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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2292/2024
tra
cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FANCIULLO DONATELLA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, giusta procura in atti;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 26.5.2024, premettendo di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società filiale di Siracusa, dal CP_1
4.6.2014 al 31.12.2014, con la qualifica di operaio livello 3° del CCNL
Metalmeccanici e di aver percepito un'indennità di trasferta per 60 giorni contro i
180 giorni effettivamente svolti, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, la società al fine di CP_1
sentire condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di €
9.296,40, quale differenza retributiva pari a 120 giorni di trasferta non corrisposti.
Si costituiva la società agenzia di somministrazione regolarmente CP_1
iscritta nella Sezione I dell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando di avere sottoscritto con la società un CP_2
contratto di somministrazione di lavoro a termine per il periodo dal 4 giugno 2014
al 31 dicembre 2014 per l'invio in missione di un lavoratore con la qualifica di autista e che, in esecuzione degli impegni contrattuali assunti con la società
utilizzatrice, aveva stipulato con il ricorrente i corrispondenti contratti per la prestazione di lavoro in somministrazione a termine. Deduceva la carenza di prova in merito al numero di trasferte per le quali il lavoratore aveva richiesto il pagamento della relativa indennità di trasferta e la carenza di legittimazione passiva della società di somministrazione, avendo corrisposto al ricorrente la retribuzione calcolata sulla base delle ore indicate nei fogli presenza trasmessi dalla società
2 utilizzatrice e corrisposto l'indennità di trasferta per le giornate effettivamente comunicate.
All'udienza odierna, la causa previa discussione orale e deposito di note autorizzate, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Le pretese del ricorrente si fondano sull'asserito svolgimento di un numero di trasferte eccedenti (180) a quelle per le quali è stato retribuito (30) con conseguente diritto al pagamento di un indennità di trasferta pari ad € 9.296,40, corrispondente ai 120 giorni per i quali non è stata corrisposta la relativa indennità.
Così configurata la pretesa del lavoratore, deve ritenersi insussistente la legittimazione passiva della società somministratrice, non risultando in atti che la società utilizzatrice abbia comunicato alla convenuta il maggior numero di trasferte svolte dal lavoratore. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di merito
(Tribunale Napoli, sentenza n.1491 del 22/02/2017; Tribunale di Napoli, sentenza n. 9507/2014 del 16.10.2014) il dettato normativo è chiaro nello stabilire che il somministratore, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, assume l'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali (salvo poi il diritto di chiederne il rimborso all'utilizzatore) nei limiti previsti dal contratto di somministrazione, che deve, a tal fine, indicare le mansioni alle quali viene adibito il lavoratore somministrato,
l'inquadramento nonché il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo ( art. 33, lett. f del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). A garanzia della parte debole del rapporto di lavoro è, poi, prevista la responsabilità solidale di somministratore ed utilizzatore rispetto al pagamento degli oneri retributivi e
3 previdenziali in favore dei lavoratori (art. 35 comma 2), con ulteriore previsione della responsabilità esclusiva dell'utilizzatore ed esclusione della solidarietà,
nell'ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, ove l'utilizzatore non abbia provveduto a comunicare tempestivamente detto mutamento di mansioni al somministratore (art. 35 comma 5).
Da tali disposizioni si ricava il principio secondo cui la responsabilità del somministratore nei confronti del prestatore di lavoro, quale obbligato principale,
perché formale datore di lavoro, è limitata alle pattuizioni espressamente dedotte nel contratto di somministrazione con l'utilizzatore, sicché al pari del mutamento di mansioni disposto in via unilaterale dall'utilizzatore, anche il mutamento di orario o l'assegnazione del lavoratore ad un numero di trasferte eccedenti quelle comunicate al somministratore, comporta la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore e la carenza di legittimazione passiva del somministratore. Se l'utilizzatore impiega l'addetto per un numero di trasferte superiori a quanto previsto dal contratto, la responsabilità solidale della società di somministrazione, introdotta in favore della parte debole del contratto, non opera, essendo limitata alle prestazioni e retribuzioni pattuite in origine.
D'altra parte, nella vicenda in esame le condizioni generali del contratto di somministrazione di lavoro, sottoscritto tra la società e CP_1 [...]
espressamente prevedono che “
8. Il Lavoratore è dipendente di Parte_1
e in quanto tale è che provvederà al pagamento della CP_1 CP_1
retribuzione e dei relativi contributi. La retribuzione viene calcolata nel rispetto
4 della disciplina di cui al CCNL per la categoria delle Agenzie per il lavoro del
27/02/2014, in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate nel “Foglio
Presenza” a cura dell'interessato ed all'esito dell'approvazione da parte
dell'Utilizzatore mediante sottoscrizione o autorizzazione a mezzo di
comunicazione e-mail. Il conteggio degli straordinari viene effettuato in relazione
al CCNL dell'Utilizzatore. Il Lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione
lavorativa solo in relazione all'orario risultante dal suddetto “Foglio Presenze”.
Le ore straordinarie dovranno essere autorizzate dall'utilizzatore e saranno pagate
solo se risultanti dal “Foglio Presenze” debitamente controfirmato o comunque
autorizzato a mezzo di comunicazione e-mail. non è responsabile del CP_3
pagamento di prestazioni lavorative non risultanti dal “foglio Presenze”
controfirmato dall'Utilizzatore”.
Deve pertanto concludersi per la carenza di legittimazione passiva del somministratore, rimasto estraneo alla vicenda, tanto più che dalle allegazioni del ricorso introduttivo sembra evincersi che non si tratti di un errato, saltuario e generico espletamento di trasferte all'estero eccedenti quelle mensilmente retribuite, ma di una sistematica modifica del luogo della prestazione lavorativa che, evidentemente, incide sul contenuto complessivo del contratto di somministrazione e sulle prestazioni lavorative risultanti dal “foglio Presenze”
controfirmato dall'utilizzatore, cui è commisurata la responsabilità della società
per il relativo pagamento. CP_1
Va, pertanto, respinta la pretesa del ricorrente nei confronti della società resistente,
alla quale non è pervenuta alcuna comunicazione del maggior numero di trasferte
5 svolte dal lavoratore in corso di rapporto, rispetto a quelle per le quali lo stesso è
stato retribuito dalla società somministratrice in base alla richiesta della società
utilizzatrice.
La complessità delle questioni esaminate, su cui non si registrano, almeno al momento del deposito del ricorso, orientamenti univoci e consolidati in giurisprudenza, induce a ritenere sussistente giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2292/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società CP_1
Compensa, integralmente tra le parti, le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
6
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2292/2024
tra
cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. FANCIULLO DONATELLA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, giusta procura in atti;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 26.5.2024, premettendo di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società filiale di Siracusa, dal CP_1
4.6.2014 al 31.12.2014, con la qualifica di operaio livello 3° del CCNL
Metalmeccanici e di aver percepito un'indennità di trasferta per 60 giorni contro i
180 giorni effettivamente svolti, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, la società al fine di CP_1
sentire condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di €
9.296,40, quale differenza retributiva pari a 120 giorni di trasferta non corrisposti.
Si costituiva la società agenzia di somministrazione regolarmente CP_1
iscritta nella Sezione I dell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando di avere sottoscritto con la società un CP_2
contratto di somministrazione di lavoro a termine per il periodo dal 4 giugno 2014
al 31 dicembre 2014 per l'invio in missione di un lavoratore con la qualifica di autista e che, in esecuzione degli impegni contrattuali assunti con la società
utilizzatrice, aveva stipulato con il ricorrente i corrispondenti contratti per la prestazione di lavoro in somministrazione a termine. Deduceva la carenza di prova in merito al numero di trasferte per le quali il lavoratore aveva richiesto il pagamento della relativa indennità di trasferta e la carenza di legittimazione passiva della società di somministrazione, avendo corrisposto al ricorrente la retribuzione calcolata sulla base delle ore indicate nei fogli presenza trasmessi dalla società
2 utilizzatrice e corrisposto l'indennità di trasferta per le giornate effettivamente comunicate.
All'udienza odierna, la causa previa discussione orale e deposito di note autorizzate, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Le pretese del ricorrente si fondano sull'asserito svolgimento di un numero di trasferte eccedenti (180) a quelle per le quali è stato retribuito (30) con conseguente diritto al pagamento di un indennità di trasferta pari ad € 9.296,40, corrispondente ai 120 giorni per i quali non è stata corrisposta la relativa indennità.
Così configurata la pretesa del lavoratore, deve ritenersi insussistente la legittimazione passiva della società somministratrice, non risultando in atti che la società utilizzatrice abbia comunicato alla convenuta il maggior numero di trasferte svolte dal lavoratore. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di merito
(Tribunale Napoli, sentenza n.1491 del 22/02/2017; Tribunale di Napoli, sentenza n. 9507/2014 del 16.10.2014) il dettato normativo è chiaro nello stabilire che il somministratore, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, assume l'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali (salvo poi il diritto di chiederne il rimborso all'utilizzatore) nei limiti previsti dal contratto di somministrazione, che deve, a tal fine, indicare le mansioni alle quali viene adibito il lavoratore somministrato,
l'inquadramento nonché il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo ( art. 33, lett. f del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). A garanzia della parte debole del rapporto di lavoro è, poi, prevista la responsabilità solidale di somministratore ed utilizzatore rispetto al pagamento degli oneri retributivi e
3 previdenziali in favore dei lavoratori (art. 35 comma 2), con ulteriore previsione della responsabilità esclusiva dell'utilizzatore ed esclusione della solidarietà,
nell'ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, ove l'utilizzatore non abbia provveduto a comunicare tempestivamente detto mutamento di mansioni al somministratore (art. 35 comma 5).
Da tali disposizioni si ricava il principio secondo cui la responsabilità del somministratore nei confronti del prestatore di lavoro, quale obbligato principale,
perché formale datore di lavoro, è limitata alle pattuizioni espressamente dedotte nel contratto di somministrazione con l'utilizzatore, sicché al pari del mutamento di mansioni disposto in via unilaterale dall'utilizzatore, anche il mutamento di orario o l'assegnazione del lavoratore ad un numero di trasferte eccedenti quelle comunicate al somministratore, comporta la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore e la carenza di legittimazione passiva del somministratore. Se l'utilizzatore impiega l'addetto per un numero di trasferte superiori a quanto previsto dal contratto, la responsabilità solidale della società di somministrazione, introdotta in favore della parte debole del contratto, non opera, essendo limitata alle prestazioni e retribuzioni pattuite in origine.
D'altra parte, nella vicenda in esame le condizioni generali del contratto di somministrazione di lavoro, sottoscritto tra la società e CP_1 [...]
espressamente prevedono che “
8. Il Lavoratore è dipendente di Parte_1
e in quanto tale è che provvederà al pagamento della CP_1 CP_1
retribuzione e dei relativi contributi. La retribuzione viene calcolata nel rispetto
4 della disciplina di cui al CCNL per la categoria delle Agenzie per il lavoro del
27/02/2014, in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate nel “Foglio
Presenza” a cura dell'interessato ed all'esito dell'approvazione da parte
dell'Utilizzatore mediante sottoscrizione o autorizzazione a mezzo di
comunicazione e-mail. Il conteggio degli straordinari viene effettuato in relazione
al CCNL dell'Utilizzatore. Il Lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione
lavorativa solo in relazione all'orario risultante dal suddetto “Foglio Presenze”.
Le ore straordinarie dovranno essere autorizzate dall'utilizzatore e saranno pagate
solo se risultanti dal “Foglio Presenze” debitamente controfirmato o comunque
autorizzato a mezzo di comunicazione e-mail. non è responsabile del CP_3
pagamento di prestazioni lavorative non risultanti dal “foglio Presenze”
controfirmato dall'Utilizzatore”.
Deve pertanto concludersi per la carenza di legittimazione passiva del somministratore, rimasto estraneo alla vicenda, tanto più che dalle allegazioni del ricorso introduttivo sembra evincersi che non si tratti di un errato, saltuario e generico espletamento di trasferte all'estero eccedenti quelle mensilmente retribuite, ma di una sistematica modifica del luogo della prestazione lavorativa che, evidentemente, incide sul contenuto complessivo del contratto di somministrazione e sulle prestazioni lavorative risultanti dal “foglio Presenze”
controfirmato dall'utilizzatore, cui è commisurata la responsabilità della società
per il relativo pagamento. CP_1
Va, pertanto, respinta la pretesa del ricorrente nei confronti della società resistente,
alla quale non è pervenuta alcuna comunicazione del maggior numero di trasferte
5 svolte dal lavoratore in corso di rapporto, rispetto a quelle per le quali lo stesso è
stato retribuito dalla società somministratrice in base alla richiesta della società
utilizzatrice.
La complessità delle questioni esaminate, su cui non si registrano, almeno al momento del deposito del ricorso, orientamenti univoci e consolidati in giurisprudenza, induce a ritenere sussistente giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2292/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società CP_1
Compensa, integralmente tra le parti, le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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