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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4128/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4128/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANDISCIA LEONARDO Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. MAZZIERI MANUEL ( ) LARGO PONCHIELLI 6 ROMA;
C.F._1
( VIA BORGOGNONA 47 00187 ROMA;
, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Largo Amilcare Ponchielli 6 00198 Roma presso il difensore avv.
PANDISCIA LEONARDO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE CHRISTOPHER, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MISTICONI, 3 65127 PESCARA presso il difensore avv. LEONE CHRISTOPHER
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 5 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 1253/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
10-09-2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 25-10-2022 la si è opposta al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1253/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 10-09-2022, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 28.805,85, oltre interessi e Controparte_2 spese della procedura monitoria, quale saldo residuo dovuto per la fornitura del sistema tecnologico così come previsto nel contratto del 6-6-2017, integrato in data 14-7-2017, e di cui alla fattura n. 134/17 del 25/09/2017. Ha chiesto dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1253/2022 del 10.09.2022 – R.G. 3303/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via riconvenzionale, per tutte le ragioni sopra esposte, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, annullare il contratto occorso inter partes quanto meno con riferimento alla parte relativa all'impiantistica internet e, per l'effetto, rideterminare – se del caso anche in via equitativa – l'importo spettante ad tenendo altresì conto dell'acconto di Euro 28.804,20 già corrisposto CP_2 da - ancora in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento CP_1 contrattuale di e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare ex artt. Controparte_2
1218, 1494, 1497, 1667 e/o 1668 cod.civ. al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 dell'importo di Euro 10.289,62 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse
[...] essere accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria sia per l'inidoneità della proposta commerciale formulata dalla che sarebbe frutto di una valutazione errata circa i CP_2 beni strumentali idonei all'uso richiesto dalla , sia per il mancato completamento delle CP_1 attività di fornitura e installazione.
2) Si è costituita in giudizio la contestando gli avversi assunti, evidenziando di aver Controparte_2 adempiuto al proprio incarico consegnando ed installando tutti i materiali di cui all'ordine del 14-7- 2017 ed eccependo, comunque, l'esistenza di un precedente giudicato sulla vicenda negoziale in virtù della sentenza n. 383/2021 del 30.03.2021, emessa dal Tribunale di Pescara, tale da precludere la possibilità di riproporre contestazioni sul mancato completamento delle opere e sull'inidoneità/inadeguatezza del sistema tecnologico installato rispetto alle necessità dell'opponente, trattandosi dei medesimi profili già dedotti e vagliati nel precedente giudizio.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 4) Il contratto stipulato tra e in data 6-6-2017, e integrato in data 14-7-2017, aveva CP_2 CP_1 ad oggetto la “fornitura e installazione di un sistema Wi-Fi integrato con sistema di illuminazione a LED e videosorveglianza interna ed esterna, regolabile e azionabile con logiche Internet of Things, per la gestione della struttura e la connessione wireless a favore di degenti e ospiti occasionali, predisposto per la successiva estensione a tutte le operazioni sanitarie sui pazienti” e prevedeva come corrispettivo un importo pari ad € 56.798,70, con il pagamento del 50% dell'importo totale al momento dell'ordine e il saldo del residuo al momento del collaudo.
L'opponente ha dedotto che la si sarebbe resa responsabile di gravi ed evidenti CP_2 inadempimenti, non avendo mai completato la commessa oggetto di causa, nonché che il collaudo, cui, per contratto, era espressamente subordinato il saldo, non sarebbe mai avvenuto.
Orbene, indipendentemente dall'esistenza del giudicato, atteso che non vi è prova in atti sull'effettivo passaggio in giudicato della sentenza sopra citata, può comunque ritenersi, sulla base dell'istruttoria espletata, e, segnatamente, della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel procedimento rubricato al n. R.G. 1266/2018 (definito con la sentenza n. 383/2021 e avente ad oggetto il pagamento dell'acconto relativo al medesimo rapporto contrattuale), depositata in atti da entrambe le parti e dunque costituente elemento di prova, che non emerga conferma delle doglianze relative ai gravi inadempimenti dell'odierna opposta.
Al Consulente nominato nel giudizio n. 1266/2018 era stato infatti sottoposto il seguente quesito:
“Verifichi la sussistenza dei lamentati vizi e l'idoneità delle apparecchiature fornite dalla CP_2 alla loro destinazione/funzione, verificando altresì se i lamentati difetti, qualora esistenti, siano imputabili ad una erronea scelta aziendale all'atto del conferimento dell'incarico alla CP_2 ovvero a vizi delle apparecchiature o di installazione, previa verifica della conformità degli impianti forniti alle richieste della tenendo conto altresì della circostanza che la fornitura non sarebbe CP_1 stata completata;
verifichi altresì la corrispondenza di quanto consegnato e installato rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Accerti quali siano state le verifiche preliminari e/o l'eventuale progetto dell'architettura di rete proposta per la corretta installazione e funzionamento degli apparati di videosorveglianza, lampade Smart e Ap e se eventuali anomalie riscontrate possano essere corrette o sanate dal completamento dei lavori”.
Nella relazione peritale, dopo attenta analisi dello stato dei luoghi e dell'oggetto dei lavori, e dopo aver accertato che i lavori in questione risultavano interrotti, avvalendosi la struttura della di CP_1 impianti predisposti da altra azienda e risultando in uso, della fornitura effettuata dalla le CP_2 sole telecamere, il Consulente, pur evidenziando la mancanza di un progetto redatto da un
“professionista iscritto negli albi professionali, secondo la specifica competenza tecnica, e comprendente, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008, gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare”, che non risultava quindi rientrare nell'oggetto dell'incarico conferito alla ha affermato che quanto consegnato e installato corrispondeva al preventivo in CP_2 atti, né si evidenziavano differenze sui materiali forniti. Anche laddove, nella consulenza in esame, si legge che “il sistema in oggetto non può essere attivato per pericolo di incendio derivante dalla non corretta installazione elettrica”, per contro si afferma che “l'anomalia potrebbe essere sanata con il completamento dei lavori”, potendosi quindi ritenere che proprio il mancato completamento delle opere in questione abbia causato le irregolarità lamentate.
Per quanto riguarda le telecamere del sistema di videosorveglianza, il CTU aveva verificato che il prodotto installato aveva caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nel preventivo.
pagina 3 di 5 Quanto alla lamentela relativa all'utilizzo di una tecnologia “obsoleta” per il sistema Wi-Fi, avendo parte opponente indicato nella tecnologia a 5 GHz la soluzione che avrebbe dovuto essere utilizzata, il
Consulente ha ritenuto che “il protocollo 802.11n, seguito dai dispositivi a 2,4 GHz di è CP_3 considerato ideale per applicazioni quotidiane, in ambienti domestici o aziendali che non richiedono quantitativi considerevoli di banda, e per l'interconnessione tra dispositivi IoT, mentre il protocollo 802.11ac, seguito dai dispositivi a 5 GHz, ai quali fa riferimento la perizia di , permette, CP_1 in aggiunta, risultati migliori nelle applicazioni che richiedono notevoli quantitativi di dati in tempi brevi. Molti sistemi su protocollo 802.11ac possono lavorare su due frequenze, una a 5 GHz, per applicazioni ad alte prestazioni che fanno grande uso di banda, e l'altra a 2,4 GHz, per esigenze di navigazione e IoT. Nel caso in esame, l'utilizzo della tecnologia a 5 GHz sarebbe stato verosimilmente più adeguato in relazione ad un utilizzo del sistema esteso a tutte le attività sanitarie, ma non si può escludere il raggiungimento di risultati soddisfacenti anche con la tecnologia a 2,4 GHz, in quanto, nella documentazione in atti, non sono esplicitate né le esigenze di in termini tecnici (ad CP_1 esempio per l'impegno di banda o i tempi di latenza) né le eventuali logiche previste da per CP_2 rispondere a tali esigenze.”
Data l'esaustività della CTU espletata nel giudizio n. 1266/2018, non si è poi ritenuto di ammettere la consulenza chiesta nel presente giudizio dalla parte opponente, vertendo essa sugli stessi argomenti oggetto dei quesiti posti nel “primo” giudizio.
Deve a questo punto evidenziarsi che, né nel precedente giudizio né nel presente, è stata fornita dimostrazione che il mancato completamento delle opere sia addebitabile alla evincendosi CP_2 anzi, dalla documentazione prodotta in atti (corrispondenza, messaggi whatsapp) e, soprattutto, dal verbale della riunione del 9-11-2017 (doc. 4 opponente), che vi fossero problemi di connettività wi-fi preesistenti.
Può pertanto fondatamente ritenersi che le anomalie lamentate siano in realtà imputabili ad una erronea scelta aziendale all'atto del conferimento dell'incarico alla avendo la CP_2 CP_1 approvato e sottoscritto il preventivo allegato al contratto, e non emergendo dalle risultanze processuali una responsabilità della società opposta in ordine al mancato completamento delle opere, considerando, del resto, che nella struttura gestita dalla operavano anche altre aziende che CP_1 partecipavano alla realizzazione del progetto informatico, quali la IM (v. verbale di riunione del 9-11-2017, cit., nonché deposizioni dei testi consulente fiscale della e Testimone_1 CP_1
, impiegato alle dipendenze della opponente). Testimone_2
Dalla deposizione del teste inoltre può trarsi conferma della erroneità della scelta Testimone_1 aziendale della avendo quest'ultima commissionato successivamente al nuovo fornitore CP_1
IM un lavoro diverso da quello precedentemente affidato alla cambiando CP_2 totalmente lo schema dell'impianto.
Anche dalla deposizione del teste emerge che i sistemi finalizzati alla Testimone_3 implementazione della rete Wi-Fi, così come descritti nella offerta del 06.06.2017 e del 14.07.2017 erano stati ultimati ed erano funzionanti, così come da quella di sistemista della Testimone_4
il quale ha aggiunto che c'erano delle persone della che dicevano dove installare le CP_2 CP_1 lampade e il materiale, a dimostrazione del fatto che del progetto non era stata incaricata la CP_2
Tuttavia, pur avendo detto ultimo teste affermato che le attività relative alle piattaforme di gestione e monitoraggio e di configurazione del sistema erano state effettuate, poiché “intrinseche all'installazione della lampada stessa”, deve rilevarsi che invece il CTU ha affermato che “Non si hanno evidenze in merito alle fasi relative alla Piattaforma di gestione e monitoraggio e di Configurazione del sistema”, e ciò all'esito di approfondita analisi. Anche nella diffida inviata per conto della in data 05-04-2022 (doc. 13 allegato all'atto di citazione) la stessa parte opposta CP_2 aveva sostanzialmente dichiarato che il predetto servizio di monitoraggio non era mai stato avviato. pagina 4 di 5 Deve dunque ritenersi che per tali fasi il compenso, pari ad € 12.411,80 oltre IVA, pari ad € 15.142,39, come da fattura azionata (voci: Piattaforma completa Majico Tree NM 1,0 per Gestione e Monitoraggio sistemi IoT, ticket dispatcher, modulo grafico statistico, Project Management, preconfigurazione del materiale, How to use on site), non sia dovuto e debba essere detratto dall'importo richiesto a titolo di saldo.
5) Deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, formulata dall'opponente, atteso che con il primo decreto ingiuntivo la aveva chiesto CP_2 unicamente il pagamento dell'acconto iniziale, pari al 50% dell'importo contrattualizzato, poiché a quell'epoca non era esigibile il pagamento dell'intera somma, non essendo ancora stato eseguito il collaudo. Solo a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inesistenza dei vizi e delle difformità eccepite, il credito della è divenuto esigibile, senza che possa più farsi riferimento al mancato CP_2 collaudo, essendo la questione ormai sub iudice (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 23556 del 27-10-2020).
Né può fondatamente ritenersi, come ventilato dall'opponente, che, essendo la CTU stata espletata nel giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo, la avrebbe dovuto chiedere in quella CP_2 sede il pagamento anche della somma oggetto della odierna opposizione, trattandosi di una non consentita mutatio rispetto alla domanda contenuta nell'originario ricorso per ingiunzione.
6) Parimenti, va disattesa la richiesta di annullamento del contratto per errore, non essendovi alcuna evidenza probatoria in tal senso, così come la richiesta di risarcimento dei danni, non essendovi prova dell'inadempimento della CP_2
7) Pertanto, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata alla corresponsione, nei confronti della dell'importo di € 13.661,81 (28.804,20 - 15.142,39). CP_2
Le spese di lite, in virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, possono essere parzialmente compensate tra le parti e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4128/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1253/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 10-09-2022; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore della in persona del legale rappresentante, dell'importo di € 13.661,81, oltre agli CP_2 interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 9/10/2002 n. 231 dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014
n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4128/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANDISCIA LEONARDO Controparte_1 P.IVA_1 e dell'avv. MAZZIERI MANUEL ( ) LARGO PONCHIELLI 6 ROMA;
C.F._1
( VIA BORGOGNONA 47 00187 ROMA;
, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Largo Amilcare Ponchielli 6 00198 Roma presso il difensore avv.
PANDISCIA LEONARDO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE CHRISTOPHER, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MISTICONI, 3 65127 PESCARA presso il difensore avv. LEONE CHRISTOPHER
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 5 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 1253/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
10-09-2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 25-10-2022 la si è opposta al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1253/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 10-09-2022, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 28.805,85, oltre interessi e Controparte_2 spese della procedura monitoria, quale saldo residuo dovuto per la fornitura del sistema tecnologico così come previsto nel contratto del 6-6-2017, integrato in data 14-7-2017, e di cui alla fattura n. 134/17 del 25/09/2017. Ha chiesto dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1253/2022 del 10.09.2022 – R.G. 3303/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via riconvenzionale, per tutte le ragioni sopra esposte, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, annullare il contratto occorso inter partes quanto meno con riferimento alla parte relativa all'impiantistica internet e, per l'effetto, rideterminare – se del caso anche in via equitativa – l'importo spettante ad tenendo altresì conto dell'acconto di Euro 28.804,20 già corrisposto CP_2 da - ancora in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento CP_1 contrattuale di e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare ex artt. Controparte_2
1218, 1494, 1497, 1667 e/o 1668 cod.civ. al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 dell'importo di Euro 10.289,62 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse
[...] essere accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria sia per l'inidoneità della proposta commerciale formulata dalla che sarebbe frutto di una valutazione errata circa i CP_2 beni strumentali idonei all'uso richiesto dalla , sia per il mancato completamento delle CP_1 attività di fornitura e installazione.
2) Si è costituita in giudizio la contestando gli avversi assunti, evidenziando di aver Controparte_2 adempiuto al proprio incarico consegnando ed installando tutti i materiali di cui all'ordine del 14-7- 2017 ed eccependo, comunque, l'esistenza di un precedente giudicato sulla vicenda negoziale in virtù della sentenza n. 383/2021 del 30.03.2021, emessa dal Tribunale di Pescara, tale da precludere la possibilità di riproporre contestazioni sul mancato completamento delle opere e sull'inidoneità/inadeguatezza del sistema tecnologico installato rispetto alle necessità dell'opponente, trattandosi dei medesimi profili già dedotti e vagliati nel precedente giudizio.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 4) Il contratto stipulato tra e in data 6-6-2017, e integrato in data 14-7-2017, aveva CP_2 CP_1 ad oggetto la “fornitura e installazione di un sistema Wi-Fi integrato con sistema di illuminazione a LED e videosorveglianza interna ed esterna, regolabile e azionabile con logiche Internet of Things, per la gestione della struttura e la connessione wireless a favore di degenti e ospiti occasionali, predisposto per la successiva estensione a tutte le operazioni sanitarie sui pazienti” e prevedeva come corrispettivo un importo pari ad € 56.798,70, con il pagamento del 50% dell'importo totale al momento dell'ordine e il saldo del residuo al momento del collaudo.
L'opponente ha dedotto che la si sarebbe resa responsabile di gravi ed evidenti CP_2 inadempimenti, non avendo mai completato la commessa oggetto di causa, nonché che il collaudo, cui, per contratto, era espressamente subordinato il saldo, non sarebbe mai avvenuto.
Orbene, indipendentemente dall'esistenza del giudicato, atteso che non vi è prova in atti sull'effettivo passaggio in giudicato della sentenza sopra citata, può comunque ritenersi, sulla base dell'istruttoria espletata, e, segnatamente, della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel procedimento rubricato al n. R.G. 1266/2018 (definito con la sentenza n. 383/2021 e avente ad oggetto il pagamento dell'acconto relativo al medesimo rapporto contrattuale), depositata in atti da entrambe le parti e dunque costituente elemento di prova, che non emerga conferma delle doglianze relative ai gravi inadempimenti dell'odierna opposta.
Al Consulente nominato nel giudizio n. 1266/2018 era stato infatti sottoposto il seguente quesito:
“Verifichi la sussistenza dei lamentati vizi e l'idoneità delle apparecchiature fornite dalla CP_2 alla loro destinazione/funzione, verificando altresì se i lamentati difetti, qualora esistenti, siano imputabili ad una erronea scelta aziendale all'atto del conferimento dell'incarico alla CP_2 ovvero a vizi delle apparecchiature o di installazione, previa verifica della conformità degli impianti forniti alle richieste della tenendo conto altresì della circostanza che la fornitura non sarebbe CP_1 stata completata;
verifichi altresì la corrispondenza di quanto consegnato e installato rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Accerti quali siano state le verifiche preliminari e/o l'eventuale progetto dell'architettura di rete proposta per la corretta installazione e funzionamento degli apparati di videosorveglianza, lampade Smart e Ap e se eventuali anomalie riscontrate possano essere corrette o sanate dal completamento dei lavori”.
Nella relazione peritale, dopo attenta analisi dello stato dei luoghi e dell'oggetto dei lavori, e dopo aver accertato che i lavori in questione risultavano interrotti, avvalendosi la struttura della di CP_1 impianti predisposti da altra azienda e risultando in uso, della fornitura effettuata dalla le CP_2 sole telecamere, il Consulente, pur evidenziando la mancanza di un progetto redatto da un
“professionista iscritto negli albi professionali, secondo la specifica competenza tecnica, e comprendente, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008, gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare”, che non risultava quindi rientrare nell'oggetto dell'incarico conferito alla ha affermato che quanto consegnato e installato corrispondeva al preventivo in CP_2 atti, né si evidenziavano differenze sui materiali forniti. Anche laddove, nella consulenza in esame, si legge che “il sistema in oggetto non può essere attivato per pericolo di incendio derivante dalla non corretta installazione elettrica”, per contro si afferma che “l'anomalia potrebbe essere sanata con il completamento dei lavori”, potendosi quindi ritenere che proprio il mancato completamento delle opere in questione abbia causato le irregolarità lamentate.
Per quanto riguarda le telecamere del sistema di videosorveglianza, il CTU aveva verificato che il prodotto installato aveva caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nel preventivo.
pagina 3 di 5 Quanto alla lamentela relativa all'utilizzo di una tecnologia “obsoleta” per il sistema Wi-Fi, avendo parte opponente indicato nella tecnologia a 5 GHz la soluzione che avrebbe dovuto essere utilizzata, il
Consulente ha ritenuto che “il protocollo 802.11n, seguito dai dispositivi a 2,4 GHz di è CP_3 considerato ideale per applicazioni quotidiane, in ambienti domestici o aziendali che non richiedono quantitativi considerevoli di banda, e per l'interconnessione tra dispositivi IoT, mentre il protocollo 802.11ac, seguito dai dispositivi a 5 GHz, ai quali fa riferimento la perizia di , permette, CP_1 in aggiunta, risultati migliori nelle applicazioni che richiedono notevoli quantitativi di dati in tempi brevi. Molti sistemi su protocollo 802.11ac possono lavorare su due frequenze, una a 5 GHz, per applicazioni ad alte prestazioni che fanno grande uso di banda, e l'altra a 2,4 GHz, per esigenze di navigazione e IoT. Nel caso in esame, l'utilizzo della tecnologia a 5 GHz sarebbe stato verosimilmente più adeguato in relazione ad un utilizzo del sistema esteso a tutte le attività sanitarie, ma non si può escludere il raggiungimento di risultati soddisfacenti anche con la tecnologia a 2,4 GHz, in quanto, nella documentazione in atti, non sono esplicitate né le esigenze di in termini tecnici (ad CP_1 esempio per l'impegno di banda o i tempi di latenza) né le eventuali logiche previste da per CP_2 rispondere a tali esigenze.”
Data l'esaustività della CTU espletata nel giudizio n. 1266/2018, non si è poi ritenuto di ammettere la consulenza chiesta nel presente giudizio dalla parte opponente, vertendo essa sugli stessi argomenti oggetto dei quesiti posti nel “primo” giudizio.
Deve a questo punto evidenziarsi che, né nel precedente giudizio né nel presente, è stata fornita dimostrazione che il mancato completamento delle opere sia addebitabile alla evincendosi CP_2 anzi, dalla documentazione prodotta in atti (corrispondenza, messaggi whatsapp) e, soprattutto, dal verbale della riunione del 9-11-2017 (doc. 4 opponente), che vi fossero problemi di connettività wi-fi preesistenti.
Può pertanto fondatamente ritenersi che le anomalie lamentate siano in realtà imputabili ad una erronea scelta aziendale all'atto del conferimento dell'incarico alla avendo la CP_2 CP_1 approvato e sottoscritto il preventivo allegato al contratto, e non emergendo dalle risultanze processuali una responsabilità della società opposta in ordine al mancato completamento delle opere, considerando, del resto, che nella struttura gestita dalla operavano anche altre aziende che CP_1 partecipavano alla realizzazione del progetto informatico, quali la IM (v. verbale di riunione del 9-11-2017, cit., nonché deposizioni dei testi consulente fiscale della e Testimone_1 CP_1
, impiegato alle dipendenze della opponente). Testimone_2
Dalla deposizione del teste inoltre può trarsi conferma della erroneità della scelta Testimone_1 aziendale della avendo quest'ultima commissionato successivamente al nuovo fornitore CP_1
IM un lavoro diverso da quello precedentemente affidato alla cambiando CP_2 totalmente lo schema dell'impianto.
Anche dalla deposizione del teste emerge che i sistemi finalizzati alla Testimone_3 implementazione della rete Wi-Fi, così come descritti nella offerta del 06.06.2017 e del 14.07.2017 erano stati ultimati ed erano funzionanti, così come da quella di sistemista della Testimone_4
il quale ha aggiunto che c'erano delle persone della che dicevano dove installare le CP_2 CP_1 lampade e il materiale, a dimostrazione del fatto che del progetto non era stata incaricata la CP_2
Tuttavia, pur avendo detto ultimo teste affermato che le attività relative alle piattaforme di gestione e monitoraggio e di configurazione del sistema erano state effettuate, poiché “intrinseche all'installazione della lampada stessa”, deve rilevarsi che invece il CTU ha affermato che “Non si hanno evidenze in merito alle fasi relative alla Piattaforma di gestione e monitoraggio e di Configurazione del sistema”, e ciò all'esito di approfondita analisi. Anche nella diffida inviata per conto della in data 05-04-2022 (doc. 13 allegato all'atto di citazione) la stessa parte opposta CP_2 aveva sostanzialmente dichiarato che il predetto servizio di monitoraggio non era mai stato avviato. pagina 4 di 5 Deve dunque ritenersi che per tali fasi il compenso, pari ad € 12.411,80 oltre IVA, pari ad € 15.142,39, come da fattura azionata (voci: Piattaforma completa Majico Tree NM 1,0 per Gestione e Monitoraggio sistemi IoT, ticket dispatcher, modulo grafico statistico, Project Management, preconfigurazione del materiale, How to use on site), non sia dovuto e debba essere detratto dall'importo richiesto a titolo di saldo.
5) Deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, formulata dall'opponente, atteso che con il primo decreto ingiuntivo la aveva chiesto CP_2 unicamente il pagamento dell'acconto iniziale, pari al 50% dell'importo contrattualizzato, poiché a quell'epoca non era esigibile il pagamento dell'intera somma, non essendo ancora stato eseguito il collaudo. Solo a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inesistenza dei vizi e delle difformità eccepite, il credito della è divenuto esigibile, senza che possa più farsi riferimento al mancato CP_2 collaudo, essendo la questione ormai sub iudice (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 23556 del 27-10-2020).
Né può fondatamente ritenersi, come ventilato dall'opponente, che, essendo la CTU stata espletata nel giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo, la avrebbe dovuto chiedere in quella CP_2 sede il pagamento anche della somma oggetto della odierna opposizione, trattandosi di una non consentita mutatio rispetto alla domanda contenuta nell'originario ricorso per ingiunzione.
6) Parimenti, va disattesa la richiesta di annullamento del contratto per errore, non essendovi alcuna evidenza probatoria in tal senso, così come la richiesta di risarcimento dei danni, non essendovi prova dell'inadempimento della CP_2
7) Pertanto, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata alla corresponsione, nei confronti della dell'importo di € 13.661,81 (28.804,20 - 15.142,39). CP_2
Le spese di lite, in virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, possono essere parzialmente compensate tra le parti e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4128/2022, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1253/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 10-09-2022; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore della in persona del legale rappresentante, dell'importo di € 13.661,81, oltre agli CP_2 interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 9/10/2002 n. 231 dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, della metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014
n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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