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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8607 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 24368/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24368/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO TRAPANESE, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIA Controparte_1 P.IVA_2
LUBRANO giusta procura allegata in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
26/5/25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società la Controparte_1
ha esposto di aver stipulato con la controparte, in data Parte_2
22/5/19, un contratto di agenzia a tempo determinato, con scadenza alla data del
22/5/21; con detto contratto le veniva conferito l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti “door to door” con la clientela, aventi ad oggetto la rivendita a terzi dei servizi e prodotti offerti dalla stessa nonché l'incarico di CP_1
pagina 1 di 9 assistere e supportare la clientela nella fase successiva alla sottoscrizione del contratto, senza conferire potere di rappresentanza e di rilasciare quietanze e/o riscuotere somme per suo conto. Ha esposto, poi, la società attrice, di aver appreso, nel mese di dicembre 2019, che la mandante aveva manifestato l'intenzione di chiudere il canale Agenzia e di aver incontrato, a partire da detto mese, notevoli difficoltà nel dare esecuzione al contratto;
in particolare, la stessa non era stata messa in condizione di commercializzare i prodotti e i servizi di cui al contratto di agenzia, per i seguenti motivi: - la preponente non aveva effettuato la necessaria formazione dell'agenzia e l'aggiornamento dei collaboratori, necessari per la stipula dei nuovi contratti;
- non le erano stati consegnati, da parte di i CP_1 plichi contenenti i modelli di contratto necessari per lo svolgimento dell'incarico; - veniva disposta dalla l'estromissione del cluster “NI” dal target dei CP_1 clienti contrattualizzabili, senza preavviso;
- infine, in data 21 gennaio 2020 CP_1 aveva trasmesso, a mezzo pec, alla nota con la
[...] Parte_3 quale le comunicava la volontà di non rinnovare il contratto di agenzia con scadenza maggio 2021 e la “cessazione” immediata dell'incarico di responsabile esterno del trattamento dati, conferito alla ricorrente con il contratto di agenzia stipulato nel maggio 2019 e l'invito a procedere alla cancellazione di tutti i dati.
Sulla base di tali circostanze, la società attrice ha dedotto che, stante il sostanziale impedimento, da parte della convenuta, allo svolgimento dell'incarico conferitole con il contratto di agenzia, la stessa aveva comunicato, con pec del 24 febbraio 2020, il proprio recesso, immediato e per giusta causa, imputabile alla mandante, dal contratto di agenzia, e a causa del comportamento della società aveva subito CP_1 gravi danni dei quali ha chiesto il risarcimento.
Ha pertanto convenuto in giudizio la società per sentir accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare che ha gravemente Controparte_1 inadempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di agenzia a tempo determinato stipulato in data 22 maggio 2019 con la per le motivazioni Parte_1 indicate in seno al presente atto;
-ritenere e dichiarare che il recesso della
[...] dal contratto di agenzia a tempo determinato stipulato in data 22 maggio Parte_1
2019 è sorretto da giusta causa;
-condannare conseguentemente la CP_1
con sede legale in Napoli (cap 80138) nel Corso Umberto I n. 174, P.I:
[...] pagina 2 di 9 , al paga-mento in favore della i con sede legale in P.IVA_2 Parte_1
Siracusa nella Via Corsica n. 38/D, P.I. , della somma di Euro P.IVA_1
35.088,30, pari al 50% delle provvigioni che avrebbe maturato sino alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, a titolo di risarcimento danni. per la risoluzione anticipata del contratto di agenzia stipulato in data 22 maggio 2019; -condannare, inoltre,
a pagare alla la complessiva somma di Euro Controparte_1 Parte_1
14.908,10 così specificata: Euro 1.122,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
Euro 7.485,30 a titolo di indennità meritocratica, Euro 6.300,00 a titolo di indennità di preavviso limitatamente al target NI;
in via subordinata: -ritenere e dichiarare che la modifica unilaterale senza preavviso del con-tratto di agenzia stipulato in data
22 maggio 2019, disposta da con mail del 20 febbraio 2020, Controparte_1 consistente nella soppressione del-la fascia clienti condomini, ha determinato una riduzione delle provvigio-ni in capo alla di media entità ai sensi Parte_1 dell'AEC commercio;
-ritenere e dichiarare che la modifica unilaterale disposta senza preavviso, con mail del 20 febbraio 2020, dalla preponente ha re- Controparte_1 so legittimo il recesso comunicato dalla il 24 febbraio 2020; - Parte_1 condannare a pagare alla la complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 14.908,10 così specificata: Euro 6.300,00 a tito-lo di indennità di preavviso limitatamente al target NI;
Euro 1.122,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
Euro 7.485,30 a titolo di indennità meritocratica, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si è costituita la società eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della CP_1 domanda, per non aver esperito il procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, stante l'insussistenza dell'inadempimento della società. In particolare, la convenuta ha eccepito che: - la modulistica, nel corso degli anni, aveva subito diverse modifiche e, di recente, in virtù dell'evoluzione tecnologica, era limitata a moduli contrattuali digitali con firma elettronica;
- la formazione degli agenti non doveva avvenire secondo scadenze prefissate, ma veniva svolta solo nel caso in cui venivano proposte sul mercato nuove offerte commerciali;
- l'estromissione del cluster “NI” dal target dei clienti contrattualizzabili era pagina 3 di 9 stata una scelta aziendale che comunque non aveva inciso in maniera determinante sui volumi di affari e sui ricavi dell'agenzia; infine, quanto alla dedotta revoca della nomina a responsabile esterno del trattamento, si era trattato di un mero errore materiale contenuto nella pec, come successivamente comunicato dalla convenuta con PEC del 04.03.20.
Ha pertanto concluso, la società convenuta, per il rigetto della domanda attorea.
Invitate le parti a procedere alla negoziazione assistita, non attivata dall'attrice prima dell'instaurazione del presente giudizio, successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, è stata assegnata a sentenza all'udienza del 26/5/25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive.
Così premessi i fatti di causa, la domanda della società attrice deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta, per i motivi che di seguito si diranno.
Risulta documentato il rapporto contrattuale instaurato tra le parti, con il contratto di agenzia stipulato il 22 maggio 2019, con cui la conferiva Controparte_1 all'attrice l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti “door to door” con la clientela aventi ad oggetto la rivendita a terzi dei servizi e prodotti offerti dalla stessa nonché di assistere e supportare la clientela nella fase CP_1 successiva alla sottoscrizione del contratto;
l'incarico era conferito, senza potere di rappresentanza e senza potere di rilasciare quietanze e/o riscuotere somme per suo conto. La durata del contratto era di due anni dalla sottoscrizione, con scadenza, dunque, al 22/5/21. Con la pec del 24/2/20, la società attrice comunicava alla convenuta il proprio recesso dal contratto di agenzia.
Ritiene, il Tribunale, che sussista, nella specie, una giusta causa di recesso.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , il recesso per giusta causa, previsto espressamente per il contratto di lavoro subordinato dall'art. 2119 comma 1 c.p.c., è pacificamente applicabile anche al contratto di agenzia, ancorché tale rapporto si caratterizzi, rispetto alla subordinazione, dalla maggiore intensità che ha il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - rispetto al pagina 4 di 9 rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che il recesso può ritenersi legittimo anche quando motivato da un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa esclusivamente al giudice di merito, sempre che adeguatamente motivata
(cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 11728 del 26/05/2014; Cass. Sez. L, Sentenza n.
22285 del 30/10/2015; Cass. 29290/2019).
Orbene, parte attrice ha dedotto e sufficientemente provato le circostanze che hanno reso impossibile lo svolgimento dell'attività affidatale e dunque che hanno impedito la prosecuzione del rapporto di agenzia;
al contrario, parte convenuta, non ha fornito adeguate prove idonee a smentire gli assunti attorei.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, contrariamente a quanto previsto nel contratto sottoscritto dalle parti, la società non forniva alla società , CP_1 Pt_1 sin dal mese di dicembre 2019, la modulistica di necessaria per stipulare i CP_1 contratti “door to door”. La circostanza non risulta smentita dalla convenuta, la quale ha di fatto confermato tale circostanza, limitandosi a dedurre che l'azienda, al fine di limitare i casi di disconoscimento di contratti oltre che per motivi ecologici, aveva scelto da tempo di limitare la modulistica cartacea, optando per l'utilizzo di modulistica in formato digitale, con firme elettroniche. Detta circostanza, peraltro, non veniva assolutamente evidenziata dalla società alla società attrice;
CP_1 questa, infatti, ha provato di aver inviato diverse mails al referente della CP_1 richiedendo la necessaria modulistica per lo svolgimento della propria attività, senza ricevere risposte, né nelle mail in risposta veniva giustificato, il mancato invio dei moduli, con le motivazioni in questa sede addotte. Dunque, può dirsi incontestato, oltre che confermato dalla documentazione in atti, il mancato invio alla società attrice, della modulistica necessaria per la stipula dei contratti, da parte della società agente.
Risulta, altresì, incontestata l'assenza di formazione per il personale della società
, nonostante l'art. 6 del contratto preveda espressamente, tra gli obblighi Pt_1 della società quello di organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per CP_1
l'agente e i suoi collaboratori. D'altra parte, l'attrice ha provato – con la produzione delle mails inviate alla società – di aver più volte sollecitato corsi di CP_1 formazione (anche al fine di ricevere istruzioni in relazione a specifici tipi di contratti pagina 5 di 9 – cfr. allegato 10), senza ricevere risposte sul punto.
Provata è altresì l'intervenuta revoca, da parte della dell'incarico di CP_1 responsabile esterno del trattamento dei dati - già conferito alla Parte_1 in occasione della stipula del contratto di agenzia nel maggio 2019 – revoca
[...] che sarebbe dovuta intervenire solo alla cessazione del rapporto contrattuale e che, in quanto anticipata (come indicato nella nota di datata 21/1/20), impediva, CP_1 di fatto, la prosecuzione del mandato ricevuto dall'agente e l'attività di stipula di nuovi contratti. La detta circostanza è stata smentita dalla convenuta, la quale ha semplicemente dedotto che la comunicazione del 21/1/20 conteneva un errore materiale nella parte in cui anticipava la revoca dell'incarico alla data della lettera, anziché farla decorrere dalla data di cessazione del rapporto;
tale affermazione, però, non trova alcun supporto probatorio, non vi è infatti alcuna nota successiva, della idonea a correggere il dedotto errore materiale, se non la lettera del 4/3/20 CP_1
(successiva alla dichiarazione di recesso dell'agente), né, parte convenuta, ha articolato prove testimoniali al riguardo.
Quanto, poi, alla intervenuta variazione del volume di affari dell'agente, per l'estromissione del cluster “NI” dal target dei clienti contrattualizzabili, senza il dovuto preavviso, anche tale circostanza può ritenersi pacifica, in quanto non contestata dalla convenuta – che ha giustificato tale scelta aziendale, per la scarsa marginalità del cluster NI sul business sia in termini di volumi sia in termini di ricavi -. Risulta, peraltro, pacifico che la conseguente riduzione in percentuale delle provvigioni dell'agente, rientrando comunque nella riduzione di
“lieve entità”, che va dallo 0% al 10% (sia che rientri nella misura del 5% come dedotto dalla convenuta, sia che rientri nella misura del 7%, come invece, dedotto dall'attrice) richiedesse, certamente, il preavviso, come previsto dall'art. 11 del contratto, relativo alle Variazioni, secondo il quale : “Le variazioni dei servizi e dei prodotti offerti da , del Territorio di Competenza e della misura delle CP_1 provvigioni, se di lieve entità, possono essere realizzate da previa CP_1 comunicazione scritta all'Agente con preavviso di 30 giorni. Deve intendersi di lieve entità la variazione che, in base ai dati disponibili al momento della sua realizzazione, risulti idonea a comportare una diminuzione compresa tra lo 0% e il 10% del valore delle provvigioni di competenza dell'Agente rispetto al semestre precedente la pagina 6 di 9 variazione, ovvero nel trimestre antecedente la variazione, qualora il semestre precedente non sia stato lavorato per intero”. Detto preavviso non è intervenuto, come dedotto dall'attrice, non contestato dalla convenuta e come emerge dagli atti.
Alla luce di quanto sopra detto, ritiene, questo Giudice, che la convenuta abbia tenuto una condotta gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali, in quanto idonea a far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti, rendendo impossibile, sin dalla data della comunicazione del 21/1/20, la corretta e regolare prosecuzione del rapporto e lo svolgimento dell'attività affidata all'agente; di talchè il recesso dell'attrice non può che ritenersi giustificato da giusta causa, imputabile alla convenuta.
Va, pertanto, accolta la domanda della società attrice.
Accertata la legittimità del recesso della società attrice, in quanto avvenuto per giusta causa, ne consegue il diritto della stessa, come richiesto nelle conclusioni, al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, da erogarsi all'agente, secondo le modalità previste dall'AEC applicabile, indipendentemente dalla prova della condizione prevista nell'art. 1751, I comma, c.c. (che abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente aumentato il fatturato del preponente); indennità che va calcolata in misura del 3% delle provvigioni maturate fino allo scioglimento del contratto (pari ad € 36.307,5), per complessivi € 1089,22. Non spettano, invece, le ulteriori indennità richieste dall'attrice, ovvero l'indennità di preavviso per l'esclusione dei contratti con i NI (costituente una mera variante del contratto di agenzia), né l'indennità meritocratica (richiedendo, detta indennità, la specifica allegazione e la prova di avere apportato un incremento patrimoniale all'azienda del preponente, allegazione e prova del tutto mancanti). Non è stata invece tempestivamente richiesta, nell'atto di citazione, l'indennità di risoluzione del rapporto (cd FIIR) che pertanto non può riconoscersi.
Alla riconosciuta indennità suppletiva di clientela, calcolata nella somma di €
1089,22, vanno poi aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Dall'illegittimo comportamento della società convenuta deriva altresì il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito;
esso spetta, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio pagina 7 di 9 patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se, in ipotesi, fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole.
Quanto alla qualifica del danno dell'attrice, va ricordato che la perdita del compenso provvigionale minimo subita dall'agente che receda per giusta causa prima del termine fissato per la liquidazione di tale somma, non costituisce un danno da perdita di chance, ma un danno da lucro cessante, in quanto non integra una mera occasione sfumata di conseguire un determinato bene, ma costituisce un mancato guadagno (quasi) certo, quale conseguenza immediata e diretta, a norma dell'art. 1223 c.c., del suddetto recesso (cfr. Cass. 17539/16).
Orbene, posto che il contratto di agenzia intercorso tra le parti sarebbe dovuto scadere in data 22/5/21 (dopo due anni dalla stipula) e il recesso per il grave inadempimento della mandante, è intervenuto in data 24/2/20, ai fini del calcolo dei danni patiti dalla società , può tenersi conto delle provvigioni che la Pt_1 stessa avrebbe maturato dal 24/2/20 sino al maggio 2021, vale a dire per ulteriori
15 mesi. Orbene, considerate le provvigioni maturate durante il rapporto contrattuale (da giugno '21 al gennaio '20), come desumibili dalle fatture emesse dalla , prodotte dalle parti, per complessivi € 36.307,5 (con una media Pt_1 mensile di € 4538,43), il mancato ricavo può, allora, quantificarsi in una percentuale delle provvigioni maturate - che può, in via equitativa, individuarsi nella misura dell'80% delle stesse - pari ad € 54.461,16 (€ 3630,74 mensili, per 15 mesi)
e, detratti i prevedibili costi sostenuti dall'agenzia (individuati, dall'attrice, nella misura media del 50% dei ricavi), può riconoscersi un danno da lucro cessante, calcolato in via equitativa, di € 27.230,58, importo già attualizzato, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la legittimità del recesso della società attrice dal contratto di agenzia, in quanto intervenuto per giusta causa, imputabile alla convenuta;
per l'effetto la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1089,22 a titolo di indennità
pagina 8 di 9 suppletiva di clientela e di € 27.230,58, a titolo di risarcimento danni, il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto della media complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta dai procuratori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di rigettata ogni altra domanda ed Parte_1 Controparte_1 eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda della società attrice e per l'effetto dichiara legittimo il recesso della società attrice dal contratto di agenzia, in quanto sorretto da giusta causa, imputabile alla convenuta;
2) Condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1089,22 a titolo di indennità suppletiva di clientela, e di €
27.230,58, a titolo di risarcimento danni, il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 2905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24368/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO TRAPANESE, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIA Controparte_1 P.IVA_2
LUBRANO giusta procura allegata in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
26/5/25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società la Controparte_1
ha esposto di aver stipulato con la controparte, in data Parte_2
22/5/19, un contratto di agenzia a tempo determinato, con scadenza alla data del
22/5/21; con detto contratto le veniva conferito l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti “door to door” con la clientela, aventi ad oggetto la rivendita a terzi dei servizi e prodotti offerti dalla stessa nonché l'incarico di CP_1
pagina 1 di 9 assistere e supportare la clientela nella fase successiva alla sottoscrizione del contratto, senza conferire potere di rappresentanza e di rilasciare quietanze e/o riscuotere somme per suo conto. Ha esposto, poi, la società attrice, di aver appreso, nel mese di dicembre 2019, che la mandante aveva manifestato l'intenzione di chiudere il canale Agenzia e di aver incontrato, a partire da detto mese, notevoli difficoltà nel dare esecuzione al contratto;
in particolare, la stessa non era stata messa in condizione di commercializzare i prodotti e i servizi di cui al contratto di agenzia, per i seguenti motivi: - la preponente non aveva effettuato la necessaria formazione dell'agenzia e l'aggiornamento dei collaboratori, necessari per la stipula dei nuovi contratti;
- non le erano stati consegnati, da parte di i CP_1 plichi contenenti i modelli di contratto necessari per lo svolgimento dell'incarico; - veniva disposta dalla l'estromissione del cluster “NI” dal target dei CP_1 clienti contrattualizzabili, senza preavviso;
- infine, in data 21 gennaio 2020 CP_1 aveva trasmesso, a mezzo pec, alla nota con la
[...] Parte_3 quale le comunicava la volontà di non rinnovare il contratto di agenzia con scadenza maggio 2021 e la “cessazione” immediata dell'incarico di responsabile esterno del trattamento dati, conferito alla ricorrente con il contratto di agenzia stipulato nel maggio 2019 e l'invito a procedere alla cancellazione di tutti i dati.
Sulla base di tali circostanze, la società attrice ha dedotto che, stante il sostanziale impedimento, da parte della convenuta, allo svolgimento dell'incarico conferitole con il contratto di agenzia, la stessa aveva comunicato, con pec del 24 febbraio 2020, il proprio recesso, immediato e per giusta causa, imputabile alla mandante, dal contratto di agenzia, e a causa del comportamento della società aveva subito CP_1 gravi danni dei quali ha chiesto il risarcimento.
Ha pertanto convenuto in giudizio la società per sentir accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare che ha gravemente Controparte_1 inadempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di agenzia a tempo determinato stipulato in data 22 maggio 2019 con la per le motivazioni Parte_1 indicate in seno al presente atto;
-ritenere e dichiarare che il recesso della
[...] dal contratto di agenzia a tempo determinato stipulato in data 22 maggio Parte_1
2019 è sorretto da giusta causa;
-condannare conseguentemente la CP_1
con sede legale in Napoli (cap 80138) nel Corso Umberto I n. 174, P.I:
[...] pagina 2 di 9 , al paga-mento in favore della i con sede legale in P.IVA_2 Parte_1
Siracusa nella Via Corsica n. 38/D, P.I. , della somma di Euro P.IVA_1
35.088,30, pari al 50% delle provvigioni che avrebbe maturato sino alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, a titolo di risarcimento danni. per la risoluzione anticipata del contratto di agenzia stipulato in data 22 maggio 2019; -condannare, inoltre,
a pagare alla la complessiva somma di Euro Controparte_1 Parte_1
14.908,10 così specificata: Euro 1.122,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
Euro 7.485,30 a titolo di indennità meritocratica, Euro 6.300,00 a titolo di indennità di preavviso limitatamente al target NI;
in via subordinata: -ritenere e dichiarare che la modifica unilaterale senza preavviso del con-tratto di agenzia stipulato in data
22 maggio 2019, disposta da con mail del 20 febbraio 2020, Controparte_1 consistente nella soppressione del-la fascia clienti condomini, ha determinato una riduzione delle provvigio-ni in capo alla di media entità ai sensi Parte_1 dell'AEC commercio;
-ritenere e dichiarare che la modifica unilaterale disposta senza preavviso, con mail del 20 febbraio 2020, dalla preponente ha re- Controparte_1 so legittimo il recesso comunicato dalla il 24 febbraio 2020; - Parte_1 condannare a pagare alla la complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 14.908,10 così specificata: Euro 6.300,00 a tito-lo di indennità di preavviso limitatamente al target NI;
Euro 1.122,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
Euro 7.485,30 a titolo di indennità meritocratica, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si è costituita la società eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della CP_1 domanda, per non aver esperito il procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, stante l'insussistenza dell'inadempimento della società. In particolare, la convenuta ha eccepito che: - la modulistica, nel corso degli anni, aveva subito diverse modifiche e, di recente, in virtù dell'evoluzione tecnologica, era limitata a moduli contrattuali digitali con firma elettronica;
- la formazione degli agenti non doveva avvenire secondo scadenze prefissate, ma veniva svolta solo nel caso in cui venivano proposte sul mercato nuove offerte commerciali;
- l'estromissione del cluster “NI” dal target dei clienti contrattualizzabili era pagina 3 di 9 stata una scelta aziendale che comunque non aveva inciso in maniera determinante sui volumi di affari e sui ricavi dell'agenzia; infine, quanto alla dedotta revoca della nomina a responsabile esterno del trattamento, si era trattato di un mero errore materiale contenuto nella pec, come successivamente comunicato dalla convenuta con PEC del 04.03.20.
Ha pertanto concluso, la società convenuta, per il rigetto della domanda attorea.
Invitate le parti a procedere alla negoziazione assistita, non attivata dall'attrice prima dell'instaurazione del presente giudizio, successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, è stata assegnata a sentenza all'udienza del 26/5/25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive.
Così premessi i fatti di causa, la domanda della società attrice deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta, per i motivi che di seguito si diranno.
Risulta documentato il rapporto contrattuale instaurato tra le parti, con il contratto di agenzia stipulato il 22 maggio 2019, con cui la conferiva Controparte_1 all'attrice l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti “door to door” con la clientela aventi ad oggetto la rivendita a terzi dei servizi e prodotti offerti dalla stessa nonché di assistere e supportare la clientela nella fase CP_1 successiva alla sottoscrizione del contratto;
l'incarico era conferito, senza potere di rappresentanza e senza potere di rilasciare quietanze e/o riscuotere somme per suo conto. La durata del contratto era di due anni dalla sottoscrizione, con scadenza, dunque, al 22/5/21. Con la pec del 24/2/20, la società attrice comunicava alla convenuta il proprio recesso dal contratto di agenzia.
Ritiene, il Tribunale, che sussista, nella specie, una giusta causa di recesso.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , il recesso per giusta causa, previsto espressamente per il contratto di lavoro subordinato dall'art. 2119 comma 1 c.p.c., è pacificamente applicabile anche al contratto di agenzia, ancorché tale rapporto si caratterizzi, rispetto alla subordinazione, dalla maggiore intensità che ha il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - rispetto al pagina 4 di 9 rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che il recesso può ritenersi legittimo anche quando motivato da un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa esclusivamente al giudice di merito, sempre che adeguatamente motivata
(cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 11728 del 26/05/2014; Cass. Sez. L, Sentenza n.
22285 del 30/10/2015; Cass. 29290/2019).
Orbene, parte attrice ha dedotto e sufficientemente provato le circostanze che hanno reso impossibile lo svolgimento dell'attività affidatale e dunque che hanno impedito la prosecuzione del rapporto di agenzia;
al contrario, parte convenuta, non ha fornito adeguate prove idonee a smentire gli assunti attorei.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, contrariamente a quanto previsto nel contratto sottoscritto dalle parti, la società non forniva alla società , CP_1 Pt_1 sin dal mese di dicembre 2019, la modulistica di necessaria per stipulare i CP_1 contratti “door to door”. La circostanza non risulta smentita dalla convenuta, la quale ha di fatto confermato tale circostanza, limitandosi a dedurre che l'azienda, al fine di limitare i casi di disconoscimento di contratti oltre che per motivi ecologici, aveva scelto da tempo di limitare la modulistica cartacea, optando per l'utilizzo di modulistica in formato digitale, con firme elettroniche. Detta circostanza, peraltro, non veniva assolutamente evidenziata dalla società alla società attrice;
CP_1 questa, infatti, ha provato di aver inviato diverse mails al referente della CP_1 richiedendo la necessaria modulistica per lo svolgimento della propria attività, senza ricevere risposte, né nelle mail in risposta veniva giustificato, il mancato invio dei moduli, con le motivazioni in questa sede addotte. Dunque, può dirsi incontestato, oltre che confermato dalla documentazione in atti, il mancato invio alla società attrice, della modulistica necessaria per la stipula dei contratti, da parte della società agente.
Risulta, altresì, incontestata l'assenza di formazione per il personale della società
, nonostante l'art. 6 del contratto preveda espressamente, tra gli obblighi Pt_1 della società quello di organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per CP_1
l'agente e i suoi collaboratori. D'altra parte, l'attrice ha provato – con la produzione delle mails inviate alla società – di aver più volte sollecitato corsi di CP_1 formazione (anche al fine di ricevere istruzioni in relazione a specifici tipi di contratti pagina 5 di 9 – cfr. allegato 10), senza ricevere risposte sul punto.
Provata è altresì l'intervenuta revoca, da parte della dell'incarico di CP_1 responsabile esterno del trattamento dei dati - già conferito alla Parte_1 in occasione della stipula del contratto di agenzia nel maggio 2019 – revoca
[...] che sarebbe dovuta intervenire solo alla cessazione del rapporto contrattuale e che, in quanto anticipata (come indicato nella nota di datata 21/1/20), impediva, CP_1 di fatto, la prosecuzione del mandato ricevuto dall'agente e l'attività di stipula di nuovi contratti. La detta circostanza è stata smentita dalla convenuta, la quale ha semplicemente dedotto che la comunicazione del 21/1/20 conteneva un errore materiale nella parte in cui anticipava la revoca dell'incarico alla data della lettera, anziché farla decorrere dalla data di cessazione del rapporto;
tale affermazione, però, non trova alcun supporto probatorio, non vi è infatti alcuna nota successiva, della idonea a correggere il dedotto errore materiale, se non la lettera del 4/3/20 CP_1
(successiva alla dichiarazione di recesso dell'agente), né, parte convenuta, ha articolato prove testimoniali al riguardo.
Quanto, poi, alla intervenuta variazione del volume di affari dell'agente, per l'estromissione del cluster “NI” dal target dei clienti contrattualizzabili, senza il dovuto preavviso, anche tale circostanza può ritenersi pacifica, in quanto non contestata dalla convenuta – che ha giustificato tale scelta aziendale, per la scarsa marginalità del cluster NI sul business sia in termini di volumi sia in termini di ricavi -. Risulta, peraltro, pacifico che la conseguente riduzione in percentuale delle provvigioni dell'agente, rientrando comunque nella riduzione di
“lieve entità”, che va dallo 0% al 10% (sia che rientri nella misura del 5% come dedotto dalla convenuta, sia che rientri nella misura del 7%, come invece, dedotto dall'attrice) richiedesse, certamente, il preavviso, come previsto dall'art. 11 del contratto, relativo alle Variazioni, secondo il quale : “Le variazioni dei servizi e dei prodotti offerti da , del Territorio di Competenza e della misura delle CP_1 provvigioni, se di lieve entità, possono essere realizzate da previa CP_1 comunicazione scritta all'Agente con preavviso di 30 giorni. Deve intendersi di lieve entità la variazione che, in base ai dati disponibili al momento della sua realizzazione, risulti idonea a comportare una diminuzione compresa tra lo 0% e il 10% del valore delle provvigioni di competenza dell'Agente rispetto al semestre precedente la pagina 6 di 9 variazione, ovvero nel trimestre antecedente la variazione, qualora il semestre precedente non sia stato lavorato per intero”. Detto preavviso non è intervenuto, come dedotto dall'attrice, non contestato dalla convenuta e come emerge dagli atti.
Alla luce di quanto sopra detto, ritiene, questo Giudice, che la convenuta abbia tenuto una condotta gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali, in quanto idonea a far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti, rendendo impossibile, sin dalla data della comunicazione del 21/1/20, la corretta e regolare prosecuzione del rapporto e lo svolgimento dell'attività affidata all'agente; di talchè il recesso dell'attrice non può che ritenersi giustificato da giusta causa, imputabile alla convenuta.
Va, pertanto, accolta la domanda della società attrice.
Accertata la legittimità del recesso della società attrice, in quanto avvenuto per giusta causa, ne consegue il diritto della stessa, come richiesto nelle conclusioni, al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, da erogarsi all'agente, secondo le modalità previste dall'AEC applicabile, indipendentemente dalla prova della condizione prevista nell'art. 1751, I comma, c.c. (che abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente aumentato il fatturato del preponente); indennità che va calcolata in misura del 3% delle provvigioni maturate fino allo scioglimento del contratto (pari ad € 36.307,5), per complessivi € 1089,22. Non spettano, invece, le ulteriori indennità richieste dall'attrice, ovvero l'indennità di preavviso per l'esclusione dei contratti con i NI (costituente una mera variante del contratto di agenzia), né l'indennità meritocratica (richiedendo, detta indennità, la specifica allegazione e la prova di avere apportato un incremento patrimoniale all'azienda del preponente, allegazione e prova del tutto mancanti). Non è stata invece tempestivamente richiesta, nell'atto di citazione, l'indennità di risoluzione del rapporto (cd FIIR) che pertanto non può riconoscersi.
Alla riconosciuta indennità suppletiva di clientela, calcolata nella somma di €
1089,22, vanno poi aggiunti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Dall'illegittimo comportamento della società convenuta deriva altresì il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito;
esso spetta, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio pagina 7 di 9 patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se, in ipotesi, fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole.
Quanto alla qualifica del danno dell'attrice, va ricordato che la perdita del compenso provvigionale minimo subita dall'agente che receda per giusta causa prima del termine fissato per la liquidazione di tale somma, non costituisce un danno da perdita di chance, ma un danno da lucro cessante, in quanto non integra una mera occasione sfumata di conseguire un determinato bene, ma costituisce un mancato guadagno (quasi) certo, quale conseguenza immediata e diretta, a norma dell'art. 1223 c.c., del suddetto recesso (cfr. Cass. 17539/16).
Orbene, posto che il contratto di agenzia intercorso tra le parti sarebbe dovuto scadere in data 22/5/21 (dopo due anni dalla stipula) e il recesso per il grave inadempimento della mandante, è intervenuto in data 24/2/20, ai fini del calcolo dei danni patiti dalla società , può tenersi conto delle provvigioni che la Pt_1 stessa avrebbe maturato dal 24/2/20 sino al maggio 2021, vale a dire per ulteriori
15 mesi. Orbene, considerate le provvigioni maturate durante il rapporto contrattuale (da giugno '21 al gennaio '20), come desumibili dalle fatture emesse dalla , prodotte dalle parti, per complessivi € 36.307,5 (con una media Pt_1 mensile di € 4538,43), il mancato ricavo può, allora, quantificarsi in una percentuale delle provvigioni maturate - che può, in via equitativa, individuarsi nella misura dell'80% delle stesse - pari ad € 54.461,16 (€ 3630,74 mensili, per 15 mesi)
e, detratti i prevedibili costi sostenuti dall'agenzia (individuati, dall'attrice, nella misura media del 50% dei ricavi), può riconoscersi un danno da lucro cessante, calcolato in via equitativa, di € 27.230,58, importo già attualizzato, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la legittimità del recesso della società attrice dal contratto di agenzia, in quanto intervenuto per giusta causa, imputabile alla convenuta;
per l'effetto la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1089,22 a titolo di indennità
pagina 8 di 9 suppletiva di clientela e di € 27.230,58, a titolo di risarcimento danni, il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto della media complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale svolta dai procuratori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di rigettata ogni altra domanda ed Parte_1 Controparte_1 eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda della società attrice e per l'effetto dichiara legittimo il recesso della società attrice dal contratto di agenzia, in quanto sorretto da giusta causa, imputabile alla convenuta;
2) Condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1089,22 a titolo di indennità suppletiva di clientela, e di €
27.230,58, a titolo di risarcimento danni, il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) Condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 2905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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