, i testi escussi hanno confermato lo stato dei luoghi descritto nei medesimi termini;
al momento del sinistro vi era piena luce solare, essendo le ore 11 del mattino. Il giudicante ha quindi concluso che l'attrice avrebbe dovuto operare l'ordinaria diligenza nell'uso della cosa, peraltro ben conoscendo il luogo del sinistro, in tal modo potendo prevedere il pericolo e dunque evitare la caduta.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello articolando i motivi Parte_2 che saranno di seguito esaminati.
Con comparsa depositata il 9.5.2024, si è costituita Controparte_3
rilevando l'infondatezza del gravame.
[...]
Si è costituito altresì il con comparsa del 26.5.2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione poiché del tutto infondata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c. pag. 2/9 ** ** **
4.1. Con il primo motivo, la difesa deduce che il primo giudice ha errato nel ritenere che la buca nella quale è incappata non costituisse pericolo Parte_2 occulto;
in realtà, pur essendo il manto stradale in buone condizioni, la buca non era facilmente percepibile e questo anche a causa delle condizioni meteorologiche descritte dall'attrice, la quale, in sede di interrogatorio formale, riferiva che la giornata era nuvolosa.
Il non può ritenersi esente da responsabilità non avendo provato in CP_1 alcun modo il verificarsi del c.d. caso fortuito, unico elemento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento lesivo, non essendo sufficiente a tal fine la mera disattenzione dell'utente, ma essendo tenuto, il custode del bene, a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale costituisse fonte di danno.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il giudice non ha valutato correttamente le prove documentali prodotte in giudizio dalle quali emerge che la buca era di piccole dimensioni e che non vi era alcun tipo di segnalazione, da tanto derivando la piena responsabilità del appellato, non potendo avere alcun CP_1 rilievo la circostanza per cui la strada era ben conosciuta dalla Pt_2
4.3. Con il terzo motivo d'appello, la difesa lamenta l'errata valutazione anche di quanto emerso dalla prova testimoniale: entrambi i testi escussi in primo grado hanno riconosciuto il luogo del sinistro per come raffigurato nelle foto prodotte;
nello specifico, la teste , la quale stata percorrendo via Muzio Scevola, Tes_1 luogo del sinistro, a bordo della propria vettura, riferiva di aver visto la cadere, Pt_2 mentre la teste , figlia dell'attrice, ha dichiarato di trovarsi insieme Testimone_2
a questa e pur non avendo visto la stessa mentre cadeva (in quanto era in quel momento di spalle, un può più aventi), ha dedotto che la madre era inciampata nella buca (“avendo visto la scarpa di mia madre lì vicino”; verbale udienza
16.3.22).
pag. 3/9 5. I primi tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
In questa sede, rinviando alla motivazione svolta dal primo giudice, saranno trattati solo gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alle condizioni del luogo, in cui si è verificato il sinistro posto a base della pretesa risarcitoria, ed alle valutazioni operate dal Tribunale.
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice, odierna appellante, nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata in conseguenza delle condizioni della strada, in particolare per la presenza di una buca, non facilmente avvistabile attese anche le condizioni di tempo in cui si è verificato il fatto (giornata nuvolosa). Le condizioni della strada dovrebbero desumersi dalle fotografie dello stato dei luoghi allegate all'atto di citazione, laddove la prova della dinamica della caduta, descritta nell'atto di citazione, era (ed è affidata) alle prove orali raccolte nel giudizio di primo grado.
L'assunto dell'appellante non risulta fondato.
5.1. Occorre in primo luogo evidenziare che il luogo del sinistro è costituito da una strada pubblica perfettamente pianeggiante e asfaltata;
al centro della carreggiata vi è un dislivello in corrispondenza di un tombino circolare del diametro di circa 16 centimetri, lievemente sottoposto rispetto al manto stradale per circa 2 centimetri (v. fotografie allegate all'atto di citazione e rilievi fotografici prodotti dalla
, non contestati); la presenza del Parte_3 tombino e la sua conformazione, leggermente affossata rispetto alla superficie della strada, erano facilmente avvistabili, da ogni direzione, avuto riguardo alle sue dimensioni, al fatto che la strada era asciutta e il dislivello non era coperto da alcunché, ed alla circostanza che la caduta si è verificata in pieno giorno (alle ore
11.00 del 6 dicembre) in normali condizioni di luce naturale, ancorché la giornata fosse nuvolosa.
Si tratta di un dislivello assolutamente visibile, che chiunque con un minimo di attenzione può rilevare, in modo da prendere le ovvie precauzioni del caso, anche pag. 4/9 in ragione del fatto che il medesimo non riguardava l'intera larghezza della carreggiata, ma solo una piccola zona della stessa, per cui era agevolmente evitabile.
A quest'ultimo riguardo, la S.C. ha precisato che “in tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni occorsi ad un passante inciampato e caduto sul marciapiede sconnesso di una strada comunale allorchè
l'incidente sia avvenuto esclusivamente a causa della condotta incauta della vittima, la quale, pur essendo evidente che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era caratterizzato da sconnessioni, rimarchevoli imperfezioni e disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte dello stesso, lo aveva ugualmente impegnato, senza però al contempo osservare la particolare prudenza in tal caso necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare nelle relative anomalie” (Cass. 02/12/2021, n.38025).
I rilievi fotografici prodotti dall'attrice mostrano l'assoluta ed incontestabile visibilità del dislivello costituito dal tombino lievemente sottoposto rispetto al manto stradale. In definitiva, la strada in questione non si presenta obiettivamente in condizioni di pericolosità oggettiva e specifica, tale da ingannare e sorprendere il pedone, il quale agisca adottando le cautele minime dell'utente della strada.
5.2. A ciò si aggiunga un'altra circostanza, non contestata in sede di gravame ed emergente dagli atti: la ben conosceva la zona e quindi il tratto di strada in Pt_2 questione, con le caratteristiche sopra descritte, in quanto era solita fare la spesa presso un esercizio di vendita di generi alimentari denominato “Adriana”, ubicato in quel punto della strada di via Muzio Scevola. Il dato è attestato dalle risposte della stessa attrice in sede di interrogatorio formale: “via Scevola è una strada da me frequentata, vado spesso, infatti, nel negozio summenzionato” (verbale udienza
13.4.21); anche la teste , figlia dell'attrice, ha confermato questa Testimone_2 circostanza (“preciso che siamo solite frequentare il generi alimentari “Adriana”).
5.3. In definitiva, le lesioni lamentate dalla trovano la loro causa Pt_2 esclusiva nel contegno disattento della stessa danneggiata, per non avere previsto ed evitato il pericolo in presenza di condizioni, spazio temporali, che rendevano evidente e prevenibile lo stesso, con conseguente esclusione della responsabilità pag. 5/9 del alla stregua di entrambi i criteri di imputazione invocati nell'atto di CP_1 citazione. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo del ai sensi dell'art.2043 cod. civ., ma devono essere CP_1 causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
La conformazione e le evidenti condizioni della strada avrebbero dovuto indurre l'attrice a procedere con prudenza e circospezione. Sotto questo aspetto, è utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte si afferma che è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
La giurisprudenza più recente ha ribadito questi principi, affermando che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” ( Cass., 28 luglio 2015, n. 15859).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata pag. 6/9 tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022 n. 20943).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dell'ente proprietario verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talché la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo, in quanto il dislivello della strada costituito dal tombino era piuttosto modesto e comunque assolutamente visibile. Detto dislivello non determinava assolutamente un'insidia, perché ben evidente, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarlo e affrontarlo con accortezza, oppure di evitarlo.
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato. Il comportamento imprudente dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale connotato, in quel punto, da un modesto e poco esteso dislivello), rappresenta fattore non prevedibile per il custode, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia pag. 7/9 non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa
“statica“ ed immobile, come una lieve anomalia presente sul manto stradale, la responsabilità dell'ente proprietario si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si
è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare “causa” ma soltanto
“occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Resta assorbito il quarto motivo con cui l'appellante lamenta che il primo giudice non ha tenuto conto di quanto accertato dal c.t.u. incaricato in ordine ai danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1380/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 09.05.2023, proposto da nei Parte_4 confronti del e di , così Controparte_1 Controparte_4 provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_4 CP_1
e di delle spese del
[...] Controparte_4 grado, liquidate in complessivi euro 3.500 per ciascuna delle parti appellate,
pag. 8/9 oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 2 dicembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 944/2023 R.G., vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristiano Portone – appellante contro
(cf. ), nella persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cera - appellato nonché contro
(p. iva ), Controparte_2 P.IVA_2 nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Brudaglio - appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1380/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 09.05.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 04 novembre
2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità nei Parte_2 confronti del esponendo che la mattina del 6 dicembre 2017 si Controparte_1 trovava nella località di Torre San Giovanni, alla via Muzio Scevola, allorquando, subito dopo essere uscita dal negozio di alimentari ivi presente, attraversando la strada, incappava in una buca e cadeva rovinosamente a terra, riportando un trauma alla caviglia destra con frattura del malleolo peroneale. Chiedeva quindi la condanna del , quale proprietario e custode della strada, al Controparte_1 risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 26.329,00, patiti a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro.
2. Istruita la causa a mezzo prova documentale, testimoniale e c.t.u., il
Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 9.5.2023, ha rigettato la domanda ritenendo che il comportamento tenuto dall'attrice nell'occorso è intervenuto ad escludere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Più precisamente, il primo giudice ha osservato che i rilievi fotografici, prodotti dalla stessa attrice, consentivano di osservare un manto stradale esente da irregolarità, fatta eccezione per l'unica buca, di limitate dimensioni, posta al centro della strada e pienamente visibile;
la stessa in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto che Pt_2
l'asfalto era in buone condizioni, che la buca era di piccole dimensioni e che non vi era nulla ad impedire la visuale;
parimenti, i testi escussi hanno confermato lo stato dei luoghi descritto nei medesimi termini;
al momento del sinistro vi era piena luce solare, essendo le ore 11 del mattino. Il giudicante ha quindi concluso che l'attrice avrebbe dovuto operare l'ordinaria diligenza nell'uso della cosa, peraltro ben conoscendo il luogo del sinistro, in tal modo potendo prevedere il pericolo e dunque evitare la caduta.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello articolando i motivi Parte_2 che saranno di seguito esaminati.
Con comparsa depositata il 9.5.2024, si è costituita Controparte_3
rilevando l'infondatezza del gravame.
[...]
Si è costituito altresì il con comparsa del 26.5.2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione poiché del tutto infondata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c. pag. 2/9 ** ** **
4.1. Con il primo motivo, la difesa deduce che il primo giudice ha errato nel ritenere che la buca nella quale è incappata non costituisse pericolo Parte_2 occulto;
in realtà, pur essendo il manto stradale in buone condizioni, la buca non era facilmente percepibile e questo anche a causa delle condizioni meteorologiche descritte dall'attrice, la quale, in sede di interrogatorio formale, riferiva che la giornata era nuvolosa.
Il non può ritenersi esente da responsabilità non avendo provato in CP_1 alcun modo il verificarsi del c.d. caso fortuito, unico elemento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento lesivo, non essendo sufficiente a tal fine la mera disattenzione dell'utente, ma essendo tenuto, il custode del bene, a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale costituisse fonte di danno.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il giudice non ha valutato correttamente le prove documentali prodotte in giudizio dalle quali emerge che la buca era di piccole dimensioni e che non vi era alcun tipo di segnalazione, da tanto derivando la piena responsabilità del appellato, non potendo avere alcun CP_1 rilievo la circostanza per cui la strada era ben conosciuta dalla Pt_2
4.3. Con il terzo motivo d'appello, la difesa lamenta l'errata valutazione anche di quanto emerso dalla prova testimoniale: entrambi i testi escussi in primo grado hanno riconosciuto il luogo del sinistro per come raffigurato nelle foto prodotte;
nello specifico, la teste , la quale stata percorrendo via Muzio Scevola, Tes_1 luogo del sinistro, a bordo della propria vettura, riferiva di aver visto la cadere, Pt_2 mentre la teste , figlia dell'attrice, ha dichiarato di trovarsi insieme Testimone_2
a questa e pur non avendo visto la stessa mentre cadeva (in quanto era in quel momento di spalle, un può più aventi), ha dedotto che la madre era inciampata nella buca (“avendo visto la scarpa di mia madre lì vicino”; verbale udienza
16.3.22).
pag. 3/9 5. I primi tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
In questa sede, rinviando alla motivazione svolta dal primo giudice, saranno trattati solo gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alle condizioni del luogo, in cui si è verificato il sinistro posto a base della pretesa risarcitoria, ed alle valutazioni operate dal Tribunale.
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice, odierna appellante, nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata in conseguenza delle condizioni della strada, in particolare per la presenza di una buca, non facilmente avvistabile attese anche le condizioni di tempo in cui si è verificato il fatto (giornata nuvolosa). Le condizioni della strada dovrebbero desumersi dalle fotografie dello stato dei luoghi allegate all'atto di citazione, laddove la prova della dinamica della caduta, descritta nell'atto di citazione, era (ed è affidata) alle prove orali raccolte nel giudizio di primo grado.
L'assunto dell'appellante non risulta fondato.
5.1. Occorre in primo luogo evidenziare che il luogo del sinistro è costituito da una strada pubblica perfettamente pianeggiante e asfaltata;
al centro della carreggiata vi è un dislivello in corrispondenza di un tombino circolare del diametro di circa 16 centimetri, lievemente sottoposto rispetto al manto stradale per circa 2 centimetri (v. fotografie allegate all'atto di citazione e rilievi fotografici prodotti dalla
, non contestati); la presenza del Parte_3 tombino e la sua conformazione, leggermente affossata rispetto alla superficie della strada, erano facilmente avvistabili, da ogni direzione, avuto riguardo alle sue dimensioni, al fatto che la strada era asciutta e il dislivello non era coperto da alcunché, ed alla circostanza che la caduta si è verificata in pieno giorno (alle ore
11.00 del 6 dicembre) in normali condizioni di luce naturale, ancorché la giornata fosse nuvolosa.
Si tratta di un dislivello assolutamente visibile, che chiunque con un minimo di attenzione può rilevare, in modo da prendere le ovvie precauzioni del caso, anche pag. 4/9 in ragione del fatto che il medesimo non riguardava l'intera larghezza della carreggiata, ma solo una piccola zona della stessa, per cui era agevolmente evitabile.
A quest'ultimo riguardo, la S.C. ha precisato che “in tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni occorsi ad un passante inciampato e caduto sul marciapiede sconnesso di una strada comunale allorchè
l'incidente sia avvenuto esclusivamente a causa della condotta incauta della vittima, la quale, pur essendo evidente che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era caratterizzato da sconnessioni, rimarchevoli imperfezioni e disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte dello stesso, lo aveva ugualmente impegnato, senza però al contempo osservare la particolare prudenza in tal caso necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare nelle relative anomalie” (Cass. 02/12/2021, n.38025).
I rilievi fotografici prodotti dall'attrice mostrano l'assoluta ed incontestabile visibilità del dislivello costituito dal tombino lievemente sottoposto rispetto al manto stradale. In definitiva, la strada in questione non si presenta obiettivamente in condizioni di pericolosità oggettiva e specifica, tale da ingannare e sorprendere il pedone, il quale agisca adottando le cautele minime dell'utente della strada.
5.2. A ciò si aggiunga un'altra circostanza, non contestata in sede di gravame ed emergente dagli atti: la ben conosceva la zona e quindi il tratto di strada in Pt_2 questione, con le caratteristiche sopra descritte, in quanto era solita fare la spesa presso un esercizio di vendita di generi alimentari denominato “Adriana”, ubicato in quel punto della strada di via Muzio Scevola. Il dato è attestato dalle risposte della stessa attrice in sede di interrogatorio formale: “via Scevola è una strada da me frequentata, vado spesso, infatti, nel negozio summenzionato” (verbale udienza
13.4.21); anche la teste , figlia dell'attrice, ha confermato questa Testimone_2 circostanza (“preciso che siamo solite frequentare il generi alimentari “Adriana”).
5.3. In definitiva, le lesioni lamentate dalla trovano la loro causa Pt_2 esclusiva nel contegno disattento della stessa danneggiata, per non avere previsto ed evitato il pericolo in presenza di condizioni, spazio temporali, che rendevano evidente e prevenibile lo stesso, con conseguente esclusione della responsabilità pag. 5/9 del alla stregua di entrambi i criteri di imputazione invocati nell'atto di CP_1 citazione. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo del ai sensi dell'art.2043 cod. civ., ma devono essere CP_1 causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
La conformazione e le evidenti condizioni della strada avrebbero dovuto indurre l'attrice a procedere con prudenza e circospezione. Sotto questo aspetto, è utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte si afferma che è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
La giurisprudenza più recente ha ribadito questi principi, affermando che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” ( Cass., 28 luglio 2015, n. 15859).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata pag. 6/9 tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022 n. 20943).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dell'ente proprietario verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talché la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo, in quanto il dislivello della strada costituito dal tombino era piuttosto modesto e comunque assolutamente visibile. Detto dislivello non determinava assolutamente un'insidia, perché ben evidente, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarlo e affrontarlo con accortezza, oppure di evitarlo.
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato. Il comportamento imprudente dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale connotato, in quel punto, da un modesto e poco esteso dislivello), rappresenta fattore non prevedibile per il custode, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia pag. 7/9 non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa
“statica“ ed immobile, come una lieve anomalia presente sul manto stradale, la responsabilità dell'ente proprietario si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si
è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare “causa” ma soltanto
“occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Resta assorbito il quarto motivo con cui l'appellante lamenta che il primo giudice non ha tenuto conto di quanto accertato dal c.t.u. incaricato in ordine ai danni subiti dall'attrice a seguito del sinistro.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1380/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 09.05.2023, proposto da nei Parte_4 confronti del e di , così Controparte_1 Controparte_4 provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_4 CP_1
e di delle spese del
[...] Controparte_4 grado, liquidate in complessivi euro 3.500 per ciascuna delle parti appellate,
pag. 8/9 oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 2 dicembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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