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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9195/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 4.12.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 4.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 17/11/2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 27 novembre 2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessuna nota depositata dalle altre parti IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9195/2024 promossa da:
, (c.f. ), di nazionalità argentina, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 de Zasmora – Buenos Aires
, (c.f. ), di nazionalità argentina, nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2 Zamora - Buenos Aires
, (c.f. ), di nazionalità argentina nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3 Zamora – Buenos Aires Tutti con il patrocinio dell'avv. SERRETI ANTONIO, elettivamente domiciliate in VIA OVIDIO, 32 ROMA presso il difensore avv. SERRETI ANTONIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 4 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENIENTE NECESSARIO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare la sig.ra , (c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1 17.11.1995, la sig.ra , (c.f. ), nata il [...], la sig.ra Parte_2 C.F._2 [...]
, (c.f. ), cittadine italiane “iure sanguinis” dalla nascita con ogni conseguente Parte_3 C.F._3 e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio come per legge” Nessune conclusioni delle altre parti A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato il 24.06.2024 le ricorrenti , tutte cittadine argentine, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
nato il 1° febbraio 1944 nel comune di Lugo (Ravenna) emigrato in Persona_1 Argentina dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi argentino (doc.5). Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 27 novembre 2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 27/11/2024 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 27 novembre 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. La causa veniva poi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc 2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: emigrava in Argentina e il 5 ottobre 1967 contraeva matrimonio nella città di Lomas Persona_1 di Zamora - Provincia di Buenos Aires con (all. 3). Persona_2 Nell'atto di matrimonio il nome dell'avo italiano veniva tradotto in L'avo italiano moriva Persona_3 nella città di Adrogué – Provincia di Buenos Aires il 14 gennaio 2021 (all. 4) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (all. 5). Nell'atto di morte i suoi dati venivano registrati come perché nella traduzione data in Persona_4 Argentina il cognome era stato individuato come nome. Per_1
Per_ Dall'unione dei coniugi e nasceva il 1° maggio 1968 la figlia Persona_1 Persona_5 (all. 6) la quale si univa a dando alla luce tre figlie tutte
[...] Controparte_2 odierne ricorrenti:
1. , nata a [...] il [...] (all. 7); Controparte_3
2. , nata Lomas de Zamora, il 17 novembre 1995 (all. 8) che contraeva Parte_1 matrimonio con il sig. il 18 novembre 2024 (all.10); Persona_6
3. , nata Lomas de Zamora, il 27 febbraio 2001 (all. 9); Parte_2
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura pagina 2 di 4 monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come le ricorrenti risiedano all'estero, in Argentina, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Lugo, in provincia di Ravenna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di Lomoas de Zamora né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B.NEL MERITO
I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi argentino né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità argentina in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317,)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato pagina 3 di 4 un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C. SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, (c.f. ), di nazionalità argentina, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 de Zasmora – Buenos Aires
, (c.f. ), di nazionalità argentina, nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2 Zamora - Buenos Aires
, (c.f. ), di nazionalità argentina nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3 Zamora – Buenos Aires sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 5 dicembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 4.12.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 4.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 17/11/2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 27 novembre 2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessuna nota depositata dalle altre parti IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9195/2024 promossa da:
, (c.f. ), di nazionalità argentina, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 de Zasmora – Buenos Aires
, (c.f. ), di nazionalità argentina, nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2 Zamora - Buenos Aires
, (c.f. ), di nazionalità argentina nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3 Zamora – Buenos Aires Tutti con il patrocinio dell'avv. SERRETI ANTONIO, elettivamente domiciliate in VIA OVIDIO, 32 ROMA presso il difensore avv. SERRETI ANTONIO
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 4 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENIENTE NECESSARIO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare la sig.ra , (c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1 17.11.1995, la sig.ra , (c.f. ), nata il [...], la sig.ra Parte_2 C.F._2 [...]
, (c.f. ), cittadine italiane “iure sanguinis” dalla nascita con ogni conseguente Parte_3 C.F._3 e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio come per legge” Nessune conclusioni delle altre parti A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato il 24.06.2024 le ricorrenti , tutte cittadine argentine, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
nato il 1° febbraio 1944 nel comune di Lugo (Ravenna) emigrato in Persona_1 Argentina dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi argentino (doc.5). Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 27 novembre 2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 27/11/2024 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 27 novembre 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. La causa veniva poi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc 2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: emigrava in Argentina e il 5 ottobre 1967 contraeva matrimonio nella città di Lomas Persona_1 di Zamora - Provincia di Buenos Aires con (all. 3). Persona_2 Nell'atto di matrimonio il nome dell'avo italiano veniva tradotto in L'avo italiano moriva Persona_3 nella città di Adrogué – Provincia di Buenos Aires il 14 gennaio 2021 (all. 4) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (all. 5). Nell'atto di morte i suoi dati venivano registrati come perché nella traduzione data in Persona_4 Argentina il cognome era stato individuato come nome. Per_1
Per_ Dall'unione dei coniugi e nasceva il 1° maggio 1968 la figlia Persona_1 Persona_5 (all. 6) la quale si univa a dando alla luce tre figlie tutte
[...] Controparte_2 odierne ricorrenti:
1. , nata a [...] il [...] (all. 7); Controparte_3
2. , nata Lomas de Zamora, il 17 novembre 1995 (all. 8) che contraeva Parte_1 matrimonio con il sig. il 18 novembre 2024 (all.10); Persona_6
3. , nata Lomas de Zamora, il 27 febbraio 2001 (all. 9); Parte_2
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura pagina 2 di 4 monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come le ricorrenti risiedano all'estero, in Argentina, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Lugo, in provincia di Ravenna. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di Lomoas de Zamora né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B.NEL MERITO
I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi argentino né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità argentina in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317,)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato pagina 3 di 4 un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C. SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, (c.f. ), di nazionalità argentina, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 de Zasmora – Buenos Aires
, (c.f. ), di nazionalità argentina, nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2 Zamora - Buenos Aires
, (c.f. ), di nazionalità argentina nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3 Zamora – Buenos Aires sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 5 dicembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
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