TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2530/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.02.2025 da 1) Signora nata il [...] a [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
AN (MI) Via Damiano Chiesa n. 11, cittadina italiana, rappresentata, domiciliata e difesa dall'Avv. Eva Patrizia Campagnoli (C.F. – P. IVA ) del Foro di Milano, con C.F._2 P.IVA_1 studio in Rho (MI) Corso Europa n. 209, pec Email_1
e 2) Signor nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...], cittadino italiano, C.F._3 rappresentato, domiciliato e difeso dall'Avv. Alessandra Favero (C.F. P. IVA C.F._4
) del Foro di Milano, con studio in Rho (MI) Via Martinelli n. 55, pec P.IVA_2
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 20/09/1986 in Lainate (MI) iscritto al n. 56, Anno 1986, parte II, Serie A, del predetto Comune, adottando il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati i figli:
- (c.f. ), cittadina italiana, nata a [...] il Persona_1 C.F._5
10/05/1990; maggiorenne, economicamente autosufficiente;
2
- (c.f. ) cittadino italiano, nato a [...] il Parte_2 C.F._6
26/07/1997; maggiorenne, economicamente autosufficiente;
□ separati consensualmente con sentenza n. 1340/2025 pubblicata in data 07.04.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. ha già provveduto, con il consenso della moglie, a lasciare l'abitazione coniugale CP_1 sito in Comune di AN fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 e a trasferirsi in altra pagina 1 di 3 sistemazione abitativa.
3. La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale. Pt_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4. Gli arredi dell'abitazione coniugale e ogni altro oggetto in essa contenuto rimangono definitivamente attribuiti alla Signora ad eccezione di quanto già asportato dal Sig. di comune accordo tra Pt_1 CP_1
i coniugi.
5. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono e si impegnano ad effettuare le attribuzioni di cui ai seguenti punti.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di essere comproprietarie, ciascuna nella misura di 1/2 pro indiviso, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Comune di AN fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 e precisamente:
- Porzione di villa bifamiliare disposta su quattro livelli - abitazione al piano terra e primo, ripostigli al piano secondo e vani di servizio al piano interrato, collegati da scala interna, con annesso giardino di pertinenza. Detto immobile risulta identificato al N.C.E.U. del Comune di AN al Fg. 10, Mapp. 693, Sub. 701, Cat. A/7, Cl. 4, Vani 9, R.C.E. Euro 859,90;
- Box uso autorimessa al piano interrato, detto immobile risulta identificato al N.C.E.U. al Fg. 10, Mapp. 694, Sub. 702, Cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 18 mq, R.C.R. Euro 33,47. 7. Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si impegna ad acquistare, a mezzo di CP_1 Pt_1 regolare atto notarile, la propria quota di proprietà pari al 50% di proprietà dell'immobile come descritto e censito al precedente punto 6), sito in Comune di AN (MI) fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 (comprensiva altresì degli elementi d'arredo ivi presenti).
8. A titolo di controprestazione per l'acquisizione, da parte della sig.ra della quota del sig. Pt_1
– pari al 50% del diritto di proprietà dell'unità immobiliare di cui al punto 6) - la sig.ra CP_1 Pt_1 si impegna a corrispondere al sig. l'importo di €. 160.000,00 (centosessantamila/00). CP_1
9. Le spese inerenti e/o accessorie al perfezionamento dell'atto di trasferimento immobiliare, descritto nei precedenti punti, saranno sostenute dalla parte acquirente, come per legge.
10. L'atto notarile volto al perfezionamento del trasferimento della quota di proprietà dell'abitazione coniugale di cui ai pregressi punti - verrà stipulato dai coniugi entro e non oltre sei mesi dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (termine prorogato di comune accordo dalle parti).
11. L'impegno alla cessione ed il successivo trasferimento della quota indivisa dell'immobile di cui ai precedenti punti, da parte del signor in favore della signora sono ritenuti dai coniugi CP_1 Pt_1 indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali pertanto, in relazione alle disposizioni patrimoniali di cui sopra, chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa a norma di legge, conformemente all'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
12. I coniugi dichiarano di aver provveduto a chiudere i due conti correnti bancari, entrambi cointestati, aperti uno presso la banca filiale di Rho e uno presso BNL filiale di Rho, versando l'intero Controparte_2 contenuto del primo su un nuovo conto intestato alla sola signora presso una banca di Suo Pt_1 gradimento, e l'intero contenuto del conto in essere presso BNL in un nuovo conto corrente intestato al solo al signor riconoscendo così entrambi di aver alimentato da sempre in maniera distinta ed CP_1 esclusiva i predetti conti con i propri proventi lavorativi e poi pensionistici.
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
14. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica e patrimoniale.
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. pagina 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 20/09/1986 in Lainate (MI) tra i signori e Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bollate dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 100, parte II, serie B, anno 1986) Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.02.2025 da 1) Signora nata il [...] a [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
AN (MI) Via Damiano Chiesa n. 11, cittadina italiana, rappresentata, domiciliata e difesa dall'Avv. Eva Patrizia Campagnoli (C.F. – P. IVA ) del Foro di Milano, con C.F._2 P.IVA_1 studio in Rho (MI) Corso Europa n. 209, pec Email_1
e 2) Signor nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...], cittadino italiano, C.F._3 rappresentato, domiciliato e difeso dall'Avv. Alessandra Favero (C.F. P. IVA C.F._4
) del Foro di Milano, con studio in Rho (MI) Via Martinelli n. 55, pec P.IVA_2
Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 20/09/1986 in Lainate (MI) iscritto al n. 56, Anno 1986, parte II, Serie A, del predetto Comune, adottando il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati i figli:
- (c.f. ), cittadina italiana, nata a [...] il Persona_1 C.F._5
10/05/1990; maggiorenne, economicamente autosufficiente;
2
- (c.f. ) cittadino italiano, nato a [...] il Parte_2 C.F._6
26/07/1997; maggiorenne, economicamente autosufficiente;
□ separati consensualmente con sentenza n. 1340/2025 pubblicata in data 07.04.2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. ha già provveduto, con il consenso della moglie, a lasciare l'abitazione coniugale CP_1 sito in Comune di AN fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 e a trasferirsi in altra pagina 1 di 3 sistemazione abitativa.
3. La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale. Pt_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
4. Gli arredi dell'abitazione coniugale e ogni altro oggetto in essa contenuto rimangono definitivamente attribuiti alla Signora ad eccezione di quanto già asportato dal Sig. di comune accordo tra Pt_1 CP_1
i coniugi.
5. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono e si impegnano ad effettuare le attribuzioni di cui ai seguenti punti.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di essere comproprietarie, ciascuna nella misura di 1/2 pro indiviso, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Comune di AN fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 e precisamente:
- Porzione di villa bifamiliare disposta su quattro livelli - abitazione al piano terra e primo, ripostigli al piano secondo e vani di servizio al piano interrato, collegati da scala interna, con annesso giardino di pertinenza. Detto immobile risulta identificato al N.C.E.U. del Comune di AN al Fg. 10, Mapp. 693, Sub. 701, Cat. A/7, Cl. 4, Vani 9, R.C.E. Euro 859,90;
- Box uso autorimessa al piano interrato, detto immobile risulta identificato al N.C.E.U. al Fg. 10, Mapp. 694, Sub. 702, Cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 18 mq, R.C.R. Euro 33,47. 7. Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si impegna ad acquistare, a mezzo di CP_1 Pt_1 regolare atto notarile, la propria quota di proprietà pari al 50% di proprietà dell'immobile come descritto e censito al precedente punto 6), sito in Comune di AN (MI) fraz. Garbatola (MI) Via Damiano Chiesa n. 11 (comprensiva altresì degli elementi d'arredo ivi presenti).
8. A titolo di controprestazione per l'acquisizione, da parte della sig.ra della quota del sig. Pt_1
– pari al 50% del diritto di proprietà dell'unità immobiliare di cui al punto 6) - la sig.ra CP_1 Pt_1 si impegna a corrispondere al sig. l'importo di €. 160.000,00 (centosessantamila/00). CP_1
9. Le spese inerenti e/o accessorie al perfezionamento dell'atto di trasferimento immobiliare, descritto nei precedenti punti, saranno sostenute dalla parte acquirente, come per legge.
10. L'atto notarile volto al perfezionamento del trasferimento della quota di proprietà dell'abitazione coniugale di cui ai pregressi punti - verrà stipulato dai coniugi entro e non oltre sei mesi dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (termine prorogato di comune accordo dalle parti).
11. L'impegno alla cessione ed il successivo trasferimento della quota indivisa dell'immobile di cui ai precedenti punti, da parte del signor in favore della signora sono ritenuti dai coniugi CP_1 Pt_1 indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali pertanto, in relazione alle disposizioni patrimoniali di cui sopra, chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa a norma di legge, conformemente all'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
12. I coniugi dichiarano di aver provveduto a chiudere i due conti correnti bancari, entrambi cointestati, aperti uno presso la banca filiale di Rho e uno presso BNL filiale di Rho, versando l'intero Controparte_2 contenuto del primo su un nuovo conto intestato alla sola signora presso una banca di Suo Pt_1 gradimento, e l'intero contenuto del conto in essere presso BNL in un nuovo conto corrente intestato al solo al signor riconoscendo così entrambi di aver alimentato da sempre in maniera distinta ed CP_1 esclusiva i predetti conti con i propri proventi lavorativi e poi pensionistici.
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
14. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica e patrimoniale.
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. pagina 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 20/09/1986 in Lainate (MI) tra i signori e Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bollate dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 100, parte II, serie B, anno 1986) Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 3 di 3